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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3678/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 524/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 3678/2025, Ricorrente_1, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate di Napoli 1, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 524/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 250,00 oltre spese generali ed accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Si è costituita la Agenzia delle Entrate evidenziando che alla data di notifica del ricorso l'ufficio aveva già preso in carico la procedura di pagamento, come comprovato dal fatto che le spese venivano liquidate il
16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato come in relazione alla sentenza da ottemperare la diffida ad adempire risulti notificata alla
Agenzia il 11 aprile 2025 ed il ricorso iscritto a ruolo il 15 maggio 2025, con il pagamento avvenuto il 16 giugno 2025.
Appare di tutta evidenza come dopo la diffida del 11 aprile i tempi tecnici di erogazione delle somme da parte dell'Amministrazione pubblica non potessero consentire il pagamento al 15 maggio 2025; risultando che l'Amministrazione ha immediatamente posto in essere quanto in sua facoltà per soddisfare il credito del contribuente, con comportamento ampiamente valutabile, per le ragioni di cui sopra, ai fini della compensazione fra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza che va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese e competenze del giudizio di ottemperanza compensate fra le parti
Napoli 04 novembre 2025
Il Giudice Unico.
ED MO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3678/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 524/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 3678/2025, Ricorrente_1, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate di Napoli 1, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 524/2024 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 250,00 oltre spese generali ed accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Si è costituita la Agenzia delle Entrate evidenziando che alla data di notifica del ricorso l'ufficio aveva già preso in carico la procedura di pagamento, come comprovato dal fatto che le spese venivano liquidate il
16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato come in relazione alla sentenza da ottemperare la diffida ad adempire risulti notificata alla
Agenzia il 11 aprile 2025 ed il ricorso iscritto a ruolo il 15 maggio 2025, con il pagamento avvenuto il 16 giugno 2025.
Appare di tutta evidenza come dopo la diffida del 11 aprile i tempi tecnici di erogazione delle somme da parte dell'Amministrazione pubblica non potessero consentire il pagamento al 15 maggio 2025; risultando che l'Amministrazione ha immediatamente posto in essere quanto in sua facoltà per soddisfare il credito del contribuente, con comportamento ampiamente valutabile, per le ragioni di cui sopra, ai fini della compensazione fra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza che va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese e competenze del giudizio di ottemperanza compensate fra le parti
Napoli 04 novembre 2025
Il Giudice Unico.
ED MO