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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11632 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
PVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 529/2023
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 nato a Torino il 7/03/1956, codice fiscale dente in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 144; C.F. 1
a a Napoli il 29/09/1964, codice fiscale Parte_2 C.F. 2 residente in [...], Pozzuoli (NA), entrambi elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via Pio XII° n.88, presso lo studio C.F. 3 dal quale sono difesi dell'avv. Alfredo Mormone, codice fiscale e rappresentati, congiuntamente e/o disgi uale Rocco, ricorrenti
E di Via San Giacomo dei Capri il Controparte_1 tratore pro tempore, Avv. CP_2 n
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Napoli, alla via D. Fontana
[...] esso lo studio dell'Avv. Antonello Marco Di Concetto, dal quale è rappresentato e difeso, convenuto
OGGETTO DEL GIUDIZIO impugnativa dei capi 1) e 7) della delibera assembleare del giorno 30.6.2022. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno impugnato la delibera dell'assemblea condominiale adottata in data 30.6.2022 ed in particolare dei capi 1) e 7), deducendo la sua illegittimità per i seguenti motivi:
a) 1. gli istanti Parte_2 sono comproprietari di un Parte_1 e appartamento ubicato a identificato catastalmente alla ter sez- Avv, foglio 5, particella 816, sub 7, zona cens. 6, vani catastali 6,5, facente parte del condominio 'MAGNA RES' di via S. Giacomo dei Capri n 140, Napoli;
b) il sig. Parte_1 è, altresì, unico proprietario di un appartamento ubicato al
B, identificato catastalmente alla sez- Avv, foglio 5, particella primo piano
816, sub 8, zona cens. 6, vani catastali 7,5, sempre facente parte del condominio suddetto;
Parte_1 e Parte_2 veniva notificata la convocazione di c) ai sigg. assemblea straordinaria condominiale per il giorno 30.6.2022 inerente: capo 1) Discussione ed approvazione richiesta della ditta aggiudicataria Parte_3 di modifica dei costi per i lavori alle cantinole e dei terrazzi scala
[...] onda ditta aggiudicataria come da verbale del 17/12/2021 e/o altre proposte;
capo 7) Discussione ed approvazione autorizzazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie, come da recente modifica, per violazione del regolamento condominiale;
d) l'assemblea condominiale il giorno 30.06.2022, in seconda convocazione, assenti gli istanti, sul capi 1) e 7 impugnati deliberava come di seguito si riporta: Parte_3Capo 1) all'o.d.g. ") Discussione ed approvazione richiesta della ditta aggiudicataria
[...] di modifica dei costi per i lavori alle cantinole e dei terrazzi scala B e/o nomin iudicataria come da verbale del 17/12/2021 e/o altre proposte;
", l'assemblea ha così deliberato: "Vengono presentati il nuovo preventivo della ditta Pt_3 Parte_3 che presenta un offerta al "
ribasso di € 35.033,51 escluso iva, in quanto impossibilitato a poter acquisire la cessione del credito di imposta per problematiche amministrative nonché la seconda ditta aggiudicataria" La Costruzioni Edili 2011 SRL" la quale presenta un offerta di cui conferma la possibilità di acquisizione della cessione del credito su un preventivo di € 45.907,67 di cui per la cessione del credito di imposta la somma è pari ad
€ 21.822,14 mentre la restante somma a carico del condominio è pari ad € 24.085,53 escluso iva Per tale punto si applica la tabella A-B- civ. 140-144 per cui condomini dopo ampia discussione a maggioranza dei presenti numero 36 e per millesimi 641,48 dei presenti ad eccezione del condomino Per 1 per mm.17,66 che si astiene e contrario il condomino CP 3 per mm. 18,54 decidono di accettare la proposta offerta dalla ditta" La Costruzioni Edili 2011 SRL" così come indicata ed allegata al presente verbale. Si autorizza l'amministratore a rettificare le bollette straordinarie già in riscossione sia per i proprietari dei terrazzi che per i singoli condomini a partire del mese di luglio 2022 e si autorizza l'amministratore a sottoscrivere il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria entro il 31 luglio 2022. L'inizio delle opere è previsto per la prima settimana di ottobre 2022."; Capo 7) all'o.d.g. "Discussione ed approvazione autorizzazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie, come da recente modifica, per violazione del regolamento condominiale;
", l'assemblea ha così deliberato: "Per tale punto si applica la ripartizione delle spese per i tre fabbricati A-B-C- CIV.140-144-136. Per cui i condomini a maggioranza dei presenti per n.37 per mm. 514,81 ad esclusione del condomino Per_1 per mm. 17,66 che si astiene decidono di autorizzare l'amministratore ad emettere sanzioni per g con la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali e principalmente ai condomini che autorizzano terzi estranei a parcheggiare le auto e motoveicoli nei posti autorizzati dal condominio per le auto in sosta.";
e) che gli istanti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, atteso che i capi 1) e 7) della delibera assembleare del 30.06.2022 sono affetti da evidenti vizi di annullabilità e/o nullità, attivavano, nei riguardi del convenuto CP_1 , la mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione Reconcilia ADR Parte_3 a CP_4 la suddetta mediazione si concludeva con verbale neg f) a conciliazione in data 07.12.2022;
g) gli istanti decidevano, pertanto, di impugnare la delibera in ordine ai capi 1) e 7). Preliminarmente occorre evidenziare che Il suddetto capo 1) della delibera del 30.6.2022 richiama il verbale del 17.12.2021, ove tra l'altro si stabiliva che le spese approvate verranno ripartite come segue:
"1/3 a carico dei proprietari esclusivi;
2/3 a carico dei proprietari delle cantinole sottostanti, con tabella cantinole, ed in quota parte (stabilito dal direttore dei lavori) al CP_1 per la porzione di corridoio coperto"; Parte ricorrente osser terrazze in questione della scala B, afferenti le singole proprietà esclusive degli appartamenti ubicati a piano terra coprono le cantinole della scala B ubicate nell'unico piano interrato sottostante, non sono equiparabili ad un lastrico solare od a terrazze a livello di cui all'art. 1126 c.c.. Quest'ultimo articolo, infatti, postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti fuori terra. Nel caso in specie, invece, le cantinole in questione sono poste in un unico piano interrato sottostante i detti terrazzi che fuoriescono dalla proiezione dell'edificio condominiale", deducendo che, in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti, si deve applicare il criterio stabilito dall'art. 1125 del Codice Civile e non il criterio stabilito dall'art. 1126 del Codice Civile. La spesa andrà quindi sostenuta per metà dalla proprietà della terrazza e per l'altra metà da tutti i condòmini proprietari dei box sottostanti, secondo le quote eventualmente stabilite da Regolamento o in parti uguali, con la precisazione che restano a carico del proprietario della terrazza le spese per la pavimentazione e a carico dei proprietari dei box le spese per il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e la decorazione.
h) in ordine al capo 7) dell'odg. della delibera del 30.06.2022, l'assemblea deliberava: "Per tale punto si applica la ripartizione delle spese per i tre fabbricati A-B-C- CIV.140-144-136. Per cui i condomini a maggioranza dei presenti per n.37 per mm. 514,81 ad esclusione del condomino Per_1 per mm.17,66 che si astiene decidono di autorizzare l'amministratore ad emettere sanzioni per g con la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali e principalmente ai condomini che autorizzano terzi estranei a parcheggiare le auto e motoveicoli nei posti autorizzati dal condominio per le auto in sosta." Gli odierni ricorrenti decidevano di impugnare anche tale capo affermando come non fosse chiara quale fosse “la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali, visto, anche, che non risultano approvate in alcun verbale assembleare recente dette nuove tabelle su tutte le aree condominiali". CP_1 si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e Il convenuto chiedendo il ri omanda.
All'udienza del 18/03/2025, il Giudice ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.p. con termine fino al 9.12.2025.
In data 5.12.2025 e 8.12.2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione udienza. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
1.In merito al capo 1), la domanda va integralmente rigettata per il venir meno della materia del contendere;
difatti, la materia del contendere è stata completamente superata e definita con la successiva delibera del 24/03/2023.
Nello specifico tale ultima delibera al suo capo 1 del relativo o.d.g. ("Discussione ed approvazione modifica delle modalità di riparto della spesa dei lavori ai terrazzi della CP_5 in esecuzione alla sentenza n. 641/2023 emessa dal Tribunale di Napoli. Discussione ed appro richiesta della
Costruzioni Edili 2011 di modifica dei costi dei lavori come da allegata comunicazione") testualmente recita che: "...L'assemblea dopo ampia discussione decide a maggioranza dei presenti n. 33 condomini su 57 per mm. 608,46 di modificare la ripartizione delle spese per le opere a farsi così come indicato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 641/2023 ad esclusione del condomino Pt 4 per mm. 17,11 che chiede di confermare la precedente ripartizione. Per quanto riguarda la richiesta di modifica della spesa delle opere a farsi inviata dalla ditta Costruzioni edili 2011, in virtù delle nuove disposizioni legislative, i condomini all'unanimità dei presenti per 34 condomini su 57 per millesimi 625,57 accettano la proposta offerta della Ditta Costruzioni Edili di riduzione della spesa al 7,50 % sull'imponibile pari ad € 45.907,67 per cui la spesa effettiva è pari ad €42.464,59”””. Pertanto, il consesso condominiale con la predetta delibera del 24/03/2023 al suo capo 1) ha legittimamente deliberato di ripartire le spese relative ai terrazzi della scala B in conformità al dettato dell'art. 1125 c.c. ed in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 641/2023 (suddividendo al 50% le spese delle lavorazioni tra i condomini proprietari dei terrazzi a livello ed il resto dei condomini), aderendo a quanto dedotto dalle odierne parti ricorrenti. In ordine al capo 7), allo stesso modo la domanda va rigettata posto che lo stesso capo fa riferimento alla precedente statuizione assembleare del 02/03/2022 in cui al suo capo 3
(Discussione ed approvazione modifica art. 28 regolamento condominiale) si statuiva testualmente che: "...il all'unanimità dei presenti per mm. 513,45 conferma l'art. 28 del regolamento CP_1 azione, quale pena pecuniaria, dei seguenti importi indicati in £ 500 è sostituita condominial con l'importo in € 25,00, la pena pecuniaria di £ 1.000 va sostituita con € 50,00 e la pena pecuniaria di£3.000 va sostituita con € 100,00”. Pertanto, la nuova tabellazione di cui alla delibera del 30.6.2022 è quella indicata con la delibera del 02.3.2022 e non sussiste indeterminatezza e/o incompletezza della delibera assembleare. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono integralmente la soccombenza dalla parte ricorrente.
Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale oli alla via San Giacomo dei Capri n. 144; C.F. 1
,nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 ciano n. 1/A, Pozzuoli (NA), entrambi elet
Casoria (NA) alla via Pio XII° n.88, presso lo studio dell'avv. Alfredo Mormone, codice fiscale dal quale sono difesi e rappresentati, congiuntamente e/o C.F. 3
disgiuntamente con l'avv. Pasquale Rocco, sito in Napoli alla Via Vaccaro n. 31, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e conferma la delibera dell'assemblea condominiale del 30.62022 in ordine ai capi 1) e 7) dell'o.d.g.; CP_1 convenuto le spese del 2. Condanna parte ricorrente a rimborsare al presente giudizio, in euro 3.809,00, per co rimborso forfettario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
3. Ordina la comunicazione della sentenza all'amministratore del condominio.
Così deciso in Napoli, l'11/12/2025. Il Giudice
Dott. Mirko MONTI
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 529/2023
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 nato a Torino il 7/03/1956, codice fiscale dente in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n. 144; C.F. 1
a a Napoli il 29/09/1964, codice fiscale Parte_2 C.F. 2 residente in [...], Pozzuoli (NA), entrambi elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla via Pio XII° n.88, presso lo studio C.F. 3 dal quale sono difesi dell'avv. Alfredo Mormone, codice fiscale e rappresentati, congiuntamente e/o disgi uale Rocco, ricorrenti
E di Via San Giacomo dei Capri il Controparte_1 tratore pro tempore, Avv. CP_2 n
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Napoli, alla via D. Fontana
[...] esso lo studio dell'Avv. Antonello Marco Di Concetto, dal quale è rappresentato e difeso, convenuto
OGGETTO DEL GIUDIZIO impugnativa dei capi 1) e 7) della delibera assembleare del giorno 30.6.2022. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno impugnato la delibera dell'assemblea condominiale adottata in data 30.6.2022 ed in particolare dei capi 1) e 7), deducendo la sua illegittimità per i seguenti motivi:
a) 1. gli istanti Parte_2 sono comproprietari di un Parte_1 e appartamento ubicato a identificato catastalmente alla ter sez- Avv, foglio 5, particella 816, sub 7, zona cens. 6, vani catastali 6,5, facente parte del condominio 'MAGNA RES' di via S. Giacomo dei Capri n 140, Napoli;
b) il sig. Parte_1 è, altresì, unico proprietario di un appartamento ubicato al
B, identificato catastalmente alla sez- Avv, foglio 5, particella primo piano
816, sub 8, zona cens. 6, vani catastali 7,5, sempre facente parte del condominio suddetto;
Parte_1 e Parte_2 veniva notificata la convocazione di c) ai sigg. assemblea straordinaria condominiale per il giorno 30.6.2022 inerente: capo 1) Discussione ed approvazione richiesta della ditta aggiudicataria Parte_3 di modifica dei costi per i lavori alle cantinole e dei terrazzi scala
[...] onda ditta aggiudicataria come da verbale del 17/12/2021 e/o altre proposte;
capo 7) Discussione ed approvazione autorizzazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie, come da recente modifica, per violazione del regolamento condominiale;
d) l'assemblea condominiale il giorno 30.06.2022, in seconda convocazione, assenti gli istanti, sul capi 1) e 7 impugnati deliberava come di seguito si riporta: Parte_3Capo 1) all'o.d.g. ") Discussione ed approvazione richiesta della ditta aggiudicataria
[...] di modifica dei costi per i lavori alle cantinole e dei terrazzi scala B e/o nomin iudicataria come da verbale del 17/12/2021 e/o altre proposte;
", l'assemblea ha così deliberato: "Vengono presentati il nuovo preventivo della ditta Pt_3 Parte_3 che presenta un offerta al "
ribasso di € 35.033,51 escluso iva, in quanto impossibilitato a poter acquisire la cessione del credito di imposta per problematiche amministrative nonché la seconda ditta aggiudicataria" La Costruzioni Edili 2011 SRL" la quale presenta un offerta di cui conferma la possibilità di acquisizione della cessione del credito su un preventivo di € 45.907,67 di cui per la cessione del credito di imposta la somma è pari ad
€ 21.822,14 mentre la restante somma a carico del condominio è pari ad € 24.085,53 escluso iva Per tale punto si applica la tabella A-B- civ. 140-144 per cui condomini dopo ampia discussione a maggioranza dei presenti numero 36 e per millesimi 641,48 dei presenti ad eccezione del condomino Per 1 per mm.17,66 che si astiene e contrario il condomino CP 3 per mm. 18,54 decidono di accettare la proposta offerta dalla ditta" La Costruzioni Edili 2011 SRL" così come indicata ed allegata al presente verbale. Si autorizza l'amministratore a rettificare le bollette straordinarie già in riscossione sia per i proprietari dei terrazzi che per i singoli condomini a partire del mese di luglio 2022 e si autorizza l'amministratore a sottoscrivere il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria entro il 31 luglio 2022. L'inizio delle opere è previsto per la prima settimana di ottobre 2022."; Capo 7) all'o.d.g. "Discussione ed approvazione autorizzazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie, come da recente modifica, per violazione del regolamento condominiale;
", l'assemblea ha così deliberato: "Per tale punto si applica la ripartizione delle spese per i tre fabbricati A-B-C- CIV.140-144-136. Per cui i condomini a maggioranza dei presenti per n.37 per mm. 514,81 ad esclusione del condomino Per_1 per mm. 17,66 che si astiene decidono di autorizzare l'amministratore ad emettere sanzioni per g con la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali e principalmente ai condomini che autorizzano terzi estranei a parcheggiare le auto e motoveicoli nei posti autorizzati dal condominio per le auto in sosta.";
e) che gli istanti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, atteso che i capi 1) e 7) della delibera assembleare del 30.06.2022 sono affetti da evidenti vizi di annullabilità e/o nullità, attivavano, nei riguardi del convenuto CP_1 , la mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Mediazione Reconcilia ADR Parte_3 a CP_4 la suddetta mediazione si concludeva con verbale neg f) a conciliazione in data 07.12.2022;
g) gli istanti decidevano, pertanto, di impugnare la delibera in ordine ai capi 1) e 7). Preliminarmente occorre evidenziare che Il suddetto capo 1) della delibera del 30.6.2022 richiama il verbale del 17.12.2021, ove tra l'altro si stabiliva che le spese approvate verranno ripartite come segue:
"1/3 a carico dei proprietari esclusivi;
2/3 a carico dei proprietari delle cantinole sottostanti, con tabella cantinole, ed in quota parte (stabilito dal direttore dei lavori) al CP_1 per la porzione di corridoio coperto"; Parte ricorrente osser terrazze in questione della scala B, afferenti le singole proprietà esclusive degli appartamenti ubicati a piano terra coprono le cantinole della scala B ubicate nell'unico piano interrato sottostante, non sono equiparabili ad un lastrico solare od a terrazze a livello di cui all'art. 1126 c.c.. Quest'ultimo articolo, infatti, postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti fuori terra. Nel caso in specie, invece, le cantinole in questione sono poste in un unico piano interrato sottostante i detti terrazzi che fuoriescono dalla proiezione dell'edificio condominiale", deducendo che, in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti, si deve applicare il criterio stabilito dall'art. 1125 del Codice Civile e non il criterio stabilito dall'art. 1126 del Codice Civile. La spesa andrà quindi sostenuta per metà dalla proprietà della terrazza e per l'altra metà da tutti i condòmini proprietari dei box sottostanti, secondo le quote eventualmente stabilite da Regolamento o in parti uguali, con la precisazione che restano a carico del proprietario della terrazza le spese per la pavimentazione e a carico dei proprietari dei box le spese per il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e la decorazione.
h) in ordine al capo 7) dell'odg. della delibera del 30.06.2022, l'assemblea deliberava: "Per tale punto si applica la ripartizione delle spese per i tre fabbricati A-B-C- CIV.140-144-136. Per cui i condomini a maggioranza dei presenti per n.37 per mm. 514,81 ad esclusione del condomino Per_1 per mm.17,66 che si astiene decidono di autorizzare l'amministratore ad emettere sanzioni per g con la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali e principalmente ai condomini che autorizzano terzi estranei a parcheggiare le auto e motoveicoli nei posti autorizzati dal condominio per le auto in sosta." Gli odierni ricorrenti decidevano di impugnare anche tale capo affermando come non fosse chiara quale fosse “la nuova tabellazione approvata di recente su tutte le aree condominiali, visto, anche, che non risultano approvate in alcun verbale assembleare recente dette nuove tabelle su tutte le aree condominiali". CP_1 si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e Il convenuto chiedendo il ri omanda.
All'udienza del 18/03/2025, il Giudice ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.p. con termine fino al 9.12.2025.
In data 5.12.2025 e 8.12.2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione udienza. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
1.In merito al capo 1), la domanda va integralmente rigettata per il venir meno della materia del contendere;
difatti, la materia del contendere è stata completamente superata e definita con la successiva delibera del 24/03/2023.
Nello specifico tale ultima delibera al suo capo 1 del relativo o.d.g. ("Discussione ed approvazione modifica delle modalità di riparto della spesa dei lavori ai terrazzi della CP_5 in esecuzione alla sentenza n. 641/2023 emessa dal Tribunale di Napoli. Discussione ed appro richiesta della
Costruzioni Edili 2011 di modifica dei costi dei lavori come da allegata comunicazione") testualmente recita che: "...L'assemblea dopo ampia discussione decide a maggioranza dei presenti n. 33 condomini su 57 per mm. 608,46 di modificare la ripartizione delle spese per le opere a farsi così come indicato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 641/2023 ad esclusione del condomino Pt 4 per mm. 17,11 che chiede di confermare la precedente ripartizione. Per quanto riguarda la richiesta di modifica della spesa delle opere a farsi inviata dalla ditta Costruzioni edili 2011, in virtù delle nuove disposizioni legislative, i condomini all'unanimità dei presenti per 34 condomini su 57 per millesimi 625,57 accettano la proposta offerta della Ditta Costruzioni Edili di riduzione della spesa al 7,50 % sull'imponibile pari ad € 45.907,67 per cui la spesa effettiva è pari ad €42.464,59”””. Pertanto, il consesso condominiale con la predetta delibera del 24/03/2023 al suo capo 1) ha legittimamente deliberato di ripartire le spese relative ai terrazzi della scala B in conformità al dettato dell'art. 1125 c.c. ed in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 641/2023 (suddividendo al 50% le spese delle lavorazioni tra i condomini proprietari dei terrazzi a livello ed il resto dei condomini), aderendo a quanto dedotto dalle odierne parti ricorrenti. In ordine al capo 7), allo stesso modo la domanda va rigettata posto che lo stesso capo fa riferimento alla precedente statuizione assembleare del 02/03/2022 in cui al suo capo 3
(Discussione ed approvazione modifica art. 28 regolamento condominiale) si statuiva testualmente che: "...il all'unanimità dei presenti per mm. 513,45 conferma l'art. 28 del regolamento CP_1 azione, quale pena pecuniaria, dei seguenti importi indicati in £ 500 è sostituita condominial con l'importo in € 25,00, la pena pecuniaria di £ 1.000 va sostituita con € 50,00 e la pena pecuniaria di£3.000 va sostituita con € 100,00”. Pertanto, la nuova tabellazione di cui alla delibera del 30.6.2022 è quella indicata con la delibera del 02.3.2022 e non sussiste indeterminatezza e/o incompletezza della delibera assembleare. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono integralmente la soccombenza dalla parte ricorrente.
Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale oli alla via San Giacomo dei Capri n. 144; C.F. 1
,nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 ciano n. 1/A, Pozzuoli (NA), entrambi elet
Casoria (NA) alla via Pio XII° n.88, presso lo studio dell'avv. Alfredo Mormone, codice fiscale dal quale sono difesi e rappresentati, congiuntamente e/o C.F. 3
disgiuntamente con l'avv. Pasquale Rocco, sito in Napoli alla Via Vaccaro n. 31, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e conferma la delibera dell'assemblea condominiale del 30.62022 in ordine ai capi 1) e 7) dell'o.d.g.; CP_1 convenuto le spese del 2. Condanna parte ricorrente a rimborsare al presente giudizio, in euro 3.809,00, per co rimborso forfettario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
3. Ordina la comunicazione della sentenza all'amministratore del condominio.
Così deciso in Napoli, l'11/12/2025. Il Giudice
Dott. Mirko MONTI