Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/1971, n. 2906
CASS
Sentenza 15 ottobre 1971

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Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, dato il carattere officioso del processo, il giudice ha un amplissimo potere discrezionale nell'utilizzare e valutare gli elementi probatori ed, in particolare, egli puo attingere elementi per la formazione del proprio convincimento anche dalle dichiarazioni rese dalla parte in Sede di indagini per la eventuale estensione del fallimento ad essa. ( Conf 760'63; V 59'69, mass n 337894).*

La societa di fatto, ancorche non esistente nei rapporti fra i soci, puo, tuttavia, apparire esistente di fronte ai terzi, quando due o piu persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, di tal che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della societa. In tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi per il principio dell'apparenza del diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la societa esistesse. L'accertamento della Rilevanza delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza di una societa di fatto e la valutazione delle prove relative a tale esistenza costituiscono compiti esclusivi del giudice di merito e, come tali, sono sottratti al Sindacato di legittimita quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. ( sulla base dei suesposti principi, la SC ha escluso che l'indagine sull'elemento della divisione degli utili fra i soci fosse rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza, nei confronti dei terzi di una societa di fatto fra marito e moglie e della conseguente estensione alla seconda del fallimento dei primo, trattandosi di un elemento concernente esclusivamente i rapporti interni fra i soci). ( Conf 3017'69, mass n 342916; 1412'69, mass n 340176; 2322'68, mass ( n 334638).*

La nullita della deposizione resa da un teste incapace a testimoniare ai sensi dell'art 246 cod proc civ ha carattere relativo; onde essa resta definitivamente sanata quando non sia stata eccepita in Sede di assunzione della prova o, quanto meno, nella prima istanza o difesa successiva. ( Conf 3370'69, mass n 343446; 3059'69, mass n 342981; 1884'68, mass ( n 341028).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/1971, n. 2906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2906
    Data del deposito : 15 ottobre 1971

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