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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2114/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ferdinando Giovanni Di Meo ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Pini n. 8;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Gabriella Gensini ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Quarto (Na) alla via Pantaleo n. 38;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 1.08.1998, di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale o, in via subordinata, di disporre in proprio favore un assegno divorzile pari ad € 600,00 e un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 600,00. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso Per_1 che dall'unione coniugale sono nati i figli il 6.12.2002 e il 17.05.2005, ha esposto che non Per_2 Per_1 vi è stata alcuna riconciliazione materiale e spirituale con il resistente a seguito del decreto di omologa del
21.09.2021 e che non si sono verificate condizioni tali da modificare quanto statuito in fase di separazione. 1/10 In particolare, la parte ha esposto di essere disoccupata e di non poter trovare un lavoro a causa di mancate competenze e per età, evidenziando di essersi occupata della gestione familiare e della crescita dei figli durante il matrimonio. Infine, la parte ha esposto di essere titolare della quota di 1/12 della proprietà immobiliare della famiglia di origine e che la figlia è maggiorenne, ma ancora Per_1 studentessa.
Con memoria difensiva del 4.11.2023 si è costituito in giudizio che, pur Controparte_1 non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'assegno di mantenimento a proprio carico di € 1.200,00 mensili in favore della ricorrente e della figlia, ha chiesto al
Tribunale di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in SE (Av) alla via San Giacomo n. 4/A
a sé e di obbligare la ricorrente a versagli un importo mensile pari ad € 400,00 fino alla liberazione del predetto immobile. In via subordinata, la parte ha chiesto di compensare la somma di € 400,00 con la quota di mantenimento da porre a proprio carico. In merito ha evidenziato di essere stato costretto a risiedere, insieme al figlio , in un altro immobile condotto in locazione perchè la ricorrente si era Per_2 rifiutata di lasciare la casa coniugale, nonostante gli accordi presi in sede di separazione ed omologati e di non aver insistito nella richiesta di liberazione della casa coniugale per il solo interesse della figlia Per_1
Con memoria integrativa del 14.11.2023 la ricorrente si è riportata alle conclusioni precedentemente rassegnate in ricorso precisando che le somme indicate a titolo di contributo a carico del resistente devono essere rivalutate in base agli indici Istat, come stabilito negli accordi di separazione. In merito alla casa coniugale, la parte ha osservato che, in fase di separazione, non era stato indicato un termine per il rilascio, che, viceversa, risultava condizionato all'effettivo reperimento di un'altra soluzione abitativa. La parte ha, tuttavia, osservato che il resistente le aveva notificato un precetto per il rilascio della casa, corrispondendo, dal mese di aprile 2022 sino al mese di giugno 2023, senza alcun titolo giudiziale o diversa condizione pattuita, l'importo di € 800,00 invece di quello prefissato di € 1.200,00.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 8.1.2024 è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale al resistente ed è stato determinato un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad
€ 600,00 in favore della ricorrente e pari ad € 642,60 per la figlia un assegno di mantenimento a Per_1 carico della ricorrente pari ad € 150,00 per il figlio , con spese extra assegno ordinarie e Per_2 straordinarie nella misura del 70% a carico del resistente e del 30% a carico della ricorrente.
All'udienza del 23.06.2025 il resistente ha evidenziato che la figlia risiede presso di sé e ha chiesto, Per_1 per tale ragione, di disporre un assegno di mantenimento a carico della madre o la revoca di quello disposto a proprio carico.
Con note conclusive del 2.07.2025 la ricorrente ha reiterato la richiesta di assegno divorzile e ha chiesto, per la sola ipotesi in cui sia ritenuta inammissibile e/o non provata la dedotta circostanza che la figlia non convive più con lei, di disporre a carico del resistente l'obbligo di pagamento della somma di Per_1
€ 600,00 per il suo mantenimento. Con riferimento all'onere di mantenimento per il figlio la parte Per_2
2/10 ha invocato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato evidenziando, in ogni caso, la carenza di prova da parte del resistente in ordine alla posizione economica dello stesso.
All'esito dell'udienza del 3.07.2025 la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa del 21.09.2021 ed è, altresì, provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
In ordine alla casa coniugale sita in SE (Av) alla via San Giacomo n. 4/A, deve essere confermato il provvedimento del 8.1.2024 di assegnazione della stessa al resistente. Infatti, nel corso del giudizio, la ricorrente non ha formulato alcuna domanda in merito e non ha contestato la circostanza che la figlia ha trasferito la propria residenza presso il padre. Per_1
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente deve essere accolta confermando l'importo stabilito nel corso del giudizio che si ritiene congruo tenuto conto delle condizioni dei coniugi, della durata del matrimonio, della non autosufficienza economica della ricorrente e della diversa natura dello stesso rispetto all'assegno di mantenimento.
Infine, in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve essere anzitutto osservato che con riferimento al figlio alcuna statuizione a carico della madre è stata resa in sede Per_2 di separazione, che alcuna domanda risulta formulata dal resistente negli atti introduttivi e che, in ogni caso, quella formulata con le note del 5.11.2024 non risulta supportata da elementi utili per ritenere il figlio non autonomo economicamente. In merito vale ricordare, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …” e che, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 1, c.c. previsto per i figli maggiorenni, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che, raggiunta la maggiore età, l'obbligo sussiste solo se il richiedente provi non solo la mancanza di indipendenza economica dei figli, ma anche che gli stessi abbiano curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e che si sono attivati nella ricerca di un lavoro. Con riferimento ai figli maggiorenni la giurisprudenza ha, inoltre, affermato che il giudice deve valutare con rigore proporzionale alle circostanze il permanere di tale obbligo, che non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura,
e che nel caso in cui il figlio prosegua gli studi ciò è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento (cfr.
Cass. 2024 n. 5157).
3/10 Quanto alla figlia viceversa, ritiene il Tribunale che, alla luce del mutamento del collocamento Per_1 della figlia a partire dal mese di gennaio 2025, deve essere revocato l'obbligo del resistente di versare il contributo di mantenimento per la figlia e disposto a carico della madre, a decorrere dal mese di febbraio
2025 (cfr. note ed allegati depositati il 12.02.2025), come richiesto, l'obbligo di versare direttamente alla figlia per il suo mantenimento l'importo di euro 150,00 determinato tenuto conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e solidarietà familiare.
Infine, devono essere confermate le statuizioni in ordine al concorso nelle spese straordinarie che sono poste a carico del resistente nella misura della metà del 70% e della ricorrente nella misura del 30%.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno formulata dal resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata per carenza dei presupposti.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse di entrambe alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in data 1.08.1998; Controparte_1
- conferma l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
- conferma l'obbligo del resistente di versare a titolo di assegno divorzile la somma di € 600,00 mensili in favore della ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici Istat;
- revoca l'obbligo del resistente di versare la somma di € 642,60 a titolo di mantenimento per la figlia a decorrere dal mese di febbraio 2025 e dispone che la ricorrente corrisponda direttamente alla Per_1 figlia la somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno a decorrere dal mese di febbraio 2025 ed Per_1 entro il giorno dieci di ogni mese con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% per il resistente e del 30% per la ricorrente, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie dovute per la figlia dichiarando Per_1 comunque il Protocollo allegato parte integrante del presente provvedimento;
-- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
4/10 Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente
dott. Raffaele Califano
5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10