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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2571 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Ortu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicoletta Ortu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/09/2001 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 446, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i Persona_1
genitori.
Pag. 2 di 3 3) Il figlio minore continuerà a vivere e ad avere la propria residenza presso
l'abitazione di proprietà della madre, sita in Capoterra (CA), Via della
Ferula 13.
4) Considerata l'età del figlio minore, il padre potrà vedere e stare con il minore ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con lo stato di salute, impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
I fine settimana, le vacanze estive le festività comandate (Natale, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta) saranno soggetti al principio dell'alternanza.
5) Con riferimento al mantenimento per il figlio minore e per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria attualmente residente con la madre, il Sig. corrisponderà CP_1
la somma di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre.
6) I coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito fra loro ogni diversa questione patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2571 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicoletta Ortu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicoletta Ortu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/09/2001 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2001, numero 446, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i Persona_1
genitori.
Pag. 2 di 3 3) Il figlio minore continuerà a vivere e ad avere la propria residenza presso
l'abitazione di proprietà della madre, sita in Capoterra (CA), Via della
Ferula 13.
4) Considerata l'età del figlio minore, il padre potrà vedere e stare con il minore ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con lo stato di salute, impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
I fine settimana, le vacanze estive le festività comandate (Natale, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta) saranno soggetti al principio dell'alternanza.
5) Con riferimento al mantenimento per il figlio minore e per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria attualmente residente con la madre, il Sig. corrisponderà CP_1
la somma di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre.
6) I coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito fra loro ogni diversa questione patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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