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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 478/2017 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo RA -ATTORE
CONTRO
(P.IVA: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Luigina Maria Caruso -CONVENUTO-
E
(P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Crisci e dall'avv. Daniela Aceti -CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - risarcimento lesioni personali in materia di randagismo.
I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato nel febbraio 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il (oggi, ) e Controparte_3 Controparte_1
l per la loro condanna, in solido, al Controparte_4 risarcimento dei danni patiti dall'attore, quantificati nella somma complessiva di
€.19.284,00, derivanti dal sinistro occorsogli in data 03.01.2015.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 03.01.2015, alle ore 16:00 o 17:00 circa, lo stesso, mentre percorreva alla guida della propria auto (FIAT Panda tg. CF895CS) la strada provinciale congiungente lo Scalo di con la località Schiavonea, prima Controparte_3 della rotatoria nei pressi di Schiavonea, frenava per evitare l'impatto con un grosso cane randagio di colore nero presente improvvisamente sulla propria
1 corsia di marcia e l'auto, a causa della brusca frenata, scarrocciava sbandando e finendo la corsa contro un palo della luce sito sul prato della rotatoria;
- soccorso dal 118 e trasportato presso il locale ospedale, il RA subiva la frattura delle ossa nasali;
- il danno non patrimoniale subito dal RA ammontava a €.8.073,00 per danno biologico permanente e a €.9.881,00 per invalidità temporanea totale (82 giorni);
- il RA subiva il danno patrimoniale di €.330,00 per spese mediche e diagnostiche e di €.1.000,00 per la distruzione della propria autovettura.
1.b L'attore ha, quindi, chiesto di: «accogliere la domanda e per l'effetto condannare, in solido tra loro, i convenuti a risarcire i danni riportati dall'attore nell'incidente occorsogli il
3.01.2015 e condannarli a pagare la somma di €.19.284,00 o/e in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, con il riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora al soddisfo, oltreché a pagare le spese e competenze, da liquidare a favore del sottoscritto procuratore anticipante richiedente».
2.a Con comparsa depositata in data 10.03.2017, si è costituito in giudizio il
[...]
deducendo: Controparte_3
- in via preliminare, il difetto di legittimazione o titolarità passiva del in virtù CP_1 della legge regionale 5 maggio 1990 n. 41, spettando alle Aziende Sanitarie
Provinciali l'attività materiale di controllo del fenomeno del randagismo;
- l'assenza di segnalazioni della presenza di cani ‒ randagi e non, sia pure feriti e bisognevoli di cure ‒ nella zona del sinistro;
- in via gradata, la condotta colposa del conducente;
- che, in particolare, interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale di non riscontrando il cane né tracce di frenata e contestando al Controparte_3
la violazione di cui all'art. 141 co. 2 e co. 11 del Codice della strada Pt_1
(omesso controllo del veicolo) con il verbale n. 12734 datato 21.01.2015, non opposto dall'attore;
- che, in data 07.01.2015, il RA rilasciava le sommarie informazioni presso il
Comando della Polizia Municipale di;
Controparte_3
- in subordine, l'eccessiva richiesta risarcitoria in merito al quantum.
Il Comune convenuto ha avanzato le seguenti conclusioni: «In via preliminare e pregiudiziale: Accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione passiva in capo al;
In via gradata qualora l'On.le Giudice Controparte_3
2 adito dovesse ritenere la legittimazione passiva del nel Controparte_3 presente procedimento: mantenere indenne quest'ultimo da qualsiasi pretesa risarcitoria sul dedotto presupposto della responsabilità. Ancora in subordine, a) Nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità dovesse residuare in capo al Controparte_3 in ordine all'evento dedotto, graduare la responsabilità in proporzione alle rispettive colpe delle parti in causa;
b) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede la riduzione della pretesa risarcitoria, attesa la palese sproporzione tra il danno lamentato e le richieste avanzate in relazione anche al principio della corresponsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
2.b Con comparsa depositata il 05.04.2021 si è costituito il Controparte_5 istituito con legge regionale 2 febbraio 2018 n. 2, quale successore nei rapporti
[...] attivi e passivi del soppresso . Controparte_3
3 Con comparsa depositata in data 21.03.2025, si è costituita, tardivamente, in giudizio l deducendo: Controparte_2
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_4
- che non risultava confermata la data, né il periodo in cui sarebbe avvenuto il sinistro;
- la mancata chiarezza della dinamica del sinistro e l'assenza di prove in merito all'accadimento del sinistro a causa dell'attraversamento della strada da parte di un cane randagio;
- l'eccessivo quantum richiesto, da diminuirsi comunque in base alla gravità della colpa del RA.
L' ha, quindi, chiesto di: «
1.IN VIA PRELIMINARE: Accertare e Controparte_4 dichiarare che l difetta di legittimazione Controparte_2 passiva, con conseguente rigetto nell'atto di citazione;
2.NEL MERITO, nell'ipotesi in cui non accolga la domanda preliminare sub 1: a) In via principale: rigettare integralmente
l'atto di citazione avanzato dal Sig. in riferimento a tutte le domande Parte_1 ivi avanzate in quanto inammissibile e/o nullo e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto;
b) In via subordinata: limitare la condanna al risarcimento del solo danno effettivamente riconducibile al sinistro che il Sig. ha dichiarato di Parte_1 avere subito, diminuire il risarcimento in base alla gravità della colpa del creditore e all'entità delle conseguenze che sono derivate dal concorso dello stesso nella causazione del danno ex art. 1127 comma I c.c. ed escludere il danno che il Sig.
poteva evitare con l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma II c.c.
3. IN OGNI Pt_1
3 CASO: Condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di giudizio».
4 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, è stata espletata l'istruttoria orale richiesta dalla parte attrice e, successivamente, la
C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 13.10.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (20+20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 In via preliminare, deve essere affrontata la questione della possibilità di attribuire la responsabilità ad uno o entrambi gli enti convenuti in giudizio, rispetto ai quali l'attore ha affermato la violazione dei doveri loro attribuiti dalla normativa nazionale e regionale dettata per la prevenzione e la repressione del fenomeno del randagismo.
Ebbene, premessa l'applicabilità in tema di randagismo del generale criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (vedi Cass., Sez. III, sent. n.
5339/2024), nel caso di specie va osservato il principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la legge della Regione Calabria n. 41/1990, sul punto rivisitata dalla legge regionale n. 4/2000, attribuisce all' Controparte_2
il compito della cattura dei cani randagi e conseguentemente dei danni
[...] causati dai cani randagi.
Premesso che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, nella fattispecie in esame, l'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n.
41 del 1990 come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del 2000 («I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti [...] dal
Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge») attribuisce tale dovere di prevenzione al servizio veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali (cfr. Cass., Sez. VI - III, ord. n. 19404/2019, citata dalla stessa CP_4 convenuta, secondo cui «dalla chiara lettera di tale disposizione si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti o randagi compete al
4 Servizio veterinario dell' »; si veda, in tal senso, anche Controparte_2
Cass., Sez. VI - III, ord. n. 38020/2021).
Dunque, nel caso di specie, è in capo all' l'obbligo di legge di prevenzione del CP_4 randagismo, mentre nessuna responsabilità è ascrivibile al CP_1
6.a Nel merito, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l' ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (si vedano in tal senso Cass., Sez. III, sent. n. 5339/2024; Cass., Sez. VI-III, n. 9621/2022).
6.b Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti esposta dal RA nell'atto di citazione ha trovato il proprio riscontro nella deposizione resa dal teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato aver assistito al momento dell'occorso dannoso e che questo si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore.
Il teste è risultato soggettivamente credibile, essendo presente al momento del fatto e non essendo emerse circostanze idonee ad infirmare la sua attendibilità, risultando indifferente rispetto al giudizio e, tra l'altro, non risultando parente dell'attore.
La suddetta deposizione, inoltre, è anche oggettivamente attendibile, dal momento che risulta precisa, coerente e non contraddittoria.
Il teste, all'udienza del 05.06.2023, ha confermato che l'evento è avvenuto in data
03.01.2015 alle ore 16:30/17:00 («confermo che il 3.1.2015 verso le 16,30/17,00 ho visto
l'auto di per evitare un cane è uscito fuori strada e si è Parte_1 schiantato contro un palo dell'ENEL; è successo sulla rotatoria dopo il cavalcavia della
SS 106 bis;
io l'ho visto in quanto venivo dal lato opposto;
io mi sono fermato per prestare soccorso e li ho conosciuto [...]; ricordo che il Parte_1
si era ferito, ma non ricordo se perdesse sangue;
ho visto il cane … era di Pt_1 pelo scuro alto circa mezzo metro;
non so il cane che fine abbia fatto;
io ero da solo nella mia auto OPEL ASTRA;
conosco era davanti a me con la sua Persona_1 auto, l'ho conosciuto in quel momento;
ADR – non ricordo bene … ma mi sembra che il cane non avesse guinzaglio né collare;
nei dintorni della rotonda ci sono agrumeti»; cfr. verbale udienza del 05.06.2023).
Le suddette dichiarazioni sono pienamente concordanti con quanto dedotto dall'attore e con quanto da quest'ultimo dichiarato in sede di sommarie informazioni alla Polizia
Municipale del Comune di : «il giorno 03.01.2014 [per mero refuso è stato CP_3
5 indicato dai verbalizzanti il 2014 anziché il 2015] alle ore 16:45 circa percorrevo via provinciale con direzione di marcia Corigliano Scalo/Schiavonea. Giunto nei pressi della seconda rotatoria posta sul cavalcavia che attraversa la S.S. 106 radd. mentre stavo scendendo dal cavalcavia un cane improvvisamente mi ha tagliato la strada. Io per evitare di investirlo ho girato verso sinistra e non sono riuscito a controllare il mio veicolo
e sono andato a sbattere contro il palo della pubblica illuminazione posto dentro la rotatoria. Dopo l'urto sono arrivati i soccorsi» (cfr. verbale di sommarie informazioni del
07.01.2015 prodotto nel fascicolo del Comune convenuto).
Tali dichiarazioni in merito alla configurazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo, nonché in merito al punto di impatto e direzione del veicolo, sono conformi con i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale intervenuta successivamente al sinistro, come emergente dal rapporto del sinistro stradale (in atti nel fascicolo del convenuto). CP_1
6.c Alla luce di tutto quanto sopra premesso a nulla rilevano le incongruenze rispetto al quadro probatorio ‒ legate comunque a singoli dettagli circoscritti ed inconferenti rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro ‒ emergenti dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 24.05.2022, in particolare in merito al fatto che fosse Persona_1 estate al momento del sinistro (a differenza di quanto dedotto dall'attore ed emergente ex actis, essendo gennaio) e che non ci fossero altre persone nell'auto condotta dal
RA (a differenza di quanto emergente dal rapporto del sinistro redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro).
In ogni caso, le suddette incongruenze possono trovare una ragione ‒ al fine di escludere comunque il giudizio di inattendibilità totale del teste ‒ nel fatto che siano state rese a distanza di più di sette anni dall'accaduto, avendo lo stesso teste dichiarato di essere presente al momento del sinistro ma di non ricordarsi la data precisa, né l'anno né il mese, pur ricordandosi che fosse pomeriggio «verso le 17:30» e che «pur essendo di pomeriggio, c'era poca luce» (cosa impossibile in estate e ben conciliabile con l'orario del tramonto nel mese e nel luogo del sinistro).
Inoltre, lo stesso teste ha dichiarato di non essere in perfetta corrispondenza con l'auto dell'attore, di essere «poco più indietro» con «altre due macchine davanti» e di essere sceso dalla propria automobile dopo aver arrestato la marcia successivamente all'automobile che lo precedeva (nel senso di marcia opposto rispetto al veicolo condotto dall'attore) e di aver visto «un signore per terra, quindi fuori dalla macchina» che lamentava dolore alla testa. Da ciò consegue, quindi, che il ‒ secondo quanto Per_1 dallo stesso dichiarato ‒ ha visto da vicino l'autoveicolo condotto dall'attore solo dopo
6 l'impatto e allorquando una persona coinvolta nel sinistro che lamentava dolori alla testa
(potenzialmente identificabile con il RA) aveva già avuto il tempo di scendere dal veicolo e di accasciarsi a terra.
Per il resto, le dichiarazioni del sono conciliabili con la dinamica e le circostanze Per_1 dedotte dall'attore nel presente giudizio e con le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di sommarie informazioni, nonché con la deposizione resa dal teste (cfr. Testimone_1 udienza del 24.05.2022 di escussione del teste «Ho visto un signore che, per Per_1 non prendere un cane, è andato a finire verso un palo della corrente. Il signore era in macchina;
aveva una Panda penso blu. Mentre il signore scendeva dall'altra corsia, io salivo. La strada ha solo due corsie una a salire e una a scendere. [...] L'impatto avveniva scendendo da Corigliano Scalo a Schiavonea. Il signore per non prendere il cane ha sterzato e, quindi, non ha preso il cane. Il cane è scappato, perché ci sono dei giardini a fianco. [...] il RA sterzava verso sinistra, cioè verso la corsia dove viaggiavo io. Essendoci, però, una rotatoria, andava a finire nella rotatoria. Preciso che la rotatoria è tra le due corsie. [...] La macchina si era rovinata, gli airbag non sono usciti, essendo una Panda vecchio modello»).
Alla luce di quanto sopra, possono ritenersi, quindi, provati la dinamica del sinistro e il conseguente evento dannoso dedotto dall'attore, ben potendosi lo stesso considerare nel novero della regola cautelare regionale vigente nel caso concreto.
7.a Purtuttavia, nella specie, non può negarsi il rilievo della responsabilità concorrente del conducente dell'autovettura per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in esame, essendo emersi elementi per affermare che l'attore abbia concorso alla produzione dell'evento dannoso, o che egli avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze dannose del sinistro.
In questa direzione devono essere valorizzate le seguenti circostanze.
Il ha affermato, nell'atto introduttivo del giudizio, che l'auto da lui condotta Pt_1 scarrocciava e sbandava fino a finire la corsa contro un palo della luce insistente sul prato della rotonda a causa della brusca frenata resasi necessaria per la presenza improvvisa sulla propria corsia di marcia di un grosso cane randagio.
Tuttavia, dal rapporto compilato dalla Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro emerge che «sulla sede stradale interessata dal sinistro non venivano rilevate tracce di frenata eventualmente riconducibili al veicolo coinvolto». Il che è inconciliabile con il dedotto scarrocciamento dell'auto a seguito della «brusca frenata».
7 Tra l'altro, lo stesso RA, in sede di s.i.t., non ha fatto alcun riferimento al tentativo di frenare il veicolo, dichiarando espressamente: «per evitare di investirlo ho girato verso sinistra e non sono riuscito a controllare il mio veicolo e sono andato a sbattere contro il palo della pubblica illuminazione posto dentro la rotatoria».
Tra l'altro, all'esito dell'intervento sul luogo del sinistro, con il verbale n. 12734 del
21.01.2015 è stata contestata all'odierno attore la violazione di cui all'art. 141 c.d.s. commi 2 e 11 proprio per l'omesso controllo del veicolo. Verbale di contestazione nei confronti del quale, allo stato degli atti, non risulta che sia stata proposta opposizione da parte del RA.
A maggior ragione, non può ignorarsi il fatto che il sinistro è avvenuto in corrispondenza dell'imbocco di una rotatoria.
Sul punto, trovano certamente applicazione i precetti di cui all'art. 145 co. 1 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti) e di cui all'art. 141 c.d.s., secondo il quale: «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» (comma 1); «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»
(comma 2); «in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni [...]»; «il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi [...] quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento» (comma 4).
7.b Ciò posto, premesso che dalla prova testimoniale e dai rilievi della Polizia Municipale non sono emersi elementi utili all'individuazione specifica della velocità del veicolo condotto dal al momento del sinistro, risultano comunque innegabili gli elementi Pt_1 che avvalorano la sussistenza di una velocità eccessiva e di una condotta di guida non improntata alla massima prudenza da parte del conducente al momento del sinistro, tenuto conto del teatro del sinistro, ossia in corrispondenza di un'intersezione.
Tra questi elementi, vi rientrano, sicuramente, l'assenza di segni di frenata, l'ammissione da parte del medesimo conducente della sua incapacità di controllare il veicolo a seguito
8 della manovra di svolta causata dall'attraversamento stradale da parte del cane e, non per ultimi, i danni arrecati all'autoveicolo, alle persone coinvolte e al patrimonio stradale pubblico.
Risulta alquanto inverosimile, difatti, l'ipotesi di una guida improntata alla massima prudenza rapportata allo stato dei luoghi (come anticipato, in corrispondenza dell'ingresso di un'intersezione con circolazione rotatoria) da parte dell'autoveicolo condotto dal , il quale, per come risulta pacifico tra le parti, oltre che dimostrato Pt_1 ex actis, dopo la manovra di svolta improvvisa, ha sfondato il cordolo in cemento posto intorno all'isola centrale, danneggiato un segnale di passaggio obbligatorio a destra posto altresì all'interno dell'isola centrale e divelto ‒ dopo esservisi schiantato contro ‒ un palo di acciaio zincato della pubblica illuminazione posto anch'esso all'interno dell'isola centrale della rotatoria.
Anche i danni al veicolo stesso sono tali da suggerire una velocità inadeguata del mezzo
(«introflessione paraurti e cofano anteriore lato sinistro, sganciamento e rottura parabrezza anteriore, rottura gruppi ottici anteriori, estroflessione parafanghi anteriori»; cfr. rapporto di incidente stradale in atti e documentazione fotografica allegata).
D'altronde, sempre da quanto emerge dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, tutte le persone coinvolte ‒ in particolare, il conducente e i terzi trasportati e ‒ sono Parte_1 Persona_2 Controparte_6 state trasportate in Pronto Soccorso.
Tali circostanze devono far presupporre che la condotta di guida non sia stata attenta ed adeguata allo stato dei luoghi, diversamente l'attore avrebbe evitato lo sbandamento del veicolo per l'attraversamento stradale del cane moderando la velocità ed arrestando in sicurezza la corsa o, comunque, avrebbe limitato i danni.
Nella fattispecie in esame, dunque, sussiste certamente la responsabilità concorrente del conducente della vettura, la cui non diligente condotta ha verosimilmente concorso, in misura del 50% con quella dell' a produrre il sinistro e i conseguenti danni subiti. CP_4
8.a Ciò posto, a nulla rileva l'assenza di deduzioni e prove, da parte dell'attore, circa le richieste di intervento per cani randagi nella zona del sinistro, a fronte della prova della mancata attivazione, da parte dell' , rispetto all'onere di prevenzione Controparte_4 del randagismo.
L' non ha neppure dedotto di avere organizzato, attraverso le sue Controparte_2 strutture, alcuna attività di controllo e di prevenzione sul fenomeno del randagismo nel territorio in questione, essendosi limitata a ribadire la deduzione del di CP_1
9 della mancanza di segnalazioni della presenza di cani, randagi e Controparte_1 non.
Tuttavia, la eventuale mancanza di segnalazioni anche da parte dei cittadini non costituisce, di per sé, elemento idoneo a giustificare la totale omissione di controlli da parte della CP_4
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con considerazioni pienamente condivise da questo Giudice, che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, si colloca a valle rispetto a quello del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale: «Poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento Parte di un servizio organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa;
solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito», con la precisazione che trattandosi di «omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi
l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato», precisando altresì che «una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo» (Cass., Sez. III, ord. n.
9671/2020; in tal senso, cfr. Cass. n. 32884/2021; Cass. 9621/2022; Cass., Sez. III, sent.
n. 5339/2024).
8.b Ad ogni modo, anche qualora ‒ in via puramente ipotetica ‒ si volesse considerare onere del danneggiato la prova della condotta colposa della P.A. di non adempiere ai doveri ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ‒ come recentemente proposto dalla sentenza Cass., Sez. III, n. 16788 del 23.06.2025 ‒ posto
10 che tale prova sarebbe da fornirsi, secondo la medesima sentenza, «con ogni mezzo: documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento», nel caso di specie andrebbe ritenuto comunque assolto tale onere in virtù del principio di non contestazione.
Difatti, a fronte dell'espressa deduzione attorea della mancata predisposizione di alcun servizio di vigilanza e cattura in merito al randagismo nel territorio del Comune di
, l non ha specificamente contestato il suddetto assunto. Controparte_1 CP_4
L' non ha specificamente dedotto ‒ né men che meno ha provato ‒ di aver CP_4 predisposto, attraverso le sue strutture, un'attività di controllo e di prevenzione sul fenomeno del randagismo nel territorio in questione, essendosi limitata ad invocare nella propria tardiva comparsa di costituzione (depositata solo in data 21.03.2025, successivamente all'espletamento dell'istruttoria probatoria orale) il proprio «difetto di legittimazione passiva» sulla base del semplice fatto che «come pure confermato dal
nella propria comparsa di costituzione, la cattura del cane da parte Controparte_3 dell' “avviene a seguito di segnalazione della presenza di cani randagi CP_4 che circolano sul territorio comunale”».
Sul punto giova precisare che ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica, non essendo sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda trascurando l'onere di contestazione tempestiva (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 19896/2015).
Ordunque, la mancata deduzione specifica della sussistenza di un organizzato servizio di vigilanza e cattura preposto da parte dell' in merito al randagismo nel territorio del CP_4
Comune di , a prescindere dal singolo caso concreto, non potrebbe ‒ Controparte_1 sempre in via ipotetica ‒ che rilevare comunque in termini di non contestazione sul punto rispetto a quanto specificamente dedotto dall'attore.
9 Quanto al nesso di causalità, secondo il succitato criterio della concretizzazione del rischio (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9671/2020 cit.), l'avverarsi del rischio che la norma cautelare violata nel caso di specie mirava a prevenire ‒ da ritenersi dimostrato nel caso concreto per come sopra premesso ‒ è sufficiente a dimostrare eziologicamente che la condotta alternativa non omissiva ne avrebbe evitato i danni conseguenti.
Ragion per cui, conclusivamente sul punto, deve constatarsi la sussistenza della responsabilità dell' , per non avere adempiuto alla condotta obbligatoria Controparte_4 in concreto esigibile dalla stessa in virtù di una specifica norma cautelare, e quella concorrente del danneggiato, come sopra meglio precisato, nella misura del 50%.
11 10 Passando all'esame della natura e dell'entità del danno, la C.T.U. medico-legale (vedi relazione dello specialista Dott. ) ha riscontrato che all'esito dell' esame Persona_3 obiettivo del « esiti di pregressa frattura delle ossa proprie del naso [...] Pt_1 Pt_3 da ascriversi in tutto e per tutto al sinistro di cui è causa, essendo pienamente rispettati tutti i criteri modali e temporali, quali-quantitativi e di fenomenologia cronologica per un nesso di causa valido ed efficiente» dal momento che «in seguito alla perdita di controllo della autovettura su cui viaggiava , al conseguente impatto dell'autoveicolo contro il palo della luce posto al centro della rotatoria adiacente alla sede stradale, andava a sbattere con il viso contro le strutture rigide dell'abitacolo dell'automezzo e la vis lesiva sviluppatasi in seguito al tanto improvviso quanto violento movimento di iperestensione ed iperflessione del capo, è stata di un'intensità sufficiente a favorire la frattura delle
ONP (ossa proprie del naso), che strutturalmente sono di per sé abbastanza fragili».
A nulla rilevano le osservazioni alla C.T.U. avanzate dal C.T.P. nominato dall' di CP_4
Cosenza, Dott. , secondo il quale il C.T.U. non avrebbe Persona_4 analizzato se il RA indossasse la cintura di sicurezza (o ne fosse esentato con relativa certificazione) e se fosse entrato in funzione l'airbag.
Ebbene, il C.T.U. ha avuto modo di chiarire, come in atti, che «nella raccolta dell'anamnesi il periziando ha affermato di avere la cintura di sicurezza inserita, circostanza che per refuso non è stata riportata nella bozza peritale inviata alle parti, il che spiega come, stante anche un limite di spazio molto ridotto tra conducente e strutture rigide dell'autoveicolo, per l'appunto, l'entità dei danni subiti è stata abbastanza contenuta, non essendosi verificata una frattura a scoppio delle OPN, circostanza che invero, si sarebbe certamente provocata in caso il presidio di sicurezza non fosse stato correttamente inserito, date le caratteristiche del sinistro. Per quanto concerne il secondo punto, si fa presente che il periziando ha riferito che la sua autovettura, coinvolta nel sinistro, non montava di serie l'airbag; circa la violenza dell'impatto, la stessa è stata di intensità e violenza tale da aver determinato le lesioni individuate a carico del periziando
e descritte nella bozza peritale, in linea anche con i danni riportati dall'automezzo».
11 Ciò posto, il C.T.U. ha riscontrato che il RA, «in assenza di una stenosi nasale assoluta mono o bilaterale con test di Glatzel negativo, in presenza di positività dei trigger points perinasali infrasopraciliari», ha riportato nel sinistro un danno biologico permanente valutabile nella misura del 4%, nonché un periodo di inabilità temporanea totale o assoluta (I.T.T.) di 20 gg. e di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di gg.
30 e al 50% di ulteriori 30 gg.
12 Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico permanente nella misura del 4% la stessa è da effettuarsi sulla base delle tabelle ministeriali (d.m. Ministero Imprese e
Made in Italy del 18.07.2025 per il danno biologico da lesioni micropermanenti, fino a 9 punti di invalidità) di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) al tempo del sinistro
(03.01.2015), di anni 67, il risarcimento del danno da invalidità permanente ammonta a
€.3.581,92.
Con riferimento al risarcimento del danno da inabilità temporanea, è da applicarsi l'indennità giornaliera di € 56,18 prevista dall'art. 139 cod. ass. priv. per le lesioni micropermanenti (così come, da ultimo, rideterminata dal d.m. 8 luglio 2025, in G.U.
31/07/2025, n. 176).
Conseguentemente, la liquidazione del danno da inabilità temporanea ‒ tenuto conto della quota riferibile al solo danno biologico e non anche al danno morale ‒ è pari a €.
(56,18 x 20 + 56,18 x 30 x 0,75 + 56,18 x 30 x 0,5) = €.3.230,35.
Complessivamente, il danno non patrimoniale ammonta dunque all'importo di € (3.581,92
+ €.3.230,35) = € 6.812,27.
12 La suddetta quantificazione non tiene conto di un'ulteriore personalizzazione ‒ in assenza di allegazione e prova di condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione subita secondo l'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 28988/2019) ‒ né del danno morale, in quanto soltanto genericamente allegato e non dimostrato.
13 Quanto al danno patrimoniale dedotto dall'attore, trovano supporto documentale e sono, dunque, da riconoscersi le spese mediche e diagnostiche nella misura complessiva di € 330,00.
Nulla può riconoscersi, invece, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la distruzione dell'autoveicolo, in assenza di supporto documentale e probatorio al riguardo.
14.a Complessivamente, dunque, il danno patrimoniale e non patrimoniale, ove liquidato nell'interezza ammonterebbe all'importo di €.7.142,27.
Tuttavia, nella considerazione del concorso di colpa del 50% imputabile alla condotta del danneggiato, il risarcimento effettivo ammonta al minor importo di € 3.571,14.
14.b Tale è il risarcimento liquidato all'attualità. Su detto importo, devalutato alla data del sinistro (03.01.2015) – e quindi pari ad €.2.917,60 ‒ e rivalutato anno per anno,
13 decorrono gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza (confronta Cassazione S.U. 1712/1995).
15 Il recente riassestamento giurisprudenziale in tema di danni causati dal randagismo canino consiglia la compensazione delle spese.
Per quel che concerne le spese relative all'espletamento di C.T.U., tali spese vanno poste a carico della parte convenuta . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
e della , disattesa ogni
[...] Controparte_2 altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda, l
[...]
al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_2
, della somma di € 3.571,14, oltre interessi legali sulla Parte_1 somma di €.2.917,60, rivalutata anno per anno, decorrenti dalla data del sinistro
(03.01.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) RIGETTA la domanda nei confronti del;
Controparte_1
c) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
[...]
; Controparte_2
d) DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Castrovillari, in data 26/11/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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