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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 486/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486/2019 R.G.A.C., vertente tra
(già , P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Fabio Rovito, con sede legale in Roma P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze n. 113, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Mittica ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Locri (RC) alla via Nosside snc, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.11.2013 e notificato in data 13.01.2014, , Parte_3 conveniva in giudizio al fine di accertare e dichiarare, previa sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2013 88000501 000, notificata in data 16.10.2013 e di tutte le cartelle esattoriali ed avvisi di addebito ad essa sottesi. A sostegno del ricorso lamentava la mancata notifica dell'intimazione ex art 50 co. II DPR 602/73 e l'assenza della rinnovazione delle cartelle con CP_ l'intimazione con conseguente inidoneità del titolo esecutivo. Si costituiva in giudizio l'Agente Riscossione chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando, nel merito, la legittimità dell'attività posta in essere.
Con sentenza n. 101/2019, depositata in cancelleria in data 23.01.2019, il Tribunale civile di Locri così decideva:
“-accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara la nullità della Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2013 88 000501 notificata in data
16.10.2013;- rigetta le altre domande;
-Condanna (già ora Controparte_2 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, specificate in parte motiva in complessive
€ 3.435,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mittica , procuratore antistatario”
Con atto di citazione in appello, depositato e notificato in data 07.06.2019, l' Parte_1 impugnava la sentenza n. 101/2019, pubblicata in data 23.01.2019 dal Tribunale di Locri.
[...]
Parte appellante lamentava:
1- la mancata pronuncia del giudice di prime cure sul parziale difetto di giurisdizione per quei ruoli, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativi a carichi tributari;
2- la legittimità e la validità dell'azione intrapresa dall'agente della riscossione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poiché nessun altro adempimento incombeva sulla stessa, se non quello di inviare al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria considerato che le attività cautelari poste in essere non sono atti dell'espropriazione forzata. Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e proponeva Controparte_1 appello incidentale, depositato in data 31.10.2019 ed eccepiva che:
- il lamentato difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., è effettivamente rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, ma deve tener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rilevato che controparte ha eccepito tardivamente tale difetto di giurisdizione, solo in fase di giudizio d'appello; - l'iscrizione ipotecaria può essere compiuta soltanto in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/73. Conseguentemente, è necessario che sussista un titolo esecutivo validamente notificato e che esso sia ancora efficace al fine di procedere ad esecuzione forzata. È necessario che tra la data della notifica del titolo (ossia la cartella esattoriale) e la data dell'iscrizione ipotecaria non sia decorso oltre un anno.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 14.10.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
Nel caso specifico, il primo giudice, ha qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi, indicandone l'oggetto in tali termini “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
In termini analoghi ha provveduto parte appellante che, pur avendo introdotto l'azione con ricorso, ha intentato l'azione nei termini di 20 giorni dalla notifica della comunicazione ed ha qualificato l'azione proposta nei termini di opposizione agli atti esecutivi.
Né nella motivazione della sentenza di primo grado il primo giudice ha diversamente qualificato l'azione.
Ne consegue che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare le spese del giudizio.
Invero, il fatto che nella motivazione della decisione il giudice non abbia espressamente affrontato la questione, in uno con la considerazione che, secondo consolidata giurisprudenza, già l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente di riscossione non è atto dell'espropriazione forzata, ma è piuttosto assimilabile ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, nella quale al contribuente è comunque garantito il diritto di contestazione mediante la comunicazione che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, ed il conseguente corollario secondo cui l'azione proposta contro un'iscrizione ipotecaria non è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi di cui all' art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all' art. 615 c.p.c., ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, può avere ingenerato una situazione di incertezza in ordine alla individuazione del mezzo di gravame.
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 deduzione, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile.
2. Compensa le spese del giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486/2019 R.G.A.C., vertente tra
(già , P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Fabio Rovito, con sede legale in Roma P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze n. 113, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Mittica ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Locri (RC) alla via Nosside snc, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.11.2013 e notificato in data 13.01.2014, , Parte_3 conveniva in giudizio al fine di accertare e dichiarare, previa sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2013 88000501 000, notificata in data 16.10.2013 e di tutte le cartelle esattoriali ed avvisi di addebito ad essa sottesi. A sostegno del ricorso lamentava la mancata notifica dell'intimazione ex art 50 co. II DPR 602/73 e l'assenza della rinnovazione delle cartelle con CP_ l'intimazione con conseguente inidoneità del titolo esecutivo. Si costituiva in giudizio l'Agente Riscossione chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando, nel merito, la legittimità dell'attività posta in essere.
Con sentenza n. 101/2019, depositata in cancelleria in data 23.01.2019, il Tribunale civile di Locri così decideva:
“-accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara la nullità della Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2013 88 000501 notificata in data
16.10.2013;- rigetta le altre domande;
-Condanna (già ora Controparte_2 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, specificate in parte motiva in complessive
€ 3.435,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mittica , procuratore antistatario”
Con atto di citazione in appello, depositato e notificato in data 07.06.2019, l' Parte_1 impugnava la sentenza n. 101/2019, pubblicata in data 23.01.2019 dal Tribunale di Locri.
[...]
Parte appellante lamentava:
1- la mancata pronuncia del giudice di prime cure sul parziale difetto di giurisdizione per quei ruoli, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativi a carichi tributari;
2- la legittimità e la validità dell'azione intrapresa dall'agente della riscossione con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poiché nessun altro adempimento incombeva sulla stessa, se non quello di inviare al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria considerato che le attività cautelari poste in essere non sono atti dell'espropriazione forzata. Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e proponeva Controparte_1 appello incidentale, depositato in data 31.10.2019 ed eccepiva che:
- il lamentato difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., è effettivamente rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, ma deve tener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rilevato che controparte ha eccepito tardivamente tale difetto di giurisdizione, solo in fase di giudizio d'appello; - l'iscrizione ipotecaria può essere compiuta soltanto in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/73. Conseguentemente, è necessario che sussista un titolo esecutivo validamente notificato e che esso sia ancora efficace al fine di procedere ad esecuzione forzata. È necessario che tra la data della notifica del titolo (ossia la cartella esattoriale) e la data dell'iscrizione ipotecaria non sia decorso oltre un anno.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 14.10.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.
Nel caso specifico, il primo giudice, ha qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi, indicandone l'oggetto in tali termini “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
In termini analoghi ha provveduto parte appellante che, pur avendo introdotto l'azione con ricorso, ha intentato l'azione nei termini di 20 giorni dalla notifica della comunicazione ed ha qualificato l'azione proposta nei termini di opposizione agli atti esecutivi.
Né nella motivazione della sentenza di primo grado il primo giudice ha diversamente qualificato l'azione.
Ne consegue che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare le spese del giudizio.
Invero, il fatto che nella motivazione della decisione il giudice non abbia espressamente affrontato la questione, in uno con la considerazione che, secondo consolidata giurisprudenza, già l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente di riscossione non è atto dell'espropriazione forzata, ma è piuttosto assimilabile ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, nella quale al contribuente è comunque garantito il diritto di contestazione mediante la comunicazione che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, ed il conseguente corollario secondo cui l'azione proposta contro un'iscrizione ipotecaria non è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi di cui all' art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all' art. 615 c.p.c., ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, può avere ingenerato una situazione di incertezza in ordine alla individuazione del mezzo di gravame.
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
, nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 deduzione, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile.
2. Compensa le spese del giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito