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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/08/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 942/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 5458/2020 pubblicata il 31.7.2020, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Guarino (c.f. ), presso il cui elettivamente domicilia, in C.F._2
Napoli, alla Va Santa Lucia n. 90
Pec e fax: 0812451639 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva , Società per Azioni con socio Controparte_1 P.IVA_1 unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.-
(C.F.: - P.IVA con sede in Napoli alla Via G. Porzio, 4 - P.IVA_2 P.IVA_1
Centro Direzionale Isola A7 in persona dell'A.D. e lega-le p.t. Ing. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: ) - il C.F._3
quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec - ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: violazione distanze e condanna alla demolizione
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5458/2020, pubblicata il 31/07/2020, il Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda proposta da quale concessionaria Controparte_1 dell'ANAS per la realizzazione e gestione dell'autostrada A56, e accertava che i manufatti
(un capannone industriale, di circa 500 mq, e un appartamento ricavato dal sottotetto), di proprietà del convenuto , siti in Napoli alla via Murate Agnano n. 1, erano Parte_1
stati realizzati in violazione dell'art. 9 della l. 24 luglio 1961 n. 729 che prevedeva il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali;
per l'effetto, condannava il convenuto all'abbattimento dei manufatti e al pagamento sia delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6403,72, sia della C.T.U.
1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale, disattese le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione ad agire dell'attrice avanzate dal convenuto, affermava che il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729la l. del 1961, era di carattere assoluto e inderogabile, di natura conformativa, e, come tale, era insuscettibile di sanatoria ed escludeva l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Sul piano normativo, dato atto dei diversi interventi succedutisi nel tempo, menzionando da ultimo il D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) con il relativo Regolamento di attuazione, nonché la L. 133/2008, abrogativa della L. del
1961, rilevava, tuttavia, come al caso di specie dovesse applicarsi, ratione temporis, l'art 9 della L. n. 729/1961, tenuto conto che il tratto autostradale interessato era stato realizzato alla fine degli anni '60 (dunque dopo l'entrata in vigore della predetta legge) e il capannone di proprietà dell'odierno convenuto risaliva al 1987. 1.2. Quanto alla violazione delle distanze, il giudice di prime cure faceva proprie le risultanze della C.T.U. dell'ing. , da cui emergeva che sia il capannone Persona_1 che l'appartamento del ricadevano nella fascia sottoposta a divieto, in quanto Pt_1
collocati a una distanza inferiore ai 25 m. dal piede della scarpata dell'autostrada (pag. 18 della C.T.U.).
1.3 Infine, respingeva l'eccezione del convenuto di inoperatività del divieto di inedificabilità, sancito dall' art. 9 l. 769 del 1961, per la mancanza di pubblicazione, sul
Foglio degli annunci della Prefettura di Napoli, dell'avviso con la notizia di approvazione del progetto di costruzione dell'autostrada, sostenendo che la deroga operava nella fase di progettazione delle opere stradali e non, come nel caso de quo, nell'ipotesi in cui l'opera era già completa. Dunque, l'esistenza della strada era condizione sufficiente per il sorgere del vincolo e per la sua conoscibilità da parte dei privati.
1.4. Affermava che, in ogni caso, poiché già prima della realizzazione del capannone, il
Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli aveva stabilito per la Tangenziale di
Napoli una fascia di rispetto, tale previsione rendeva già conoscibile l'esistenza del divieto di costruire e la sua estensione.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1
2.1 Con il primo mezzo, rubricato “Erronea interpretazione e violazione dell'art. 9 l.
729 del 24 luglio 1961” si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato:
a) nel qualificare la previsione dell'art.
9. co. 3 l. 729/1961 (a mente del quale “Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data di pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia della avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada”) come una “deroga”, fornendo una interpretazione illogica e contra legem della norma, non potendo il giudice affermare la natura derogatoria di una norma in difetto di una espressa previsione in tal senso e sulla base della sola attività ermeneutica del disposto normativo.
b) nell'interpretare il co. 3 dell'art. 9 legge 729 del 1961 come previsione a vigenza temporale limitata, ancorandola al dato fattuale dell'avvenuta costruzione dell'asse stradale, piuttosto che al provvedimento amministrativo che ne aveva assentito la costruzione, con la conseguenza che la mancata pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunzi legali della precluderebbe alla di esperire l'azione fatta valere Controparte_3 Controparte_1
nel presente giudizio;
c) nel ritenere applicabile il disposto dell'art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729 anche alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato- come quella di specie, essendo l'area di Agnano in pieno centro abitato- in difformità a quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2277 del 29.4.2002 della IV Sezione) secondo cui “in base alle disposizioni di cui alla L. 6 agosto 1967 n. 765 e al D.M. 1 aprile
1968 è poi da ritenere che il disposto dell'art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729 non si applica alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato, non esistente nella fattispecie alcun elemento tale da far ritenere la compromissione delle esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità”; sicché, per imporre l'abbattimento di abitazioni impiegate da privati, visto il rilevante sacrifico che ne deriverebbe, sarebbe stato necessario fornire una puntuale motivazione in merito alle particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, che, nel caso di specie, era del tutto assente.
2.2 Con il secondo mezzo, intitolato “Violazione dell'art. 101 co 2 c.p.c.” si protesta che il giudice di prime cure, nella parte in cui aveva statuito che il Piano Regolatore del già prevedeva una fascia di rispetto delle distanze, aveva deciso sulla Parte_2
base di disposizioni non sottoposte al contraddittorio delle parti;
in ogni caso il PRG non prevedeva affatto delle fasce di rispetto, come era dato evincere dal contenuto dell'art. 19.
2.3 Con la terza ragione, rubricata “Erronea interpretazione e violazione dell'art. 9 della l. 729 del 1961 e mancata applicazione dell'art. 2 del D.M. LL. PP. n. 1404 del 1968” si contesta la sentenza nella parte in cui ha recepito l'indicazione del CTU secondo cui il calcolo dei 25 m. dal limite dell'autostrada dovrebbe compiersi, in virtù della lettura congiunta dell'art. 9 l. 729/61 con il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), “dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”, portando a ritenere che tutto il manufatto dovrebbe essere abbattuto. Senonché, poiché il manufatto era stato realizzato nel gennaio del 1987, non troverebbe applicazione la normativa del Codice della Strada intervenuta il 30 aprile del 1992, bensì le prescrizioni del D.M. LL.PP. n. 1404 del 1968, che prevede una specifica disciplina, richiamata da C.T.U. alle pagg. 13 e 14, in tema di calcolo delle distanze, che, all'art. 2, fornice una definizione di “ciglio della strada” tale da poter affermare che la normativa, al momento di costruzione del manufatto, non prevedeva che la distanza si dovesse calcolare dal fondo della scarpata. In base a tale normativa, vigente all'epoca della costruzione, infatti, solo una parte del capannone rientrerebbe nella fascia di rispetto, per cui sarebbe necessario un nuovo accertamento tecnico, con integrazione o nuova C.T.U., in base ai criteri del DM LL.PP. n. 1404/1968, art. 2, al fine di individuare quale parte del capannone rientra effettivamente nella fascia di rispetto di 25 m. di cui all'art. 9 L. 729/61.
2.4 Con il quarto motivo, intitolato “difetto di giurisdizione del g.o. nella materia oggetto di controversia” si eccepisce il difetto di giurisdizione del g.o. in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalle autostrade, in quanto attinente alla materia urbanistica e edilizia riservata alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, co.
I, lett. f) del Codice del Processo Amministrativo, come da arresto del 25.05.2018 della
Corte Suprema a Sezioni Unite.
2.5. Sulla scorta dei motivi che precedono, l'appellante ha così concluso: “1. Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del motivo n. 1 di gravame e in riforma della pronunciata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5458/2020, rigettare la domanda attorea per inosservanza del terzo comma dell'art. 9 della L. 729/1961 e comunque per non possedere vigenza l'obbligo della distanza di 25 metri dalle autostrade nell'ambito dei centri abitati;
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, accertato che vi è stata violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per essere stato valutato in sentenza il
Piano Regolatore Generale del senza che vi sia stato contraddittorio tra Parte_2
le parti sul tema, e di conseguenza voglia, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, annullare l'impugnata sentenza, assegnando alle parti processuali un termine entro cui pronunciarsi sulla rilevanza del Piano Regolatore
Generale del nella definizione del giudizio;
3. Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello di Napoli, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha recepito come criterio di calcolo della distanza di 25 metri delle costruzioni dalle autostrade quello definito dal codice della strada del 1992 piuttosto di applicare l'art. 2 del D.M.P.P. n. 1404 del 1968, disponendo di conseguenza una nuova CTU o l'integrazione della CTU per l'esatto criterio di calcolo e quindi per la identificazione di quale parte del manufatto ricada nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilità;
4. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in via preliminare, ai sensi dell'art. 37 c.p.c. rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la materia delle distanze delle costruzioni dalle autostrade attinente alla materia urbanistica ed edilizia riservata al Giudice amministrativo, declarando di conseguenza la nullità della impugnata sentenza.”
3. La si è costituita chiedendo: in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi l'appello inammissibile per omessa indicazione specifica dei motivi di gravame;
nel merito, rigettarsi l'impugnazione per infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso spese forfettarie ex art. 15 T.P.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 5.2.2025 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va affermata la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 5458/2020 è stata pubblicata il 31/07/2020, non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 25/02/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Va prioritariamente esaminato il quarto motivo con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione preliminare in rito.
L'eccezione è priva di pregio e va disattesa.
Invero la questione controversa ha ad oggetto la violazione del distacco minimo delle costruzioni dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nella quale non viene in rilievo alcun atto o provvedimento amministrativo in materia urbanistica o edilizia, bensì la tutela della società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada a pretendere (come nella specie) l'eliminazione della situazione antigiuridica ed a conseguire, la riduzione in pristino nei confronti dell'autore della violazione per la completa reintegrazione del suo diritto, come correttamente osservato dall'appellata.
La giurisdizione del giudice ordinario si trova affermata in un caso analogo dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 10890/2001 secondo cui “È devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all - rispetto alla giurisdizione come sopra determinata CP_4
- spiega influenza alcuna il criterio di riparto dettato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, il quale ha riguardo unicamente alle controversie inerenti ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici intercorrenti fra P.A. concedente e soggetti concessionari”.
Ne consegue il rigetto del motivo. Del pari infondato il secondo mezzo di gravame che, in quanto volto alla declaratoria di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, va esaminato anticipatamente rispetto alle altre contestazioni afferenti il merito.
Anche tale doglianza è infondata.
E' granitico l'insegnamento della Suprema Corte in tema di distanze secondo cui spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto tali prescrizioni sono integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (cfr. Cass. n. 25501 del 02/12/2014; Cass. n. 14446 del 15/06/2010;
Cass. Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020).
Nell specie, nell'esercizio di tale potere, correttamente il giudice di prime cure ha preso in esame il PRG del Napoli, anche se non richiamato o prodotto dalle parti, al fine, Parte_2 peraltro, non di individuare le prescrizioni in tema di distanze bensì per sostenere che anche in virtù di detto strumento urbanistico all'epoca di realizzazione del manufatto poi di proprietà era “senza dubbio operativo e conoscibile sia l'esistenza del divieto di Pt_1 costruire che la sua concreta estensione.”
Ne consegue che non viene in rilievo alcuna decisione a sorpresa assunta dal giudice sulla base di questione che andava sottoposta preventivamente al contraddittorio tra le parti.
Da qui il rigetto del mezzo.
Totalmente infondata anche la prima ragione di gravame nella parte in cui sostiene l'inapplicabilità della distanza di mt 25 ex art. 9 cit., alle strade inserite nei centri abitati.
Invero, la critica non si confronta con il risalente e immutato orientamento di legittimità, peraltro originariamente sollecitato proprio da una vicenda riguardante la Controparte_1
a mente del quale “In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, lo
[...] art 9 della legge 24 luglio 1961 n 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi, resta inderogabilmente ed incondizionatamente applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani (nella specie, 'tangenziale' di Napoli) anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n 765 (modificativa della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150), tenuto conto che l'art 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati” ( cfr. Cass. SU n. 6437/1979; Cass. Sentenza n. 6118 del 01/06/1995).
In forza di tale formante, che ispira la sentenza gravata, va confermata l'applicabilità al caso di specie del vincolo di inedificabilità prescritto dall'art. 9 cit.
Non meritano condivisione neanche gli altri due argomenti sottesi al primo motivo di appello, con cui si deduce che erroneamente il tribunale avrebbe assegnato natura derogatoria alla disposizione dettata dall'art. 9 comma III l. 769/61 (sopra riportato) e limitata vigenza temporale.
Invero, la critica non coglie la ratio della decisione sul punto che, come pregevolmente osservato dalla difesa di parte appellata, risulta essere fondata sull'applicazione del principio della prevenzione.
Invero, la norma in esame, nel prevedere che il divieto di inedificabilità ad una distanza inferiore a mt 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada ha effetto dalla data della pubblicazione dell'avvenuta approvazione del relativo progetto rappresenta una deroga- come ben ritenuto dal tribunale- al principio di prevenzione che, nel regolare i rapporti di vicinato quanto al rispetto delle distanze tra fabbricati ex art. 873 c.c., dà prevalenza al costruttore che per primo ha realizzato l'opera. Nel caso, invece, della autostrade la prevenzione stabilita dalla legge del 1961 opera in favore della infrastruttura stradale dal momento non della sua realizzazione bensì dell'approvazione del relativo progetto, all'evidente fine, come ben osservato dall'appellata, di evitare che nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto e l'apertura del cantiere, eventuali nuove costruzioni legittimamente realizzate dai privati potessero imporre la modifica del progetto per il rispetto della distanza minima prevista dal comma I della stessa norma.
Si concorda, pertanto, con il tribunale che nel caso di specie era il manufatto di proprietà del realizzato nel 1987, a doversi porre alla distanza di mt 25 dal già esistente asse Pt_1 stradale (risalente alla fine degli anni 60). Va, pertanto, integralmente respinto il primo motivo di gravame.
Infine, va disatteso anche il terzo mezzo riguardante le modalità di calcolo delle distanze.
Sul punto, il primo giudice, nel recepire le risultanze della CTU dell'ing. , si è Per_1
uniformato all'interpretazione nomofilattica secondo cui, nei centri abitati, la distanza di 25 metri dal ciglio autostradale, giusto disposto dell'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 del ministero dei lavori pubblici, va misurata secondo il criterio di cui alla legge n. 729 del 1961, integrato con quello di cui all'art. 4, comma secondo, del detto D.M.(e cioè partendo dal limite della zona di occupazione della autostrada, con l'aggiunta della larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fossi, fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati) ( cfr. Cass. Sentenza 5401/1997), che è esattamente il criterio adottato dall'ausiliario nel misurare la distanza tra il manufatto del e l'asse stradale di Pt_1 causa.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da € 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, stante il rigetto dell'impugnazione, proposta dopo il 31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5458/2020, Parte_1 pubblicata il 31/07/2020, così provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
della che liquida in complessivi € 6946,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 16 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 942/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 5458/2020 pubblicata il 31.7.2020, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Guarino (c.f. ), presso il cui elettivamente domicilia, in C.F._2
Napoli, alla Va Santa Lucia n. 90
Pec e fax: 0812451639 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva , Società per Azioni con socio Controparte_1 P.IVA_1 unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.-
(C.F.: - P.IVA con sede in Napoli alla Via G. Porzio, 4 - P.IVA_2 P.IVA_1
Centro Direzionale Isola A7 in persona dell'A.D. e lega-le p.t. Ing. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini (C.F.: ) - il C.F._3
quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec - ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
studio in Napoli alla Via G. Filangieri n. 21 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: violazione distanze e condanna alla demolizione
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5458/2020, pubblicata il 31/07/2020, il Tribunale di Napoli: accoglieva la domanda proposta da quale concessionaria Controparte_1 dell'ANAS per la realizzazione e gestione dell'autostrada A56, e accertava che i manufatti
(un capannone industriale, di circa 500 mq, e un appartamento ricavato dal sottotetto), di proprietà del convenuto , siti in Napoli alla via Murate Agnano n. 1, erano Parte_1
stati realizzati in violazione dell'art. 9 della l. 24 luglio 1961 n. 729 che prevedeva il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali;
per l'effetto, condannava il convenuto all'abbattimento dei manufatti e al pagamento sia delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6403,72, sia della C.T.U.
1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale, disattese le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione ad agire dell'attrice avanzate dal convenuto, affermava che il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729la l. del 1961, era di carattere assoluto e inderogabile, di natura conformativa, e, come tale, era insuscettibile di sanatoria ed escludeva l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Sul piano normativo, dato atto dei diversi interventi succedutisi nel tempo, menzionando da ultimo il D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) con il relativo Regolamento di attuazione, nonché la L. 133/2008, abrogativa della L. del
1961, rilevava, tuttavia, come al caso di specie dovesse applicarsi, ratione temporis, l'art 9 della L. n. 729/1961, tenuto conto che il tratto autostradale interessato era stato realizzato alla fine degli anni '60 (dunque dopo l'entrata in vigore della predetta legge) e il capannone di proprietà dell'odierno convenuto risaliva al 1987. 1.2. Quanto alla violazione delle distanze, il giudice di prime cure faceva proprie le risultanze della C.T.U. dell'ing. , da cui emergeva che sia il capannone Persona_1 che l'appartamento del ricadevano nella fascia sottoposta a divieto, in quanto Pt_1
collocati a una distanza inferiore ai 25 m. dal piede della scarpata dell'autostrada (pag. 18 della C.T.U.).
1.3 Infine, respingeva l'eccezione del convenuto di inoperatività del divieto di inedificabilità, sancito dall' art. 9 l. 769 del 1961, per la mancanza di pubblicazione, sul
Foglio degli annunci della Prefettura di Napoli, dell'avviso con la notizia di approvazione del progetto di costruzione dell'autostrada, sostenendo che la deroga operava nella fase di progettazione delle opere stradali e non, come nel caso de quo, nell'ipotesi in cui l'opera era già completa. Dunque, l'esistenza della strada era condizione sufficiente per il sorgere del vincolo e per la sua conoscibilità da parte dei privati.
1.4. Affermava che, in ogni caso, poiché già prima della realizzazione del capannone, il
Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli aveva stabilito per la Tangenziale di
Napoli una fascia di rispetto, tale previsione rendeva già conoscibile l'esistenza del divieto di costruire e la sua estensione.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1
2.1 Con il primo mezzo, rubricato “Erronea interpretazione e violazione dell'art. 9 l.
729 del 24 luglio 1961” si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato:
a) nel qualificare la previsione dell'art.
9. co. 3 l. 729/1961 (a mente del quale “Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data di pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia della avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada”) come una “deroga”, fornendo una interpretazione illogica e contra legem della norma, non potendo il giudice affermare la natura derogatoria di una norma in difetto di una espressa previsione in tal senso e sulla base della sola attività ermeneutica del disposto normativo.
b) nell'interpretare il co. 3 dell'art. 9 legge 729 del 1961 come previsione a vigenza temporale limitata, ancorandola al dato fattuale dell'avvenuta costruzione dell'asse stradale, piuttosto che al provvedimento amministrativo che ne aveva assentito la costruzione, con la conseguenza che la mancata pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunzi legali della precluderebbe alla di esperire l'azione fatta valere Controparte_3 Controparte_1
nel presente giudizio;
c) nel ritenere applicabile il disposto dell'art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729 anche alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato- come quella di specie, essendo l'area di Agnano in pieno centro abitato- in difformità a quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2277 del 29.4.2002 della IV Sezione) secondo cui “in base alle disposizioni di cui alla L. 6 agosto 1967 n. 765 e al D.M. 1 aprile
1968 è poi da ritenere che il disposto dell'art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729 non si applica alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato, non esistente nella fattispecie alcun elemento tale da far ritenere la compromissione delle esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità”; sicché, per imporre l'abbattimento di abitazioni impiegate da privati, visto il rilevante sacrifico che ne deriverebbe, sarebbe stato necessario fornire una puntuale motivazione in merito alle particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, che, nel caso di specie, era del tutto assente.
2.2 Con il secondo mezzo, intitolato “Violazione dell'art. 101 co 2 c.p.c.” si protesta che il giudice di prime cure, nella parte in cui aveva statuito che il Piano Regolatore del già prevedeva una fascia di rispetto delle distanze, aveva deciso sulla Parte_2
base di disposizioni non sottoposte al contraddittorio delle parti;
in ogni caso il PRG non prevedeva affatto delle fasce di rispetto, come era dato evincere dal contenuto dell'art. 19.
2.3 Con la terza ragione, rubricata “Erronea interpretazione e violazione dell'art. 9 della l. 729 del 1961 e mancata applicazione dell'art. 2 del D.M. LL. PP. n. 1404 del 1968” si contesta la sentenza nella parte in cui ha recepito l'indicazione del CTU secondo cui il calcolo dei 25 m. dal limite dell'autostrada dovrebbe compiersi, in virtù della lettura congiunta dell'art. 9 l. 729/61 con il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), “dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”, portando a ritenere che tutto il manufatto dovrebbe essere abbattuto. Senonché, poiché il manufatto era stato realizzato nel gennaio del 1987, non troverebbe applicazione la normativa del Codice della Strada intervenuta il 30 aprile del 1992, bensì le prescrizioni del D.M. LL.PP. n. 1404 del 1968, che prevede una specifica disciplina, richiamata da C.T.U. alle pagg. 13 e 14, in tema di calcolo delle distanze, che, all'art. 2, fornice una definizione di “ciglio della strada” tale da poter affermare che la normativa, al momento di costruzione del manufatto, non prevedeva che la distanza si dovesse calcolare dal fondo della scarpata. In base a tale normativa, vigente all'epoca della costruzione, infatti, solo una parte del capannone rientrerebbe nella fascia di rispetto, per cui sarebbe necessario un nuovo accertamento tecnico, con integrazione o nuova C.T.U., in base ai criteri del DM LL.PP. n. 1404/1968, art. 2, al fine di individuare quale parte del capannone rientra effettivamente nella fascia di rispetto di 25 m. di cui all'art. 9 L. 729/61.
2.4 Con il quarto motivo, intitolato “difetto di giurisdizione del g.o. nella materia oggetto di controversia” si eccepisce il difetto di giurisdizione del g.o. in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalle autostrade, in quanto attinente alla materia urbanistica e edilizia riservata alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, co.
I, lett. f) del Codice del Processo Amministrativo, come da arresto del 25.05.2018 della
Corte Suprema a Sezioni Unite.
2.5. Sulla scorta dei motivi che precedono, l'appellante ha così concluso: “1. Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del motivo n. 1 di gravame e in riforma della pronunciata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5458/2020, rigettare la domanda attorea per inosservanza del terzo comma dell'art. 9 della L. 729/1961 e comunque per non possedere vigenza l'obbligo della distanza di 25 metri dalle autostrade nell'ambito dei centri abitati;
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, accertato che vi è stata violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per essere stato valutato in sentenza il
Piano Regolatore Generale del senza che vi sia stato contraddittorio tra Parte_2
le parti sul tema, e di conseguenza voglia, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, annullare l'impugnata sentenza, assegnando alle parti processuali un termine entro cui pronunciarsi sulla rilevanza del Piano Regolatore
Generale del nella definizione del giudizio;
3. Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello di Napoli, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, annullare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha recepito come criterio di calcolo della distanza di 25 metri delle costruzioni dalle autostrade quello definito dal codice della strada del 1992 piuttosto di applicare l'art. 2 del D.M.P.P. n. 1404 del 1968, disponendo di conseguenza una nuova CTU o l'integrazione della CTU per l'esatto criterio di calcolo e quindi per la identificazione di quale parte del manufatto ricada nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilità;
4. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in via preliminare, ai sensi dell'art. 37 c.p.c. rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la materia delle distanze delle costruzioni dalle autostrade attinente alla materia urbanistica ed edilizia riservata al Giudice amministrativo, declarando di conseguenza la nullità della impugnata sentenza.”
3. La si è costituita chiedendo: in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi l'appello inammissibile per omessa indicazione specifica dei motivi di gravame;
nel merito, rigettarsi l'impugnazione per infondatezza in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti, onorari e rimborso spese forfettarie ex art. 15 T.P.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 5.2.2025 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va affermata la tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 5458/2020 è stata pubblicata il 31/07/2020, non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 25/02/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n.
162/2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 n. 21674).
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
Va prioritariamente esaminato il quarto motivo con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione preliminare in rito.
L'eccezione è priva di pregio e va disattesa.
Invero la questione controversa ha ad oggetto la violazione del distacco minimo delle costruzioni dalle opere autostradali, previsto dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, nella quale non viene in rilievo alcun atto o provvedimento amministrativo in materia urbanistica o edilizia, bensì la tutela della società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada a pretendere (come nella specie) l'eliminazione della situazione antigiuridica ed a conseguire, la riduzione in pristino nei confronti dell'autore della violazione per la completa reintegrazione del suo diritto, come correttamente osservato dall'appellata.
La giurisdizione del giudice ordinario si trova affermata in un caso analogo dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 10890/2001 secondo cui “È devoluta al giudice ordinario la cognizione della controversia volta a conseguire la riduzione in pristino nei confronti del proprietario di un fondo limitrofo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, promossa dalla società privata concessionaria della costruzione e dell'esercizio di un'autostrada, società la quale, per la intera durata della concessione, e per tutto quanto attiene alla gestione di detta opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all - rispetto alla giurisdizione come sopra determinata CP_4
- spiega influenza alcuna il criterio di riparto dettato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, il quale ha riguardo unicamente alle controversie inerenti ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici intercorrenti fra P.A. concedente e soggetti concessionari”.
Ne consegue il rigetto del motivo. Del pari infondato il secondo mezzo di gravame che, in quanto volto alla declaratoria di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, va esaminato anticipatamente rispetto alle altre contestazioni afferenti il merito.
Anche tale doglianza è infondata.
E' granitico l'insegnamento della Suprema Corte in tema di distanze secondo cui spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto tali prescrizioni sono integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (cfr. Cass. n. 25501 del 02/12/2014; Cass. n. 14446 del 15/06/2010;
Cass. Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020).
Nell specie, nell'esercizio di tale potere, correttamente il giudice di prime cure ha preso in esame il PRG del Napoli, anche se non richiamato o prodotto dalle parti, al fine, Parte_2 peraltro, non di individuare le prescrizioni in tema di distanze bensì per sostenere che anche in virtù di detto strumento urbanistico all'epoca di realizzazione del manufatto poi di proprietà era “senza dubbio operativo e conoscibile sia l'esistenza del divieto di Pt_1 costruire che la sua concreta estensione.”
Ne consegue che non viene in rilievo alcuna decisione a sorpresa assunta dal giudice sulla base di questione che andava sottoposta preventivamente al contraddittorio tra le parti.
Da qui il rigetto del mezzo.
Totalmente infondata anche la prima ragione di gravame nella parte in cui sostiene l'inapplicabilità della distanza di mt 25 ex art. 9 cit., alle strade inserite nei centri abitati.
Invero, la critica non si confronta con il risalente e immutato orientamento di legittimità, peraltro originariamente sollecitato proprio da una vicenda riguardante la Controparte_1
a mente del quale “In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, lo
[...] art 9 della legge 24 luglio 1961 n 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati, ovvero all'esterno dei medesimi, resta inderogabilmente ed incondizionatamente applicabile con riferimento alle autostrade all'interno dei perimetri urbani (nella specie, 'tangenziale' di Napoli) anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n 765 (modificativa della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150), tenuto conto che l'art 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati” ( cfr. Cass. SU n. 6437/1979; Cass. Sentenza n. 6118 del 01/06/1995).
In forza di tale formante, che ispira la sentenza gravata, va confermata l'applicabilità al caso di specie del vincolo di inedificabilità prescritto dall'art. 9 cit.
Non meritano condivisione neanche gli altri due argomenti sottesi al primo motivo di appello, con cui si deduce che erroneamente il tribunale avrebbe assegnato natura derogatoria alla disposizione dettata dall'art. 9 comma III l. 769/61 (sopra riportato) e limitata vigenza temporale.
Invero, la critica non coglie la ratio della decisione sul punto che, come pregevolmente osservato dalla difesa di parte appellata, risulta essere fondata sull'applicazione del principio della prevenzione.
Invero, la norma in esame, nel prevedere che il divieto di inedificabilità ad una distanza inferiore a mt 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada ha effetto dalla data della pubblicazione dell'avvenuta approvazione del relativo progetto rappresenta una deroga- come ben ritenuto dal tribunale- al principio di prevenzione che, nel regolare i rapporti di vicinato quanto al rispetto delle distanze tra fabbricati ex art. 873 c.c., dà prevalenza al costruttore che per primo ha realizzato l'opera. Nel caso, invece, della autostrade la prevenzione stabilita dalla legge del 1961 opera in favore della infrastruttura stradale dal momento non della sua realizzazione bensì dell'approvazione del relativo progetto, all'evidente fine, come ben osservato dall'appellata, di evitare che nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto e l'apertura del cantiere, eventuali nuove costruzioni legittimamente realizzate dai privati potessero imporre la modifica del progetto per il rispetto della distanza minima prevista dal comma I della stessa norma.
Si concorda, pertanto, con il tribunale che nel caso di specie era il manufatto di proprietà del realizzato nel 1987, a doversi porre alla distanza di mt 25 dal già esistente asse Pt_1 stradale (risalente alla fine degli anni 60). Va, pertanto, integralmente respinto il primo motivo di gravame.
Infine, va disatteso anche il terzo mezzo riguardante le modalità di calcolo delle distanze.
Sul punto, il primo giudice, nel recepire le risultanze della CTU dell'ing. , si è Per_1
uniformato all'interpretazione nomofilattica secondo cui, nei centri abitati, la distanza di 25 metri dal ciglio autostradale, giusto disposto dell'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 del ministero dei lavori pubblici, va misurata secondo il criterio di cui alla legge n. 729 del 1961, integrato con quello di cui all'art. 4, comma secondo, del detto D.M.(e cioè partendo dal limite della zona di occupazione della autostrada, con l'aggiunta della larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fossi, fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati) ( cfr. Cass. Sentenza 5401/1997), che è esattamente il criterio adottato dall'ausiliario nel misurare la distanza tra il manufatto del e l'asse stradale di Pt_1 causa.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (indeterminato: scaglione da € 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Si dà atto che, stante il rigetto dell'impugnazione, proposta dopo il 31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5458/2020, Parte_1 pubblicata il 31/07/2020, così provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
della che liquida in complessivi € 6946,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 16 luglio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello