Articolo 3 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 2Articolo 4
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21 aprile 1979
Art. 3. Comunicazione

Il parere motivato del consiglio giudiziario e' integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.
Entro lo stesso termine il Ministro puo' trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1979
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