Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2023
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE-GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 863 dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 25 febbraio 2025, tra:
Parte 1 elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), Via della Loggia de'
Mercanti n. 8, presso lo studio dell'avvocato Lucio Giuseppe Niciarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente -
E
Controparte_1
[...] in persona del direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio Persona_1 di P.IVA P.IVA rappresentato e difeso Roma del 17.12.10 rep. racc. dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20,
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 con sede legale a
[...]
Roma (RM), P.le Pastore n. 6, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio Persona 1 di Roma del 17.12.10 rep. 87595
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, mediante ricorso per Parte 1 accertamento tecnico preventivo ex artt. 442, 445 bis e 696 bis c.p.c., 1 Controparte_3
[…] in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio occorso in data 09.09.2019, già riconosciuto di natura tecnopatica dall' CP_1 in sede amministrativa, sia derivata l'inabilità permanente nella misura del 53%, o nella diversa percentuale da accertarsi in corso in causa, con consequenziale condanna dell'INAIL al pagamento della relativa indennità e/o rendita dalla data dell'infortunio, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta San Controparte_4
[...] con sede legale in Acquavogliera San Gemini (TR), con la
-
qualifica di operaio carpentiere di 3° livello;
Che il giorno 9.
-
settembre 2019, veniva accidentalmente investito da un carrello elevatore che gli schiacciava la gamba sinistra;
- Di essere stato prontamente soccorso e condotto presso l'Ospedale di Terni, ove gli veniva diagnosticato "trauma da schiacciamento della gamba sinistra con frattura pluriframmentata del malleolo mediale, lussazione tibio- peroneo astralgica, frattura del IV metatarso, del II metatarso e del navicolare e vasta ferita lacera della coscia e della gamba del terzo medio del polpaccio al terzo superiore della coscia"; - Che a seguito del suddetto evento lesivo il ricorrente veniva più volte ricoverato e sottoposto ad interventi chirurgici sia presso l'Ospedale di Assisi, ove veniva sottoposto a sedute periodiche di revisione e innesti di cute, sia presso l'Ospedale di Terni per accertamenti di controllo, cure mediche e terapie fisico-riabilitative (Cfr. certificazione medici All.
1-3 al ricorso) - Di aver provveduto a denunciare l'infortunio all'INAIL che apriva la pratica n. 516393750 del 09.09.2019; - Che 1' CP_1 , con nota del 24.11.2021, pur riconoscendo la natura tecnopatica dell'infortunio, quantificava il grado di invalidità nella misura del 39% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, il ricorrente presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento della invalidità permanente nella misura del 65% (Cfr. all. 6 al ricorso);
- Che 1' CP 1 , con nota del
13.03.2022, riscontrava negativamente detta opposizione confermando la valutazione per come già effettuata (Cfr. All. 7 al ricorso); - Che ritenendo riduttiva la valutazione dell'INAIL, in data 23.06.2022, chiedeva nuova collegiale medica per il riesame della sua posizione;
Che, nelle more della invocata collegiale medica, in data 24.11.2022, egli veniva sottoposto a visita di revisione a seguito della quale l'Istituto confermava l'entità delle lesioni permanenti nella misura del 39% (Cfr. All. 9); - Che, successivamente, in data 1.03.2023, svoltasi la collegiale medica di riesame, l'INAIL modificava la precedente valutazione, addivenendo alla quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 53% (Cfr. All. 10 al ricorso); - Che, tuttavia, dopo due mesi dalla citata collegiale medica, l'Istituto tornava sulla propria decisione modificando in termini riduttivi le diagnosi cliniche, confermando nuovamente il grado del 39% di invalidità permanente (Cfr. All.ti 11 e 12 al ricorso); - Che il ricorrente, ritenendo illegittimo ed ingiusto tale provvedimento di revoca, ricorreva all'intestato Tribunale al fine di veder accertare il giusto grado di menomazione derivato dal sinistro subito. Si costituiva in giudizio 1
[...]
Controparte_3
[...] in persona del suo legale rappresentante, il quale, dopo aver eccepito in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda ex artt. 445 bis e 646 bis c.p.c. in quanto domanda proponibile esclusivamente "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222", nel merito, ha sostenuto la correttezza della valutazione da ultimo operata in via amministrativa dall' CP_1 ribadendo, quindi, il riconoscimento dell'origine professionale dell'infortunio occorso al resistente e confermando la valutazione del caso nella misura del 39% per esiti di infortunio, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
All'udienza del 10 gennaio 2024, veniva disposto il mutamento del rito.
Quindi, al fine di accertare e di valutare l'entità dei postumi permanenti derivati dall'infortunio occorso al lavoratore in data 9 settembre 2019, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l'Inail comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l'INAIL, ravvisando la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 9 settembre 2019, riconosceva definitivamente al ricorrente postumi permanenti, in termini di danno biologico, nella misura del 39%.
Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP 1 convenuto chiedendo il riconoscimento del grado di danno biologico permanente nella misura del 53%, per come accertato in sede di riesame amministrativo.
Al fine di una corretta valutazione degli esiti invalidanti, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor Persona 2 dopo aver confermato che il Parte 1 in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data
09.09.2019, ha riportato esiti di: "trauma da schiacciamento a livello dell'arto inferiore sinistro con azione di "strappamento" dei tessuti molli dal terzo medio di coscia al terzo medio di gamba nella regione postero-laterale da parte del cingolo del "muletto", nonché frattura bimalleolare con lussazione della caviglia ipsilaterale e interessamento neuromuscolare distale, frattura del secondo e del quarto metatarso e dell'osso navicolare", ha proceduto al preminente aspetto della valutazione medico-legale della invalidità permanente correlata ai postumi e, sulla scorta dei dati clinico-obiettivi, anamnestici, strumentali e di diagnostica per immagini, ha quantificato l'entità del complessivo stato invalidante, nella misura del 45%, sulla base delle previsioni tabellari di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000. In particolare, al fine di comporre il complesso quadro clinico del ricorrente, il CTU ha valutato dapprima il danno di natura estetica richiamando le voci tabellari: n. 37 («Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo: 12% »), e n. 42 («Dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità, a seconda del tipo della diffusione delle lesioni: fino a 8% ») per il danno estetico da esiti cicatriziali, giungendo così ad una valutazione complessiva del danno estetico nella misura del 15%. Quindi, ha valutato il danno anatomo funzionale, richiamando le voci:
n. 294 («Anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico-mediotarsico: 15% ») per la subanchilosi con ampio slargamento del mortaio tibio-peroneale della caviglia (valutazione 14%); n. 292 («Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 8%»); - voce n. 302 (Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: 4%») per la frattura del secondo e del quarto metatarso (valutazione 3%); voce n. 298 (Esiti di
-
frattura dello scafoide apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: 3% ») per la frattura dello scafoide (valutazione 3%); - voce 306 («Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare: fino a 3%») per la persistenza in situ delle due viti utilizzate per la nuova osteosintesi nell'intervento del 16/4/2021 (valutazione 2%); - voce n. 276: «Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°): fino a 12% » per il deficit di articolarità al ginocchio sinistro (peraltro già in passato operato per lesione del legamento crociato anteriore nel 2007); atteso il tipo di deficit articolare, si ritiene che l'attuale modesta minorazione in estensione sia secondaria alla retrazione cicatriziale al cavo popliteo (4%); - Voci n. 170 («Paralisi totale del nervo sciatico popliteo interno: 18%») e n. 171 («Paralisi totale del nervo sciatico popliteo esterno: 22% »), quali riferimenti parametrici per il deficit parziale del nervo peroneo profondo, ramo terminale dello sciatico-popliteo esterno e dello sciatico popliteo interno (7%). Il dottor Per 2 quindi, all'esito della valutazione del complesso di minorazioni monocrone, ha precisato che "Tutte le menomazioni post- traumatiche che interessano l'arto inferiore sinistro del Parte 1 prescindendo qui naturalmente dai riverberi permanenti di natura estetica, sono palesemente in rapporto di concorrenza funzionale nel determinare un danno assai significativo all'intero arto inferiore ed all'organo della deambulazione nel suo insieme, da quantificare complessivamente a mio avviso nella misura del trentacinque per cento" (35%).
A tale percentuale della lesione anatomo-funzionale, il CTU ha sommato "con le modalità proprie della valutazione di menomazioni meramente coesistenti, il danno estetico-disestesico, già sopra quantificato nella misura del quindici per cento, ottenendo così la quantificazione finale del danno biologico INAIL nella misura complessiva del 44,6%, dunque per arrotondamento 45%”.
L'ausiliario del giudice, in sintesi, pur concordando con le valutazioni INAIL in merito al danno anatomico come danno base da ritenersi mai superiore in entità al danno funzionale, richiamando sul punto precisa e costante giurisprudenza, si è tuttavia discostato dalle valutazioni dell'Istituto, concludendo che: "non appare congruo il riferimento alla previsione tabellare n. 285 «Perdita della gamba al terzo medio con ginocchio mobile, a seconda dell'applicazione di protesi efficace: 30-40%», visto che, come evidente dall'esame obiettivo, l'ampia e complessa lesione cicatriziale si estende dal terzo medio-superiore di coscia al terzo medio-inferiore di gamba, ed interessa dunque l'intero arto. Se si vuole fare riferimento all'amputazione quale parametro orientativo, si ritiene che il riferimento corretto sia la voce 270
(«Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto, a seconda dell'applicazione di protesi efficace: 35-50% »); nella voce 285 peraltro non può essere incluso il deficit di circa 4° di estensione causato da retrazione cicatriziale (il ginocchio sinistro non può esser propriamente definito «normomobile»). (Cfr. consulenza in atti)
Riguardo il quadro clinico, quindi, il CTU ha concluso che "allo stato attuale il Sig. Parte 1 presenta postumi di trauma da schiacciamento coscia e gamba sinistra, con ampia perdita di sostanza cutanea, sottocutanea e muscolare estesa dal terzo medio di coscia al terzo medio di gamba, con residua cicatrice deturpante, retraente a livello di ginocchio (limitazione della estensione di circa 4°); subanchilosi caviglia sinistra in esiti di frattura bimalleolare pluriframmentaria scomposta caviglia sinistra, associata a lussazione tibio-peroneo-astragalica con danno neurovascolare (lesione dei nervi sciatico-popliteo interno e sciatico-popliteo esterno), con persistenza in situ dei mezzi metallici di osteosintesi (2 viti); esiti cicatriziali regione inguino-addominale destra e sinistra e ginocchio sinistro da prelievo per innesti cutanei e da danno diretto". Valutando, appunto, i postumi permanenti in termini di danno biologico nella misura pari al 45% (quarantacinque per cento). All'esito della dialettica processuale, su richiesta dell' CP_1 convenuto, il perito è stato chiamato a chiarimenti e ha confermato le conclusioni della perizia in atti, rispondendo adeguatamente ed esaurientemente alle note critiche di parte resistente (cfr. supplemento di consulenza depositata in data 22 gennaio 2025).
Orbene, il metodo logico seguito dall'ausiliario appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 45%, dalla data dell'evento infortunistico (9 settembre 2019), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo.
Le spese di lite (determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso) seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell'Inail le spese delle c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'INAIL, nella causa iscritta al R.G.Parte 1
n. 863/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio occorso in data 9 settembre
2019 è derivato un danno biologico pari al 49%;
b)condanna l'INAIL a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lvo n. 38 del 2000, per l'infortunio occorso in data 9 settembre 2019 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 45%, dalla data dell'evento lesivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge fino al soddisfo;
c) condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese processuali in favore del difensore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
d) pone a carico dell'I.N.A.I.L. le spese della c.t.u. espletata, liquidate con separato decreto.
Terni, 25 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi