Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omesso contraddittorio preventivo, accogliendo l'appello incidentale della contribuente e annullando gli avvisi di accertamento per tale vizio. Si è evidenziato che un previo confronto avrebbe potuto condurre a valutazioni differenti da parte dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo di appello principale, concentrandosi sull'accoglimento dell'appello incidentale per vizio di contraddittorio.

  • Rigettato
    Errata applicazione dei principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo di appello principale, concentrandosi sull'accoglimento dell'appello incidentale per vizio di contraddittorio.

  • Rigettato
    Errata comprensione dei fatti di causa

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo di appello principale, concentrandosi sull'accoglimento dell'appello incidentale per vizio di contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 112
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo