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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. OM Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 712/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 501/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031I01126 2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031I01160 2020 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 501/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_1 s.p.a. avverso due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2015 e 2016 nei quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita detrazione dell'imposta da parte della contribuente per asserite operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, i giudici di prime cure, dato atto dell'effettività delle operazioni commerciali (invero, mai contestata), rilevavano la mancanza di prova della consapevolezza della ricorrente circa eventuali frodi dei fornitori, onere probatorio non assolto dall'Amministrazione Finanziaria;
secondo i giudici modenesi, infatti, gli stessi indizi valorizzati dall'Amministrazione Finanziaria al fine di dimostrare la partecipazione di Resistente_1 alla frode fiscale erano invero ritenuti espressione della diligenza della società nell'effettuare le dovute verifiche di esistenza e di affidabilità delle controparti negoziali, con meri dubbi circa la loro fedeltà fiscale emersi, peraltro, solo in alcune mail successive o concomitanti alla cessazione dei rapporti commerciali con le asserite “cartiere”.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Ufficio prospettando tre motivi di gravame: vizio di motivazione della sentenza, in quanto apparente e/o contraddittoria;
errata applicazione dei principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti;
errata comprensione dei fatti di causa.
Si è costituita in fase di gravame Resistente_1 s.p.a. per chiedere il rigetto dell'appello avversario;
la contribuente ha controdedotto riproponendo anche i propri motivi di ricorso rimasti assorbiti in primo grado e formulando altresì appello incidentale sul motivo preliminare, respinto dalla CGT1 di Modena, relativo al vizio di violazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio.
Con successiva memoria illustativa l'appellata ha ulteriormente supportato le proprie argomentazioni difensive dando conto degli esiti (a sé favorevoli) dei procedimenti penali originati dal PVC posto alla base degli accertamenti tributari di cui qui si discute.
Con separata istanza congiunta le parti hanno chiesto la riunione della presente controversia ad altri due appelli tra le medesime parti assegnati alla Sezione X della Corte di Giustizia felsinea (iscritti al n.r.g. 626/2025
e al n.r.g. 244/2025) relativi ad avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2017 e 2018 originati dal medesimo PVC.
All'udienza del 19.1.20206, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di riunione da ultimo avanzata dalle parti va respinta: non solo perché i procedimenti pendenti in grado di appello attengono a riprese fiscali relative a differenti anni di imposta (2015 e 2016 quello qui in esame, 2017 e 2018 gli altri due procedimenti di secondo grado assegnati alla Sezione X di questa Corte) ma anche perché contraria alla spedita definizione del presente procedimento, già ultratriennale e maturo per la decisione, a differenza degli altri due procedimenti, iscritti solo nel 2025 e per i quali non risulta neanche fissata l'udienza di trattazione.
Tanto premesso, nel merito la questione preliminare riproposta dalla Resistente_1 s.p.a. a mezzo dell'appello incidentale è fondata e va accolta.
È ben noto che nell'ambito dell'IVA il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale rappresenta sin dalle note Sezioni Unite n. 24823/2015 un requisito imprescindibile di legittimità degli accertamenti fiscali, in conformità ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza europea. La mancanza di un tale confronto preventivo comporta, infatti, la nullità dell'accertamento fiscale, soprattutto nei casi in cui il contribuente, ove previamente e debitamente coinvolto nel procedimento, avrebbe avuto la possibilità di prospettare elementi utili in grado di evitare o comunque incidere sull'adozione (o meno) dell'atto impugnato.
È evidente che il diritto al contraddittorio preventivo – che, nel caso in esame, è stato pacificamente omesso dall'Agenzia delle Entrate – assume un rilievo decisivo quando, come nel caso qui in esame, gli accertamenti si basano esclusivamente su valutazioni di elementi indiziari. Le determinazioni dell'Ufficio, infatti, avrebbero potuto essere efficacemente contestate dalla società già in fase di istruttoria, tenuto conto delle argomentazioni, precise e sostanziali (oltre che fondate), che poi è stato possibile rappresentare solo in sede giudiziaria.
Questa considerazione si rafforza, del resto, alla luce degli esiti dei procedimenti penali in cui è rimasta coinvolta la Resistente_1 s.p.a. avviati sia dalla Procura della Repubblica di Venezia che dalla Procura della Repubblica di Modena, tutte indagini conclusesi con archiviazione della posizione dell'odierna contribuente.
In particolare, il procedimento penale avviato a seguito delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia della Guardia di Finanza ha interessato il gruppo Soc_3on il quale la Resistente_1 ha avuto rapporti commerciali, procedimento (avente N.R.G.N.R. 7024/17) riguardante proprio le operazioni di vendita di carburante realizzate dal gruppo Società_3 negli anni 2015 e 2016, con contestazione di diversi reati correlati alla cessione di prodotti in evasione di accisa e IVA: all'esito delle indagini le posizioni dei rappresentanti legali della Res_1 Nominativo_1 e Nominativo_2 sono state archiviate con provvedimento del GIP di Venezia che ha espressamente rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, rimarcando l'insussistenza di elementi sufficienti per sostenere in giudizio la consapevolezza da parte dei legali rappresentanti della Res_1 Resistente_1 spa riguardo alla presunta strategia fraudolenta adottata dalla Società_3 spa per la commercializzazione di carburante a prezzi inferiori al valore di mercato (cfr. provvedimento di archiviazione allegato dalla contribuente in primo grado).
Esiti non diversi hanno avuto le indagini penali svolte dalla Procura di Modena originate dallo stesso PVC che è alla base degli accertamenti fiscali per cui qui è causa per i reati ipotizzati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (DPR n. 74/2000, art. 2) relativi anche
(ma non solo) all'annualità 2016 qui di interesse: tale procedimento (N.R.G.N.R. 7798/2019) si è concluso per Nominativo_1 con una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per mancanza di elementi oggettivi del reato ipotizzato, istanza poi accolta nell'aprile 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto l'archiviazione con la motivazione che “il fatto non sussiste” (cfr. documentazione prodotta dalla contribuente in allegato alla memoria illustrativa).
Sebbene tali provvedimenti assunti in sede penale non siano certamente vincolanti in sede tributaria, costituiscono comunque elemento probatorio importante a supporto della tesi, sostenuta dalla contribuente, della sua effettiva estraneità ad eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei fornitori.
In questo contesto la doglianza della Resistente_1 relativa all'omesso contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio acquisisce sostanza dirimente, in quanto un previo confronto, diretto, immediato e pieno con l'Amministrazione Finanziaria in fase istruttoria, avrebbe con evidenza potuto condurre a valutazioni del tutto opposte rispetto a quelle assunte con gli avvisi di accertamento poi impugnati, dovendosi ritenere ex ante tutt'altro che pretestuose le ragioni che la contribuente ha poi avuto modo di esporre solo in sede giudiziaria (tributaria e penale).
L'originario primo motivo di doglianza prospettato dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati è stato, dunque, erroneamente respinto dai giudici di prime cure: in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dalla Resistente_1 s.p.a. la pronuncia di primo grado va, pertanto, riformata in parte qua, con conseguente annullamento per tale ragione dei provvedimenti relativi alla ripresa erariale per cui è causa.
La complessità della vicenda sottesa ai rapporti commerciali in esame induce ragionevolmente alla integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'appello incidentale proposto da Resistente_1 s.p.a. e, per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento oggetto di causa per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IL OM in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. OM Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 712/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 501/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 23/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031I01126 2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH031I01160 2020 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 501/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_1 s.p.a. avverso due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2015 e 2016 nei quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita detrazione dell'imposta da parte della contribuente per asserite operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, i giudici di prime cure, dato atto dell'effettività delle operazioni commerciali (invero, mai contestata), rilevavano la mancanza di prova della consapevolezza della ricorrente circa eventuali frodi dei fornitori, onere probatorio non assolto dall'Amministrazione Finanziaria;
secondo i giudici modenesi, infatti, gli stessi indizi valorizzati dall'Amministrazione Finanziaria al fine di dimostrare la partecipazione di Resistente_1 alla frode fiscale erano invero ritenuti espressione della diligenza della società nell'effettuare le dovute verifiche di esistenza e di affidabilità delle controparti negoziali, con meri dubbi circa la loro fedeltà fiscale emersi, peraltro, solo in alcune mail successive o concomitanti alla cessazione dei rapporti commerciali con le asserite “cartiere”.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'Ufficio prospettando tre motivi di gravame: vizio di motivazione della sentenza, in quanto apparente e/o contraddittoria;
errata applicazione dei principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti;
errata comprensione dei fatti di causa.
Si è costituita in fase di gravame Resistente_1 s.p.a. per chiedere il rigetto dell'appello avversario;
la contribuente ha controdedotto riproponendo anche i propri motivi di ricorso rimasti assorbiti in primo grado e formulando altresì appello incidentale sul motivo preliminare, respinto dalla CGT1 di Modena, relativo al vizio di violazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio.
Con successiva memoria illustativa l'appellata ha ulteriormente supportato le proprie argomentazioni difensive dando conto degli esiti (a sé favorevoli) dei procedimenti penali originati dal PVC posto alla base degli accertamenti tributari di cui qui si discute.
Con separata istanza congiunta le parti hanno chiesto la riunione della presente controversia ad altri due appelli tra le medesime parti assegnati alla Sezione X della Corte di Giustizia felsinea (iscritti al n.r.g. 626/2025
e al n.r.g. 244/2025) relativi ad avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2017 e 2018 originati dal medesimo PVC.
All'udienza del 19.1.20206, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di riunione da ultimo avanzata dalle parti va respinta: non solo perché i procedimenti pendenti in grado di appello attengono a riprese fiscali relative a differenti anni di imposta (2015 e 2016 quello qui in esame, 2017 e 2018 gli altri due procedimenti di secondo grado assegnati alla Sezione X di questa Corte) ma anche perché contraria alla spedita definizione del presente procedimento, già ultratriennale e maturo per la decisione, a differenza degli altri due procedimenti, iscritti solo nel 2025 e per i quali non risulta neanche fissata l'udienza di trattazione.
Tanto premesso, nel merito la questione preliminare riproposta dalla Resistente_1 s.p.a. a mezzo dell'appello incidentale è fondata e va accolta.
È ben noto che nell'ambito dell'IVA il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale rappresenta sin dalle note Sezioni Unite n. 24823/2015 un requisito imprescindibile di legittimità degli accertamenti fiscali, in conformità ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza europea. La mancanza di un tale confronto preventivo comporta, infatti, la nullità dell'accertamento fiscale, soprattutto nei casi in cui il contribuente, ove previamente e debitamente coinvolto nel procedimento, avrebbe avuto la possibilità di prospettare elementi utili in grado di evitare o comunque incidere sull'adozione (o meno) dell'atto impugnato.
È evidente che il diritto al contraddittorio preventivo – che, nel caso in esame, è stato pacificamente omesso dall'Agenzia delle Entrate – assume un rilievo decisivo quando, come nel caso qui in esame, gli accertamenti si basano esclusivamente su valutazioni di elementi indiziari. Le determinazioni dell'Ufficio, infatti, avrebbero potuto essere efficacemente contestate dalla società già in fase di istruttoria, tenuto conto delle argomentazioni, precise e sostanziali (oltre che fondate), che poi è stato possibile rappresentare solo in sede giudiziaria.
Questa considerazione si rafforza, del resto, alla luce degli esiti dei procedimenti penali in cui è rimasta coinvolta la Resistente_1 s.p.a. avviati sia dalla Procura della Repubblica di Venezia che dalla Procura della Repubblica di Modena, tutte indagini conclusesi con archiviazione della posizione dell'odierna contribuente.
In particolare, il procedimento penale avviato a seguito delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia della Guardia di Finanza ha interessato il gruppo Soc_3on il quale la Resistente_1 ha avuto rapporti commerciali, procedimento (avente N.R.G.N.R. 7024/17) riguardante proprio le operazioni di vendita di carburante realizzate dal gruppo Società_3 negli anni 2015 e 2016, con contestazione di diversi reati correlati alla cessione di prodotti in evasione di accisa e IVA: all'esito delle indagini le posizioni dei rappresentanti legali della Res_1 Nominativo_1 e Nominativo_2 sono state archiviate con provvedimento del GIP di Venezia che ha espressamente rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, rimarcando l'insussistenza di elementi sufficienti per sostenere in giudizio la consapevolezza da parte dei legali rappresentanti della Res_1 Resistente_1 spa riguardo alla presunta strategia fraudolenta adottata dalla Società_3 spa per la commercializzazione di carburante a prezzi inferiori al valore di mercato (cfr. provvedimento di archiviazione allegato dalla contribuente in primo grado).
Esiti non diversi hanno avuto le indagini penali svolte dalla Procura di Modena originate dallo stesso PVC che è alla base degli accertamenti fiscali per cui qui è causa per i reati ipotizzati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (DPR n. 74/2000, art. 2) relativi anche
(ma non solo) all'annualità 2016 qui di interesse: tale procedimento (N.R.G.N.R. 7798/2019) si è concluso per Nominativo_1 con una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per mancanza di elementi oggettivi del reato ipotizzato, istanza poi accolta nell'aprile 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto l'archiviazione con la motivazione che “il fatto non sussiste” (cfr. documentazione prodotta dalla contribuente in allegato alla memoria illustrativa).
Sebbene tali provvedimenti assunti in sede penale non siano certamente vincolanti in sede tributaria, costituiscono comunque elemento probatorio importante a supporto della tesi, sostenuta dalla contribuente, della sua effettiva estraneità ad eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei fornitori.
In questo contesto la doglianza della Resistente_1 relativa all'omesso contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio acquisisce sostanza dirimente, in quanto un previo confronto, diretto, immediato e pieno con l'Amministrazione Finanziaria in fase istruttoria, avrebbe con evidenza potuto condurre a valutazioni del tutto opposte rispetto a quelle assunte con gli avvisi di accertamento poi impugnati, dovendosi ritenere ex ante tutt'altro che pretestuose le ragioni che la contribuente ha poi avuto modo di esporre solo in sede giudiziaria (tributaria e penale).
L'originario primo motivo di doglianza prospettato dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento impugnati è stato, dunque, erroneamente respinto dai giudici di prime cure: in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dalla Resistente_1 s.p.a. la pronuncia di primo grado va, pertanto, riformata in parte qua, con conseguente annullamento per tale ragione dei provvedimenti relativi alla ripresa erariale per cui è causa.
La complessità della vicenda sottesa ai rapporti commerciali in esame induce ragionevolmente alla integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'appello incidentale proposto da Resistente_1 s.p.a. e, per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento oggetto di causa per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IL OM in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi