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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego AR TO Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa MA Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. , vertente
TRA
Par (di seguito, anche il o (C.F. e P.I. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Francesco Saverio Marini e Prof. Ulisse Corea
APPELLANTE E
(c.f. ) ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
ONroparte_2 ON (di seguito, anche ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
OGGETTO: sovvenzioni pubbliche.
CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
§1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale ordinario di Parte_1
Roma, Seconda Sezione Civile, del 22 novembre 2021, resa nel giudizio R.G. n. 9494/2020 che ha rigettato l'opposizione proposta dall'impresa editrice avverso il decreto della
[...]
del 10 dicembre 2019 ONroparte_2 con il quale è stato riconosciuto alla Società, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. N. 70/2017, un contributo pubblico all'editoria per l'anno 2018, pari ad Euro 306.701,66 (al netto Euro
294.433,59) a titolo di anticipo e pari ad Euro 454.465,76 a titolo di seconda e ultima rata.
L'appellante, con un unico ed articolato motivo di appello, ha denunciato a) un presunto error in iudicando per erronea interpretazione dell'art. 2, co,4, lett. b) D.P.C.M 28 luglio 2017b) la violazione e falsa applicazione degli art. 2423 co. 2 e 2423 bis c.c. c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. n. 198/2016 d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs.
n. 70/2017 e) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost., dell'art. 1, Primo
Protocollo addizionale alla CEDU.
Infine, ha concluso per il riconoscimento dell'erronea determinazione del quantum di contributo dovuto per l'anno 2018 e, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto:
(i) in via principale di accertare il diritto della stessa a percepire il pagamento dell'importo di
Euro 162.045,65 – pari alla differenza tra quanto effettivamente (ma erroneamente) erogato
(Euro 780.103,49) e quanto effettivamente dovuto (Euro 942.149,14), secondo il calcolo effettuato dal DIE nel Decreto del 10 dicembre 2019 – oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(ii) in via subordinata, il pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
155.496,51 – pari alla differenza tra quanto effettivamente (ma erroneamente) erogato (Euro
780.103,49) e quanto effettivamente dovuto (Euro 935.600,00), come stimato dall'impresa nel proprio bilancio di esercizio 2018 – oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La si è costituita in giudizio contestando la ONroparte_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
§2. L'appello è infondato.
2 La vicenda in esame trae origine dalla presentazione, da parte del Parte_1 dell'istanza di ammissione ai contributi per l'editoria ai sensi della legge 15 maggio 2017, n.70 per l'anno 2018 e per la tipologia “Impresa editrice con capitale interamente detenuto da enti senza fini di lucro”.
Nel quadro evolutivo della materia è dato osservare che il legislatore con il D.L.n 63 del 2012 ha introdotto nuovi criteri di attribuzione tesi a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, “attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale” (artt. 1 e 2) per poi prevedere, con il D.lgs. n.70 del 2017, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinchè sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all' articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, da erogarsi secondo parametri che tengano conto di copie effettivamente vendute e di costi effettivamente sostenuti, in ogni caso nei limiti del
50% dei ricavi di impresa e delle risorse che si rendono disponibili e che sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo ( v. art. 8). In tal modo, si può inferire da tale quadro normativo che il legislatore abbia inteso impedire un sostegno indiscriminato al settore editoriale e razionalizzarlo mediante un riferimento a parametri oggettivi e consolidati dell'attività delle imprese.
In tale cornice, la questione di cui è causa può essere valutata nei termini che seguono.
Il con il motivo di gravame proposto, contesta la presunta illegittima Parte_1 quantificazione del contributo ad essa erogato per l'annualità 2018, quantificazione che trarrebbe origine da una errata interpretazione ed esegesi del quadro normativo di riferimento.
Secondo l'appellante, l'inserimento nel prospetto dei ricavi richiesto dal DIE, del contributo
2017 (pari ad Euro 613.403,32) in luogo di quello stimato per l'anno 2018 (pari ad Euro
935.600,00) avrebbe determinato “un minor introito di circa Euro 150.000” in ragione del limite del 50% dei ricavi imposto dall'art. 8, co. 15, d.lgs. n. 70/2017. L'impresa editrice ritiene, infatti, che alla voce “ricavo da contributo” si sarebbe dovuta indicare la stima del contributo per l'anno 2018 e non già il valore del contributo erogato alla Società nell'anno precedente, (ovvero il contributo percepito nell'anno 2018, e relativo all'anno 2017). Per tali ragioni, con nota trasmessa il 25 settembre 2019, la ricorrente ha segnalato al Dipartimento il presunto errore e,
“al fine di non incorrere in possibili decadenze e di non dichiarare circostanze non rispondenti al vero”, ha ON trasmesso al la documentazione richiesta invitando il Dipartimento “a consentire la rettifica
3 della dichiarazione (mediante la predisposizione di un diverso modello) ovvero a integrare successivamente
l'entità del contributo secondo il prospetto allegato” (all. 8 fascicolo appellante)
La tesi qui prospettata non appare trovare sostegno nella normativa applicabile ratione temporis.
L'art. 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre
2016, n. 198), stabilisce che il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, e indica i criteri e le modalità in presenza dei quali le imprese editrici sono ammesse a fruire dello stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo.
In attuazione della previsione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 70/2017, con il D.P.C.M. 28 luglio
2017, sono state stabilite le “modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, e più segnatamente l'art. 2 del richiamato D.P.C.M. (“Procedimento per la concessione del contributo”) ha previsto che “le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria […] corredate della documentazione di cui al comma 2” vengano “inoltrate […] al ONroparte_2
[ e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno ONroparte_2 successivoa quello di riferimento del contributo”. In seguito, “entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo”, le imprese editrici devono trasmettere, a pena di decadenza, ai fini della quantificazione del contributo, “ulteriore documentazione relativa alla testata per la quale si chiede il contributo”, ivi incluso il “a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato presso la Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia dei soggetti beneficiari del contributo;
b)prospetto dei ricavi, certificato da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio;
c) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei costi connessi alla produzione della testata in formato cartaceo
e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento;
nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione relativa ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano più testate, deve specificare che i costi indicati sono imputati alla produzione della testata per la quale è richiesto il contributo;
d)prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite e
4 vendute per singolo canale di distribuzione utilizzato, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita;
nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve attestare che la distribuzione è avvenuta secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei dati certificati nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile;
e)prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti unici finali raggiunti mensilmente; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante il rispetto, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, del limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89.
La portata letterale della norma non appare ingenerare dubbi interpretativi posto che, infatti, oltre al su menzionato requisito di bilancio di cui alla lett. a) che richiede appunto il bilancio di un intero esercizio (quindi certificato all'esito del suo perfezionamento), l'art. 2 comma 4 lettera b) richiede il prospetto dei ricavi (...) comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio.
Se ne inferisce che il dato relativo al 'contributo' di riferimento deve rivestire carattere di definitività, risultando già acquisito, contabilizzato e certificato. Qualora si fosse inteso adottare, come prospettato dall'appellante, un criterio fondato esclusivamente sulla competenza economica, il legislatore avrebbe dovuto limitarsi a richiedere l'indicazione dei soli introiti derivanti da vendite e pubblicità, demandando all'Amministrazione la successiva quantificazione del contributo da integrare al fine di pervenire al risultato complessivo, o, in alternativa, la determinazione del contributo sarebbe risultata agganciata ad un dato del tutto incerto contrariamente alla ratio della normativa.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'editoria appaiono, invero, indicativi del fatto che il contributo in oggetto non è finalizzato ad agevolare ex ante l'esercizio di impresa
(in relazione a spese da sostenere in futuro), ma a sovvenzionare l'impresa per le spese sostenute nel periodo di riferimento ed a garantire loro vitalità economica per il fine ultimo della diffusione e del pluralismo informativo.
Pertanto, gli ulteriori motivi di appello, in termini di dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016 n. 198 e dell'art. 21 della Costituzione, per non aver rispettato la volontà del legislatore di erogare i contributi in maniera omogenea e uniforme, in
5 ragione della richiesta di indicare il contributo erogato nell'anno 2017, nonché in termini di asserita erronea interpretazione dell'art.2, co, 4 lett. b) D.P.C.M 28 luglio 2017, devono essere respinti: Come poc'anzi evidenziato deve, infatti, osservarsi che la metodologia adottata dall'Amministrazione risulta rispettosa della normativa vigente e, soprattutto, coerente con la finalità normativa, attraverso il riferimento a requisiti e parametri certi, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire
e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo ( v. art. 1 l. n. 198/2016), oltre che garantire un'equa distribuzione dei contributi pubblici nel settore editoriale.
In tal senso sono anche le conclusioni del giudice di primo grado, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, evidenziano i tratti più caratteristici della norma, ovvero che tali provvidenze pubbliche costituiscono uno strumento funzionale all'attuazione dei principi costituzionali del pluralismo dell'informazione; senza tralasciare che l'accesso a tali benefici è garantito nella misura dei fondi complessivamente resi disponibili con lo stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 6
Legge n.198 del 2016: 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. - art. 1 dlgs n. 70/2017: 2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. )
In ultima analisi, va condivisa l'opzione ermeneutica del Tribunale;
la ratio del Decreto
Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 appare, dunque, quella di garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate al settore dell'editoria, mediante l 'introduzione di criteri oggettivi e verificabili per la determinazione in modo chiaro del contributo spettante a ciascun destinatario e della sua misura, che in ogni caso, nella sua concreta attuazione, deve anche tener necessariamente conto delle limitate risorse destinate annualmente al settore e della concorrenza della molteplicità degli aventi titolo.
Al che va aggiunto anche che è ampiamente condivisibile il principio secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni, come quelle sui contributi pubblici, devono essere interpretate restrittivamente, come rilevato dal Tribunale là dove ha statuito che “in considerazione della valenza dirimente attribuita dal legislatore al dato relativo ai ricavi nella individuazione dei limiti di erogabilità del contributo– non è ragionevole l'interpretazione di parte ricorrente che intende agganciare la quantificazione del contributo massimo erogabile ad un dato solo presunto e incerto che potrebbe, come condivisibilmente dedotto da parte resistente, non realizzarsi (potendo all'esito dell'istruttoria svolta
6 dall'amministrazione essere quantificato un importo diverso - come avvenuto nel caso di specie - o non essere addirittura erogato alcun contributo” (pagina 6 della sentenza).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, anche la doglianza con cui il Parte_1 lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2423 e 2423 bis c.c., deve essere respinta.
Il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante avrebbe valorizzato una nozione meramente tecnico-contabile del bilancio di esercizio, che non assumerebbe rilevanza nel caso di specie, perché diversamente opinando si farebbe entrare nel calcolo del contributo un elemento non ancora definito ovvero la mera stima del ricavo derivante dal contributo ancora da incassare
(pagina 6 della sentenza).
Ad opinione della difesa degli appellanti, invece, in virtù del principio di competenza, “l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario”
(pagina 16 dell'atto introduttivo)
Sul punto, si osserva che, a prescindere dal fatto che per il principio di prudenza contabile e di attendibilità del bilancio devono essere riportate le poste relative ai ricavi effettivamente conseguiti, per cui una posta attiva come la riscossione di un contributo pubblico – nel caso di specie riferito all'anno 2017 ma incassato nel 2018 –è contabilizzata nell'esercizio in cui si è verificata e concorre alla determinazione dell'attivo patrimoniale dell'impresa, resta comunque il fatto che ai fini di causa e della individuazione dei criteri di riconoscimento dei contributi pubblici, l'argomentazione di parte appellante sulle tecniche di redazione dei bilanci si presentano irrilevanti, rilevando, invece, come fatto dirimente, che i requisiti ed i parametri a cui far riferimento per la determinazione dei contributi siano quelli fissati dalla legge, sui quali si richiamano tutte le considerazioni sin qui svolte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenute assorbite le altre questioni poste, la domanda di condanna al pagamento dei contributi statali per l'editoria di cui al D.P.C.M
70/2017, relativamente all'anno 2018, formulata dal deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
7
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della
[...] che liquida in € 10.000 per spese e compensi;
ONroparte_1
3) Condanna parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
MA VE Diego AR TO TO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego AR TO Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa MA Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. , vertente
TRA
Par (di seguito, anche il o (C.F. e P.I. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Francesco Saverio Marini e Prof. Ulisse Corea
APPELLANTE E
(c.f. ) ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
ONroparte_2 ON (di seguito, anche ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
OGGETTO: sovvenzioni pubbliche.
CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
§1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale ordinario di Parte_1
Roma, Seconda Sezione Civile, del 22 novembre 2021, resa nel giudizio R.G. n. 9494/2020 che ha rigettato l'opposizione proposta dall'impresa editrice avverso il decreto della
[...]
del 10 dicembre 2019 ONroparte_2 con il quale è stato riconosciuto alla Società, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. N. 70/2017, un contributo pubblico all'editoria per l'anno 2018, pari ad Euro 306.701,66 (al netto Euro
294.433,59) a titolo di anticipo e pari ad Euro 454.465,76 a titolo di seconda e ultima rata.
L'appellante, con un unico ed articolato motivo di appello, ha denunciato a) un presunto error in iudicando per erronea interpretazione dell'art. 2, co,4, lett. b) D.P.C.M 28 luglio 2017b) la violazione e falsa applicazione degli art. 2423 co. 2 e 2423 bis c.c. c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. n. 198/2016 d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs.
n. 70/2017 e) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost., dell'art. 1, Primo
Protocollo addizionale alla CEDU.
Infine, ha concluso per il riconoscimento dell'erronea determinazione del quantum di contributo dovuto per l'anno 2018 e, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto:
(i) in via principale di accertare il diritto della stessa a percepire il pagamento dell'importo di
Euro 162.045,65 – pari alla differenza tra quanto effettivamente (ma erroneamente) erogato
(Euro 780.103,49) e quanto effettivamente dovuto (Euro 942.149,14), secondo il calcolo effettuato dal DIE nel Decreto del 10 dicembre 2019 – oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(ii) in via subordinata, il pagamento in favore del dell'importo di Euro Parte_1
155.496,51 – pari alla differenza tra quanto effettivamente (ma erroneamente) erogato (Euro
780.103,49) e quanto effettivamente dovuto (Euro 935.600,00), come stimato dall'impresa nel proprio bilancio di esercizio 2018 – oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La si è costituita in giudizio contestando la ONroparte_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
§2. L'appello è infondato.
2 La vicenda in esame trae origine dalla presentazione, da parte del Parte_1 dell'istanza di ammissione ai contributi per l'editoria ai sensi della legge 15 maggio 2017, n.70 per l'anno 2018 e per la tipologia “Impresa editrice con capitale interamente detenuto da enti senza fini di lucro”.
Nel quadro evolutivo della materia è dato osservare che il legislatore con il D.L.n 63 del 2012 ha introdotto nuovi criteri di attribuzione tesi a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, “attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale” (artt. 1 e 2) per poi prevedere, con il D.lgs. n.70 del 2017, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinchè sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all' articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, da erogarsi secondo parametri che tengano conto di copie effettivamente vendute e di costi effettivamente sostenuti, in ogni caso nei limiti del
50% dei ricavi di impresa e delle risorse che si rendono disponibili e che sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo ( v. art. 8). In tal modo, si può inferire da tale quadro normativo che il legislatore abbia inteso impedire un sostegno indiscriminato al settore editoriale e razionalizzarlo mediante un riferimento a parametri oggettivi e consolidati dell'attività delle imprese.
In tale cornice, la questione di cui è causa può essere valutata nei termini che seguono.
Il con il motivo di gravame proposto, contesta la presunta illegittima Parte_1 quantificazione del contributo ad essa erogato per l'annualità 2018, quantificazione che trarrebbe origine da una errata interpretazione ed esegesi del quadro normativo di riferimento.
Secondo l'appellante, l'inserimento nel prospetto dei ricavi richiesto dal DIE, del contributo
2017 (pari ad Euro 613.403,32) in luogo di quello stimato per l'anno 2018 (pari ad Euro
935.600,00) avrebbe determinato “un minor introito di circa Euro 150.000” in ragione del limite del 50% dei ricavi imposto dall'art. 8, co. 15, d.lgs. n. 70/2017. L'impresa editrice ritiene, infatti, che alla voce “ricavo da contributo” si sarebbe dovuta indicare la stima del contributo per l'anno 2018 e non già il valore del contributo erogato alla Società nell'anno precedente, (ovvero il contributo percepito nell'anno 2018, e relativo all'anno 2017). Per tali ragioni, con nota trasmessa il 25 settembre 2019, la ricorrente ha segnalato al Dipartimento il presunto errore e,
“al fine di non incorrere in possibili decadenze e di non dichiarare circostanze non rispondenti al vero”, ha ON trasmesso al la documentazione richiesta invitando il Dipartimento “a consentire la rettifica
3 della dichiarazione (mediante la predisposizione di un diverso modello) ovvero a integrare successivamente
l'entità del contributo secondo il prospetto allegato” (all. 8 fascicolo appellante)
La tesi qui prospettata non appare trovare sostegno nella normativa applicabile ratione temporis.
L'art. 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre
2016, n. 198), stabilisce che il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, e indica i criteri e le modalità in presenza dei quali le imprese editrici sono ammesse a fruire dello stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo.
In attuazione della previsione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 70/2017, con il D.P.C.M. 28 luglio
2017, sono state stabilite le “modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, e più segnatamente l'art. 2 del richiamato D.P.C.M. (“Procedimento per la concessione del contributo”) ha previsto che “le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria […] corredate della documentazione di cui al comma 2” vengano “inoltrate […] al ONroparte_2
[ e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno ONroparte_2 successivoa quello di riferimento del contributo”. In seguito, “entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo”, le imprese editrici devono trasmettere, a pena di decadenza, ai fini della quantificazione del contributo, “ulteriore documentazione relativa alla testata per la quale si chiede il contributo”, ivi incluso il “a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato presso la Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia dei soggetti beneficiari del contributo;
b)prospetto dei ricavi, certificato da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio;
c) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei costi connessi alla produzione della testata in formato cartaceo
e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento;
nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione relativa ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano più testate, deve specificare che i costi indicati sono imputati alla produzione della testata per la quale è richiesto il contributo;
d)prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite e
4 vendute per singolo canale di distribuzione utilizzato, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita;
nella relazione di certificazione del prospetto, il revisore deve attestare che la distribuzione è avvenuta secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei dati certificati nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile;
e)prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti unici finali raggiunti mensilmente; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante il rispetto, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, del limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89.
La portata letterale della norma non appare ingenerare dubbi interpretativi posto che, infatti, oltre al su menzionato requisito di bilancio di cui alla lett. a) che richiede appunto il bilancio di un intero esercizio (quindi certificato all'esito del suo perfezionamento), l'art. 2 comma 4 lettera b) richiede il prospetto dei ricavi (...) comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio.
Se ne inferisce che il dato relativo al 'contributo' di riferimento deve rivestire carattere di definitività, risultando già acquisito, contabilizzato e certificato. Qualora si fosse inteso adottare, come prospettato dall'appellante, un criterio fondato esclusivamente sulla competenza economica, il legislatore avrebbe dovuto limitarsi a richiedere l'indicazione dei soli introiti derivanti da vendite e pubblicità, demandando all'Amministrazione la successiva quantificazione del contributo da integrare al fine di pervenire al risultato complessivo, o, in alternativa, la determinazione del contributo sarebbe risultata agganciata ad un dato del tutto incerto contrariamente alla ratio della normativa.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'editoria appaiono, invero, indicativi del fatto che il contributo in oggetto non è finalizzato ad agevolare ex ante l'esercizio di impresa
(in relazione a spese da sostenere in futuro), ma a sovvenzionare l'impresa per le spese sostenute nel periodo di riferimento ed a garantire loro vitalità economica per il fine ultimo della diffusione e del pluralismo informativo.
Pertanto, gli ulteriori motivi di appello, in termini di dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016 n. 198 e dell'art. 21 della Costituzione, per non aver rispettato la volontà del legislatore di erogare i contributi in maniera omogenea e uniforme, in
5 ragione della richiesta di indicare il contributo erogato nell'anno 2017, nonché in termini di asserita erronea interpretazione dell'art.2, co, 4 lett. b) D.P.C.M 28 luglio 2017, devono essere respinti: Come poc'anzi evidenziato deve, infatti, osservarsi che la metodologia adottata dall'Amministrazione risulta rispettosa della normativa vigente e, soprattutto, coerente con la finalità normativa, attraverso il riferimento a requisiti e parametri certi, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire
e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo ( v. art. 1 l. n. 198/2016), oltre che garantire un'equa distribuzione dei contributi pubblici nel settore editoriale.
In tal senso sono anche le conclusioni del giudice di primo grado, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, evidenziano i tratti più caratteristici della norma, ovvero che tali provvidenze pubbliche costituiscono uno strumento funzionale all'attuazione dei principi costituzionali del pluralismo dell'informazione; senza tralasciare che l'accesso a tali benefici è garantito nella misura dei fondi complessivamente resi disponibili con lo stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 6
Legge n.198 del 2016: 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. - art. 1 dlgs n. 70/2017: 2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. )
In ultima analisi, va condivisa l'opzione ermeneutica del Tribunale;
la ratio del Decreto
Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 appare, dunque, quella di garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate al settore dell'editoria, mediante l 'introduzione di criteri oggettivi e verificabili per la determinazione in modo chiaro del contributo spettante a ciascun destinatario e della sua misura, che in ogni caso, nella sua concreta attuazione, deve anche tener necessariamente conto delle limitate risorse destinate annualmente al settore e della concorrenza della molteplicità degli aventi titolo.
Al che va aggiunto anche che è ampiamente condivisibile il principio secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni, come quelle sui contributi pubblici, devono essere interpretate restrittivamente, come rilevato dal Tribunale là dove ha statuito che “in considerazione della valenza dirimente attribuita dal legislatore al dato relativo ai ricavi nella individuazione dei limiti di erogabilità del contributo– non è ragionevole l'interpretazione di parte ricorrente che intende agganciare la quantificazione del contributo massimo erogabile ad un dato solo presunto e incerto che potrebbe, come condivisibilmente dedotto da parte resistente, non realizzarsi (potendo all'esito dell'istruttoria svolta
6 dall'amministrazione essere quantificato un importo diverso - come avvenuto nel caso di specie - o non essere addirittura erogato alcun contributo” (pagina 6 della sentenza).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, anche la doglianza con cui il Parte_1 lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2423 e 2423 bis c.c., deve essere respinta.
Il Tribunale ha ritenuto che l'odierna appellante avrebbe valorizzato una nozione meramente tecnico-contabile del bilancio di esercizio, che non assumerebbe rilevanza nel caso di specie, perché diversamente opinando si farebbe entrare nel calcolo del contributo un elemento non ancora definito ovvero la mera stima del ricavo derivante dal contributo ancora da incassare
(pagina 6 della sentenza).
Ad opinione della difesa degli appellanti, invece, in virtù del principio di competenza, “l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario”
(pagina 16 dell'atto introduttivo)
Sul punto, si osserva che, a prescindere dal fatto che per il principio di prudenza contabile e di attendibilità del bilancio devono essere riportate le poste relative ai ricavi effettivamente conseguiti, per cui una posta attiva come la riscossione di un contributo pubblico – nel caso di specie riferito all'anno 2017 ma incassato nel 2018 –è contabilizzata nell'esercizio in cui si è verificata e concorre alla determinazione dell'attivo patrimoniale dell'impresa, resta comunque il fatto che ai fini di causa e della individuazione dei criteri di riconoscimento dei contributi pubblici, l'argomentazione di parte appellante sulle tecniche di redazione dei bilanci si presentano irrilevanti, rilevando, invece, come fatto dirimente, che i requisiti ed i parametri a cui far riferimento per la determinazione dei contributi siano quelli fissati dalla legge, sui quali si richiamano tutte le considerazioni sin qui svolte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenute assorbite le altre questioni poste, la domanda di condanna al pagamento dei contributi statali per l'editoria di cui al D.P.C.M
70/2017, relativamente all'anno 2018, formulata dal deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della
[...] che liquida in € 10.000 per spese e compensi;
ONroparte_1
3) Condanna parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
MA VE Diego AR TO TO
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