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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 05.05.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. dalle stesse depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1740 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce su foglio separato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Riccardo Pellacchia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincent Fanini, sito in Sant'Egidio alla Vibrata, Corso Matteotti n. 2 Appellante CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Silvia Peracchia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi, alla via Dei Campi n. 3 Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 47/2019 emessa dal giudice di pace di Teramo in data 28.01.2019 la quale ha rigettato la domanda dalla stessa formulata avente ad oggetto la condanna in via solidale della società e della compagnia di assicurazioni al Controparte_2 Controparte_1 pagina 1 di 7 risarcimento dei danni alla stessa cagionati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 28.04.2017 alle ore 23.000 circa allorquando sulla SS 80 in direzione Teramo, all'altezza di Giulianova, Località Colleranesco, il mezzo tg. DB642LN di proprietà della società Controparte_2 ha tamponato il rimorchio targato AE97203 di proprietà della società e
[...] Parte_1 concesso a noleggio alla società a sua volta agganciato al trattore stradale tg. Controparte_2
FC983FD, di proprietà della stessa Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto
[...] Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata. La società nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. All'udienza del 5.07.2021 il processo è stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della società ed è stato successivamente riassunto da parte appellante con Controparte_2 ricorso depositato in data 20.10.2021. Nel processo così riassunto si è costituita la società mentre la società Controparte_1
– successivamente tornata in bonis ed a cui, pertanto, gli atti del giudizio sono Parte_3 stati nuovamente notificati (vd. ordinanza del 7.02.2024) – non si è costituita ed è, pertanto, rimasta contumace.
4. La causa, istruita acquisizione del fascicolo di primo grado, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 20.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere rigettato il motivo di appello con il quale l'odierna società appellante ha eccepito la violazione dell'art. 132 c.p.c. per essere la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente. L'art. 132 c.p.c. impone al giudice di indicare nella sentenza «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» (n. 4) e, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affinché tale disposizione possa ritenersi violata, è necessario che la motivazione sia omessa ovvero che le argomentazioni ivi contenute siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr, Cass. civ., sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. civ., sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112).
5.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che non sussiste alcuna violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione sul mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova sullo stesso gravante in ordine sia al verificarsi del sinistro così come descritto nell'atto introduttivo sia all'entità dei danni conseguenza dello stesso.
6. Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale spetta all'attore l'onere di provare i fatti costituitivi della sua pretesa, ossia la dinamica del sinistro stradale, il nesso causale tra la condotta del responsabile e il danno (con la precisazione che l'art. 149 co. 1 d.lgs. n. 285/1992 – prevedendo che il conducente di un veicolo pagina 2 di 7 deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede – comporta l'esistenza a carico del conducente che ha tamponato di una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c., dovendo egli fornire la prova liberatoria attraverso la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2024, n. 29009; Cass. civ., sez. 6 – 3, ordinanza 1.07.2021, n. 18708; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 31.05.2017, n. 13703) nonché l'entità del danno (vd. par. 7 della motivazione).
6.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, parte appellante non ha fornito la prova della dinamica del sinistro così come dallo stesso descritto negli atti introduttivi. Invero dagli atti di causa prodotti in primo grado risulta la nota datata 18.05.2017 proveniente dalla società – ma dalla stessa non sottoscritta (e, dunque, priva del valore di Controparte_2 confessione stragiudiziale) – nella quale si legge che “l'incidente è avvenuto il 28/04/2017 alle ore 23.09 sulla SS 80 per Teramo in località Collaranesco. Trattasi di tamponamento tra due mezzi. Il mezzo targato DB642LN ha tamponato il semirimorchio rg. AE972013 attaccato al trattore tg. FC983FD. Per quanto riguarda la dinamica, il conducente che ha tamponato non ricorda nulla mentre il conducente tamponato ha fornito diverse versioni e quindi non è ritenuto attendibile”. Al riguardo alcun rilievo dirimente può essere attribuito alla mancata comparizione del legale rappresentante della società a rendere interrogatorio formale all'udienza del CP_2
22.10.2018 trattandosi di interrogatorio deferito dalla compagnia su istanze Controparte_1 del tutto generiche e, in quanto tali, non idonee a ritenere provata la dinamica del sinistro come allegata da parte attrice (nella memoria ex art. 320 c.p.c. davanti al Giudice di pace ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del l.r. della “in merito alla Controparte_2 comunicazione recante la data 18.05.2017 ed al contenuto in essa ivi riportato in quanto la missiva non risulta sottoscritta nel mentre in essa vi sono contenute affermazioni e/o circostanze che possono avere rilevanza ai fini probatori”) anche considerando che, come noto, l'art. 232 co. 1 c.p.c., nel prevedere che «se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio», non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma si limita a riconoscere al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436; Cass. civ., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 17719; Cass. civ., sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 3258; Cass. civ., sez. 2, 20 aprile 2006, n. 9254), elementi di prova che, nel caso di specie mancano. Né la dinamica del sinistro può dirsi pacifica ex art. 115 c.p.c. in quanto, ferma l'inapplicabilità del principio di non contestazione nei confronti della società in quanto Controparte_2 contumace, la compagnia di assicurazione ha, sin dalla comparsa di costituzione e risposta del pagina 3 di 7 primo grado, contestato specificamente la dinamica del sinistro affermando espressamente che è
“evidente la carenza probatoria circa la dimostrazione e fondatezza del fatto storico nonché della stessa dinamica del sinistro, per come approssimativamente e senza alcun riscontro documentale viene ricostruita nella narrativa dell'atto di citazione, ponendo in dubbio anche lo stesso diritto come azionato” (vd. pag. 7). A ciò si aggiunga la considerazione, di per sé assorbente, che l'onere di contestazione presuppone che i fatti allegati siano conosciuti (o almeno conoscibili) da chi avrebbe l'onere di contestarli dovendo, cioè, trattarsi di fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte (cfr., Cass. civ., sez. 3, 18 luglio 2016, n. 14652; Cass. civ., sez. L., ordinanza 4 gennaio 2019, n. 87; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 maggio 2023, n. 12064).
7. In ogni caso, anche a voler ritenere provata la dinamica del sinistro come allegata da parte odierna appellante con conseguente sussistenza della responsabilità esclusiva della società
[...] ex art. 149 co. 1 d.lgs. n. 285/1992, ritiene il Tribunale che, come sopraesposto, Controparte_2 parte attrice avrebbe dovuto provare anche l'entità del risarcimento richiesto, dovendo – cioè - dimostrare sia l'an del risarcimento (ossia di aver effettivamente subito dei pregiudizi patrimoniali nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) sia il relativo quantum (ossia l'effettiva entità della diminuzione patrimoniale subita) potendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. solo se il danneggiato ha fornito la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo (cfr.ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542 secondo cui costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa).
7.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte odierna appellante non ha fornito la prova dell'ammontare dei danni subiti non essendo a tal fine sufficiente la sola fattura n. 355 del 25.07.2017 dalla quale risultano alcune lavorazioni eseguite sul semirimorchio da parte della carrozzeria per € € 4.668,25 + IVA (per un totale di € 5.695,27) di cui € 1.540,00 Parte_4 sono state indennizzate dalla compagnia di assicurazioni in forza della Parte_5 polizza “Kasko” n. 2017/4584. Invero, oltre alla considerazione per cui la fattura, di per sé, non costituisce prova del danno specie ove non sia, come nel caso di specie, accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 20 luglio 2015, n. 15176), nel caso di specie l'assenza pagina 4 di 7 di ogni prova in ordine all'entità del sinistro e dei relativi danni (facilmente provabili, ad esempio, depositando alcune fotografie del mezzo nel momento immediatamente successivo al verificarsi del sinistro) impedisce anche ogni valutazione in ordine alla congruità dei costi asseritamente sostenuti.
7.2. Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno da cd. fermo tecnico, si registrano in giurisprudenza due diversi orientamenti. Secondo un primo e tradizionale orientamento giurisprudenziale, esso è liquidabile in via equitativa indipendentemente dalla prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risulta privato del veicolo per un certo lasso di tempo (anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato) atteso che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario, tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione, ed è – altresì – soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 4 ottobre 2013, n. 22687; Cass. Civ., sez. 3, 26 giugno 2015, n. 13215). Secondo un altro orientamento, invece, consolidatosi a partire dal 2015 (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 17 luglio 2015, n. 15089), l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è causa di un danno che deve essere allegato e provato, dove la prova non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, dovendo la parte provare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero la perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 14 ottobre 2015, n. 20620; Cass. Civ., sez. 3, 31 maggio 2017, n. 13718; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348). Detto secondo orientamento appare prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 ottobre 2024 n. 27343 secondo cui “il risarcimento del danno da fermo tecnico” “non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro ma necessita, per converso, di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene” occorrendo, altresì, “fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”) e viene condiviso dall'intestato Tribunale per le seguenti ragioni. In primo luogo perché trattasi di orientamento maggiormente conforme ai principi consolidati nel nostro ordinamento per cui non è risarcibile il danno in re ipsa occorrendo sempre la prova di un danno conseguenza;
diversamente opinando, infatti, si utilizzerebbe la responsabilità civile in funzione sanzionatoria al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 4 dicembre 2018, n. 31233). In secondo luogo perché, come sopraesposto (vd. par. 7 della motivazione) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, presupponendo sempre che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via pagina 5 di 7 equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 14 maggio 2018, n. 11698). In applicazione di tali principi – pertanto – dev'essere escluso il risarcimento del danno da cd. fermo tecnico non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione comprovante il danno conseguenza effettivamente sofferto a causa dell'inutilizzabilità del mezzo.
8. Alla luce di quanto precede, l'appello proposto dalla società deve essere rigettato e Parte_1 la sentenza di primo grado deve essere confermata.
9. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, la quale deve essere condannata al pagamento delle stesse nei confronti della Controparte_1
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori medi, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria / trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 851,00 per la fase decisionale). Nulla sulle spese nei confronti della società in quanto contumace. Controparte_2
10.1. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.m. 115/2002 per la condanna dell'appellante al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro e ogni altra eccezione o domanda Controparte_1 Controparte_2 disattesa e/o assorbita, così dispone: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 47/2019 emessa dal Giudice di Pace di Teramo depositata in data 28.01.2019;
pagina 6 di 7 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 2.127,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
4) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.m. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Teramo, 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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