Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7467/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 7467/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia opposizione ex art. 615 c.p.c.,” e pendente:
TRA (C.F. e P.IVA Parte_1
), società subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, a P.IVA_1 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di EQ Servizi di Riscossione Spa, in forza del disposto di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225; società che assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e del Capo II del D.P.R. n. 602/1973, con sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, C pec : , in persona del Email_1
Procuratore ), in qualità di Controparte_2 C.F._1 responsabile atti introduttivi del giudizio Campania, come da procura speciale autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio n. 177893 Raccolta n. 11776 del 28/04/2022 elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n. 23 presso lo studio dell'avv. Luigi Barone che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
APPELLANTE CONTRO (c.f. ) elett. dom.to Controparte_3 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Alessandra Angelino (c.f.
) sito in Caivano (NA) alla via De Gaspari, 33 C.F._4
APPELLATO contumace NONCHE'
c.f. in persona del prefetto p.t. Controparte_4 P.IVA_2 dom.to elett.te dom.to in lla piazza del Plebiscito, 22 80123 CP_4
APPELLATA contumace n. ??? r.g.a.c. Pagina 1 di 12
AVVERSO La sentenza n.166/2022 depositata e resa pubblica il 20/01/2022, non notificata, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c, resa dal Giudice di Pace di Afragola, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lauritano, nel procedimento recante R.G. n. 2670/21
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 5.07.2022 l'
[...] proponeva appello avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Afragola, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lauritano, avente n. 166/2022 depositata e resa pubblica il 20/01/2022, non notificata, nella causa con R.G. n. 2670/21 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa dal Controparte_3 contro l' in persona del legale Controparte_5 rappresentante p. tempore, nonché contro la in Controparte_4 persona del prefetto p.t., con la quale veniva accolta la domanda proposta dal sig. dichiarandola ammissibile e Controparte_3 annullata la cartella n. 07120150148724657001 per prescrizione. In merito al giudizio di primo grado rappresentava che: con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato, ai sensi della Legge n.53/1994 il 28/07/2021, l'odierno appellato- originario attore- conveniva in giudizio innanzi Controparte_3
l' ufficio del Giudice di Pace di Afragola per l'udienza del 16/09/2021, l' e la avverso Controparte_5 Controparte_4
l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale ad esso sottesa n. 07120150148724657001 ruolo 12057 asseritamente notificata, avente ad oggetto una infrazione al codice della strada di € 2.640,85 relativa all'anno 2014. L'attore asseriva che veniva per la prima volta a conoscenza della debenza solo a seguito della richiesta dell'estratto di ruolo presso uno sportello dell' in Parte_1 data 13/04/2021, impugnava il ruolo e la cartella esattoriale ad esso n. ??? r.g.a.c. Pagina 2 di 12 N. ??? R.G.A.C.
sottesa, contestando l'omessa notifica della cartella, nonchè la prescrizione per il decorso del termine quinquennale. Incardinata la lite, si costituivano la Controparte_5
che impugnava tutte le avverse pretese e ne chiedeva il
[...] rigetto, mentre la rimaneva contumace. L Controparte_4 CP_5 eccepiva, in particolare, l'inammissibilità della domanda sul mero estratto di ruolo, la tardività della stessa, il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., la carenza di legittimazione passiva del concessionario oltre che l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione del credito azionato. Il Giudice adito all'udienza del 17/01/2022 assegnava la causa a sentenza e pronunciava l'impugnanda sentenza depositata e resa pubblica il 20/01/2022, con la quale, statuiva la contumacia della in p.l.r.p.t., accoglieva la domanda proposta dal Controparte_4 sig. dichiarandola ammissibile e annullava la Controparte_3 cartella n. 07120150148724657001 per prescrizione. Condannava in solido convenuti al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza, l'appellante in epigrafe indicata esperiva odierno gravame chiedendone la riforma per i seguenti motivi, evidenziando l'errata e omessa valutazione della documentazione allegata e Cont depositata nel fascicolo di primo grado , l inammissibilità della domanda sul mero estratto di ruolo. All'uopo impugnava la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva così statuito: “può essere impugnata la cartella, anche se invalidamente notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Lo hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 19704/2015, che accogliendo il ricorso di una società che veniva a conoscenza di una cartella di· pagamento emessa da EQ nei suoi confronti, solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'estratto di ruolo dalla competente concessionaria della riscossione. Di poi, dispone l'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che il diritto a riscuotere le somme dovute perle violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Sulla base di questo convincimento giurisprudenziale e normativo statuisce nel caso di specie che “ Nel caso che ci occupa, l'ente impositore rimanendo contumace non ha fornito la prova documentale che il verbale di contravvenzione presupposto della cartella di pagamento detta fu notificato alla parte attrice, mentre l'agente della riscossione convenuto ha fornito la prova documentale che la cartella di pagamento n. 07120150148724657001, ruolo n. 2015/0012057 fu notificata il 29 gennaio 2016 a familiare convivente, ma non ha fornito la prova dell'invio alla parte attrice della relativa CAN, pertanto, poichè non risultano essere stati depositati altri atti interruttivi della prescrizione relativi all'infrazione commessa nell'anno 2014, il credito indicato nella cartella di pagamento detta, di cui all'estratto di ruolo impugnato, risulta prescritto alla data
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del 13 aprile 2021, di richiesta dell'estratto di ruolo, per il decorso del termine quinquennale”. L'appellante contestava che il giudice di prime cure aveva posto alla base del suo convincimento la sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ripresa poi dalle recenti sentenze nn. 19704/15, 2591/2019, le ordinanze nn. 6166/2019, 6723/2019 e 6887/2019, e da ultimo con la cassazione civ. n. 15604 del 22/07/2020. Argomentava che la Cassazione ritenendo di dare continuità al principio affermato dalla Cass. Sez. Unite n.19704/2015, ha stabilito l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo, ma, solamente, nella ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia mai stata notificata, ed il contribuente ne sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dall'Agente di Riscossione., “…l'estratto ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile” (Cass. n. 22946 del 10/11/2016; Cass. n. 20618 del 13/10/2016; Cass., n. 1102809/05/2018), esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, (Cass. 22/09/2017, n. 22184) il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Dunque, pur condividendo il fondamento su cui si era basato il giudicante, contestava nella specie l'aver omesso di valutare la documentazione Can n. 689219491174 depositata nel fascicolo dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e trascritta nella comparsa di difesa nonché nel foliario. In riferimento alla cartella esattoriale n. 07120150148724657001, consegnata in assenza del destinatario a il 29/01/2016, CP_7 qualificatasi sorella, con relata n.78971949117-7 l'appellante rilevava che la stessa era stata ritualmente notificata e perfezionata con l'invio della can n. 689219491174, depositata nel fascicolo di primo grado. Precisava dunque che, nel caso di consegna in assenza del destinatario, l'ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio del destinatario per la consegna dell'atto. Se non è presente, per sua momentanea assenza, può consegnare il plico a determinati soggetti e in un ordine preciso. A questo punto, l'ufficiale giudiziario deve fare sottoscrivere al consegnatario l'avviso di ricevimento della relata con indicazione della sua qualità. Viene compilata la c.d. relata di notifica, dove verrà apposta la firma del ricevente e anche quella dell'ufficiale giudiziario e la data e il luogo della notifica. Quando la notifica nelle mani di persona di famiglia è stata effettuata da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale, l'invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973.
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Evidenziava, pertanto, che nel caso de quo, la raccomandata informativa era stata inoltrata con n. 689219491174, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite e contestava che il giudicante per omessa valutazione della Can ritualmente depositata, aveva errato nella valutazione e fondato il suo convincimento sulla erronea omessa valutazione di una documentazione allegata nel fascicolo di primo grado. Pertanto, eccepiva che alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale avrebbe correttamente dichiarato la domanda inammissibile, se non avesse omesso di valutare la documentazione Cont depositata e allegata nel fascicolo della resistente Quale secondo motivo di censura indicava la declaratoria dell'estinzione della pretesa per asserita prescrizione, l'errata applicazione nel calcolo dei termini per il decorso della prescrizione;
insisteva nell'inammissibilità della domanda sul mero estratto di ruolo, dal momento che rilevava che la cartella era stata ritualmente notificata e si era perfezionata con l'invio della can in data 08/02/2016. Argomentava che sul solco tracciato dalla giurisprudenza posta alla base del convincimento del giudice di prossimità, il legislatore è intervenuto con il D.L. N. 146/2021, recante
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 in vigore dal 21/12/2021, a ribadire, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le casistiche in cui l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio, pregiudizio che eccepiva il ricorrente non aveva provato nella specie, oltre a non aver provato di trovarsi in nessun dei casi in cui ci sia l'interesse ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo. Rilevava l'applicazione retroattiva della richiamata normativa, operata dalle commissioni tributarie e dalla giurisprudenza di merito e riteneva in ogni caso che nella specie il giudicante aveva errato nel calcolo dei termini di prescrizione e decadenza, giacché precisava che in relazione all'asserita decadenza l'ente concessionario, questi aveva provveduto alla notifica nei precisi archi temporali previsti dall'art. 25 D.P.R. n.602/73. Segnatamente esponeva che il verbale era stato elevato dalla Polstrada di il 29/03/2014 ed iscritto nel ruolo CP_4
2015/12057; che la sanzione era stata comminata dalla , che CP_4 la Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) non trovava applicazione in tal sede, in quanto la stessa si applica solo alle sanzioni n. ??? r.g.a.c. Pagina 5 di 12 N. ??? R.G.A.C.
amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, mentre l'infrazione per cui è causa era stata elevata dalla Polstrada. Con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, l'appellante precisava che la stessa fosse superata dalla documentazione agli atti, giacchè per le sanzioni amministrative, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"). Nel caso di specie, proseguiva l'appellante, la prescrizione non era assolutamente decorsa come da estratto ruolo allegato, poiché la contravvenzione comminata il 29/03/2014 e la cartella, notificata il 29/01/2016, dopo appena due anni ed ancora da un avviso di intimazione n. 07120290184992824000 del 31/01/2020 e da ultimo da un ulteriore avviso di intimazione n. 07120219012565261000 spedito il 03/12/2012 notificato il 28/02/2022 al destinatario come da attestazione di consegna n. 695019129100. Quale terzo motivo di censura indicava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando che il giudice nella sentenza n. 166/2022 si era pronunciato su un punto non sollevato né contestato dall'attore nel suo libello introduttivo. All'uopo indicava la parte di sentenza in cui il giudice aveva statuito: “l'ente impositore rimanendo contumace non ha fornito la prova che il verbale di contravvenzione sia stato notificato”, e contestava che tale richiesta ed eccezione in merito alla notifica del verbale non era stata sollevata dall'attore nel suo libello, che lo stesso non aveva eccepito l'omessa notifica del verbale, dunque che il giudice di prime cure aveva violato l'art 112 c.p.c., pronunciandosi su una domanda non ricompresa nelle pretese avanzate, alterando gli elementi caratterizzanti della stessa ovvero mutando le ragioni giuridiche alla base di quest'ultima e sostituendole con altre differenti, pronunciandosi pertanto su altra e diversa domanda. A rafforzare la tesi, l'appellante precisava che come ormai sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, in caso in cui si contesti l'omessa notifica del verbale di accertamento va proposta come opposizione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n 150/2011 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ricorsa nella specie. Quanto motivo di censura, indicava l'omessa pronuncia in ordine agli ulteriori motivi di opposizione, contestando il giudicante aveva errato e omesso di valutare le successive eccezioni sollevate dalla resistente
Eccepiva altresì la tardività dell'impugnazione dell'estratto di CP_9
n. ??? r.g.a.c. Pagina 6 di 12 N. ??? R.G.A.C.
ruolo, rilevando che erano spirati i termini di 60 giorni, come da orientamento pacifico in giurisprudenza (Cass.13584/2017). Specificamente deduceva che l'estratto ruolo era stato richiesto il 13/04/2021, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 28/07/2021, dunque ampiamente decorso il termine di 60 giorni. Reiterava l' la sua carenza di legittimazione passiva, rilevando CP_5 che in base al Decreto Ministeriale 3.9.1999 n. 321, i ruoli vengono redatti esclusivamente dagli Enti Impositori;
quindi, chiedeva di essere tenuta indenne anche con riguardo alle spese di lite. Quinto ed ultimo motivo d'appello, indicava l'errata motivazione sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio, atteso che in conseguenza dell'accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, il primo giudice, in ordine alle competenze di lite, aveva disposto la condanna dei convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di giudizio. Eccepiva non correttamente motivata e giustificata la decisione di liquidare tali esosi onorari oltre le spese, sulla scorta delle fasi effettive di giudizio esplicate, estrinsecatesi in una solo udienza, ove il giudice trattandosi di causa documentale la assegnava a sentenza. Dunque, confidando nell'accoglimento del proposto appello, chiedeva, invece, che le spese di giudizio fossero poste interamente a carico di parte appellata o chi per lui, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori. Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 10/11/2022, concludeva, chiedendo : -Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Afragola • Revocare, annullare e/o modificare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Afragola in persona del Giudice dott.ssa Maria Lauritano, avente n.166/22, depositata il 20/01/2022 e resa pubblica, non notificata, rigettando in toto la domanda ex art. 615 proposta dal sig. CP_3 avverso la cartella di Pagamento n. 071201501487246570001, confermando la piena validità ed efficacia della stessa, nonché la correttezza dell'operato dell' • Dichiarare l'utilizzabilità dei documenti Controparte_10 ritualmente prodotti dall' in primo grado e per l'effetto statuire CP_5
l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate. • Condannare il sig o CP_3 eventualmente chi di dovere, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Stante la mancata comparizione degli appellati alla prima udienza, il giudizio veniva rinviato in prosieguo di prima udienza per la verifica all'udienza del 2-3-2023, ed ulteriormente al 18.5.2023, disposta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Alla data da ultimo indicata, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.24, e riservata in decisione con concessione dei n. ??? r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. ??? R.G.A.C.
termini di cui all'art.190-352 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 3. L'appello va integralmente accolto e per l'effetto va dichiarata la inammissibilità della domanda di primo grado. Ha rilievo preliminare stabilire se la cartella sopra indicata sia stata ritualmente notificata, circostanza esclusa dal G.d.P. sulla scorta di una motivazione che, a tacer d'altro, non sembra attagliarsi al caso specifico. Al contrario di quanto affermato dal Giudice di prossimità, la notifica risulta esser stata effettuata nelle mani di un familiare convivente del debitore (la sorella dell'originario attore) e, non applicandosi in questa materia le disposizioni del Codice di rito, tutti gli adempimenti previsti dall'art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 sono stati espletati. Difatti, vale la pena di evidenziare quali siano i principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica delle cartelle di pagamento, così sintetizzabili: - l'art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 disciplina una peculiare forma di notifica della cartella, alternativa rispetto a quella della prima parte, integralmente affidata all'agente della riscossione ed all'ufficio postale: l'invio diretto da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del servizio postale ordinario (…), è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia completata con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di altro adempimento a cura dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 20.10.2016, n. 21803; Cass. 17.10.2016, n. 20918; Cass. 13.6.2016, n. 12083; Cass. 6.3.2015, n. 4567; Cass. 19.3.2014, n. 6395; Cass. 17.1.2013, n. 1091 e, più di recente, da Cass. 28.6.2018, n. 17042/o.) [nel caso di specie il plico fu ricevuto da persona qualificatasi come “portiere”, n.d.s.] (v. testualmente Cass. 28.6.2018, n. 17042/o., che va aggiunta alle pronunce sopra citate).; - ai fini di tale dimostrazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (art. 26, comma 4, d.p.r. n. 602 del 1973); - la cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e che il Concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia n. ??? r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. ??? R.G.A.C.
(anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (in questo senso, tra le tante, cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14416). In definitiva, in applicazione di tali principi, la cartella risulta esser stata notificata correttamente. Ciò premesso, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere la domanda ammissibile per due ordini di ragioni, tra loro concorrenti: a) perché, a fronte della rituale notifica della cartella, avrebbe dovuto ritenere tardiva l'opposizione in applicazione dell'orientamento, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass. S.U., 22.9.2017, n. 22080); b) perché, in ogni caso, a fronte della rituale notifica della cartella, avrebbe dovuto ritenere l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile in applicazione di un solido orientamento pretorio, venuto a formarsi a seguito della pronuncia Cass. S.U., n. 19704/2015, secondo cui, in virtù del ricordato arresto, il debitore “gode di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. 13.10.2016, n. 20618). Sulla stessa scia di tale orientamento si è ritenuto, più di recente, che
“in materia di riscossione di crediti previdenziali [ma il discorso vale a maggior ragione quando non sia previsto un termini di decadenza per opporsi alla cartella, come nella riferita materia, n.d.s.], qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire
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l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. 7.3.2019, n. 6723). Ed ancora che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353). Nelle menzionate pronunce, la Cassazione evidenzia che la tutela anticipata data dalla impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se si tratti della prima occasione di conoscenza del debito, mentre negli altri casi la tutela del debitore si svolge o in via amministrativa (cioè con istanze di sgravio) o in via giurisdizionale, ma in questo caso a condizione che il procedimento di recupero abbia avuto ulteriore corso, circostanza che nella specie va esclusa atteso che, a seguito della notifica, per quanto qui emerso, alcun ulteriore atto di riscossione è stato posto in essere dall'Agente. In più, ferma restando la qualificazione della domanda introduttiva del primo grado di giudizio in termini di “impugnazione dell'estratto di ruolo”, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, secondo le Sezioni Unite, la predetta disposizione trova applicazione anche per i processi in corso.
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Va ricordata la giurisprudenza secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283). In conclusione, la domanda di primo grado andava dichiarata inammissibile per le concomitanti ragioni indicate e, in ogni caso, lo è a maggior ragione se si considera il disposto normativo appena riportato, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure. Va infine rilevato che la declaratoria di inammissibilità della domanda determina l'assorbimento del merito della vicenda contenziosa, ivi inclusa la questione se sia maturata la prescrizione (Cass. S.U., 20.2.2007, n. 3840). Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato contumace nella misura appresso Controparte_3 indicata, tenuto conto anche del carattere stratificato degli orientamenti sopra evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7467/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 166/2022 depositata e resa pubblica il 20/01/2022, non notificata, nella causa con R.G. n. 2670/21 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiarata la contumacia della e del Controparte_4
, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA il sig. alla refusione delle spese Controparte_3 di lite in favore della appellante con riguardo al primo grado di giudizio in favore di che si Controparte_5 liquidano in euro 330,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf.
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spese generali nella misura del 15% e con riguardo al giudizio di secondo grado in euro 630,00 per compenso oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge. Così deciso in Aversa, 27/02/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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