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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17792 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30868 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Simiele (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), via Ludovisi n. 35, come da procura in atti
-parte attrice in riassunzione-
e con sede in Roma alla Via A. Specchi 16, Direzione Generale in Milano Controparte_1
Piazza Cordusio, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA
, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo P.IVA_1 CP_2
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, aderente al Fondo
[...]
Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale 9.648.790.961,50, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Napoli (C.F. in virtù di procura C.F._4 generale 29 ottobre 2010 per notar di Bologna, rep. 115840 e racc. 33105, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via A. Cilento n. 13
-parte convenuta in riassunzione-
OGGETTO: Responsabilità da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Conclusioni: come in atti. FATTO
Con atto di citazione in riassunzione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa arrecati in virtù della illegittima segnalazione dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Esponeva parte attrice di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Salerno in data per la somma di lire quale saldo debitore di titolo cambiario del 11/8/1989, a scadenza del quale il nominativo degli attori veniva segnalato alla Centrale Rischi.
Riferiva parte attrice che tale opposizione veniva accolta per intervenuta estinzione del debito, compensate le spese del giudizio, e che l'istituto di credito non interveniva ai fini della cancellazione dei nominativi.
Con comparsa dell'8/7/2022 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della riassunzione in quanto notificata in forma cartacea e depositata tardivamente.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria esperita da parte attrice, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., domandando quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, assunto il teste di parte attrice all'udienza del 24/10/2024, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2025 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della riassunzione in quanto notificata in forma cartacea e depositata tardivamente.
L'eccezione è infondata. Si evidenzia che la sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno con la quale veniva dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Roma è stata pubblicata in data 25/01/2022, mentre parte attrice ha notificato la riassunzione in data 22/04/2022, dunque nel rispetto del termine di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c.
Quanto alla forma cartacea della comparsa in riassunzione, si rileva che “è infondata l'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale essendo tale qualificazione, ai fini della normativa sul PCT, riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, atteso che quando la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Pertanto, ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale” (Cfr. Trib. Arezzo, 12 giugno 2018).
Nel merito, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata in quanto non provata.
La domanda, infatti, è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, infatti, parte attrice non ha provveduto a fornire idonea allegazione e prova di quanto il mantenimento di tale segnalazione da parte della convenuta possa aver concretamente inciso in ordine alla causazione dei danni lamentati e del relativo nesso di causalità.
Tutto quanto ciò considerato la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
In ragione delle risultanze processuali, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 avverso la in persona del rappresentante legale pro tempore, contrariis Controparte_1 reiectis:
-rigetta l'eccezione preliminare avanzata da parte convenuta;
-rigetta le domande di parte attrice;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, lì 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30868 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Simiele (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), via Ludovisi n. 35, come da procura in atti
-parte attrice in riassunzione-
e con sede in Roma alla Via A. Specchi 16, Direzione Generale in Milano Controparte_1
Piazza Cordusio, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA
, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo P.IVA_1 CP_2
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, aderente al Fondo
[...]
Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale 9.648.790.961,50, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Napoli (C.F. in virtù di procura C.F._4 generale 29 ottobre 2010 per notar di Bologna, rep. 115840 e racc. 33105, ed Per_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via A. Cilento n. 13
-parte convenuta in riassunzione-
OGGETTO: Responsabilità da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Conclusioni: come in atti. FATTO
Con atto di citazione in riassunzione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa arrecati in virtù della illegittima segnalazione dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Esponeva parte attrice di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Salerno in data per la somma di lire quale saldo debitore di titolo cambiario del 11/8/1989, a scadenza del quale il nominativo degli attori veniva segnalato alla Centrale Rischi.
Riferiva parte attrice che tale opposizione veniva accolta per intervenuta estinzione del debito, compensate le spese del giudizio, e che l'istituto di credito non interveniva ai fini della cancellazione dei nominativi.
Con comparsa dell'8/7/2022 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della riassunzione in quanto notificata in forma cartacea e depositata tardivamente.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria esperita da parte attrice, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., domandando quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, assunto il teste di parte attrice all'udienza del 24/10/2024, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2025 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della riassunzione in quanto notificata in forma cartacea e depositata tardivamente.
L'eccezione è infondata. Si evidenzia che la sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno con la quale veniva dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Roma è stata pubblicata in data 25/01/2022, mentre parte attrice ha notificato la riassunzione in data 22/04/2022, dunque nel rispetto del termine di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c.
Quanto alla forma cartacea della comparsa in riassunzione, si rileva che “è infondata l'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale essendo tale qualificazione, ai fini della normativa sul PCT, riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, atteso che quando la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Pertanto, ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale” (Cfr. Trib. Arezzo, 12 giugno 2018).
Nel merito, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice deve essere rigettata in quanto non provata.
La domanda, infatti, è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento, ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, infatti, parte attrice non ha provveduto a fornire idonea allegazione e prova di quanto il mantenimento di tale segnalazione da parte della convenuta possa aver concretamente inciso in ordine alla causazione dei danni lamentati e del relativo nesso di causalità.
Tutto quanto ciò considerato la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
In ragione delle risultanze processuali, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2 avverso la in persona del rappresentante legale pro tempore, contrariis Controparte_1 reiectis:
-rigetta l'eccezione preliminare avanzata da parte convenuta;
-rigetta le domande di parte attrice;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, lì 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo