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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2020/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
2.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/08/2025 da , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTELLI ALDO, e da , rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. ROSSI ENRICO VICTOR, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NAPOLI (NA) in data 13.12.2001 dal quale sono nati i figli (il 17.11.2002) e (il 10.12.2005); Per_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i previsti obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Macerata Campania alla Via Leonardo da
Vinci n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_2
nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, fino a quando gli stessi non
[...] avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. verserà a tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato 1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore secondo il seguente criterio:
- le spese per le tasse scolastiche, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto di entrambi i figli sono a totale carico di;
Parte_1
- le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche il cui importo non supera euro 150,00, che per espressa volontà dei ricorrenti non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, sono a totale carico di
[...]
; Parte_1
- le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, il cui importo è superiore a euro 150,00, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
- le spese per le utenze domestiche dell'abitazione assegnata a , Parte_2 ubicata in Macerata Campania alla Via Leonardo da Vinci n. 7, le spese di assicurazione, bollo auto e manutenzione dell'autovettura intestata al figlio CP_1
Lancia Musa tg. EL251ST sono a totale carico della sig.ra ;
[...] Pt_2
- relativamente all'appartamento e al garage in Macerata Campania alla Via Leonardo da Vinci n. 7 assegnata a , gli oneri condominiali e le spese di Parte_2 ordinaria manutenzione sono a carico della sig.ra , le spese di Pt_2 straordinaria manutenzione sono a carico del sig. mentre la tassa sui Pt_1 rifiuti è a carico di entrambi nella misura del 50%.
7. I coniugi concordano che la sig.ra potrà trascorrere ogni anno per un Pt_2 periodo di 15 giorni le vacanze estive nell'appartamento ubicato in Minturno alla Via
Monte di Scauri, di cui il sig. è comproprietario;
il periodo verrà di volta in Pt_1 volta concordato tenendo conto delle esigenze degli altri comproprietari.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 2.12.2025;
2 rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023); rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(CE) e nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
308, parte II, serie A, anno 2001);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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