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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1922/2024 promossa da:
(c.f. ), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio sito San RO G.co (FG) via Redipuglia 96
– RICORRENTE -
contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.2.2025 da intendersi quivi richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione - ex. art. 15 D. Lgs 150/2011 e artt. 84-170 DPR 115/2002 - avverso il decreto di liquidazione degli onorari n. 460/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 11.09.2023, con cui gli veniva riconosciuto l'importo di euro 160,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge, in relazione all'attività difensiva svolta nel giudizio monocratico penale di cui a r.g. n. 4885/21 RNR - 1862/22 TRIB, in favore di dichiarato prosciolto dal reato a lui Parte_2
ascritto per difetto di querela.
Osservava il ricorrente che l'importo liquidato, al netto della decurtazione dovuta per il patrocinio a spese dello Stato, non aveva tenuto conto della fase decisoria e quindi risultava lesivo dei parametri tabellari.
Chiedeva pertanto procedersi ad una nuova e corretta liquidazione del compenso spettante per l'attività prestata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 4.10.2024 si costituiva in giudizio il rimettendosi alla Controparte_1 prudente valutazione dell'Autorità Giudiziaria adita e, in virtù della ritenuta peculiare natura del giudizio di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, non avente carattere impugnatorio bensì di mera prosecuzione del procedimento di valutazione sull'ammissibilità e quantificazione del beneficio di legge e del suo onere, chiedeva la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento dell'avversa domanda.
All'udienza dell'11.02.2025 parte ricorrente concludeva in senso conforme.
Il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Parte ricorrente, in base alla documentazione prodotta, ha dimostrato di aver utilmente svolto attività difensiva nell'interesse di nell'ambito del giudizio penale ordinario monocratico di cui Parte_2
è causa, esclusivamente alla udienza del 23.09.2023 - non avendo partecipato alle udienze del
27.6.2022 e 23.1.2023 - udienza nella quale il difensore partecipava ritualmente e proficuamente all'attività del processo che si concludeva, in assenza di attività istruttoria, con sentenza di proscioglimento a seguito di discussione orale.
Tanto evidenziato, deve ritenersi, in ragione della particolare celerità del rito e della particolare semplicità
del giudizio penale svolto, che i compensi spettanti al difensore vadano calcolati sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 e succ. mod.
In tale ottica, si ritiene opportuna la liquidazione del compenso in relazione all'attività prestata dal difensore, secondo la seguente tabella:
pagina 2 di 4
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale
Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014
Competenza: Tribunale Monocratico
Fase Compenso
€ 240,00 Fase di studio della controversia
€ 709,00 Fase decisionale
€ 949,00 Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:
RIDUZIONI (in % sul compenso)
€ -316,00
Riduzione di 1/3 su € 949,00 per gratuito patrocinio (art. 106-bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni
€ 630,00
All'importo così riconosciuto di euro 630,00 (al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02), vanno aggiunti il rimborso forfetario nella misura del 15% e gli accessori di legge.
Va quindi revocato il provvedimento opposto, disponendo in favore del ricorrente il compenso liquidato in euro 630,00 oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.a.p.
Il contegno processuale del che non ha coltivato e insistito nelle proprie Controparte_1
eccezioni, né si è tenacemente opposto, rimettendosi di fatto alla decisione del giudice, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
2) revoca il provvedimento opposto;
3) dispone che il compenso spettante al difensore ricorrente in relazione all'attività difensiva svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel proc. Pen. N. 4885/21 RNR - Parte_2
1862/22 TRIB Foggia, vada liquidato in euro 630,00 oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap.
pagina 3 di 4 Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Foggia, il 2.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1922/2024 promossa da:
(c.f. ), in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio sito San RO G.co (FG) via Redipuglia 96
– RICORRENTE -
contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- RESISTENTE -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.2.2025 da intendersi quivi richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 4 Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione - ex. art. 15 D. Lgs 150/2011 e artt. 84-170 DPR 115/2002 - avverso il decreto di liquidazione degli onorari n. 460/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 11.09.2023, con cui gli veniva riconosciuto l'importo di euro 160,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge, in relazione all'attività difensiva svolta nel giudizio monocratico penale di cui a r.g. n. 4885/21 RNR - 1862/22 TRIB, in favore di dichiarato prosciolto dal reato a lui Parte_2
ascritto per difetto di querela.
Osservava il ricorrente che l'importo liquidato, al netto della decurtazione dovuta per il patrocinio a spese dello Stato, non aveva tenuto conto della fase decisoria e quindi risultava lesivo dei parametri tabellari.
Chiedeva pertanto procedersi ad una nuova e corretta liquidazione del compenso spettante per l'attività prestata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 4.10.2024 si costituiva in giudizio il rimettendosi alla Controparte_1 prudente valutazione dell'Autorità Giudiziaria adita e, in virtù della ritenuta peculiare natura del giudizio di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, non avente carattere impugnatorio bensì di mera prosecuzione del procedimento di valutazione sull'ammissibilità e quantificazione del beneficio di legge e del suo onere, chiedeva la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento dell'avversa domanda.
All'udienza dell'11.02.2025 parte ricorrente concludeva in senso conforme.
Il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Parte ricorrente, in base alla documentazione prodotta, ha dimostrato di aver utilmente svolto attività difensiva nell'interesse di nell'ambito del giudizio penale ordinario monocratico di cui Parte_2
è causa, esclusivamente alla udienza del 23.09.2023 - non avendo partecipato alle udienze del
27.6.2022 e 23.1.2023 - udienza nella quale il difensore partecipava ritualmente e proficuamente all'attività del processo che si concludeva, in assenza di attività istruttoria, con sentenza di proscioglimento a seguito di discussione orale.
Tanto evidenziato, deve ritenersi, in ragione della particolare celerità del rito e della particolare semplicità
del giudizio penale svolto, che i compensi spettanti al difensore vadano calcolati sulla base dei parametri minimi ex D.M. 55/2014 e succ. mod.
In tale ottica, si ritiene opportuna la liquidazione del compenso in relazione all'attività prestata dal difensore, secondo la seguente tabella:
pagina 2 di 4
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale
Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014
Competenza: Tribunale Monocratico
Fase Compenso
€ 240,00 Fase di studio della controversia
€ 709,00 Fase decisionale
€ 949,00 Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:
RIDUZIONI (in % sul compenso)
€ -316,00
Riduzione di 1/3 su € 949,00 per gratuito patrocinio (art. 106-bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni
€ 630,00
All'importo così riconosciuto di euro 630,00 (al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02), vanno aggiunti il rimborso forfetario nella misura del 15% e gli accessori di legge.
Va quindi revocato il provvedimento opposto, disponendo in favore del ricorrente il compenso liquidato in euro 630,00 oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.a.p.
Il contegno processuale del che non ha coltivato e insistito nelle proprie Controparte_1
eccezioni, né si è tenacemente opposto, rimettendosi di fatto alla decisione del giudice, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011, sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
2) revoca il provvedimento opposto;
3) dispone che il compenso spettante al difensore ricorrente in relazione all'attività difensiva svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel proc. Pen. N. 4885/21 RNR - Parte_2
1862/22 TRIB Foggia, vada liquidato in euro 630,00 oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap.
pagina 3 di 4 Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Foggia, il 2.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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