Art. 99. (Misure per la profilassi internazionale) 1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unita' di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999 , non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Articolo 98Articolo 100
Articolo 99 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
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