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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2622 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Modafferi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Scala di Giuda (già via
XXI Agosto) n.115 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore
-opposto contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte opponente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.10.2023 Parte_1
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.5080063230021449 notificato l'11.09.2023 relativo al pagamento del canone di locazione concernente un alloggio E.r.p. per l'anno 2021, eccependo la violazione dell'art.35 comma 1 Legge regionale 25.11.1996 n.32, poiché
l'amministrazione comunale opposta, nel determinare l'importo del suddetto canone, aveva omesso di applicare la riduzione del 20% per come sancito dalla normativa regionale, essendo ella portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge
n.104/1992.
Benchè ritualmente citato, il rimaneva Controparte_1
contumace.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, per come dedotto dall'opponente, il Controparte_1
, nel determinare l'importo del canone di locazione dell'alloggio
[...]
di edilizia popolare occupato dalla , ha omesso di applicare la Pt_1
riduzione del 20% per come sancito dalla normativa regionale, essendo ella portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge n.104/1992, come da documentazione medica versata in atti.
pagina 2 di 4 D'altra parte, a conferma di quanto appena evidenziato, è sufficiente qui riportare il testo della corrispondenza e-mail proveniente dalla società che gestisce la riscossione dei tributi e delle entrate comunali, a proposito della vicenda processuale che qui occupa: “Comunicazione via email
Oggetto: Richiesta ricalcolo canoni di locazione Parte_1
anni 2021-2022
Gent.mo Avv. Siciliano, in relazione alla richiesta formulata dalla Sig.ra in Parte_1
data 11 ottobre 2023, nata a [...] il [...], si comunica che sono stati disposti gli accertamenti reddituali riguardanti
ii nucleo familiare della contribuente menzionata.
All'esito di tali accertamenti è emerso che l'istanza presentata dalla
Sig.ra , appare fondata in esito alla documentazione presentata. Pt_1
Pertanto, si comunica che sono stati disposti i ricalcoli richiesti per gli anni 2021-2022 con la relativa applicazione della riduzione del 20% afferente allo status di invalidità accertato.
Di seguito il riepilogo dei ricalcoli effettuati:
Anno 2021 canone di locazione € 145.36
Anno 2022 canone di locazione € 155.81
ES RV PO s.r.l.
Society a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del
ex art. 2497-bis cod.civ.”. Controparte_1
Ed allora, non v'è dubbio che l'avviso di accertamento impugnato debba essere annullato, dovendo il di Reggio Calabria procedere alla CP_1
rideterminazione del canone locativo nei termini sopra chiariti.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, udito il procuratore di parte opponente, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato l'11.10.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2622 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Modafferi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Scala di Giuda (già via
XXI Agosto) n.115 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(cod. fisc.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore
-opposto contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte opponente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.10.2023 Parte_1
impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.5080063230021449 notificato l'11.09.2023 relativo al pagamento del canone di locazione concernente un alloggio E.r.p. per l'anno 2021, eccependo la violazione dell'art.35 comma 1 Legge regionale 25.11.1996 n.32, poiché
l'amministrazione comunale opposta, nel determinare l'importo del suddetto canone, aveva omesso di applicare la riduzione del 20% per come sancito dalla normativa regionale, essendo ella portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge
n.104/1992.
Benchè ritualmente citato, il rimaneva Controparte_1
contumace.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Ed invero, per come dedotto dall'opponente, il Controparte_1
, nel determinare l'importo del canone di locazione dell'alloggio
[...]
di edilizia popolare occupato dalla , ha omesso di applicare la Pt_1
riduzione del 20% per come sancito dalla normativa regionale, essendo ella portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge n.104/1992, come da documentazione medica versata in atti.
pagina 2 di 4 D'altra parte, a conferma di quanto appena evidenziato, è sufficiente qui riportare il testo della corrispondenza e-mail proveniente dalla società che gestisce la riscossione dei tributi e delle entrate comunali, a proposito della vicenda processuale che qui occupa: “Comunicazione via email
Oggetto: Richiesta ricalcolo canoni di locazione Parte_1
anni 2021-2022
Gent.mo Avv. Siciliano, in relazione alla richiesta formulata dalla Sig.ra in Parte_1
data 11 ottobre 2023, nata a [...] il [...], si comunica che sono stati disposti gli accertamenti reddituali riguardanti
ii nucleo familiare della contribuente menzionata.
All'esito di tali accertamenti è emerso che l'istanza presentata dalla
Sig.ra , appare fondata in esito alla documentazione presentata. Pt_1
Pertanto, si comunica che sono stati disposti i ricalcoli richiesti per gli anni 2021-2022 con la relativa applicazione della riduzione del 20% afferente allo status di invalidità accertato.
Di seguito il riepilogo dei ricalcoli effettuati:
Anno 2021 canone di locazione € 145.36
Anno 2022 canone di locazione € 155.81
ES RV PO s.r.l.
Society a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del
ex art. 2497-bis cod.civ.”. Controparte_1
Ed allora, non v'è dubbio che l'avviso di accertamento impugnato debba essere annullato, dovendo il di Reggio Calabria procedere alla CP_1
rideterminazione del canone locativo nei termini sopra chiariti.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, udito il procuratore di parte opponente, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato l'11.10.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4