Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.18366/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18366/2021 R.G., avente ad oggetto: esecuzione specifica di contratto preliminare di compravendita
TRA
I sigg.ri CF: , e , CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Raffaele Tarantino n.4, presso lo studio dell'
[...]
Avv. Enrico D'Ascia che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
I sigg.ri CF: ,e , CF: CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
, entrambi residenti in [...] ed i loro aventi causa;
C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2021, i sigg.ri e esponevano di avere Parte_1 Parte_2
sottoscritto, in data 25 febbraio 2011, con i coniugi e il contratto CP_1 Controparte_2
preliminare di compravendita dell'immobile sito in Napoli, via Giovanni Padula n. 95, piano 2, interno
4, censito al NCEU di Napoli al: Sez. Urb, Fg. 10, part. 563, sub 25 (ex 1), zona 5, cat. A/2, Cl. 5 di cui i coniugi erano proprietari, in regime di separazione dei beni.
Gli attori deducevano che:
-con il preliminare di vendita, i Sigg.ri s'impegnavano a vendere l'immobile, senza Parte_3
fissare un termine per la stipula del contratto definitivo;
1
-il contratto preliminare veniva tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 16 marzo 2011;
-nonostante i pagamenti effettuati, i convenuti non addivenivano alla stipulazione del contratto definitivo;
- successivamente, il sig. veniva meno ai vivi il 5 dicembre 2019, mentre la sig.ra CP_1
decedeva il 16 gennaio 2021. Controparte_2
Pertanto, chiedevano, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'emissione di una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo di compravendita, trasferendo loro la proprietà dell'immobile.
Alla prima udienza del 13.12.2021, svoltasi in modalità telematica, l'Avv. D'ascia evidenziava che i convenuti, e , erano deceduti da oltre un anno per cui l'atto non poteva essere notificato CP_1 CP_2 presso l'ultimo domicilio indistintamente ed impersonalmente a tutti gli eredi.
Rappresentava, inoltre, che dagli estratti comunali non risultava nessun erede per cui chiedeva al
Giudice di concedere un termine per rinotificare l'atto di citazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc. Il Gop, Dott.Paolo Madonna, nominato in sostituzione del Giudice togato, Dott.ssa
Rotondaro Diana, rilevato che l'attore non aveva depositato il certificato dello stato di famiglia dei de cuius, il che impediva di verificare l'esistenza di eventuali eredi, onerava gli attori di rinotificare l'atto introduttivo, nei termini di legge, nei confronti degli eredi, una volta identificati, e rinviava la causa all'udienza del 28 febbraio 2023. Gli attori, pur avendo accertato che i convenuti non avessero eredi, rinotificavano l'atto di citazione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio dei defunti. L'ufficiale Giudiziario certificava la mancata notificazione dell'atto mediante relazione da lui sottoscritta e datata il 10.02.2022. All'udienza del 28.02.23 il Gop, preso atto che i coniugi erano deceduti senza lasciare eredi, rinviava la causa all'udienza del 05.02.2024. Con decreto n. 177/2023 del 22.05.2023 il Presidente del Tribunale di Napoli disponeva lo scardinamento dei ruoli dei giudici togati della sezione XII civile, al fine di procedere ad un riequilibrio dei carichi di lavoro incombenti sui magistrati ( togati ed onorari) della sezione, sicchè il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Gop che all'udienza del 05.02.2024, vista la mancata comparizione delle parti, rinviava la causa all'08.04.2024, ai sensi dell'art. 309 cpc. A tale udienza, gli attori comparivano chiedendo rinvio della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 16.09.2024, ex art. 281 sexies cpc, per la discussione e decisione della causa, poi, rinviata in prosieguo al 19.09.2024, concedendo agli attori termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive. Disponeva, infine la sostituzione dell'udienza del 19.09.2024 con note di trattazione scritta.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, la domanda volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo di compravendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., va dichiarata improcedibile, attesa l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Tale notifica è stata eseguita nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente presso il domicilio dei convenuti , e , sebbene quest'ultimi alla data dell' CP_1 Controparte_2
iscrizione a ruolo del presente giudizio, avvenuta il 14.07.2021, fossero già deceduti da oltre un anno.
Tale circostanza, peraltro, era nota agli attori in quanto non solo riportata nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche certificata dalla documentazione da loro depositata in atti (cfr. certificati di morte che attestano il decesso dei convenuti, e , rispettivamente, il CP_1 Controparte_2
5 dicembre 2019 ed il 16 gennaio 2021).
E' noto che la notifica della citazione ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza siccome con la morte viene meno la capacità giuridica della persona fisica. Poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte dei convenuti avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti. Del resto, l'eventuale costituzione in giudizio degli eredi non può sanare tale inesistenza, perché la notifica deve essere valida sin dall'inizio del processo per garantire la regolarità del contraddittorio e il corretto sviluppo del processo. Se il processo prosegue nonostante una notifica inesistente, la decisione che ne deriva è affetta da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato o grado del procedimento.
Dunque, erroneamente, parte attrice (pur avendo contezza dell'avvenuto decesso dei convenuti prima dell'istaurazione del presente giudizio) ha provveduto alla rinotifica dell'atto introduttivo
(inesistente) nei confronti degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, presso il domicilio dei coniugi deceduti (attivando una procedura operante nella diversa ipotesi in cui i convenuti fossero deceduti in corso di causa). Né la notificazione poteva essere effettuata per pubblici proclami come pure richiesto dagli attori. Tale notificazione è, infatti, prevista dall'art.150 c.p.c. in due ipotesi: quella in cui la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile "per il rilevante numero dei destinatari”
e, disgiuntivamente, quella in cui è sommamente difficile "per la difficoltà di identificarli tutti”.
Nel caso di specie, invece, stante la notizia che i coniugi erano deceduti senza lasciare eredi, come dedotto dagli stessi attori, quest'ultimi avrebbero dovuto attivare la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ex art. 528 c.c.. Pertanto, prima di istaurare il presente giudizio, gli attori avrebbero dovuto chiedere al Tribunale la nomina di un curatore per la gestitone degli atti relativi alla eredità giacente dei convenuti, compresa la ricezione di eventuali notifiche legali.
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere dichiarata improcedibile .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. nulla per le spese.
Napoli, 18.01.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
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