Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 853
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale

    Il Tribunale ha ritenuto provato il disinteresse morale e materiale del marito, l'allontanamento dalla casa familiare e la mancata contribuzione alla crescita del figlio, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Accolto
    Violazione dei doveri coniugali

    Il Tribunale ha ritenuto provata la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale verso il coniuge e il figlio, il disinteresse verso la vita familiare e l'abbandono ingiustificato della casa familiare, che sono risultati causali della crisi matrimoniale.

  • Accolto
    Pregiudizio per il minore in caso di affidamento condiviso

    Il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le questioni di maggior interesse, data la manifesta inidoneità del padre ad assumere il ruolo genitoriale, la sua totale assenza materiale e morale, l'inadempimento all'obbligo di mantenimento e la sua dedizione allo spaccio di droga.

  • Accolto
    Interesse dei figli minori

    Il Tribunale ha assegnato la casa familiare alla madre, in quanto luogo di collocamento del figlio minore e in considerazione dell'interesse della prole a conservare l'habitat familiare. La madre ne è altresì esclusiva proprietaria.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento dei figli

    Il Tribunale ha stabilito un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 100,00 mensili, da aggiornare agli indici Istat a partire dal 2022, oltre al 10% delle spese straordinarie, considerando la situazione economica dei coniugi, l'età del figlio e i compiti di cura prevalenti della madre.

  • Inammissibile
    Competenza del Tribunale per i Minorenni

    La domanda di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore avanzata dalla madre è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 6.04.2023.

  • Inammissibile
    Competenza del Tribunale per i Minorenni

    La domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale è stata dichiarata inammissibile, declinandosi la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Roma, in quanto le domande ex artt. 330 e 333 c.c. spettano alla cognizione del Tribunale per i Minorenni quando non siano pendenti processi di separazione o divorzio al momento della loro formulazione.

  • Accolto
    Tutela dell'interesse del minore

    In considerazione della assenza di una relazione tra il padre e il figlio, si dispone che qualora il padre dovesse ripresentarsi nella vita del minore e quest'ultimo dovesse manifestare la volontà di incontrarlo, dovrà rimettersi ai Servizi Sociali del Comune di Amaseno di calendarizzare incontri settimanali padre-figlio, inizialmente anche alla presenza della madre, e presidiare agli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 853
    Giurisdizione : Trib. Frosinone
    Numero : 853
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo