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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2723/2021 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Longo, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – decadenza dalla responsabilità genitoriale – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.10.2021 e ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1
con addebito a carico del marito;
di prevedere l'affidamento del figlio minore in via
[...] esclusiva in favore della madre, con collocamento presso la stessa, l'assegnazione alla madre della
1 casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore con modalità che tengano conto della “tenera età del minore, della delicata situazione familiare (…) nonché della nazionalità del sig. e dell'atteggiamento violento mostrato sino ad oggi”, la corresponsione di un CP_1 contributo del padre al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, l'autorizzazione in favore della madre a richiedere in via unilaterale ed esclusiva, presso i competenti uffici, l'emissione della carta d'identità e del passaporto del minore, autorizzando l'espatrio dello stesso congiuntamente alla sola madre per eventuali viaggi di lavoro di quest'ultima.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Amaseno (FR), il
28.12.2020, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 2.02.2021; la casa coniugale, sita in Amaseno (FR), alla via Farneti n. Per_1
36, era di proprietà della moglie;
la era occupata, con mansioni di sales support, alle Pt_1 dipendenze di una società americana, avente sede in Los Angeles, e lavorava prevalentemente in modalità smart-working; il marito era, invece, disoccupato;
nell'agosto del 2021, il CP_1 lasciava la casa coniugale per fare visita alla propria famiglia d'origine in Repubblica Dominicana, senza fare più rientro in Italia e senza comunicare la data di un eventuale ritorno;
per incompatibilità caratteriali e incomprensioni veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché la convivenza diveniva insostenibile;
il non corrispondeva alcun CP_1 mantenimento per il figlio né partecipava alle spese che lo riguardavano e non si prodigava nella ricerca di un lavoro onde contribuire al ménage familiare;
inoltre, nel corso della vita familiare, in più occasioni, poneva in essere atteggiamenti violenti, sia sul piano verbale sia sul piano fisico, nei confronti della moglie, destinataria di “offese e insulti, sino ad arrivare a spinte e urla che hanno condotto la ad uno stato di ansia e paura”; vani si rivelavano i tentativi della di Pt_1 Pt_1 addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Con i provvedimenti provvisori del 28.12.2021, resi nell'assenza del resistente, è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti alla madre, con collocamento presso la stessa;
l'assegnazione alla madre della casa familiare;
la contribuzione paterna al mantenimento del figlio dell'importo di euro 100,00 mensili, oltre al 10% delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha rappresentato che la relazione matrimoniale, pur nata
“sotto i migliori auspici”, si incrinava subito dopo la nascita del figlio minore, avendo il marito tenuto “comportamenti particolarmente egoistici e duri verso la moglie e il figlio mostrando disinteresse per la cura non solo morale e affettiva, ma anche materiale di questa famiglia”; ha anche ribadito che lo stesso non si attivava mai per procurarsi un'occupazione e non corrispondeva
2 somme per il mantenimento del figlio fin dall'allontanamento dalla casa familiare, inoltre, da notizie apprese dal stesso, si avviava allo spaccio di droga nel proprio Paese CP_1
d'origine; che lo stesso aveva tenuto comportamenti verbalmente e fisicamente violenti verso la moglie “in particolar modo nell'ultimo periodo della loro convivenza e venivano scatenati talvolta dalle richieste di aiuto e sostegno della sig.ra per lo svolgimento delle attività di gestione e Pt_1 cura quotidiane della vita familiare, talaltra dall'invito a trovare lavoro rivolto dalla ricorrente al marito.” e, alla rappresentazione della volontà della di separarsi, il marito reagiva Pt_1 minacciando di portare il figlio con sé in Repubblica Domenicana, senza possibilità per la madre di rintracciarlo;
che il continuava a non provvedere in alcun modo al mantenimento CP_1 del figlio. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, l'affidamento del figlio in via esclusiva in favore della madre, la declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.p.c. ovvero la limitazione ai sensi dell'art. 333 c.p.c., la calendarizzazione delle visite padre-figlio da svolgersi con l'ausilio di personale specializzato e all'interno di luoghi pubblici, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'autorizzazione alla Rinna di chiedere l'emissione di documenti validi per l'espatrio presso i competenti uffici e di condurre con sé all'estero il figlio per eventuali viaggi lavorativi.
ha scelto la contumacia. Controparte_1
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate nei precedenti scritti difensivi.
Il 5.12.2023, la ricorrente ha istato per la concessione in proprio favore di autorizzazione a richiedere, in via esclusiva e senza il consenso del padre, il rilascio di carta d'identità validi per l'espatrio e di passaporto per il figlio.
Con ordinanza del 6.04.2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore avanzata dalla madre.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa di parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste e la causa è stata rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, ribadite le deduzioni in fatto esposte nei precedenti scritti e rilevato, altresì, che durante il corso del processo il padre non aveva mai provveduto al mantenimento del figlio né lo aveva mai cercato, che inoltre, dalle ultime notizie dallo stesso fornite di sé, viveva dei proventi dell'attività di pusher, ha reiterato le domande già formulate negli altri scritti processuali, salvo ravvisare anche gli estremi per l'affidamento super-esclusivo del figlio alla
3 madre e, in particolare, ha chiesto la pronuncia sullo status di separazione con addebito al marito,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo o esclusivo del figlio minore in favore della madre, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre o la limitazione, la previsione di visite protette, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'autorizzazione alla madre a richiedere documenti validi per l'espatrio.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa, dai quali emerge il disinteresse morale e materiale del CP_1 dalla famiglia già nel corso della convivenza coniugale e dopo la separazione di fatto,
l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare nell'agosto 2021 e, dunque, prima dell'introduzione del processo di separazione, senza dare, da allora, più notizie di sé e senza contribuire alla crescita del figlio, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
3. Pregevole e, dunque, da accogliere, la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di coabitazione, la Corte di cassazione ha affermato che l'abbandono della casa familiare, rendendo impossibile la convivenza, giustifica l'addebito della separazione, salvo che chi ha posto in essere l'abbandono provi che esso è
4 stato determinato da giusta causa (Cass. 23284/2019; Cass. 25966/2016; Cass. 10648/1997), che può consistere nel comportamento dell'altro coniuge o nell'essersi già verificata una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. 11793/2021; Cass. 648/2020).
Facendo applicazione degli esposti principi di diritto, deve osservarsi che la moglie ha ascritto al marito la crisi coniugale lamentando condotte nei suoi confronti aggressive sul piano verbale e fisico, l'inerzia del marito di fronte alle esigenze familiari sia di tipo economico che affettivo e di cura del figlio, l'allontanamento dalla casa familiare da parte del marito senza dare più notizie di sé
e non contribuendo alla crescita del figlio né partecipando economicamente al suo mantenimento né informandosi su ciò che lo riguarda e adoperandosi per mantenere con il figlio una relazione.
Mentre del tutto generiche si presentano le allegazioni di violenza domestica (mancando qualunque puntuale prospettazione, con riferimento a specifici episodi, alla portata delle aggressioni, al tempo e luogo in cui si verificavano, alle eventuali conseguenze fisiche sulla vittima e alle reazioni della stessa vittima in termini di richiesta di aiuto o di effetti sulla relazione di coppia), deve ritenersi provata la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale verso il coniuge e il figlio per effetto del disinteresse verso la vita familiare e l'abbandono ingiustificato della casa familiare.
Difatti l'istruttoria raccolta ha dato riscontro, della dedizione esclusiva della madre, con l'aiuto della nonna materna, alla gestione del figlio delle parti e ad ogni incombenza familiare, provvedendo, vi è più, solo essa al sostentamento economico del nucleo.
In particolare, la teste, madre della ha riferito, a proposito Testimone_1 Pt_1 dell'abbandono della casa familiare, che “Sì è vero, lo so perché vivevamo insieme […]”; sul disinteresse verso le esigenze familiari serbato dal nel corso della convivenza, che “io CP_1 vedevo che lui stava sempre sul divano e stava sempre con il telefonino in mano. Non si occupava e non si preoccupava di niente, soprattutto del figlio. Addirittura, si scocciava quelle rare volte in cui doveva accompagnare dal pediatra la moglie con il bambino. […] Non si occupava di niente e si occupava di tutto mia figlia. Io aiutavo mia figlia nella cura e gestione del figlio. […] mia figlia ha sempre provveduto a tutte le spese e i bisogni della famiglia e del figlio. non provvedeva CP_1 perché non aveva i soldi, anche perché non lavorava. […]”, confermando altresì che dopo la nascita del figlio egli restava sempre disoccupato (si veda verbale dell'udienza del 28.06.2024).
Siffatte condotte, sintomatiche di un radicale distacco dalla vita familiare fino all'allontanamento definitivo dopo pochi mesi dalle nozze, concretano violazione dei doveri coniugali e sono risultate di gravità tale e protratte per l'intero corso – sia pure di breve durata – della convivenza matrimoniale (stante la contrazione del matrimonio nel dicembre 2020, la nascita del figlio nel febbraio 2021 e l'allontanamento del nell'agosto 2021), da risultare causali la crisi CP_1 matrimoniale.
5 4. Nessuna domanda di natura economica conseguente alla statuizione sullo status coniugale è stata formulata in giudizio.
5. In ordine al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
5.1. Va dichiara inammissibile la domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, declinandosi la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di
Roma.
In tal senso conduce l'art. 38 disp. att. c.p.c., ratione tempore vigente (e dunque nella versione vigente al tempo dell'introduzione del processo con ricorso depositato il 5.10.2021, in base al principio tempus regit actum, che regola le questioni intertemporali nel diritto processuale), ai sensi del quale le domande ex artt. 330 e 333 c.c. spettano alla cognizione del Tribunale per i Minorenni, tranne che al momento della loro formulazione non siano già pendenti processi di separazione o divorzio.
Nella vicenda processuale che occupa, la domanda è stata formulata contestualmente a quella di separazione, sicché il processo di separazione non pendeva nel momento di proposizione della domanda di provvedimenti de responsabilitate.
In termini si è pronunciato il Tribunale di Milano, sez. IX, 30.12.2016, richiamando pronuncia della
Suprema Corte che ha fatto applicazione dello stesso principio evocato dal giudice meneghino, affermando, in parte motiva “Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione dei sopra estesi principi non è immediata: infatti, da un lato la ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330
c.c.; dall'altro, richiede assumersi i provvedimenti tipici ex artt. 337 bis e ss. c.c.. Se, dunque, prima facie potrebbe apparire “pendente” un procedimento sulla responsabilità genitoriale che giustificherebbe una “attrazione” della domanda ex art. 330 c.c., d'altro canto, nel caso di specie, la richiesta di decadenza risulta invero pregiudiziale, configurandosi gli “altri” provvedimenti invocati, come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale. In una ipotesi del genere, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza del Tribunale per i
Minorenni ritenendo che si tratti di una azione di decadenza ex art. 330 c.c. con connessi profili consequenziali in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. nel caso affrontato, il CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del T.O.; la Suprema Corte ha invece affermato la competenza del T.M.). Questa soluzione è ritenuta condivisibile dal Collegio: nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art.
330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste,
6 cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni.”).
5.2. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse.
La domanda di affidamento super-esclusivo alla madre, sia pure tardivamente formulata soltanto negli scritti conclusionali, non trova esito in rito, nel superiore interesse del figlio minore.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nonché laddove “(…) la sua applicazione risulti «pregiudizievole per
l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini
Cass. 977/2017); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib. Salerno,
31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
7 inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per il figlio minore.
Conforta la detta conclusione il rilievo della totale assenza materiale e morale del padre dalla vita del figlio tanto nel corso della vita familiare quanto successivamente.
E' quanto emerge, con riferimento all'epoca della convivenza familiare, dalle dichiarazioni della teste escussa madre della che ha rappresentato che il Testimone_1 Pt_1 CP_1 non si prodigava nella ricerca di una occupazione lavorativa che gli consentisse di concorrere al sostentamento del nucleo familiare, rimasto conseguentemente a totale a carico della né si Pt_1 dedicava nella creazione di una relazione con il figlio provvedendo ai bisogni morali del minore
(vedi testimonianza resa nell'udienza del 28.06.2024 e, in parte riportata, letteralmente innanzi); nonché, quanto all'epoca successiva alla separazione di fatto, dalla irreperibilità del CP_1
risultata nel corso del processo di separazione, con conseguente notificazione ai sensi
[...] dell'art. 143, comma secondo, c.p.c. degli atti del giudizio, dalla mancanza di una reazione giudiziale a fronte dell'avversaria richiesta di escluderlo dal coesercizio della genitorialità sul figlio minore, dall'omesso versamento del mantenimento per il figlio dall'allontanamento dalla casa coniugale e anche dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti (ciò che la ricorrente censura nel ricorso e ribadisce, anche con riferimento all'epoca successiva all'introduzione del processo, nella memoria integrativa e nella comparsa conclusionale, senza che la deduzione possa però ritenersi tardiva, tenuto conto dell'esigenza pubblicistica di tutela dell'interesse superiore del minore, anche oltre l'ordinario operare delle regole processuali;
considerato altresì che la prova dell'adempimento all'obbligazione di pagamento è a carico del genitore che ne è debitore, secondo la logica di riparto dell'onere della prova nelle vicende di adempimento di crediti di fonte contrattuale, affermata dalla S.C. nella pronuncia a Sez. Un. n. 13533/2001, da ritenersi valevole anche per le obbligazioni ex lege, senza che la contumacia possa alterare l'allocazione dell'onere della prova), dalla omessa frequentazione del figlio (ciò che si inferisce dalla irreperibilità del resistente, oltre che dalla specifica deduzione della madre al riguardo che trova conforto nelle dichiarazioni della teste escussa che descrivono il disinteresse del verso il figlio già CP_1 nel corso della vita coniugale e che sembra riferirsi anche all'epoca della deposizione).
8 Non irrilevante che il sembra essersi dedicato allo spaccio di droga (si vedano CP_1 messaggi whatsapp all. in atti il 1°.03.2022).
5.3. Va disposto il collocamento del figlio minore presso la madre.
Gli elementi innanzi sintetizzati per statuire sull'affidamento del minore in favore della madre, unitamente all'età dello stesso (nato nel 2021), confortano anche la decisione di confermare il regime di collocamento dello stesso minore presso la madre, dovendosi ravvisare in essa il genitore di riferimento per il figlio e quello idoneo a provvedere al suo accudimento.
5.4. Va accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
Sicché è il collocamento del figlio minore presso la madre e la coabitazione con essa e, dunque,
l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare, a giustificare il provvedimento di attribuzione dell'immobile in godimento alla madre, che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria.
5.5. In ordine al diritto del figlio minore alla bigenitorialità, in considerazione della assenza di una relazione tra il padre e il figlio, allorché esso dovesse ripresentarsi nella vita del minore e quest'ultimo dovesse manifestare la volontà di incontrarlo, dovrà rimettersi ai Servizi
Sociali del Comune di Amaseno di calendarizzare incontri settimanali padre-figlio, inizialmente da svolgersi anche alla presenza della madre, e presidiare agli stessi.
5.6. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Nella vicenda che occupa, deve ritenersi congrua la misura di euro 100,00 del mantenimento per esso, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti il figlio minore per la percentuale del 10%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre disoccupato, forse dedito a traffici illeciti, e la madre occupata come sales support, alle
9 dipendenze della società americana Kerry Camp Inc, avente sede in Los Angeles, e titolare di redditi da lavoro dipendente, pari, nell'anno 2019, ad euro 22.699,00 annui lordi, nell'anno 2021, ad euro 15.934,00 annui lordi (si vedano dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, all. al ricorso), e proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rileva, altresì, l'età del figlio (di 4 anni), nonché, nella opposta direzione, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre.
Spendendo poteri officiosi nell'interesse del minore, deve prevedersi, ai sensi dell'art. 9 del
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del 15.12.2017, che l'assegno unico spetta integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via esclusiva delle figlie).
6. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va affidato al criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
[...]
− ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Amaseno (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r.
396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, atto N. 4, Parte I, Serie _, Uff. 1);
− addebita la separazione al marito;
− dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sui provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale per i Minorenni di Roma;
− dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore, in favore della Persona_2 madre, anche per le questioni di maggiore interesse;
− dispone il collocamento dello stesso presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che la casa familiare, sita in Amaseno (FR), alla via Farneti n. 36, sia assegnata alla madre;
10 − dispone che corrisponda, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 100,00, Persona_2 da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2022, oltre al 10% delle spese straordinarie;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 101,50 per esborsi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2723/2021 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Longo, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – addebito della separazione – decadenza dalla responsabilità genitoriale – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minorenni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.10.2021 e ritualmente notificato, ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale dal coniuge, Controparte_1
con addebito a carico del marito;
di prevedere l'affidamento del figlio minore in via
[...] esclusiva in favore della madre, con collocamento presso la stessa, l'assegnazione alla madre della
1 casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne al figlio minore con modalità che tengano conto della “tenera età del minore, della delicata situazione familiare (…) nonché della nazionalità del sig. e dell'atteggiamento violento mostrato sino ad oggi”, la corresponsione di un CP_1 contributo del padre al mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, l'autorizzazione in favore della madre a richiedere in via unilaterale ed esclusiva, presso i competenti uffici, l'emissione della carta d'identità e del passaporto del minore, autorizzando l'espatrio dello stesso congiuntamente alla sola madre per eventuali viaggi di lavoro di quest'ultima.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Amaseno (FR), il
28.12.2020, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 2.02.2021; la casa coniugale, sita in Amaseno (FR), alla via Farneti n. Per_1
36, era di proprietà della moglie;
la era occupata, con mansioni di sales support, alle Pt_1 dipendenze di una società americana, avente sede in Los Angeles, e lavorava prevalentemente in modalità smart-working; il marito era, invece, disoccupato;
nell'agosto del 2021, il CP_1 lasciava la casa coniugale per fare visita alla propria famiglia d'origine in Repubblica Dominicana, senza fare più rientro in Italia e senza comunicare la data di un eventuale ritorno;
per incompatibilità caratteriali e incomprensioni veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché la convivenza diveniva insostenibile;
il non corrispondeva alcun CP_1 mantenimento per il figlio né partecipava alle spese che lo riguardavano e non si prodigava nella ricerca di un lavoro onde contribuire al ménage familiare;
inoltre, nel corso della vita familiare, in più occasioni, poneva in essere atteggiamenti violenti, sia sul piano verbale sia sul piano fisico, nei confronti della moglie, destinataria di “offese e insulti, sino ad arrivare a spinte e urla che hanno condotto la ad uno stato di ansia e paura”; vani si rivelavano i tentativi della di Pt_1 Pt_1 addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Con i provvedimenti provvisori del 28.12.2021, resi nell'assenza del resistente, è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti alla madre, con collocamento presso la stessa;
l'assegnazione alla madre della casa familiare;
la contribuzione paterna al mantenimento del figlio dell'importo di euro 100,00 mensili, oltre al 10% delle spese straordinarie. Sicché il processo è stato rimesso al GI per il proseguo.
Nella memoria integrativa, la ricorrente ha rappresentato che la relazione matrimoniale, pur nata
“sotto i migliori auspici”, si incrinava subito dopo la nascita del figlio minore, avendo il marito tenuto “comportamenti particolarmente egoistici e duri verso la moglie e il figlio mostrando disinteresse per la cura non solo morale e affettiva, ma anche materiale di questa famiglia”; ha anche ribadito che lo stesso non si attivava mai per procurarsi un'occupazione e non corrispondeva
2 somme per il mantenimento del figlio fin dall'allontanamento dalla casa familiare, inoltre, da notizie apprese dal stesso, si avviava allo spaccio di droga nel proprio Paese CP_1
d'origine; che lo stesso aveva tenuto comportamenti verbalmente e fisicamente violenti verso la moglie “in particolar modo nell'ultimo periodo della loro convivenza e venivano scatenati talvolta dalle richieste di aiuto e sostegno della sig.ra per lo svolgimento delle attività di gestione e Pt_1 cura quotidiane della vita familiare, talaltra dall'invito a trovare lavoro rivolto dalla ricorrente al marito.” e, alla rappresentazione della volontà della di separarsi, il marito reagiva Pt_1 minacciando di portare il figlio con sé in Repubblica Domenicana, senza possibilità per la madre di rintracciarlo;
che il continuava a non provvedere in alcun modo al mantenimento CP_1 del figlio. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, l'affidamento del figlio in via esclusiva in favore della madre, la declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.p.c. ovvero la limitazione ai sensi dell'art. 333 c.p.c., la calendarizzazione delle visite padre-figlio da svolgersi con l'ausilio di personale specializzato e all'interno di luoghi pubblici, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'autorizzazione alla Rinna di chiedere l'emissione di documenti validi per l'espatrio presso i competenti uffici e di condurre con sé all'estero il figlio per eventuali viaggi lavorativi.
ha scelto la contumacia. Controparte_1
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate nei precedenti scritti difensivi.
Il 5.12.2023, la ricorrente ha istato per la concessione in proprio favore di autorizzazione a richiedere, in via esclusiva e senza il consenso del padre, il rilascio di carta d'identità validi per l'espatrio e di passaporto per il figlio.
Con ordinanza del 6.04.2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore avanzata dalla madre.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa di parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste e la causa è stata rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, la ricorrente, ribadite le deduzioni in fatto esposte nei precedenti scritti e rilevato, altresì, che durante il corso del processo il padre non aveva mai provveduto al mantenimento del figlio né lo aveva mai cercato, che inoltre, dalle ultime notizie dallo stesso fornite di sé, viveva dei proventi dell'attività di pusher, ha reiterato le domande già formulate negli altri scritti processuali, salvo ravvisare anche gli estremi per l'affidamento super-esclusivo del figlio alla
3 madre e, in particolare, ha chiesto la pronuncia sullo status di separazione con addebito al marito,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo o esclusivo del figlio minore in favore della madre, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre o la limitazione, la previsione di visite protette, la contribuzione paterna al mantenimento del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'autorizzazione alla madre a richiedere documenti validi per l'espatrio.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa, dai quali emerge il disinteresse morale e materiale del CP_1 dalla famiglia già nel corso della convivenza coniugale e dopo la separazione di fatto,
l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare nell'agosto 2021 e, dunque, prima dell'introduzione del processo di separazione, senza dare, da allora, più notizie di sé e senza contribuire alla crescita del figlio, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
3. Pregevole e, dunque, da accogliere, la domanda di addebito della separazione a carico del marito formulata dalla moglie.
In punto di diritto si osserva preliminarmente che l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio derivino obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., il Giudice, su domanda e in quanto ne ricorrano i presupposti, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione per avere, con il proprio comportamento, violato gli obblighi coniugali.
Al riguardo costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, alla pronuncia sull'addebito della separazione, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi
(ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 13592/2006; Cass. 4367/2003; Cass. 4837/1998).
Mentre restano irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass.
13431/2008 con riguardo al dovere di fedeltà). La parte che promuove la relativa domanda è onerata della prova tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale.
A proposito, più specificamente, della inosservanza dell'obbligo di coabitazione, la Corte di cassazione ha affermato che l'abbandono della casa familiare, rendendo impossibile la convivenza, giustifica l'addebito della separazione, salvo che chi ha posto in essere l'abbandono provi che esso è
4 stato determinato da giusta causa (Cass. 23284/2019; Cass. 25966/2016; Cass. 10648/1997), che può consistere nel comportamento dell'altro coniuge o nell'essersi già verificata una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. 11793/2021; Cass. 648/2020).
Facendo applicazione degli esposti principi di diritto, deve osservarsi che la moglie ha ascritto al marito la crisi coniugale lamentando condotte nei suoi confronti aggressive sul piano verbale e fisico, l'inerzia del marito di fronte alle esigenze familiari sia di tipo economico che affettivo e di cura del figlio, l'allontanamento dalla casa familiare da parte del marito senza dare più notizie di sé
e non contribuendo alla crescita del figlio né partecipando economicamente al suo mantenimento né informandosi su ciò che lo riguarda e adoperandosi per mantenere con il figlio una relazione.
Mentre del tutto generiche si presentano le allegazioni di violenza domestica (mancando qualunque puntuale prospettazione, con riferimento a specifici episodi, alla portata delle aggressioni, al tempo e luogo in cui si verificavano, alle eventuali conseguenze fisiche sulla vittima e alle reazioni della stessa vittima in termini di richiesta di aiuto o di effetti sulla relazione di coppia), deve ritenersi provata la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale verso il coniuge e il figlio per effetto del disinteresse verso la vita familiare e l'abbandono ingiustificato della casa familiare.
Difatti l'istruttoria raccolta ha dato riscontro, della dedizione esclusiva della madre, con l'aiuto della nonna materna, alla gestione del figlio delle parti e ad ogni incombenza familiare, provvedendo, vi è più, solo essa al sostentamento economico del nucleo.
In particolare, la teste, madre della ha riferito, a proposito Testimone_1 Pt_1 dell'abbandono della casa familiare, che “Sì è vero, lo so perché vivevamo insieme […]”; sul disinteresse verso le esigenze familiari serbato dal nel corso della convivenza, che “io CP_1 vedevo che lui stava sempre sul divano e stava sempre con il telefonino in mano. Non si occupava e non si preoccupava di niente, soprattutto del figlio. Addirittura, si scocciava quelle rare volte in cui doveva accompagnare dal pediatra la moglie con il bambino. […] Non si occupava di niente e si occupava di tutto mia figlia. Io aiutavo mia figlia nella cura e gestione del figlio. […] mia figlia ha sempre provveduto a tutte le spese e i bisogni della famiglia e del figlio. non provvedeva CP_1 perché non aveva i soldi, anche perché non lavorava. […]”, confermando altresì che dopo la nascita del figlio egli restava sempre disoccupato (si veda verbale dell'udienza del 28.06.2024).
Siffatte condotte, sintomatiche di un radicale distacco dalla vita familiare fino all'allontanamento definitivo dopo pochi mesi dalle nozze, concretano violazione dei doveri coniugali e sono risultate di gravità tale e protratte per l'intero corso – sia pure di breve durata – della convivenza matrimoniale (stante la contrazione del matrimonio nel dicembre 2020, la nascita del figlio nel febbraio 2021 e l'allontanamento del nell'agosto 2021), da risultare causali la crisi CP_1 matrimoniale.
5 4. Nessuna domanda di natura economica conseguente alla statuizione sullo status coniugale è stata formulata in giudizio.
5. In ordine al regime inerente la prole, si osserva quanto segue.
5.1. Va dichiara inammissibile la domanda di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, declinandosi la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di
Roma.
In tal senso conduce l'art. 38 disp. att. c.p.c., ratione tempore vigente (e dunque nella versione vigente al tempo dell'introduzione del processo con ricorso depositato il 5.10.2021, in base al principio tempus regit actum, che regola le questioni intertemporali nel diritto processuale), ai sensi del quale le domande ex artt. 330 e 333 c.c. spettano alla cognizione del Tribunale per i Minorenni, tranne che al momento della loro formulazione non siano già pendenti processi di separazione o divorzio.
Nella vicenda processuale che occupa, la domanda è stata formulata contestualmente a quella di separazione, sicché il processo di separazione non pendeva nel momento di proposizione della domanda di provvedimenti de responsabilitate.
In termini si è pronunciato il Tribunale di Milano, sez. IX, 30.12.2016, richiamando pronuncia della
Suprema Corte che ha fatto applicazione dello stesso principio evocato dal giudice meneghino, affermando, in parte motiva “Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione dei sopra estesi principi non è immediata: infatti, da un lato la ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330
c.c.; dall'altro, richiede assumersi i provvedimenti tipici ex artt. 337 bis e ss. c.c.. Se, dunque, prima facie potrebbe apparire “pendente” un procedimento sulla responsabilità genitoriale che giustificherebbe una “attrazione” della domanda ex art. 330 c.c., d'altro canto, nel caso di specie, la richiesta di decadenza risulta invero pregiudiziale, configurandosi gli “altri” provvedimenti invocati, come conseguenza dell'accoglimento della domanda principale. In una ipotesi del genere, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza del Tribunale per i
Minorenni ritenendo che si tratti di una azione di decadenza ex art. 330 c.c. con connessi profili consequenziali in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. nel caso affrontato, il CP_2
Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del T.O.; la Suprema Corte ha invece affermato la competenza del T.M.). Questa soluzione è ritenuta condivisibile dal Collegio: nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art.
330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste,
6 cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni.”).
5.2. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse.
La domanda di affidamento super-esclusivo alla madre, sia pure tardivamente formulata soltanto negli scritti conclusionali, non trova esito in rito, nel superiore interesse del figlio minore.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c., l'affidamento condiviso è posto come regola generale, potendo il giudice disporre, con provvedimento motivato,
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. Con espressa statuizione può prevedersi che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate dal solo genitore a cui il figlio minore sia affidato in via esclusiva.
Al riguardo giova precisare che per giurisprudenza costante si giustifica la deroga all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale “(…) nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini Cass.26587/2009); nonché laddove “(…) la sua applicazione risulti «pregiudizievole per
l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (in termini
Cass. 977/2017); nella giurisprudenza di merito si rinviene una ragione ostativa all'affidamento condiviso nel sostanziale abbandono del figlio minore da parte di uno dei genitori, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (il Trib. Milano 20.06.2018 n. 6910; Trib. Salerno,
31.10.2014 n. 5138 per cui “(…) In particolare, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
7 inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”; Trib. Napoli 23.09.2008; Trib. Bologna 17.04.2008;
Trib. di Trani 4.12.2007).
Nel caso che occupa il Tribunale, dati significativi persuadono della contrarietà all'interesse della prole dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, in considerazione della manifesta inidoneità del padre ad assumere consapevolmente il detto ruolo. Sicché l'affidamento deve essere ristretto in favore della madre anche per le questioni di maggior interesse per il figlio minore.
Conforta la detta conclusione il rilievo della totale assenza materiale e morale del padre dalla vita del figlio tanto nel corso della vita familiare quanto successivamente.
E' quanto emerge, con riferimento all'epoca della convivenza familiare, dalle dichiarazioni della teste escussa madre della che ha rappresentato che il Testimone_1 Pt_1 CP_1 non si prodigava nella ricerca di una occupazione lavorativa che gli consentisse di concorrere al sostentamento del nucleo familiare, rimasto conseguentemente a totale a carico della né si Pt_1 dedicava nella creazione di una relazione con il figlio provvedendo ai bisogni morali del minore
(vedi testimonianza resa nell'udienza del 28.06.2024 e, in parte riportata, letteralmente innanzi); nonché, quanto all'epoca successiva alla separazione di fatto, dalla irreperibilità del CP_1
risultata nel corso del processo di separazione, con conseguente notificazione ai sensi
[...] dell'art. 143, comma secondo, c.p.c. degli atti del giudizio, dalla mancanza di una reazione giudiziale a fronte dell'avversaria richiesta di escluderlo dal coesercizio della genitorialità sul figlio minore, dall'omesso versamento del mantenimento per il figlio dall'allontanamento dalla casa coniugale e anche dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti (ciò che la ricorrente censura nel ricorso e ribadisce, anche con riferimento all'epoca successiva all'introduzione del processo, nella memoria integrativa e nella comparsa conclusionale, senza che la deduzione possa però ritenersi tardiva, tenuto conto dell'esigenza pubblicistica di tutela dell'interesse superiore del minore, anche oltre l'ordinario operare delle regole processuali;
considerato altresì che la prova dell'adempimento all'obbligazione di pagamento è a carico del genitore che ne è debitore, secondo la logica di riparto dell'onere della prova nelle vicende di adempimento di crediti di fonte contrattuale, affermata dalla S.C. nella pronuncia a Sez. Un. n. 13533/2001, da ritenersi valevole anche per le obbligazioni ex lege, senza che la contumacia possa alterare l'allocazione dell'onere della prova), dalla omessa frequentazione del figlio (ciò che si inferisce dalla irreperibilità del resistente, oltre che dalla specifica deduzione della madre al riguardo che trova conforto nelle dichiarazioni della teste escussa che descrivono il disinteresse del verso il figlio già CP_1 nel corso della vita coniugale e che sembra riferirsi anche all'epoca della deposizione).
8 Non irrilevante che il sembra essersi dedicato allo spaccio di droga (si vedano CP_1 messaggi whatsapp all. in atti il 1°.03.2022).
5.3. Va disposto il collocamento del figlio minore presso la madre.
Gli elementi innanzi sintetizzati per statuire sull'affidamento del minore in favore della madre, unitamente all'età dello stesso (nato nel 2021), confortano anche la decisione di confermare il regime di collocamento dello stesso minore presso la madre, dovendosi ravvisare in essa il genitore di riferimento per il figlio e quello idoneo a provvedere al suo accudimento.
5.4. Va accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della Pt_1
Il presupposto di tale statuizione, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli minori o maggiorenni aventi diritto al mantenimento.
Sicché è il collocamento del figlio minore presso la madre e la coabitazione con essa e, dunque,
l'interesse della prole a conservare l'habitat familiare, a giustificare il provvedimento di attribuzione dell'immobile in godimento alla madre, che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria.
5.5. In ordine al diritto del figlio minore alla bigenitorialità, in considerazione della assenza di una relazione tra il padre e il figlio, allorché esso dovesse ripresentarsi nella vita del minore e quest'ultimo dovesse manifestare la volontà di incontrarlo, dovrà rimettersi ai Servizi
Sociali del Comune di Amaseno di calendarizzare incontri settimanali padre-figlio, inizialmente da svolgersi anche alla presenza della madre, e presidiare agli stessi.
5.6. Quanto al contributo del genitore non allocatario al mantenimento della prole, in via astratta, deve osservarsi che l'obbligo dei genitori di mantenimento dei figli assurge al rango costituzionale in forza del disposto dell'art. 30 Cost., che trova esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, nonché ai sensi degli artt. 315 bis, 316 bis c.c., nella disciplina sui diritti dei figli, infine negli artt. 337 bis ss., recanti norme sulla responsabilità genitoriale in caso di crisi coniugale o di coppia di fatto.
In base al disposto dell'art. 316 bis c.p.c. il contributo di ognuno dei genitori al mantenimento dei figli deve essere proporzionale alle rispettive sostanze patrimoniali, nonché alla capacità lavorativa da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro.
La quantificazione di tale contributo va declinata secondo i criteri di cui all'art. 337 ter c.c..
Nella vicenda che occupa, deve ritenersi congrua la misura di euro 100,00 del mantenimento per esso, disponendo altresì che il padre sia tenuto a partecipare alle spese straordinarie inerenti il figlio minore per la percentuale del 10%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche dei coniugi: il padre disoccupato, forse dedito a traffici illeciti, e la madre occupata come sales support, alle
9 dipendenze della società americana Kerry Camp Inc, avente sede in Los Angeles, e titolare di redditi da lavoro dipendente, pari, nell'anno 2019, ad euro 22.699,00 annui lordi, nell'anno 2021, ad euro 15.934,00 annui lordi (si vedano dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021, all. al ricorso), e proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Rileva, altresì, l'età del figlio (di 4 anni), nonché, nella opposta direzione, la valenza economica dei compiti di cura assolti in via del tutto prevalente dalla madre.
Spendendo poteri officiosi nell'interesse del minore, deve prevedersi, ai sensi dell'art. 9 del
Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Frosinone, del 15.12.2017, che l'assegno unico spetta integralmente dalla madre quale genitore affidatario (in termini Cass ord. 4672/2025, che ha statuito in un caso di coaffidamento, prevedendo l'attribuzione del detto beneficio pubblico al genitore collocatario prevalente), con decorrenza dal deposito del ricorso (essendosi sempre occupata la madre in via esclusiva delle figlie).
6. Il governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va affidato al criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
[...]
− ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Amaseno (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r.
396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, atto N. 4, Parte I, Serie _, Uff. 1);
− addebita la separazione al marito;
− dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sui provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale per i Minorenni di Roma;
− dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore, in favore della Persona_2 madre, anche per le questioni di maggiore interesse;
− dispone il collocamento dello stesso presso la madre;
− regolamenta le visite paterne con il figlio minore come in parte motiva;
− dispone che la casa familiare, sita in Amaseno (FR), alla via Farneti n. 36, sia assegnata alla madre;
10 − dispone che corrisponda, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 100,00, Persona_2 da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2022, oltre al 10% delle spese straordinarie;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 101,50 per esborsi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Frosinone, 16.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
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