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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 120/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1740/2022 reso dal
Tribunale di Siracusa il 17.11.2022, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Parte_1 C.F._1
n.136/A, presso lo studio dell'avv. Maurilio Bonnici, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-opponente- nei confronti di già (P. IV PI , con sede legale in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria (P. IV PI ), rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Enrica Maria Ghia, sito in va Filippo Corridoni, Milano;
-opposta-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il n. Parte_1
1740/2022 reso dal Tribunale di Siracusa il 17.11.2022, emesso su ricorso della società CP_1
pagina 1 di 4 , con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.348,60, oltre interessi Controparte_2
come in domanda nonché le spese e i compensi del procedimento monitorio.
Eccepiva parte opponente di nulla dovere essendo obbligato il datore di lavoro stante la cessione del quinto dello stipendio con trattenuta in busta paga. Produceva a comprova illeggibili buste paga relative al periodo da ottobre 2005 a ottobre 2006.
Sosteneva, altresì, che il finanziamento era coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del datore di lavoro.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, revocare e/o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in premessa;
nel merito, ritenere e dichiarare non dovute, per le ragioni esposte in parte motiva, le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e privo di giuridici effetti;
sempre in via preliminare nominare CTU al fine di accertare il tasso applicato al finanziamento ed ai rapporti finanziari in all'opponente; con salvezza di ogni produzione istruttoria”.
Si costituiva, con propria memoria depositata telematicamente in data 12.5.2023, parte opposta che contestava quanto dedotto da parte opponente e, chiedeva il rigetto della domanda spiegata da
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con ordinanza del 16.5.2023 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso termine per esperire il procedimento di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione nei termini assegnati, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, con ordinanza del 6.5.2025, veniva posta in decisione.
Premessi i sopra indicati fatti di causa, si rileva che l'opposizione non è fondata.
È in atti il contratto di finanziamento n. 00000101063648, contro cessione di quinto di stipendio, stipulato originariamente con a (doc 3 ricorso monitorio),ceduto pro soluto con Controparte_3
atto del 17.06.2020 a (doc 3 ricorso monitorio) oggi Controparte_1 Controparte_1
È in atti, inoltre, di cessione pro solvendo della quota mensile del quinto dello stipendio pari all'importo corrispondente all'ammontare delle singole rate mensili da rimborsare, sottoscritto da Part
dipendente di . Parte_1 CP_4
Part Detto contratto risulta sottoscritto in data 3.5.2006 dalla società delegata . la quale ha CP_4
rilasciato atto di benestare per cessione di quote di stipendio.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, si osserva che la materia oggetto della presente vertenza, riguardando i finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote di stipendio, risulta regolamentata dal DPR 180/1950 e dagli artt. 1260 c.c. e ss. del codice civile.
Il contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione di quote di stipendio è una tipica forma di finanziamento che consente al soggetto richiedente di disporre, in tempi brevi, delle somme di cui necessita per poter poi restituire gli importi richiesti nel corso degli anni mediante una trattenuta mensile operata dal datore di lavoro sulla propria busta paga. Con tale meccanismo la finanziaria risulta garantita dal datore di lavoro terzo obbligato che, per effetto della cessione del credito a lui regolarmente notificata dalla società finanziaria, è tenuto a versare all'ente cessionario quanto trattenuto. A seguito della cessione del quinto dello stipendio, la società finanziaria, però, resta creditrice soltanto nei confronti del suo debitore (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale
(quella ceduta) il datore versa, per effetto dell'intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente.
È appena il caso di ricordare che in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, nella cessione pro-solvendo di un credito in luogo di adempimento, la estinzione della obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell'articolo 2697 comma 2 c.c., il debitore convenuto per l'adempimento di una obbligazione il quale ne eccepisca la estinzione tramite l'avvenuta cessione pro-solvendo di crediti ha l'onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche la estinzione del debito ceduto (cfr. Cass. Civ. sez. II, 16/4/2015 n. 7820).
Con la cessione di un credito pro solvendo notoriamente l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi soltanto con la riscossione del credito presso il ceduto, il creditore originario diviene, quindi, titolare di due crediti concorrenti, uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, ossia di due distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione.
Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga adempiuto il credito ceduto, il creditore può scegliere se insistere per ottenere l'adempimento di tale credito o se domandare al cedente l'adempimento del credito originario.
pagina 3 di 4 Nel caso in ispecie il creditore, la cui legittimazione attiva non è contestata, ha assolto al proprio onere della prova, mente il debitore opponente non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto o l'allegato inadempimento, ma ha rilevato che quest'ultimo sarebbe da addebitare al proprio datore di lavoro che, pur trattenendo gli importi oggetto della cessione, non li avrebbe versati a parte opposta.
è quindi tenuto a corrispondere quanto dovuto all'opposta, potendo semmai Parte_1
rivalersi sul datore di lavoro per avere trattenuto ingiustificatamente somme le somme dalla busta paga. Va comunque evidenziato che nel presente giudizio l'istanza di chiamata in causa del datore di lavoro è stata depositata tardivamente con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Infondata è l'ulteriore eccezione formulata dall'opponente relativamente alla copertura assicurativa.
Invero il contratto di finanziamento stabilisce “l'operazione è assistita da assicurazione contro il rischio impiego e premorienza stipulata dal Cedente in favore dell'istituto Cessionario. L'estinzione assicurativa per il rischio impiego surroga l'Assicuratore nei confronti del Cedente. Per il rischio morte non vi sarà rivalsa”.
La polizza assicurativa, quindi, copre il rischio da perdita di lavoro e da premorienza.
L'opposizione, dunque, non è fondata e va rigettata con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G.
n. 120/2023, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 1740/2022 reso dal Tribunale di Siracusa il
17.11.2022, che dichiara esecutivo;
- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
opposizione a favore di quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e
[...]
CPA, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 5 maggio 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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