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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero all' odierna udienza svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note scritte in atti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13248 /2024 R.G. Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] ivi res.te alla Parte_1 C.F._1
nata a [...] il Parte_2 C.F._2
9.7.1974 res.te ia Vecchi n.145
[...]
nata a [...] il [...] res.t Controparte_1 C.F._3
Giambattista n.39 CP_2
nato a [...] il [...] res.t C.F._4 ic.le Fra Giambattista n.39 Parte_3
nato a [...] il [...] res.te in C.F._5 attista n.39 tutti nella qualità di unici ed esclusivi eredi di nata a [...] il [...] e deceduta il 26.1.2024 , rapp.ti e Persona_1 ra allegata telematicamente dall'avv. Francesco Gentile
presso il quale elett.te dom.no in Napoli alla via Firenze C.F._6
-ricorrenti-
E
rapp e difeso Controparte_3 esso la quale elettivamente domicilia in Napoli, come in atti;
-resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2024 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di unici eredi di nata a [...] il [...] e deceduta il 26.1.2024 , Persona_1 chiedev del diritto alla costituzione in loro favore di una rendita ai superstiti da malattia professionale contratta dal de cuius, Sig. Pt_4 in diretto collegamento causale con l' attività professionale espletata così
[...] come previsto dall' art. 85 T.U. D.P.R. n. 1124/65 e dall' art. 66 del T.U. emesso con D.P.R. n. 1124/65 e la condanna dell' a corrispondere la relativa CP_3 prestazione dalla data del decesso ( 20.2.202 gli interessi legali. Assumevano le parti ricorrenti che il loro padre aveva lavorato dal 12.1.1977 al 28.2.1995 alle dipendenze della di Pozzuoli. Deducevano che l'attività CP_4 lavorativa dello stesso era articol rni alternati di otto ore giornaliere;
che le prestazioni rese rientravano nella generale attività metalmeccanica, comportavano una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto, soprattutto, all'accentuata presenza di polveri di amianto, solventi, cloruro di vinile e fumi di saldatura nell'ambiente lavorativo. Descrivevano nel dettaglio le mansioni, l'ambiente di lavoro e la dedotta nocività dello stesso da intendersi, secondo la loro prospettazione, in stretto nesso causale con il decesso intervenuto nel 2023 a causa di un tumore maligno all' esofago. Concludevano chiedendo condannarsi l' in persona del suo legale rapp.te CP_3 pro tempore:
1 - accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è avvenuto in data 20.2.2023 a causa diretta ed Parte_4 efficiente, o con azioni effettuate presso la di Pozzuoli;
CP_4
2 - per l'effetto condannare l' alla corresponsion e degli istanti, CP_3 quali e unici ed esclusivi eredi , dei ratei di rendita ai Persona_1 superstiti, ai sensi degli artt.85,1 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del fino alla data Pt_1 del decesso della Sig.ra Resistente (26.1.2024) , oltre int ivalutazione monetaria;
3 - condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari CP_3 del giudizio con attri e al sottoscritto procuratore anticipatario. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si opponeva alla domanda CP_3 negando la sussistenza del nesso eziologico e ndo il rigetto. E' stata disposta una perizia tecnica nel corso del giudizio. All'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza telematica. Il ricorso deve essere respinto. Incontestate sono le mansioni espletate dal Sig. alle dipendenze Parte_4 della di Pozzuoli. CP_4
Com ato sull'attestato di lavoro prodotto agli atti, egli aveva prestato servizio dal 12 gennaio 1977 al 28 febbraio 1995, alle dipendenze della società in questione, con mansioni di “carpentiere”, nei primi sei mesi, come “saldatore” da luglio 1977 a novembre 1982, “carrellista” da febbraio 1982 ad agosto 1992 e infine con mansioni di “manovale” da settembre 1992 a febbraio 1995. Il ciclo lavorativo, si legge in ricorso, comportava diffusioni di fumi di saldatura ed esposizione agli Idrocarburi policiclici (IPA), ammine aromatiche, amianto. Le caratteristiche delle lavorazioni, dettagliate nell' atto introduttivo, non sono state contestate dall' che, invece, ha focalizzato la sua difesa sull' assenza del CP_3 nesso eziologico tra l' ambiente lavorativo e le caratteristiche delle prestazioni di lavoro e la malattia che condusse all' exitus. Sulle connotazioni del rapporto lavorativo ci si richiama altresì al certificato Contarp, alla consulenza allegata al ricorso ed alla sentenza penale che analizzò la responsabilità dei dirigenti della nella causazione della morte di alcuni CP_4 dipendenti della società. Tuttavia, il ctu nominato in corso di causa, analizzando in maniera puntuale ed approfondita la tipologia di tumore all' esofago che, diagnosticata troppo tardi, determinò il decesso del Sig. ha escluso il nesso causale con l' Parte_4 ambiente lavorativo e con l' i eri di amianto e l' assorbimento di fumi ed altre sostanze chimiche tossiche respirate nell' adempimento del servizio. La consulenza appare ampiamente motivata e dettagliata. Invero, il ctu ha analizzato le diverse sostanze con cui il de cuius dei ricorrenti è entrato in contatto sul posto di lavoro, la loro rispettiva incidenza sulle varie patologie tumorali possibili, le connotazioni del tumore esofageo. Ha concluso poi deducendo che il signor era affetto da carcinoma Parte_4 squamoso dell'esofago, diagnosticato bre 2022. La patologia neoplastica era verosimilmente legata ai multipli fattori predisponenti: fumo, alcol, sovrappeso, diabete, noti in Letteratura Scientifica e tutti presenti nella storia clinica del de cuius appresa dal figlio. Ha rimarcato che non possono
,peraltro, essere esclusi possibili precedenti morbosi né invalidità che ulteriore ruolo potenzialmente favorente il tumore, potevano avere. I trattamenti messi in atto, purtroppo tardivi, considerato lo stadio avanzato di malattia già al momento della diagnosi, non furono sufficienti, dice il ctu, a bloccare né rallentare l'evoluzione neoplastica che esitò in breve tempo nelle fasi terminali della patologia tumorale. Non c'è , si badi, evidenza che la patologia neoplastica possa essere derivata da causa diretta dell'attività lavorativa, posto che il carcinoma squamoso dell'esofago riconosce i fattori eziologici presenti, descritti. Neppure è possibile stabilire se e in che misura abbia potuto influire l'esposizione alle fibre di amianto nella genesi del tumore, perché in base alle attuali evidenze scientifiche, tale minerale risulta cancerogeno per il polmone, il pericardio, il peritoneo e il testicolo. Non è dimostrata al momento alcuna correlazione certa tra esposizione all'asbesto e carcinoma esofageo e le pubblicazioni scientifiche sull'argomento evidenziano una incidenza di questa neoplasia nei lavoratori esposti alle fibre di amianto senza però provarne la causalità diretta. Relativamente all'esposizione alle ammine aromatiche, agli idrocarburi policiclici e ai fumi di saldatura inoltre, a giudizio del tecnico nominato dal giudice, il prolungato e intenso contatto ad esse, potenzialmente cancerogeno per il polmone e la cute è correlato ad aumentato rischio di tumore vescicale. Sono possibili, inoltre, effetti tossici su fegato e reni, ma nessuna evidenza scientifica allo stato, sul potenziale neoplastico a carico dell'esofago. Ciò premesso, si può concludere che il decesso del signor è Parte_4 dovuto agli effetti del carcinoma dell'esofago, ad eziologia chiara e multifattoriale, non correlata alla esposizione delle sostanze indicate in ricorso. Non si ritiene, pertanto, sussistente alcun danno biologico. Conseguentemente, la domanda va rigettata per carenza di prova certa sulla sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'ambiente lavorativo e la malattia contratta. Le spese di lite, considerate le ragioni della decisione e le difficoltà di prova, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Liquida le spese di ctu con separato decreto ponendole a carico dell' . CP_3
Si comunichi. Napoli, il 5.12.2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero all' odierna udienza svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note scritte in atti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13248 /2024 R.G. Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] ivi res.te alla Parte_1 C.F._1
nata a [...] il Parte_2 C.F._2
9.7.1974 res.te ia Vecchi n.145
[...]
nata a [...] il [...] res.t Controparte_1 C.F._3
Giambattista n.39 CP_2
nato a [...] il [...] res.t C.F._4 ic.le Fra Giambattista n.39 Parte_3
nato a [...] il [...] res.te in C.F._5 attista n.39 tutti nella qualità di unici ed esclusivi eredi di nata a [...] il [...] e deceduta il 26.1.2024 , rapp.ti e Persona_1 ra allegata telematicamente dall'avv. Francesco Gentile
presso il quale elett.te dom.no in Napoli alla via Firenze C.F._6
-ricorrenti-
E
rapp e difeso Controparte_3 esso la quale elettivamente domicilia in Napoli, come in atti;
-resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2024 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di unici eredi di nata a [...] il [...] e deceduta il 26.1.2024 , Persona_1 chiedev del diritto alla costituzione in loro favore di una rendita ai superstiti da malattia professionale contratta dal de cuius, Sig. Pt_4 in diretto collegamento causale con l' attività professionale espletata così
[...] come previsto dall' art. 85 T.U. D.P.R. n. 1124/65 e dall' art. 66 del T.U. emesso con D.P.R. n. 1124/65 e la condanna dell' a corrispondere la relativa CP_3 prestazione dalla data del decesso ( 20.2.202 gli interessi legali. Assumevano le parti ricorrenti che il loro padre aveva lavorato dal 12.1.1977 al 28.2.1995 alle dipendenze della di Pozzuoli. Deducevano che l'attività CP_4 lavorativa dello stesso era articol rni alternati di otto ore giornaliere;
che le prestazioni rese rientravano nella generale attività metalmeccanica, comportavano una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto, soprattutto, all'accentuata presenza di polveri di amianto, solventi, cloruro di vinile e fumi di saldatura nell'ambiente lavorativo. Descrivevano nel dettaglio le mansioni, l'ambiente di lavoro e la dedotta nocività dello stesso da intendersi, secondo la loro prospettazione, in stretto nesso causale con il decesso intervenuto nel 2023 a causa di un tumore maligno all' esofago. Concludevano chiedendo condannarsi l' in persona del suo legale rapp.te CP_3 pro tempore:
1 - accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è avvenuto in data 20.2.2023 a causa diretta ed Parte_4 efficiente, o con azioni effettuate presso la di Pozzuoli;
CP_4
2 - per l'effetto condannare l' alla corresponsion e degli istanti, CP_3 quali e unici ed esclusivi eredi , dei ratei di rendita ai Persona_1 superstiti, ai sensi degli artt.85,1 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del fino alla data Pt_1 del decesso della Sig.ra Resistente (26.1.2024) , oltre int ivalutazione monetaria;
3 - condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari CP_3 del giudizio con attri e al sottoscritto procuratore anticipatario. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si opponeva alla domanda CP_3 negando la sussistenza del nesso eziologico e ndo il rigetto. E' stata disposta una perizia tecnica nel corso del giudizio. All'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza telematica. Il ricorso deve essere respinto. Incontestate sono le mansioni espletate dal Sig. alle dipendenze Parte_4 della di Pozzuoli. CP_4
Com ato sull'attestato di lavoro prodotto agli atti, egli aveva prestato servizio dal 12 gennaio 1977 al 28 febbraio 1995, alle dipendenze della società in questione, con mansioni di “carpentiere”, nei primi sei mesi, come “saldatore” da luglio 1977 a novembre 1982, “carrellista” da febbraio 1982 ad agosto 1992 e infine con mansioni di “manovale” da settembre 1992 a febbraio 1995. Il ciclo lavorativo, si legge in ricorso, comportava diffusioni di fumi di saldatura ed esposizione agli Idrocarburi policiclici (IPA), ammine aromatiche, amianto. Le caratteristiche delle lavorazioni, dettagliate nell' atto introduttivo, non sono state contestate dall' che, invece, ha focalizzato la sua difesa sull' assenza del CP_3 nesso eziologico tra l' ambiente lavorativo e le caratteristiche delle prestazioni di lavoro e la malattia che condusse all' exitus. Sulle connotazioni del rapporto lavorativo ci si richiama altresì al certificato Contarp, alla consulenza allegata al ricorso ed alla sentenza penale che analizzò la responsabilità dei dirigenti della nella causazione della morte di alcuni CP_4 dipendenti della società. Tuttavia, il ctu nominato in corso di causa, analizzando in maniera puntuale ed approfondita la tipologia di tumore all' esofago che, diagnosticata troppo tardi, determinò il decesso del Sig. ha escluso il nesso causale con l' Parte_4 ambiente lavorativo e con l' i eri di amianto e l' assorbimento di fumi ed altre sostanze chimiche tossiche respirate nell' adempimento del servizio. La consulenza appare ampiamente motivata e dettagliata. Invero, il ctu ha analizzato le diverse sostanze con cui il de cuius dei ricorrenti è entrato in contatto sul posto di lavoro, la loro rispettiva incidenza sulle varie patologie tumorali possibili, le connotazioni del tumore esofageo. Ha concluso poi deducendo che il signor era affetto da carcinoma Parte_4 squamoso dell'esofago, diagnosticato bre 2022. La patologia neoplastica era verosimilmente legata ai multipli fattori predisponenti: fumo, alcol, sovrappeso, diabete, noti in Letteratura Scientifica e tutti presenti nella storia clinica del de cuius appresa dal figlio. Ha rimarcato che non possono
,peraltro, essere esclusi possibili precedenti morbosi né invalidità che ulteriore ruolo potenzialmente favorente il tumore, potevano avere. I trattamenti messi in atto, purtroppo tardivi, considerato lo stadio avanzato di malattia già al momento della diagnosi, non furono sufficienti, dice il ctu, a bloccare né rallentare l'evoluzione neoplastica che esitò in breve tempo nelle fasi terminali della patologia tumorale. Non c'è , si badi, evidenza che la patologia neoplastica possa essere derivata da causa diretta dell'attività lavorativa, posto che il carcinoma squamoso dell'esofago riconosce i fattori eziologici presenti, descritti. Neppure è possibile stabilire se e in che misura abbia potuto influire l'esposizione alle fibre di amianto nella genesi del tumore, perché in base alle attuali evidenze scientifiche, tale minerale risulta cancerogeno per il polmone, il pericardio, il peritoneo e il testicolo. Non è dimostrata al momento alcuna correlazione certa tra esposizione all'asbesto e carcinoma esofageo e le pubblicazioni scientifiche sull'argomento evidenziano una incidenza di questa neoplasia nei lavoratori esposti alle fibre di amianto senza però provarne la causalità diretta. Relativamente all'esposizione alle ammine aromatiche, agli idrocarburi policiclici e ai fumi di saldatura inoltre, a giudizio del tecnico nominato dal giudice, il prolungato e intenso contatto ad esse, potenzialmente cancerogeno per il polmone e la cute è correlato ad aumentato rischio di tumore vescicale. Sono possibili, inoltre, effetti tossici su fegato e reni, ma nessuna evidenza scientifica allo stato, sul potenziale neoplastico a carico dell'esofago. Ciò premesso, si può concludere che il decesso del signor è Parte_4 dovuto agli effetti del carcinoma dell'esofago, ad eziologia chiara e multifattoriale, non correlata alla esposizione delle sostanze indicate in ricorso. Non si ritiene, pertanto, sussistente alcun danno biologico. Conseguentemente, la domanda va rigettata per carenza di prova certa sulla sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'ambiente lavorativo e la malattia contratta. Le spese di lite, considerate le ragioni della decisione e le difficoltà di prova, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Liquida le spese di ctu con separato decreto ponendole a carico dell' . CP_3
Si comunichi. Napoli, il 5.12.2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero