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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 46526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, vertente
TRA
, con l'avv.to Francesco Prota;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Aurora Francesca Sitzia CP_1
dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 7445/23 depositata CP_1
in data 22/5/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di alla cartella di pagamento n. 09720220137869522000, CP_1 relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del vav presupposto.
Venivano portati in giudizio che si costituiva opponendosi CP_1 all'accoglimento della domanda, ed , che rimaneva Controparte_3
contumace.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione sul presupposto che la notifica prodotta in primo da in luogo non riferibile al destinatario, atteso che dal CP_1
certificato storico anagrafico sarebbe possibile evincere che il ricorrente è residente in [...] e non in Marano di Napoli dal 30.03.2009. CP_1
si costituiva, resistendo al gravame, mentre anche in appello CP_1 [...]
rimaneva contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Assume una valenza pregiudiziale ai fini del decidere richiamare la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21899/2022), secondo la quale <In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della
e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento CP_4
della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale>>.
2 Ebbene, sul punto parte opponente – appellante nulla ha prodotto per dimostrare la sua condotta negligente in ordine alla comunicazione della targa del veicolo al fine della registrazione del cambio di residenza nei pubblici registri.
In tale contesto probatorio, non si può ritenere la condotta dell'opponente esente da colpa con la conseguenza che, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi correttamente utilizzato ai fini della notifica del v.a.v. l'indirizzo precedente e non modificato nei pubblici registri.
Conclusivamente, l'appello è risultato infondato e va respinto con conferma integrale della decisione di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data
1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal
31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
- condanna l'appellante a pagare in favore di le spese del presente grado CP_1
di giudizio, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 28/02/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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