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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 30.06.2025
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Quercia Grossa n° 10, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli (Na) alla via Atri n° 23, Palazzo Filangieri, presso lo studio dell'avv. Angelo
Abbiento, C.F.: dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti al giudizio, ex artt. 133, co. 3, 134, co. 3, e 176, co. 2, c.p.c., al numero di fax 0815644871 o alla p.e.c. Email_1
ATTORE
pagina 1 di 23 E
Controparte_1
, in persona del direttore generale p.t., con
[...]
sede in Salerno (Sa) alla via S. Leonardo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Eva Anzalone, C.F.:
, e dall'avv. Annarita Colantuono, C.F.: C.F._3 C.F._4
ed in uno alle stesse elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura - Funzione
Affari Legali - dell' Controparte_1
di , sita in alla via S. Leonardo, giusta mandato in
[...] CP_1 CP_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, in esecuzione della deliberazione del direttore generale, con indicazione resa ai fini delle comunicazioni, ex art. 176 c.p.c., dei seguenti recapiti: fax numero 089672053 e indirizzi p.e.c.:
Email_2
Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione del 09.11.2022 ritualmente notificato, esperita la Parte_1
proceduta di mediazione in data 06.06.2022, conveniva in giudizio l'
[...]
, Controparte_1
pagina 2 di 23 in persona del direttore generale p.t., esponendo di essere stato accompagnato dai propri familiari al pronto soccorso dell'indicato ospedale, alle ore 02:00 del 17.07.2021, per via di un grave malessere, esso configurante sin dal principio un severo quadro clinico in quanto caratterizzato da dolori addominali estesi anche all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Affermava che, all'esame obiettivo, risultavano delle condizioni così critiche da imporre la somministrazione d'urgenza di vari farmaci ed infusioni - tra cui il bicarbonato di sodio, il potassio cloruro, la noradrenalina e farmaci antibiotici - oltre che da richiedere manovre rianimatorie, essendo egli incorso in un arresto cardiaco.
Significava di essere stato sottoposto nelle ore successive, a seguito di un quadro clinico ulteriormente aggravatosi, ad accertamenti diagnostici e a valutazioni specialistiche in ambito cardiologico, infettivologico, nefrologico e rianimatorio. Rappresentava il verificarsi, durante la somministrazione endovenosa di noradrenalina, di uno stravaso del farmaco nei tessuti dell'avambraccio sinistro, evento questo che, pur essendo clinicamente rilevante e idoneo a generare un danno progressivo ai tessuti, non sarebbe stato annotato nella scheda di triage né comunicato ai sanitari del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni. Spiegava di essere stato trasferito nella indicata struttura con la diagnosi di stato di shock in acidosi lattica
e che, solo arrivo presso la stessa, i medici avrebbero da subito riscontrato la presenza di flittene in sede di venipuntura e un evidente stato di ischemia del pollice sinistro.
Riportava, poi, quanto annotato dai sanitari nel diario clinico, alle ore 01:00 e alle ore
07:00 del 14.07.2021, giorno successivo al suo trasferimento: edema del braccio sinistro con lesione da stravaso e pollice omolaterale con segni di ipoperfusione. Riferito stravaso di noradrenalina prima dell'accesso nel nostro reparto. Lesione già presente al momento del ricovero (ore 01:00); edema del braccio sinistro con ipoperfusione pagina 3 di 23 dell'estremità radiale e ipomobilità e rigidità delle falangi distali e, poche ore dopo, alle 10:30, si contatta il chirurgo vascolare di guardia per sospetta sindrome compartimentale (arto sup. sx. sospetto stravaso noradrenalina (ore 07:00). Da tali circostanze emergeva, secondo la ricostruzione attorea, che lo stravaso si fosse verificato nella prima struttura ospedaliera e che il mancato tempestivo intervento avesse determinato il progressivo deterioramento dei tessuti, culminato nell'amputazione del pollice sinistro e nella perdita funzionale dell'intera mano. Illustrava, altresì, le risultanze della consulenza medico - legale di parte, redatta dal dott. , che Persona_1
avrebbe evidenziato la presenza di una colpa professionale dei sanitari per non avere essi adottato le necessarie, urgenti ed idonee misure volte a limitare i danni da stravaso, e per non aver comunicato l'evento ai loro colleghi dell'ospedale ricevente. Tale condotta, secondo la valutazione peritale, avrebbe irreversibilmente aggravato il danno tessutale.
, dunque, per gli eventi descritti, chiedeva il riconoscimento del danno Parte_1
biologico permanente stimato in misura non inferiore al 45%, oltre che del danno morale connesso alle sofferenze psicofisiche e alle limitazioni esistenziali conseguenti alla menomazione dell'arto. Quantificava il richiesto risarcimento in euro 320.381,00.
Argomentava, in diritto, in tema di responsabilità sanitaria, richiamando la normativa di riferimento, in particolare la Legge Balduzzi n°189/2012 e la Legge Gelli - Bianco n°
24/2017, oltre che orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di regime ed onere della prova. Riteneva sussistere, nella fattispecie concreta, la responsabilità dei sanitari dell' ai Controparte_1
sensi degli artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., per non essere stato assistito con diligenza dai medesimi durante la sua permanenza al Pronto Soccorso, oltre che la responsabilità dell'ente in questione ai sensi dell'art. 1228 c.c. Domandava in via istruttoria, pagina 4 di 23 rappresentato di avere inutilmente tentato la procedura di mediazione obbligatoria,
l'ammissione della prova testimoniale, dell'interrogatorio formale, e la nomina di un consulente medico - legale d'ufficio per accertare l'esistenza della condotta colposa e quantificare i danni permanenti.
L'attore, pertanto, citava la convenuta a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per l'udienza del 06.03.2023, e rassegnava le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale dell' Controparte_2
in persona del L.R p.t., per non aver adempiuto con
[...]
diligenza i doveri inerenti allo svolgimento della professione medica nel somministrare il farmaco noradrenalina e, successivamente, nella gestione idonea delle complicanze e per le gravi conseguenze che ne sono derivate;
inoltre, per non aver prescritto gli approfondimenti ed accertamenti necessari al fine di prestare le cure e gli interventi più appropriati atti ad evitare l'amputazione del pollice della mano sinistra e la perdita funzionale della mano sinistra e, per non aver provveduto a redigere correttamente la
Scheda di Triage n° 20210041420, omettendo di informare, dell'avvenuto stravaso del farmaco noradrenalina, i colleghi dell'Ospedale di Santa Maria dell'Olmo di Cava dei
Tirreni (SA), ove il paziente venne trasferito;
condannare la parte convenuta,
[...]
di all'integrale rifusione in favore del Controparte_2 CP_1
sig. , dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa quantificati in Parte_1
complessive € 320.381,00 per tutti i danni subiti, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico - fisico/psichico - psicologico/interrelazionale, [45% danno biologico permanente pari ad € 183.075,00, danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 91.537,00, aumento personalizzato (max 25 %) pari ad €. 45.769,00 e/o nella diversa misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o pagina 5 di 23 minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre a qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale nella misura stabilità dal Giudice;
rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario”; in via istruttoria chiede: a) se ne ricorrono gli estremi, i presupposti e la necessità, ammettersi interrogatorio formale del convenuto sui capi da 1-4-6 della premessa del presente atto, che si abbiano qui ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione “vero che”; b) ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi da 1 - 4 - 6 della premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla prima udienza utile;
nell'ipotesi di contestazione nella determinazione e quantificazione dei danni tutti, sin d'ora si chiede nominarsi Consulente medico - legale
d'ufficio per l'accertamento della condotta colposa diagnostico - terapeutica dei
Sanitari dell' , nonché per Controparte_2
l'esatta quantificazione di tutti i danni che ne sono derivati”. Depositava, unitamente all'iscrizione a ruolo, i seguenti documenti: scheda di triage n° 20210041420 rilasciata dal Pronto Soccorso della di in Controparte_2 CP_1
data 13.07.2021; cartella clinica n° 2021019389 rilasciata dalla U.O. di Anestesia e
Rianimazione del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni relativa al ricovero dal 13.07.2021 al 05.08.2021; cartella clinica n° 2021021320 rilasciata dalla U.O. di Recupero e Riabilitazione funzionale del Presidio Ospedaliero G.
Da PR di , relativa al ricovero dal 05.08.2021 al 04.10.2021; cartella clinica CP_1
n° 2021026075 rilasciata dalla U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni relativa al ricovero dal 04.10.2021 al 06.10.2021; cartella pagina 6 di 23 clinica n° 26347 rilasciata dalla U.O. di Medicina Riabilitativa del Presidio Ospedaliero
G. Da PR di relativa al ricovero dal 06.10.2021 al 27.10.2021; certificato di CP_1
visita specialistica rilasciato dal dott. in data 10.01.2022; relazione di Persona_2
consulenza medico - legale rilasciata dal dott. in data 15.04.2022; Persona_1
domanda di attivazione di una procedura di mediazione presso Concilia Consumatori del
06.06.2022, prot. n°315/2022; comunicazione convocazione parti del 15.07.2022 -
Concilia Consumatori;
comunicazione rinvio incontro del 15.07.2022 al 17.10.2022 -
Concilia Consumatori;
verbale di procedura di mediazione presso Concilia Consumatori del 17.10.2022.
La causa veniva iscritta a ruolo il 17.11.2022, con l'attribuzione del n° 9633/2022 R.G.,
e assegnata al sottoscritto giudicante.
L' Controparte_1
di si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 1°.03.2023, esponendo CP_1
che le contestazioni mosse dall'attore fossero prive di fondamento sia in fatto che in diritto. La convenuta ricostruiva i fatti in modo del tutto difforme da quanto prospettato dalla parte attrice, sostenendo che la diligenza, la prudenza e la perizia, avessero caratterizzato l'intero percorso clinico, nel pieno rispetto delle leges artis e dei protocolli internazionali applicabili. Specificava che le cure prestate al paziente risultassero appropriate alla gravità del quadro clinico con il quale egli si era presentato e che, pertanto, nessuna omissione o ritardo terapeutico vi sarebbe stata da parte del personale sanitario.
L' contestava, in diritto, che l'attore non avesse fornito la prova del Controparte_1
necessario nesso causale tra l'operato dei medici e le lesioni lamentate. Osservava che, nel contesto della responsabilità medica, il danneggiato fosse tenuto a dimostrare sia pagina 7 di 23 l'esistenza del nesso di causalità sia la colpa del sanitario, non essendo sufficiente un mero richiamo alla gravità dell'esito lesivo. Le deduzioni attoree, secondo le prospettate difese, risultavano essere meramente assertive e prive di un adeguato supporto probatorio. La convenuta rilevava, inoltre, che l'intera pretesa risarcitoria avanzata dall'attore fosse basata quasi esclusivamente su una consulenza medico - legale di parte, la quale non avrebbe potuto assumere valore probatorio autonomo. Le somme richieste, quantificate in oltre 320.000,00 euro, venivano definite dalla stessa come esorbitanti e non supportate da alcun elemento oggettivo. Evidenziava, ancora, che il danno biologico, per come configurato dall'attore, fosse in contrasto con la nozione normativa e giurisprudenziale vigente che attribuiva a tale categoria una portata tendenzialmente omnicomprensiva. Parimenti, il danno non patrimoniale non avrebbe potuto considerarsi in re ipsa, necessitando esso, invece, di specifica allegazione e prova, in assenza della quale nulla poteva essere riconosciuto. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, la convenuta richiamava giurisprudenza recente secondo cui un aumento personalizzato poteva essere ammesso solo in presenza di conseguenze eccezionali e non già per pregiudizi normalmente ricompresi nei punteggi tabellari. La struttura ospedaliera si opponeva anche alle richieste istruttorie come articolate dalla parte attrice, al richiesto interrogatorio formale ed alla prova per testi indicata, ritenendo quest'ultima inammissibile, inconferente ed irrilevante. Si riservava, nell'eventualità di una ammissione della CTU, di formulare i relativi quesiti, e nominava quali CTP i dottori
, e . In conclusione, l' Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, nel ribadire il corretto operato dei propri operatori sanitari, così CP_1
concludeva: “ … accertare e dichiarare che alcuna responsabilità ex art 1218 cc e 2043 cc può essere ascritta all' Controparte_1
pagina 8 di 23 e per l'effetto, rigettare la domanda come ex adverso proposta perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
il tutto vinte le spese di lite”. Produceva la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce e l'atto di citazione notificato.
Il giudice, alla prima comparizione delle parti avvenuta il 07.03.2023, assegnava alle stesse i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., e rinviava, in prosieguo, all'udienza del
26.06.2023, disponendo, con successivo decreto del 20.05.2023, che essa si svolgesse a mezzo di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti;
con ordinanza del 26.06.2023, lette le note depositate telematicamente, disponeva, come da sua motivazione, consulenza medico - legale, nominando i dottori e Persona_6 [...]
, rispettivamente medico - legale e specialista della materia ortopedica, e Per_7
fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 02.10.2023; statuiva, con decreto del 20.03.2023, che quest'ultima si svolgesse con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il giudice, con ordinanza del 23.10.2023, lette le note delle parti ed il giuramento dei consulenti medici, trasmesso in via telematica, conferiva loro l'incarico di cui alla precedente ordinanza concedendogli il termine di centoventi giorni per il deposito dell'elaborato scritto. Disponeva che il collegio assegnasse un termine di almeno quindici giorni per l'esame della bozza di relazione e l'invio di note e, concedendo alle parti termine per la nomina di C.T.P. sino all'inizio delle operazioni peritali, rinviava, in prosieguo, all'udienza del 06.05.2024; a seguito di istanza dei consulenti del 20.04.2024, con visto apposto sulla medesima del 03.05.2024, autorizzava la proroga dei termini di deposito dell'elaborato peritale, per giorni sessanta;
all'esito dell'udienza del 06.05.2024, pure svolta con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., considerata la indicata richiesta di proroga, rinviava al 04.11.2024. Il giudice, pagina 9 di 23 con decreto del 02.09.2024 liquidava i compensi ai nominati consulenti ponendo il pagamento a provvisorio carico della parte attrice;
il 04.11.2024, Parte_1
all'esito dell'udienza svoltasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., giusto decreto del
17.10.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 30.06.2025; infine, con ulteriore decreto del 30.07.2025, tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. In data 21.10.2025 il fascicolo veniva rimesso al giudice per l'emissione della sentenza.
La domanda di risarcimento dei danni proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
È opportuno procedere, in via preliminare, ad una essenziale ricognizione dei principi che, alla luce dell'evoluzione ermeneutica registratasi in materia, governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario. Ciò considerando, ai fini del regime probatorio operante, che l'azione giudiziaria è stata esperita esclusivamente nei confronti dell' Controparte_1
. Secondo consolidata giurisprudenza la responsabilità
[...]
dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale, fondandosi sul contratto c.d. di spedalità, dal quale discende in capo alla struttura sanitaria una pluralità di obbligazioni concernenti sia le prestazioni mediche e terapeutiche richieste dal caso concreto, sia le prestazioni di tipo lato sensu alberghiero, accessorie all'espletamento di quelle principali (Cass. civ., sez. un., sent. n° 9556/2002; Cass. civ., sent. n°
13953/2007; Cass. civ., sent. n° 1620/2012; Cass. civ., sent. n° 18610/2015).
La struttura sanitaria, pertanto, risponde sia dei danni cagionati da propri fatti di inadempimento ex art. 1218 c.c. - come nel caso di carenze o inefficienze organizzative pagina 10 di 23 riguardanti attrezzature, farmaci, personale medico ausiliario e paramedico - sia dei danni cagionati ai pazienti dalla condotta colposa dei sanitari di cui si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. La Cassazione ha da tempo qualificato come contrattuale la responsabilità dell'ente ospedaliero, ritenendo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto (Cass. civ., sentenze nn° 589/1999; 3492/2002; 11316/2003; 10297/2004,
9085/2006). Parte della giurisprudenza più risalente, invece, individuava a fondamento di detta responsabilità un contratto di opera professionale, assimilabile a quello stipulato con il singolo medico, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c.; tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta imprecisa e inidonea a rappresentare l'ampiezza delle prestazioni gravanti sulla struttura sanitaria. Risulta, pertanto, preferibile l'orientamento che riconduce la responsabilità al contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (Cass., sez. un., n. 9556/2002). Il contratto in questione è atipico, a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi verso il terzo, e dà luogo, a fronte del pagamento del corrispettivo, a una serie di obblighi in capo alla struttura: messa a disposizione di personale medico e paramedico, manutenzione e controllo di attrezzature e macchinari, vigilanza e custodia dei pazienti, prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post - operatoria, nonché fornitura del vitto e dell'alloggio. La responsabilità contrattuale della struttura riguarda, dunque, non solo l'attività diagnostica o terapeutica dei medici e quella strumentale del personale ausiliario, ma anche i danni derivanti da insufficienze organizzative, inefficienze dei servizi e inadeguatezza delle attrezzature. L'attività del medico, all'interno dell'organizzazione aziendale, costituisce infatti un segmento della più ampia prestazione di assistenza dovuta dall'ente, sicché quest'ultimo può essere ritenuto responsabile anche in assenza di responsabilità del singolo sanitario. In termini più pagina 11 di 23 chiari, la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione qualora venga violato l'obbligo accessorio di predisporre tutti gli strumenti necessari per l'esatto adempimento della prestazione principale, esso discendente dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, si basa sulla norma generale dettata dall'art. 1218
c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, c.d. responsabilità per fatto proprio, oltre che sulla previsione di cui all'art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi dei terzi - sanitari, personale paramedico ed ausiliario - di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione. Ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo in ogni caso un collegamento tra la prestazione effettuata dall'ausiliario e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. civ., sent. n° 13066/2004; Cass. civ., sent. n°10297/2004, Cass. civ., sent. n° 2042/2005). La c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui, in quest'ultimo caso, sarà configurabile solamente nell'ipotesi in cui sia accertata la colpa del sanitario oltre che, naturalmente, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente. Poiché la responsabilità dell'ente e quella del medico sono entrambe contrattuali, vengono meno, per il paziente, le differenze di regime giuridico nell'agire contro l'uno o l'altro soggetto, sia con riguardo alla rilevanza del grado della colpa, sia con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) pagina 12 di 23 e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, sentenza n° 975 del 16.01.2009; Cass. civ., sez. III, sentenza n° 18341/2013; Cass. civ., Sez. III, sentenza n° 17573/2013; Cass. civ., sent. n°
16828/2018). Il riferimento al grado di probabilità è certamente legato alla circostanza per la quale la valutazione del nesso causale, in sede civile, presenta notevoli differenze in relazione al regime probatorio rispetto alla sede penale: mentre in quest'ultimo ambito, infatti, la causalità materiale si basa sulla prova oltre l'ogni ragionevole dubbio, criterio, questo, prossimo alla certezza, nel civile vale il criterio del più probabile che non, ossia della probabilità prevalente, cosiddetta preponderanza dell'evidenza, che consente di definire l'esistenza del nesso di causalità anche sulla base di una prova che lo renda probabile (Cass. civ. n° 21619 del 16.10.2007; Cass. civ., n° 10741/ 2009; Cass. civ., n° 10285/2009). Il giudizio in questione va compiuto, tuttavia, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di quella che viene notoriamente definita quale una verosimiglianza ragionevole, ciò tenendo conto degli elementi di conferma, tra cui in particolare l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali disponibili in relazione al caso concreto. Grava, pertanto, sul paziente,
l'onere di dimostrare il dedotto rapporto contrattuale, il proprio stato di salute al momento dell'intervento praticato dal medico, la natura dell'intervento eseguito e la derivazione da esso di un peggioramento delle sue condizioni pregresse o l'insorgere di una patologia, se l'intervento eseguito o il trattamento terapeutico applicato fosse di pagina 13 di 23 facile o routinaria esecuzione e non implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato inaspettatamente peggiorativo delle condizioni del paziente. In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sent. n° 6141/1978; Cass. civ. sent.
n° 6220/1988; Cass. civ., sent. n° 3492/2002). La prova del nesso causale, inteso come relazione esterna tra comportamento ed evento, indipendente da ogni profilo di prevedibilità soggettiva, è la più complessa da fornire per il paziente, e costituisce un passaggio logicamente e cronologicamente preliminare rispetto alla verifica della colpa.
Solo dopo che sia stata accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento si potranno infatti individuare gli elementi tipici della colpa al fine di accertare eventuali forme di responsabilità in capo all'operatore medico ed alla struttura sanitaria che fa capo allo stesso.
Quando la responsabilità medica viene invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale, il positivo accertamento del nesso di causalità deve, quindi, necessariamente formare oggetto di prova da parte del danneggiato - paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria. La colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, pagina 14 di 23 gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (Cass. civ., sez. III, sent. n° 20904/2013 del 12.09.2013). La Suprema Corte ha più volte affermato che la dimostrazione da parte del paziente dell'insorgere di una patologia o dell'aggravamento della sua situazione patologica è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ. sent. n° 6141/1978; Cass. civ., sent. n° 6220/1988; Cass. civ. sent. n° 3492/2002).
Spetta, invece, all'ente ospedaliero, per andare esente da responsabilità, dimostrare che il danno non sussiste o che l'insuccesso terapeutico e gli esiti peggiorativi derivino non da un difetto di diligenza, ma da un evento imprevisto ed imprevedibile o da una patologia preesistente, non accertabile con il criterio dell'ordinaria diligenza professionale (Cass civ., sent. n° 17143/2012 del 09.10.2012; Cass. civ., sent. n°
3492/2002 del 11.03.2002; Cass. civ., sent. n° 364/1997 del 15.01.1997). La distinzione tra prestazione facili e prestazioni implicanti particolari difficoltà rileva non più ai fini dell'onere della prova, ma a quelli della valutazione della diligenza e del grado di colpa, spettando comunque al sanitario provare la peculiare complessità della prestazione
(Cass. civ., sent. n° 10297/2004). Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio: quello di persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione, e quello della c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. La Cassazione ha chiarito con riferimento a tale ultimo principio, con la pagina 15 di 23 sentenza n° 11488/2004 del 21.04.2004, che la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e della diligenza nell'adempimento, è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. Si è ancora statuito che, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto (Cass. civ., sent. n°
10297/2004). Ne consegue che, nelle obbligazioni professionali, è il sanitario, che detiene il bagaglio tecnico, a dover provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento;
tale prova, lungi dall'essere negativa, consiste nella dimostrazione positiva della diligente esecuzione della prestazione. Con la precisazione, peraltro, che la prova dell'assenza di colpa, cui sono tenuti il medico e l'azienda per cui il medesimo presta la propria attività lavorativa, non va intesa come una prova negativa bensì come una prova positiva del fatto contrario, essa consistente nel dimostrare che la prestazione
è stata diligentemente eseguita. La Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali, con la recente ordinanza n°
17145/2025, riprendendo già consolidati orientamenti in tal senso, ha statuito che
l'accertamento della responsabilità deve essere effettuato sulla base di criteri specifici: temporale, relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima pagina 16 di 23 della contrazione della patologia;
topografico, correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico o ospedaliero interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della probabilità prevalente;
clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali non ha natura oggettiva, ma esige la prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, a fronte della quale la struttura deve provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione dell'infezione. Tale prova può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione o anche solo di produzione in giudizio, da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (Cass. civ., sent. n°35062/2024 del 30.12.2024. Non può ritenersi liberatoria la prova della mera osservanza delle regole di prevenzione dell'infezione nei luoghi dove si attuano manovre cruente, ma deve essere dimostrata
l'avvenuta adozione delle misure specifiche utili alla prevenzione dell'infezione, mentre
è del tutto erroneo in iure il rilievo per cui non sarebbe possibile escludere cause diverse della contrazione del virus.
Nel corso del giudizio è stata disposta la necessaria consulenza medico - legale al fine di riscontrare quanto allegato dall'attrice, ricercare il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, e procedere ad una eventuale valutazione dei danni riportati dal paziente. La
CML è stata basata sulla raccolta dell'anamnesi, sull'esame obiettivo dell'attore, su uno studio approfondito e coerente della documentazione medica in atti. I consulenti hanno pagina 17 di 23 analizzato, in particolare, nel corso delle operazioni peritali iniziate il 24.11.2023, unitamente ed alla presenza dei CTP dell'attore e della convenuta, rispettivamente il dr.
e la dr.ssa , la seguente documentazione sanitaria inerente Persona_1 Persona_5
a : la scheda di triage n° 202141420 del Parte_1
13.07.2021, ore 02:37, del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona, con accesso autonomo del paziente;
la cartella clinica n° 2021019389 rilasciata dalla U.O. di Anestesia e
Rianimazione del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni, relativa al ricovero dal 13.07.2021 al 05.08.2021, con diagnosi di dimissione esiti di sospetta in paziente con pregressa polineuropatia assonale; la cartella Persona_8
clinica n° 2021021320 rilasciata dalla U.O. di Recupero e Riabilitazione funzionale del
Presidio Ospedaliero G. Da PR di , relativa al ricovero dal 05.08.2021 al CP_1
04.10.2021, con diagnosi di dimissione esiti di poliradicoloneuropatia in paziente con pregressa paraparesi da stenosi lombare trattata chirurgicamente, mielopatia cervicale, recente arresto cardio circolatorio, FA cronica, cardiomiopatia dilatativa, amputazione
I articolazione metatarso falangea, I dito mano; cartella clinica n° 2021026075 rilasciata dalla U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei
Tirreni relativa al ricovero dal 04.10.2021 al 06.10.2021, contente la descrizione dell'intervento chirurgico di amputazione del primo dito della mano sinistra, operato in data 05.10.2021; la cartella clinica n° 26347 rilasciata dalla U.O. di Medicina
Riabilitativa del Presidio Ospedaliero G. Da PR di relativa al ricovero dal CP_1
06.10.2021 al 27.10.2021, con diagnosi di postumi di amputazione I dito metacarpo - falangea mano sinistra per necrosi. Esiti di poliradicolonevrite con difficoltà della deambulazione;
visita ortopedica del dr. del 10.01.2022. Persona_2
pagina 18 di 23 Dalle complessive risultanze della espletata CTU è emerso che, nonostante l'intervento dei soccorritori del P.S. dell' abbia scongiurato il Controparte_1
decesso dell'attore, nelle concitate manovre salva vita vi fu certamente una condotta omissiva, con mancata sorveglianza del sito di infusione dei farmaci e stravaso di vasocostrittori con necrosi tissutale secondaria;
quindi che, a seguito di quest'ultima,
, ebbe a riportare una necrosi tissutale dell'avambraccio con necessità Parte_1
di amputazione secondaria del I dito e retrazione fibrotica dell'avambraccio con inglobamento dei tendini flessori e presenza di “mano ad artiglio” che si traduce in quadro anatomo - funzionale di perdita funzionale della mano sinistra (arto non dominante). I dottori e hanno dunque determinato Persona_7 Persona_6
l'esistenza, nella fattispecie concreta, di un nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo. Ciò operando una accurata ricostruzione della storia clinica e ripercorrendo l'iter diagnostico e terapeutico del paziente, consegnando in tal modo al giudicante ed alle parti del processo una compiuta ed esaustiva consulenza in relazione alla quale, peraltro, non è stata formulata alcuna nota critica, per come si legge a pagina
25 della medesima. dovrà essere, pertanto, risarcito per i danni subiti ad Parte_1
opera dell' Controparte_1
, ritenuta responsabile ai sensi dell'art.1228 c.c. Ciò assumendo
[...]
come riferimento la risposta fornita dai consulenti medici, a pagina 24 della CTU, al quesito n° 5 posto dal giudice, di seguito trascritta: il danno biologico permanente attualmente residuo è valutabile in misura del 40% secondo le linee guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA). Non esiste danno biologico temporaneo in quanto la lesione ebbe a prodursi e stabilizzarsi durante i periodi di ricovero dell'attore. pagina 19 di 23 Le considerazioni e le osservazioni espresse dai nominati professionisti inducono chi scrive a fare proprie le complessive risultanze cui è pervenuta la C.T.U., apparendo, esse, immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che essere il frutto di un'analisi approfondita e meticolosa della vicenda in esame. I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente acclarati anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice ed in parte utilizzata per l'espletamento dell'elaborato tecnico. I documenti in atti consentono, infatti, un'agevole ricostruzione, del percorso clinico del paziente, esso conforme a quanto dedotto nell'atto introduttivo e pure confermato dai richiamati accertamenti peritali. L'attore ha certamente dimostrato il dedotto rapporto contrattuale, il proprio stato di salute antecedente all'evento lesivo, il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari intervenuti e quest'ultimo, oltre che il grave pregiudizio sofferto.
Tanto premesso e considerato, i danni subiti da non possono che essere Parte_1
addebitati ex art. 1218 c.c. all' Controparte_1
che, in virtù del rapporto contrattuale con il
[...]
paziente, risponde delle conseguenze derivanti dalle condotte dei sanitari di cui si è avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. Il danno di tipo non patrimoniale da riconoscere all'attore deve essere quantificato in base alle note tabelle del Tribunale di
Milano, ciò tenendo conto della menomazione permanente della sua integrità psico - fisica, da riconoscersi nella percentuale del 40%. Va, altresì, considerata l'età di anni 62, già compiuti dal danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo, fattore che, unitamente ai precedenti, indica la somma liquidabile in suo favore unitamente in euro
258.726,00. L'importo in questione, adeguatamente personalizzato, tiene conto del c.d. pretium doloris, concretizzatosi nelle sofferenze patite da durante il Parte_1
pagina 20 di 23 lungo percorso terapeutico e farmacologico che il medesimo ha dovuto affrontare, con ovvie ripercussioni psicologiche ed emotive legate alla perdita di funzionalità dell'arto e all'amputazione di una parte del corpo.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata al 06.06.2022, data della istanza di mediazione, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. civ., sez. un., sent. n° 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data in cui la convenuta è stata chiamata in mediazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Con riferimento alle spese di lite, l'ordinanza n° 15857/2019, emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12.06.2019, stabilisce un importante principio in materia di liquidazione delle spese processuali, quello per cui nei giudizi civili aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente deve essere effettuata avendo riguardo alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, il c.d. decisum, piuttosto che a quella originariamente domandata nell'atto introduttivo del giudizio, c.d. petitum. Questo orientamento giurisprudenziale si basa sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con il D.M. n° 55 del 2014. La sentenza chiarisce che il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese segue l'esito della lite e non l'ammontare della richiesta iniziale.
pagina 21 di 23 In applicazione del principio di soccombenza, l'
[...]
dovrà rifondere le spese Controparte_1
sostenute dall'attore nel presente giudizio.
Esse, comprese quelle di consulenza, vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M. n° 37/2018 e da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa Maria Stefania Picece, pronunciando nel giudizio iscritto al n° 9633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, così decide:
- Accoglie la domanda nei confronti dell'
[...]
e, per l'effetto condanna la stessa, in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
258.726,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna l' Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 13.000,00 per compensi
[...]
professionali ed euro 1.241,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e regolamento,
c.p.a., iva se dovuta, con attribuzione all'avv. Abbiento Angelo dichiaratosi antistatario.
- Pone a definitivo carico dell' Controparte_1
, le spese di CML come liquidate in separato
[...]
decreto del 02.09.2024.
Così deciso in Salerno il 05 dicembre 2025. pagina 22 di 23
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 30.06.2025
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Quercia Grossa n° 10, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Napoli (Na) alla via Atri n° 23, Palazzo Filangieri, presso lo studio dell'avv. Angelo
Abbiento, C.F.: dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti al giudizio, ex artt. 133, co. 3, 134, co. 3, e 176, co. 2, c.p.c., al numero di fax 0815644871 o alla p.e.c. Email_1
ATTORE
pagina 1 di 23 E
Controparte_1
, in persona del direttore generale p.t., con
[...]
sede in Salerno (Sa) alla via S. Leonardo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Eva Anzalone, C.F.:
, e dall'avv. Annarita Colantuono, C.F.: C.F._3 C.F._4
ed in uno alle stesse elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura - Funzione
Affari Legali - dell' Controparte_1
di , sita in alla via S. Leonardo, giusta mandato in
[...] CP_1 CP_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, in esecuzione della deliberazione del direttore generale, con indicazione resa ai fini delle comunicazioni, ex art. 176 c.p.c., dei seguenti recapiti: fax numero 089672053 e indirizzi p.e.c.:
Email_2
Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione del 09.11.2022 ritualmente notificato, esperita la Parte_1
proceduta di mediazione in data 06.06.2022, conveniva in giudizio l'
[...]
, Controparte_1
pagina 2 di 23 in persona del direttore generale p.t., esponendo di essere stato accompagnato dai propri familiari al pronto soccorso dell'indicato ospedale, alle ore 02:00 del 17.07.2021, per via di un grave malessere, esso configurante sin dal principio un severo quadro clinico in quanto caratterizzato da dolori addominali estesi anche all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Affermava che, all'esame obiettivo, risultavano delle condizioni così critiche da imporre la somministrazione d'urgenza di vari farmaci ed infusioni - tra cui il bicarbonato di sodio, il potassio cloruro, la noradrenalina e farmaci antibiotici - oltre che da richiedere manovre rianimatorie, essendo egli incorso in un arresto cardiaco.
Significava di essere stato sottoposto nelle ore successive, a seguito di un quadro clinico ulteriormente aggravatosi, ad accertamenti diagnostici e a valutazioni specialistiche in ambito cardiologico, infettivologico, nefrologico e rianimatorio. Rappresentava il verificarsi, durante la somministrazione endovenosa di noradrenalina, di uno stravaso del farmaco nei tessuti dell'avambraccio sinistro, evento questo che, pur essendo clinicamente rilevante e idoneo a generare un danno progressivo ai tessuti, non sarebbe stato annotato nella scheda di triage né comunicato ai sanitari del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni. Spiegava di essere stato trasferito nella indicata struttura con la diagnosi di stato di shock in acidosi lattica
e che, solo arrivo presso la stessa, i medici avrebbero da subito riscontrato la presenza di flittene in sede di venipuntura e un evidente stato di ischemia del pollice sinistro.
Riportava, poi, quanto annotato dai sanitari nel diario clinico, alle ore 01:00 e alle ore
07:00 del 14.07.2021, giorno successivo al suo trasferimento: edema del braccio sinistro con lesione da stravaso e pollice omolaterale con segni di ipoperfusione. Riferito stravaso di noradrenalina prima dell'accesso nel nostro reparto. Lesione già presente al momento del ricovero (ore 01:00); edema del braccio sinistro con ipoperfusione pagina 3 di 23 dell'estremità radiale e ipomobilità e rigidità delle falangi distali e, poche ore dopo, alle 10:30, si contatta il chirurgo vascolare di guardia per sospetta sindrome compartimentale (arto sup. sx. sospetto stravaso noradrenalina (ore 07:00). Da tali circostanze emergeva, secondo la ricostruzione attorea, che lo stravaso si fosse verificato nella prima struttura ospedaliera e che il mancato tempestivo intervento avesse determinato il progressivo deterioramento dei tessuti, culminato nell'amputazione del pollice sinistro e nella perdita funzionale dell'intera mano. Illustrava, altresì, le risultanze della consulenza medico - legale di parte, redatta dal dott. , che Persona_1
avrebbe evidenziato la presenza di una colpa professionale dei sanitari per non avere essi adottato le necessarie, urgenti ed idonee misure volte a limitare i danni da stravaso, e per non aver comunicato l'evento ai loro colleghi dell'ospedale ricevente. Tale condotta, secondo la valutazione peritale, avrebbe irreversibilmente aggravato il danno tessutale.
, dunque, per gli eventi descritti, chiedeva il riconoscimento del danno Parte_1
biologico permanente stimato in misura non inferiore al 45%, oltre che del danno morale connesso alle sofferenze psicofisiche e alle limitazioni esistenziali conseguenti alla menomazione dell'arto. Quantificava il richiesto risarcimento in euro 320.381,00.
Argomentava, in diritto, in tema di responsabilità sanitaria, richiamando la normativa di riferimento, in particolare la Legge Balduzzi n°189/2012 e la Legge Gelli - Bianco n°
24/2017, oltre che orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di regime ed onere della prova. Riteneva sussistere, nella fattispecie concreta, la responsabilità dei sanitari dell' ai Controparte_1
sensi degli artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., per non essere stato assistito con diligenza dai medesimi durante la sua permanenza al Pronto Soccorso, oltre che la responsabilità dell'ente in questione ai sensi dell'art. 1228 c.c. Domandava in via istruttoria, pagina 4 di 23 rappresentato di avere inutilmente tentato la procedura di mediazione obbligatoria,
l'ammissione della prova testimoniale, dell'interrogatorio formale, e la nomina di un consulente medico - legale d'ufficio per accertare l'esistenza della condotta colposa e quantificare i danni permanenti.
L'attore, pertanto, citava la convenuta a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per l'udienza del 06.03.2023, e rassegnava le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità contrattuale dell' Controparte_2
in persona del L.R p.t., per non aver adempiuto con
[...]
diligenza i doveri inerenti allo svolgimento della professione medica nel somministrare il farmaco noradrenalina e, successivamente, nella gestione idonea delle complicanze e per le gravi conseguenze che ne sono derivate;
inoltre, per non aver prescritto gli approfondimenti ed accertamenti necessari al fine di prestare le cure e gli interventi più appropriati atti ad evitare l'amputazione del pollice della mano sinistra e la perdita funzionale della mano sinistra e, per non aver provveduto a redigere correttamente la
Scheda di Triage n° 20210041420, omettendo di informare, dell'avvenuto stravaso del farmaco noradrenalina, i colleghi dell'Ospedale di Santa Maria dell'Olmo di Cava dei
Tirreni (SA), ove il paziente venne trasferito;
condannare la parte convenuta,
[...]
di all'integrale rifusione in favore del Controparte_2 CP_1
sig. , dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa quantificati in Parte_1
complessive € 320.381,00 per tutti i danni subiti, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico - fisico/psichico - psicologico/interrelazionale, [45% danno biologico permanente pari ad € 183.075,00, danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 91.537,00, aumento personalizzato (max 25 %) pari ad €. 45.769,00 e/o nella diversa misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o pagina 5 di 23 minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre a qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale nella misura stabilità dal Giudice;
rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario”; in via istruttoria chiede: a) se ne ricorrono gli estremi, i presupposti e la necessità, ammettersi interrogatorio formale del convenuto sui capi da 1-4-6 della premessa del presente atto, che si abbiano qui ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione “vero che”; b) ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi da 1 - 4 - 6 della premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla prima udienza utile;
nell'ipotesi di contestazione nella determinazione e quantificazione dei danni tutti, sin d'ora si chiede nominarsi Consulente medico - legale
d'ufficio per l'accertamento della condotta colposa diagnostico - terapeutica dei
Sanitari dell' , nonché per Controparte_2
l'esatta quantificazione di tutti i danni che ne sono derivati”. Depositava, unitamente all'iscrizione a ruolo, i seguenti documenti: scheda di triage n° 20210041420 rilasciata dal Pronto Soccorso della di in Controparte_2 CP_1
data 13.07.2021; cartella clinica n° 2021019389 rilasciata dalla U.O. di Anestesia e
Rianimazione del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni relativa al ricovero dal 13.07.2021 al 05.08.2021; cartella clinica n° 2021021320 rilasciata dalla U.O. di Recupero e Riabilitazione funzionale del Presidio Ospedaliero G.
Da PR di , relativa al ricovero dal 05.08.2021 al 04.10.2021; cartella clinica CP_1
n° 2021026075 rilasciata dalla U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni relativa al ricovero dal 04.10.2021 al 06.10.2021; cartella pagina 6 di 23 clinica n° 26347 rilasciata dalla U.O. di Medicina Riabilitativa del Presidio Ospedaliero
G. Da PR di relativa al ricovero dal 06.10.2021 al 27.10.2021; certificato di CP_1
visita specialistica rilasciato dal dott. in data 10.01.2022; relazione di Persona_2
consulenza medico - legale rilasciata dal dott. in data 15.04.2022; Persona_1
domanda di attivazione di una procedura di mediazione presso Concilia Consumatori del
06.06.2022, prot. n°315/2022; comunicazione convocazione parti del 15.07.2022 -
Concilia Consumatori;
comunicazione rinvio incontro del 15.07.2022 al 17.10.2022 -
Concilia Consumatori;
verbale di procedura di mediazione presso Concilia Consumatori del 17.10.2022.
La causa veniva iscritta a ruolo il 17.11.2022, con l'attribuzione del n° 9633/2022 R.G.,
e assegnata al sottoscritto giudicante.
L' Controparte_1
di si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 1°.03.2023, esponendo CP_1
che le contestazioni mosse dall'attore fossero prive di fondamento sia in fatto che in diritto. La convenuta ricostruiva i fatti in modo del tutto difforme da quanto prospettato dalla parte attrice, sostenendo che la diligenza, la prudenza e la perizia, avessero caratterizzato l'intero percorso clinico, nel pieno rispetto delle leges artis e dei protocolli internazionali applicabili. Specificava che le cure prestate al paziente risultassero appropriate alla gravità del quadro clinico con il quale egli si era presentato e che, pertanto, nessuna omissione o ritardo terapeutico vi sarebbe stata da parte del personale sanitario.
L' contestava, in diritto, che l'attore non avesse fornito la prova del Controparte_1
necessario nesso causale tra l'operato dei medici e le lesioni lamentate. Osservava che, nel contesto della responsabilità medica, il danneggiato fosse tenuto a dimostrare sia pagina 7 di 23 l'esistenza del nesso di causalità sia la colpa del sanitario, non essendo sufficiente un mero richiamo alla gravità dell'esito lesivo. Le deduzioni attoree, secondo le prospettate difese, risultavano essere meramente assertive e prive di un adeguato supporto probatorio. La convenuta rilevava, inoltre, che l'intera pretesa risarcitoria avanzata dall'attore fosse basata quasi esclusivamente su una consulenza medico - legale di parte, la quale non avrebbe potuto assumere valore probatorio autonomo. Le somme richieste, quantificate in oltre 320.000,00 euro, venivano definite dalla stessa come esorbitanti e non supportate da alcun elemento oggettivo. Evidenziava, ancora, che il danno biologico, per come configurato dall'attore, fosse in contrasto con la nozione normativa e giurisprudenziale vigente che attribuiva a tale categoria una portata tendenzialmente omnicomprensiva. Parimenti, il danno non patrimoniale non avrebbe potuto considerarsi in re ipsa, necessitando esso, invece, di specifica allegazione e prova, in assenza della quale nulla poteva essere riconosciuto. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, la convenuta richiamava giurisprudenza recente secondo cui un aumento personalizzato poteva essere ammesso solo in presenza di conseguenze eccezionali e non già per pregiudizi normalmente ricompresi nei punteggi tabellari. La struttura ospedaliera si opponeva anche alle richieste istruttorie come articolate dalla parte attrice, al richiesto interrogatorio formale ed alla prova per testi indicata, ritenendo quest'ultima inammissibile, inconferente ed irrilevante. Si riservava, nell'eventualità di una ammissione della CTU, di formulare i relativi quesiti, e nominava quali CTP i dottori
, e . In conclusione, l' Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, nel ribadire il corretto operato dei propri operatori sanitari, così CP_1
concludeva: “ … accertare e dichiarare che alcuna responsabilità ex art 1218 cc e 2043 cc può essere ascritta all' Controparte_1
pagina 8 di 23 e per l'effetto, rigettare la domanda come ex adverso proposta perché Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
il tutto vinte le spese di lite”. Produceva la comparsa di costituzione e risposta con procura in calce e l'atto di citazione notificato.
Il giudice, alla prima comparizione delle parti avvenuta il 07.03.2023, assegnava alle stesse i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., e rinviava, in prosieguo, all'udienza del
26.06.2023, disponendo, con successivo decreto del 20.05.2023, che essa si svolgesse a mezzo di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti;
con ordinanza del 26.06.2023, lette le note depositate telematicamente, disponeva, come da sua motivazione, consulenza medico - legale, nominando i dottori e Persona_6 [...]
, rispettivamente medico - legale e specialista della materia ortopedica, e Per_7
fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 02.10.2023; statuiva, con decreto del 20.03.2023, che quest'ultima si svolgesse con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il giudice, con ordinanza del 23.10.2023, lette le note delle parti ed il giuramento dei consulenti medici, trasmesso in via telematica, conferiva loro l'incarico di cui alla precedente ordinanza concedendogli il termine di centoventi giorni per il deposito dell'elaborato scritto. Disponeva che il collegio assegnasse un termine di almeno quindici giorni per l'esame della bozza di relazione e l'invio di note e, concedendo alle parti termine per la nomina di C.T.P. sino all'inizio delle operazioni peritali, rinviava, in prosieguo, all'udienza del 06.05.2024; a seguito di istanza dei consulenti del 20.04.2024, con visto apposto sulla medesima del 03.05.2024, autorizzava la proroga dei termini di deposito dell'elaborato peritale, per giorni sessanta;
all'esito dell'udienza del 06.05.2024, pure svolta con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., considerata la indicata richiesta di proroga, rinviava al 04.11.2024. Il giudice, pagina 9 di 23 con decreto del 02.09.2024 liquidava i compensi ai nominati consulenti ponendo il pagamento a provvisorio carico della parte attrice;
il 04.11.2024, Parte_1
all'esito dell'udienza svoltasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., giusto decreto del
17.10.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 30.06.2025; infine, con ulteriore decreto del 30.07.2025, tratteneva il giudizio in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. In data 21.10.2025 il fascicolo veniva rimesso al giudice per l'emissione della sentenza.
La domanda di risarcimento dei danni proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
È opportuno procedere, in via preliminare, ad una essenziale ricognizione dei principi che, alla luce dell'evoluzione ermeneutica registratasi in materia, governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario. Ciò considerando, ai fini del regime probatorio operante, che l'azione giudiziaria è stata esperita esclusivamente nei confronti dell' Controparte_1
. Secondo consolidata giurisprudenza la responsabilità
[...]
dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale, fondandosi sul contratto c.d. di spedalità, dal quale discende in capo alla struttura sanitaria una pluralità di obbligazioni concernenti sia le prestazioni mediche e terapeutiche richieste dal caso concreto, sia le prestazioni di tipo lato sensu alberghiero, accessorie all'espletamento di quelle principali (Cass. civ., sez. un., sent. n° 9556/2002; Cass. civ., sent. n°
13953/2007; Cass. civ., sent. n° 1620/2012; Cass. civ., sent. n° 18610/2015).
La struttura sanitaria, pertanto, risponde sia dei danni cagionati da propri fatti di inadempimento ex art. 1218 c.c. - come nel caso di carenze o inefficienze organizzative pagina 10 di 23 riguardanti attrezzature, farmaci, personale medico ausiliario e paramedico - sia dei danni cagionati ai pazienti dalla condotta colposa dei sanitari di cui si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. La Cassazione ha da tempo qualificato come contrattuale la responsabilità dell'ente ospedaliero, ritenendo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto (Cass. civ., sentenze nn° 589/1999; 3492/2002; 11316/2003; 10297/2004,
9085/2006). Parte della giurisprudenza più risalente, invece, individuava a fondamento di detta responsabilità un contratto di opera professionale, assimilabile a quello stipulato con il singolo medico, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c.; tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta imprecisa e inidonea a rappresentare l'ampiezza delle prestazioni gravanti sulla struttura sanitaria. Risulta, pertanto, preferibile l'orientamento che riconduce la responsabilità al contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (Cass., sez. un., n. 9556/2002). Il contratto in questione è atipico, a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi verso il terzo, e dà luogo, a fronte del pagamento del corrispettivo, a una serie di obblighi in capo alla struttura: messa a disposizione di personale medico e paramedico, manutenzione e controllo di attrezzature e macchinari, vigilanza e custodia dei pazienti, prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post - operatoria, nonché fornitura del vitto e dell'alloggio. La responsabilità contrattuale della struttura riguarda, dunque, non solo l'attività diagnostica o terapeutica dei medici e quella strumentale del personale ausiliario, ma anche i danni derivanti da insufficienze organizzative, inefficienze dei servizi e inadeguatezza delle attrezzature. L'attività del medico, all'interno dell'organizzazione aziendale, costituisce infatti un segmento della più ampia prestazione di assistenza dovuta dall'ente, sicché quest'ultimo può essere ritenuto responsabile anche in assenza di responsabilità del singolo sanitario. In termini più pagina 11 di 23 chiari, la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione qualora venga violato l'obbligo accessorio di predisporre tutti gli strumenti necessari per l'esatto adempimento della prestazione principale, esso discendente dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, si basa sulla norma generale dettata dall'art. 1218
c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, c.d. responsabilità per fatto proprio, oltre che sulla previsione di cui all'art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi dei terzi - sanitari, personale paramedico ed ausiliario - di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione. Ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo in ogni caso un collegamento tra la prestazione effettuata dall'ausiliario e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. civ., sent. n° 13066/2004; Cass. civ., sent. n°10297/2004, Cass. civ., sent. n° 2042/2005). La c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui, in quest'ultimo caso, sarà configurabile solamente nell'ipotesi in cui sia accertata la colpa del sanitario oltre che, naturalmente, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente. Poiché la responsabilità dell'ente e quella del medico sono entrambe contrattuali, vengono meno, per il paziente, le differenze di regime giuridico nell'agire contro l'uno o l'altro soggetto, sia con riguardo alla rilevanza del grado della colpa, sia con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova. Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) pagina 12 di 23 e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, sentenza n° 975 del 16.01.2009; Cass. civ., sez. III, sentenza n° 18341/2013; Cass. civ., Sez. III, sentenza n° 17573/2013; Cass. civ., sent. n°
16828/2018). Il riferimento al grado di probabilità è certamente legato alla circostanza per la quale la valutazione del nesso causale, in sede civile, presenta notevoli differenze in relazione al regime probatorio rispetto alla sede penale: mentre in quest'ultimo ambito, infatti, la causalità materiale si basa sulla prova oltre l'ogni ragionevole dubbio, criterio, questo, prossimo alla certezza, nel civile vale il criterio del più probabile che non, ossia della probabilità prevalente, cosiddetta preponderanza dell'evidenza, che consente di definire l'esistenza del nesso di causalità anche sulla base di una prova che lo renda probabile (Cass. civ. n° 21619 del 16.10.2007; Cass. civ., n° 10741/ 2009; Cass. civ., n° 10285/2009). Il giudizio in questione va compiuto, tuttavia, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di quella che viene notoriamente definita quale una verosimiglianza ragionevole, ciò tenendo conto degli elementi di conferma, tra cui in particolare l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali disponibili in relazione al caso concreto. Grava, pertanto, sul paziente,
l'onere di dimostrare il dedotto rapporto contrattuale, il proprio stato di salute al momento dell'intervento praticato dal medico, la natura dell'intervento eseguito e la derivazione da esso di un peggioramento delle sue condizioni pregresse o l'insorgere di una patologia, se l'intervento eseguito o il trattamento terapeutico applicato fosse di pagina 13 di 23 facile o routinaria esecuzione e non implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato inaspettatamente peggiorativo delle condizioni del paziente. In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sent. n° 6141/1978; Cass. civ. sent.
n° 6220/1988; Cass. civ., sent. n° 3492/2002). La prova del nesso causale, inteso come relazione esterna tra comportamento ed evento, indipendente da ogni profilo di prevedibilità soggettiva, è la più complessa da fornire per il paziente, e costituisce un passaggio logicamente e cronologicamente preliminare rispetto alla verifica della colpa.
Solo dopo che sia stata accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento si potranno infatti individuare gli elementi tipici della colpa al fine di accertare eventuali forme di responsabilità in capo all'operatore medico ed alla struttura sanitaria che fa capo allo stesso.
Quando la responsabilità medica viene invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale, il positivo accertamento del nesso di causalità deve, quindi, necessariamente formare oggetto di prova da parte del danneggiato - paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria. La colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, pagina 14 di 23 gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa (Cass. civ., sez. III, sent. n° 20904/2013 del 12.09.2013). La Suprema Corte ha più volte affermato che la dimostrazione da parte del paziente dell'insorgere di una patologia o dell'aggravamento della sua situazione patologica è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ. sent. n° 6141/1978; Cass. civ., sent. n° 6220/1988; Cass. civ. sent. n° 3492/2002).
Spetta, invece, all'ente ospedaliero, per andare esente da responsabilità, dimostrare che il danno non sussiste o che l'insuccesso terapeutico e gli esiti peggiorativi derivino non da un difetto di diligenza, ma da un evento imprevisto ed imprevedibile o da una patologia preesistente, non accertabile con il criterio dell'ordinaria diligenza professionale (Cass civ., sent. n° 17143/2012 del 09.10.2012; Cass. civ., sent. n°
3492/2002 del 11.03.2002; Cass. civ., sent. n° 364/1997 del 15.01.1997). La distinzione tra prestazione facili e prestazioni implicanti particolari difficoltà rileva non più ai fini dell'onere della prova, ma a quelli della valutazione della diligenza e del grado di colpa, spettando comunque al sanitario provare la peculiare complessità della prestazione
(Cass. civ., sent. n° 10297/2004). Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio: quello di persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione, e quello della c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. La Cassazione ha chiarito con riferimento a tale ultimo principio, con la pagina 15 di 23 sentenza n° 11488/2004 del 21.04.2004, che la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e della diligenza nell'adempimento, è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. Si è ancora statuito che, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto (Cass. civ., sent. n°
10297/2004). Ne consegue che, nelle obbligazioni professionali, è il sanitario, che detiene il bagaglio tecnico, a dover provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento;
tale prova, lungi dall'essere negativa, consiste nella dimostrazione positiva della diligente esecuzione della prestazione. Con la precisazione, peraltro, che la prova dell'assenza di colpa, cui sono tenuti il medico e l'azienda per cui il medesimo presta la propria attività lavorativa, non va intesa come una prova negativa bensì come una prova positiva del fatto contrario, essa consistente nel dimostrare che la prestazione
è stata diligentemente eseguita. La Corte di Cassazione, in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali, con la recente ordinanza n°
17145/2025, riprendendo già consolidati orientamenti in tal senso, ha statuito che
l'accertamento della responsabilità deve essere effettuato sulla base di criteri specifici: temporale, relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima pagina 16 di 23 della contrazione della patologia;
topografico, correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico o ospedaliero interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della probabilità prevalente;
clinico, in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria. La responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali non ha natura oggettiva, ma esige la prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, a fronte della quale la struttura deve provare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione dell'infezione. Tale prova può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici, in difetto di predisposizione o anche solo di produzione in giudizio, da parte della struttura sanitaria, della documentazione relativa all'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (Cass. civ., sent. n°35062/2024 del 30.12.2024. Non può ritenersi liberatoria la prova della mera osservanza delle regole di prevenzione dell'infezione nei luoghi dove si attuano manovre cruente, ma deve essere dimostrata
l'avvenuta adozione delle misure specifiche utili alla prevenzione dell'infezione, mentre
è del tutto erroneo in iure il rilievo per cui non sarebbe possibile escludere cause diverse della contrazione del virus.
Nel corso del giudizio è stata disposta la necessaria consulenza medico - legale al fine di riscontrare quanto allegato dall'attrice, ricercare il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, e procedere ad una eventuale valutazione dei danni riportati dal paziente. La
CML è stata basata sulla raccolta dell'anamnesi, sull'esame obiettivo dell'attore, su uno studio approfondito e coerente della documentazione medica in atti. I consulenti hanno pagina 17 di 23 analizzato, in particolare, nel corso delle operazioni peritali iniziate il 24.11.2023, unitamente ed alla presenza dei CTP dell'attore e della convenuta, rispettivamente il dr.
e la dr.ssa , la seguente documentazione sanitaria inerente Persona_1 Persona_5
a : la scheda di triage n° 202141420 del Parte_1
13.07.2021, ore 02:37, del P.S. dell'Ospedale Ruggi d'Aragona, con accesso autonomo del paziente;
la cartella clinica n° 2021019389 rilasciata dalla U.O. di Anestesia e
Rianimazione del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni, relativa al ricovero dal 13.07.2021 al 05.08.2021, con diagnosi di dimissione esiti di sospetta in paziente con pregressa polineuropatia assonale; la cartella Persona_8
clinica n° 2021021320 rilasciata dalla U.O. di Recupero e Riabilitazione funzionale del
Presidio Ospedaliero G. Da PR di , relativa al ricovero dal 05.08.2021 al CP_1
04.10.2021, con diagnosi di dimissione esiti di poliradicoloneuropatia in paziente con pregressa paraparesi da stenosi lombare trattata chirurgicamente, mielopatia cervicale, recente arresto cardio circolatorio, FA cronica, cardiomiopatia dilatativa, amputazione
I articolazione metatarso falangea, I dito mano; cartella clinica n° 2021026075 rilasciata dalla U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell'Olmo di Cava dei
Tirreni relativa al ricovero dal 04.10.2021 al 06.10.2021, contente la descrizione dell'intervento chirurgico di amputazione del primo dito della mano sinistra, operato in data 05.10.2021; la cartella clinica n° 26347 rilasciata dalla U.O. di Medicina
Riabilitativa del Presidio Ospedaliero G. Da PR di relativa al ricovero dal CP_1
06.10.2021 al 27.10.2021, con diagnosi di postumi di amputazione I dito metacarpo - falangea mano sinistra per necrosi. Esiti di poliradicolonevrite con difficoltà della deambulazione;
visita ortopedica del dr. del 10.01.2022. Persona_2
pagina 18 di 23 Dalle complessive risultanze della espletata CTU è emerso che, nonostante l'intervento dei soccorritori del P.S. dell' abbia scongiurato il Controparte_1
decesso dell'attore, nelle concitate manovre salva vita vi fu certamente una condotta omissiva, con mancata sorveglianza del sito di infusione dei farmaci e stravaso di vasocostrittori con necrosi tissutale secondaria;
quindi che, a seguito di quest'ultima,
, ebbe a riportare una necrosi tissutale dell'avambraccio con necessità Parte_1
di amputazione secondaria del I dito e retrazione fibrotica dell'avambraccio con inglobamento dei tendini flessori e presenza di “mano ad artiglio” che si traduce in quadro anatomo - funzionale di perdita funzionale della mano sinistra (arto non dominante). I dottori e hanno dunque determinato Persona_7 Persona_6
l'esistenza, nella fattispecie concreta, di un nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo. Ciò operando una accurata ricostruzione della storia clinica e ripercorrendo l'iter diagnostico e terapeutico del paziente, consegnando in tal modo al giudicante ed alle parti del processo una compiuta ed esaustiva consulenza in relazione alla quale, peraltro, non è stata formulata alcuna nota critica, per come si legge a pagina
25 della medesima. dovrà essere, pertanto, risarcito per i danni subiti ad Parte_1
opera dell' Controparte_1
, ritenuta responsabile ai sensi dell'art.1228 c.c. Ciò assumendo
[...]
come riferimento la risposta fornita dai consulenti medici, a pagina 24 della CTU, al quesito n° 5 posto dal giudice, di seguito trascritta: il danno biologico permanente attualmente residuo è valutabile in misura del 40% secondo le linee guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA). Non esiste danno biologico temporaneo in quanto la lesione ebbe a prodursi e stabilizzarsi durante i periodi di ricovero dell'attore. pagina 19 di 23 Le considerazioni e le osservazioni espresse dai nominati professionisti inducono chi scrive a fare proprie le complessive risultanze cui è pervenuta la C.T.U., apparendo, esse, immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che essere il frutto di un'analisi approfondita e meticolosa della vicenda in esame. I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente acclarati anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice ed in parte utilizzata per l'espletamento dell'elaborato tecnico. I documenti in atti consentono, infatti, un'agevole ricostruzione, del percorso clinico del paziente, esso conforme a quanto dedotto nell'atto introduttivo e pure confermato dai richiamati accertamenti peritali. L'attore ha certamente dimostrato il dedotto rapporto contrattuale, il proprio stato di salute antecedente all'evento lesivo, il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari intervenuti e quest'ultimo, oltre che il grave pregiudizio sofferto.
Tanto premesso e considerato, i danni subiti da non possono che essere Parte_1
addebitati ex art. 1218 c.c. all' Controparte_1
che, in virtù del rapporto contrattuale con il
[...]
paziente, risponde delle conseguenze derivanti dalle condotte dei sanitari di cui si è avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. Il danno di tipo non patrimoniale da riconoscere all'attore deve essere quantificato in base alle note tabelle del Tribunale di
Milano, ciò tenendo conto della menomazione permanente della sua integrità psico - fisica, da riconoscersi nella percentuale del 40%. Va, altresì, considerata l'età di anni 62, già compiuti dal danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo, fattore che, unitamente ai precedenti, indica la somma liquidabile in suo favore unitamente in euro
258.726,00. L'importo in questione, adeguatamente personalizzato, tiene conto del c.d. pretium doloris, concretizzatosi nelle sofferenze patite da durante il Parte_1
pagina 20 di 23 lungo percorso terapeutico e farmacologico che il medesimo ha dovuto affrontare, con ovvie ripercussioni psicologiche ed emotive legate alla perdita di funzionalità dell'arto e all'amputazione di una parte del corpo.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata al 06.06.2022, data della istanza di mediazione, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. civ., sez. un., sent. n° 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data in cui la convenuta è stata chiamata in mediazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Con riferimento alle spese di lite, l'ordinanza n° 15857/2019, emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12.06.2019, stabilisce un importante principio in materia di liquidazione delle spese processuali, quello per cui nei giudizi civili aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente deve essere effettuata avendo riguardo alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, il c.d. decisum, piuttosto che a quella originariamente domandata nell'atto introduttivo del giudizio, c.d. petitum. Questo orientamento giurisprudenziale si basa sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con il D.M. n° 55 del 2014. La sentenza chiarisce che il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese segue l'esito della lite e non l'ammontare della richiesta iniziale.
pagina 21 di 23 In applicazione del principio di soccombenza, l'
[...]
dovrà rifondere le spese Controparte_1
sostenute dall'attore nel presente giudizio.
Esse, comprese quelle di consulenza, vengono liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M. n° 37/2018 e da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico monocratico, dr.ssa Maria Stefania Picece, pronunciando nel giudizio iscritto al n° 9633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, così decide:
- Accoglie la domanda nei confronti dell'
[...]
e, per l'effetto condanna la stessa, in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
258.726,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna l' Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 13.000,00 per compensi
[...]
professionali ed euro 1.241,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e regolamento,
c.p.a., iva se dovuta, con attribuzione all'avv. Abbiento Angelo dichiaratosi antistatario.
- Pone a definitivo carico dell' Controparte_1
, le spese di CML come liquidate in separato
[...]
decreto del 02.09.2024.
Così deciso in Salerno il 05 dicembre 2025. pagina 22 di 23
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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