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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Volta Mantovana - Via Beata Paola Montaldi N. 15 46049 Volta Mantovana MN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 1
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 128 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2694/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellanti:
In via principale
- dichiarare nulla e/o comunque riformare integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova n. 15/2024 e, per l'effetto, revocare e/o annullare gli avvisi di accertamento per infedele denuncia nn. 98, 99, 100, 101, 102, 124, 125, 126, 127, 128, 173 e 174 del 2022 emessi dal Comune di Volta Mantovana, con conseguente condanna del Comune di Volta Mantovana alla restituzione ai ricorrenti delle somme versate in esecuzione dei predetti avvisi ovvero, in ogni caso, delle somme corrispondenti ai maggiori importi versati a titolo di sanzioni.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui codesta ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenesse di confermare l'interpretazione dell'art. 2 D. Lgs. 504/1992 nel senso attribuitogli dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Mantova, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 D. Lgs. 504/1992 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, comma 1, 42, comma
2 e 97 Cost. nonché con gli artt. 23 e 53 Cost. per i motivi indicati nel presente atto, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: respingersi integralmente il presente appello con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con ogni effetto e statuizione da ciò discendente.
Con vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli avvisi di accertamento i cui estremi sono indicati intestazione il Comune di Volta Mantovana contestava ai contribuenti, odierni appellanti, l'infedele dichiarazione a fini IMU di alcuni terreni di loro proprietà relativamente agli anni di imposta dal 2016 al 2020. La contestazione veniva fondata sulla qualificazione dei terreni come aree edificabili, in conseguenza del loro inserimento nel piano provinciale delle cave come sito destinato ad attività estrattiva (giacimento G7). Rispetto ai versamenti operati dai contribuenti veniva pertanto richiesto il pagamento della maggiore imposta locale dovuta, per un ammontare complessivamente pari ad € 28.364,00 per tutti gli avvisi di accertamento.
Gli appellanti indicati in intestazione impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Mantova con ricorso cumulativo.
I motivi di impugnazione venivano fondati sul presupposto che i terreni di loro proprietà erano da sempre stati utilizzati a scopi agricoli. Erano quindi formulate censure di carenza di motivazione;
di infondatezza della pretesa comunale, in relazione al principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria, e di violazione della normativa in materia di IMU (artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come interpretati dagli artt. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e 11-quaterdecies, comma 16, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203); oltre che di violazione delle disposizioni applicabili in tema di liquidazione delle sanzioni. Inoltre, erano sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se interpretati nel senso preteso dall'amministrazione comunale, di ritenere edificabili terreni agricoli destinati a giacimento, ma non inseriti in ambito territoriale estrattivo (“ATE”),
e dunque sulla base di una mera potenzialità dell'uso a fini estrattivi.
Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso così impostato veniva accolto dall'adita
Corte di giustizia tributaria limitatamente alle sanzioni applicate con gli avvisi di accertamento impugnati, con loro rideterminazione «nella misura del 30%» di quelle applicate. Per il resto veniva respinto.
Era in primo luogo esclusa la carenza di motivazione, sul rilievo che le ragioni dell'imposizione erano state comprese dai ricorrenti.
Venivano del pari giudicate infondate le censure di difetto di proporzione e la correlativa pretesa di applicare la tassazione IMU per le aree agricole. Sul punto la sentenza richiamava il precedente conforme di cui alla « sentenza n. 3353/23/23 pronunciata il 16/10/23 depositata il 13/11/23 della CGT di 2° Grado di Lombardia Sezione Staccata di Brescia Sez. 23 tra Ricorrente_1 ed altri contro il Comune di Volta». La pronuncia di primo grado aggiungeva al medesimo riguardo che «l'inserimento nel piano cave provinciale determina la tassazione IMU a fini edificatori con esclusione delle esenzioni e detrazioni spettanti all'eventuale imprenditore agricolo».
Contro la pronuncia di primo grado i contribuenti hanno proposto appello, al quale resiste l'ente locale impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello censura la sentenza innanzitutto per motivazione «apodittica, apparente e del tutto inesistente
» sulle questioni dedotte ed omesso esame di queste.
Con un secondo motivo sono riproposte le questioni di merito. Si contesta che a fini IMU un terreno agricolo sia assimilabile ad un'area edificabile per il solo fatto della sua destinazione a giacimento estrattivo, impressa dal piano provinciale cave, oltre che dallo strumento urbanistico generale (piano di governo del territorio -
PGT), in mancanza dell'inserimento in un ambito territoriale estrattivo, e dunque di uno strumento attuativo che ne concretizzi la possibilità di sfruttamento economico. L'erroneità della posizione dell'amministrazione comunale, fondata su una mera potenzialità, nondimeno condivisa dalla sentenza di primo grado, sarebbe ricavabile dal fatto che il terreno è tuttora utilizzato a scopi agricoli, mediante affitto di fondo rustico.
Con il terzo motivo vengono riproposte le questioni di costituzionalità, svolte in via subordinata, e su cui la sentenza di primo grado non si è pronunciata, degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, se interpretati nel senso preteso dall'amministrazione comunale. Si deduce il contrasto con i seguenti parametri costituzionali: artt. 3, comma 1, Cost. (vizio di irragionevolezza intrinseca dell'atto legislativo); 42, comma 2 (grave pregiudizio del diritto di proprietà); 97, comma 2, Cost. (violazione del principio di ragionevolezza nell'attività amministrativa); e 23 e 53 Cost. (legalità e proporzionalità delle prestazioni e delle imposte).
Le censure sono infondate.
Innanzitutto, la motivazione della sentenza di primo grado non è carente. Nella sua estrema sinteticità sono comunque enucleabili le ragioni a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso. Ciò attraverso il richiamo al sopra citato precedente conforme di secondo grado (sentenza n. 3353/23/23 del 13 novembre 2023 della
Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia - sezione staccata di Brescia), reso su ricorso di uno dei due odierni appellanti. Tanto basta per porre entrambi nelle condizioni di comprendere i presupposti su cui si fonda la pronuncia sfavorevole e per articolare contro di essa censure a mezzo del presente appello.
Quest'ultimo mezzo di impugnazione ha peraltro carattere devolutivo, come si ricava dalla tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio (art. 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per cui eventuali deficit motivazionali della pronuncia di primo grado possono da un lato essere integrati con la pronuncia di secondo grado;
e dall'altro lato non esimono la parte soccombente dal riproporre le censure di merito sulle quali lamenta un insufficiente esame da parte della sentenza appellata.
Ciò è del resto quanto avvenuto nel caso di specie, con gli ulteriori motivi d'appello, attraverso i quali si torna a contestare i presupposti dell'imposizione dei terreni di proprietà dei contribuenti sia per violazione della normativa primaria, che per contrasto di questa con i sovraordinati parametri costituzioni in precedenza richiamati.
Entrambi gli ordini di censura sono tuttavia infondati.
Sotto il primo profilo è evidente la conformità degli avvisi di accertamento alla disciplina di legge sull'IMU, ed in particolare con l'art. 2, lett. b), del sopra citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la definizione di aree edificabili ai fini del tributo locale. Secondo quest'ultima norma è tale l'area «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi». Il testuale riferimento agli strumenti urbanistici generali, in alternativa a quelli di carattere attuativo, vale a confutare gli assunti dei contribuenti, secondo cui non sarebbe sufficiente la tipizzazione dei terreni di loro proprietà come sito estrattivo in base alle convergenti destinazioni impressegli dai sopra menzionati strumenti pianificatori di carattere generale.
Ogni dubbio al riguardo è stato poi fugato in via legislativa, con le norme interpretative di cui ai sopra citati artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, i quali hanno chiarito che non è necessaria l'approvazione di uno strumento attuativo.
Nel senso ora esposto è la costante giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'ente locale impositore, ed in particolare Cass., sez. trib., 10 marzo 2020, n. 6702. Nel precedente in questione si è affermato che l'avvio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile e dunque rappresenta un indice di capacità contributiva su cui legittimamente può essere modulata l'imposizione locale.
Le ora richiamate affermazioni di principio della Suprema Corte palesano la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni di legge primaria sopra richiamate. Non
è infatti ravvisabile alcuna irragionevolezza nel differenziare sul piano tributario, in termini di aumento del prelievo, una ricchezza fondaria espressiva di potenzialità edificatorie rispetto ad una ancorata al solo sfruttamento agricolo del fondo. Dall'inasprimento del prelievo fiscale sulle aree edificabili non deriva poi alcun effetto espropriativo, ma solo un maggior concorso alla spesa pubblica, correlato ad una maggiore capacità contributiva insita nel valore del bene immobile conseguente alla sua destinazione sulla base dei vigenti strumenti di governo del territorio, secondo quanto finora esposto.
L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti a rifondere all'amministrazione comunale appellata le spese di causa del presente grado, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Volta Mantovana - Via Beata Paola Montaldi N. 15 46049 Volta Mantovana MN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 1
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 101 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 126 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 128 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2694/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellanti:
In via principale
- dichiarare nulla e/o comunque riformare integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova n. 15/2024 e, per l'effetto, revocare e/o annullare gli avvisi di accertamento per infedele denuncia nn. 98, 99, 100, 101, 102, 124, 125, 126, 127, 128, 173 e 174 del 2022 emessi dal Comune di Volta Mantovana, con conseguente condanna del Comune di Volta Mantovana alla restituzione ai ricorrenti delle somme versate in esecuzione dei predetti avvisi ovvero, in ogni caso, delle somme corrispondenti ai maggiori importi versati a titolo di sanzioni.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui codesta ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenesse di confermare l'interpretazione dell'art. 2 D. Lgs. 504/1992 nel senso attribuitogli dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Mantova, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 D. Lgs. 504/1992 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, comma 1, 42, comma
2 e 97 Cost. nonché con gli artt. 23 e 53 Cost. per i motivi indicati nel presente atto, con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: respingersi integralmente il presente appello con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con ogni effetto e statuizione da ciò discendente.
Con vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli avvisi di accertamento i cui estremi sono indicati intestazione il Comune di Volta Mantovana contestava ai contribuenti, odierni appellanti, l'infedele dichiarazione a fini IMU di alcuni terreni di loro proprietà relativamente agli anni di imposta dal 2016 al 2020. La contestazione veniva fondata sulla qualificazione dei terreni come aree edificabili, in conseguenza del loro inserimento nel piano provinciale delle cave come sito destinato ad attività estrattiva (giacimento G7). Rispetto ai versamenti operati dai contribuenti veniva pertanto richiesto il pagamento della maggiore imposta locale dovuta, per un ammontare complessivamente pari ad € 28.364,00 per tutti gli avvisi di accertamento.
Gli appellanti indicati in intestazione impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Mantova con ricorso cumulativo.
I motivi di impugnazione venivano fondati sul presupposto che i terreni di loro proprietà erano da sempre stati utilizzati a scopi agricoli. Erano quindi formulate censure di carenza di motivazione;
di infondatezza della pretesa comunale, in relazione al principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria, e di violazione della normativa in materia di IMU (artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come interpretati dagli artt. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e 11-quaterdecies, comma 16, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203); oltre che di violazione delle disposizioni applicabili in tema di liquidazione delle sanzioni. Inoltre, erano sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se interpretati nel senso preteso dall'amministrazione comunale, di ritenere edificabili terreni agricoli destinati a giacimento, ma non inseriti in ambito territoriale estrattivo (“ATE”),
e dunque sulla base di una mera potenzialità dell'uso a fini estrattivi.
Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso così impostato veniva accolto dall'adita
Corte di giustizia tributaria limitatamente alle sanzioni applicate con gli avvisi di accertamento impugnati, con loro rideterminazione «nella misura del 30%» di quelle applicate. Per il resto veniva respinto.
Era in primo luogo esclusa la carenza di motivazione, sul rilievo che le ragioni dell'imposizione erano state comprese dai ricorrenti.
Venivano del pari giudicate infondate le censure di difetto di proporzione e la correlativa pretesa di applicare la tassazione IMU per le aree agricole. Sul punto la sentenza richiamava il precedente conforme di cui alla « sentenza n. 3353/23/23 pronunciata il 16/10/23 depositata il 13/11/23 della CGT di 2° Grado di Lombardia Sezione Staccata di Brescia Sez. 23 tra Ricorrente_1 ed altri contro il Comune di Volta». La pronuncia di primo grado aggiungeva al medesimo riguardo che «l'inserimento nel piano cave provinciale determina la tassazione IMU a fini edificatori con esclusione delle esenzioni e detrazioni spettanti all'eventuale imprenditore agricolo».
Contro la pronuncia di primo grado i contribuenti hanno proposto appello, al quale resiste l'ente locale impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello censura la sentenza innanzitutto per motivazione «apodittica, apparente e del tutto inesistente
» sulle questioni dedotte ed omesso esame di queste.
Con un secondo motivo sono riproposte le questioni di merito. Si contesta che a fini IMU un terreno agricolo sia assimilabile ad un'area edificabile per il solo fatto della sua destinazione a giacimento estrattivo, impressa dal piano provinciale cave, oltre che dallo strumento urbanistico generale (piano di governo del territorio -
PGT), in mancanza dell'inserimento in un ambito territoriale estrattivo, e dunque di uno strumento attuativo che ne concretizzi la possibilità di sfruttamento economico. L'erroneità della posizione dell'amministrazione comunale, fondata su una mera potenzialità, nondimeno condivisa dalla sentenza di primo grado, sarebbe ricavabile dal fatto che il terreno è tuttora utilizzato a scopi agricoli, mediante affitto di fondo rustico.
Con il terzo motivo vengono riproposte le questioni di costituzionalità, svolte in via subordinata, e su cui la sentenza di primo grado non si è pronunciata, degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, se interpretati nel senso preteso dall'amministrazione comunale. Si deduce il contrasto con i seguenti parametri costituzionali: artt. 3, comma 1, Cost. (vizio di irragionevolezza intrinseca dell'atto legislativo); 42, comma 2 (grave pregiudizio del diritto di proprietà); 97, comma 2, Cost. (violazione del principio di ragionevolezza nell'attività amministrativa); e 23 e 53 Cost. (legalità e proporzionalità delle prestazioni e delle imposte).
Le censure sono infondate.
Innanzitutto, la motivazione della sentenza di primo grado non è carente. Nella sua estrema sinteticità sono comunque enucleabili le ragioni a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso. Ciò attraverso il richiamo al sopra citato precedente conforme di secondo grado (sentenza n. 3353/23/23 del 13 novembre 2023 della
Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia - sezione staccata di Brescia), reso su ricorso di uno dei due odierni appellanti. Tanto basta per porre entrambi nelle condizioni di comprendere i presupposti su cui si fonda la pronuncia sfavorevole e per articolare contro di essa censure a mezzo del presente appello.
Quest'ultimo mezzo di impugnazione ha peraltro carattere devolutivo, come si ricava dalla tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio (art. 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per cui eventuali deficit motivazionali della pronuncia di primo grado possono da un lato essere integrati con la pronuncia di secondo grado;
e dall'altro lato non esimono la parte soccombente dal riproporre le censure di merito sulle quali lamenta un insufficiente esame da parte della sentenza appellata.
Ciò è del resto quanto avvenuto nel caso di specie, con gli ulteriori motivi d'appello, attraverso i quali si torna a contestare i presupposti dell'imposizione dei terreni di proprietà dei contribuenti sia per violazione della normativa primaria, che per contrasto di questa con i sovraordinati parametri costituzioni in precedenza richiamati.
Entrambi gli ordini di censura sono tuttavia infondati.
Sotto il primo profilo è evidente la conformità degli avvisi di accertamento alla disciplina di legge sull'IMU, ed in particolare con l'art. 2, lett. b), del sopra citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la definizione di aree edificabili ai fini del tributo locale. Secondo quest'ultima norma è tale l'area «utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi». Il testuale riferimento agli strumenti urbanistici generali, in alternativa a quelli di carattere attuativo, vale a confutare gli assunti dei contribuenti, secondo cui non sarebbe sufficiente la tipizzazione dei terreni di loro proprietà come sito estrattivo in base alle convergenti destinazioni impressegli dai sopra menzionati strumenti pianificatori di carattere generale.
Ogni dubbio al riguardo è stato poi fugato in via legislativa, con le norme interpretative di cui ai sopra citati artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 36, comma 2, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, i quali hanno chiarito che non è necessaria l'approvazione di uno strumento attuativo.
Nel senso ora esposto è la costante giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'ente locale impositore, ed in particolare Cass., sez. trib., 10 marzo 2020, n. 6702. Nel precedente in questione si è affermato che l'avvio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile e dunque rappresenta un indice di capacità contributiva su cui legittimamente può essere modulata l'imposizione locale.
Le ora richiamate affermazioni di principio della Suprema Corte palesano la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni di legge primaria sopra richiamate. Non
è infatti ravvisabile alcuna irragionevolezza nel differenziare sul piano tributario, in termini di aumento del prelievo, una ricchezza fondaria espressiva di potenzialità edificatorie rispetto ad una ancorata al solo sfruttamento agricolo del fondo. Dall'inasprimento del prelievo fiscale sulle aree edificabili non deriva poi alcun effetto espropriativo, ma solo un maggior concorso alla spesa pubblica, correlato ad una maggiore capacità contributiva insita nel valore del bene immobile conseguente alla sua destinazione sulla base dei vigenti strumenti di governo del territorio, secondo quanto finora esposto.
L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti a rifondere all'amministrazione comunale appellata le spese di causa del presente grado, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.