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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1754/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valentino Licciardi, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
13.4.2012, veniva riportata una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari almeno al 12%; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere le provvidenze di legge per il danno biologico riportato, oltre interessi e della rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 subìto, in data 13.4.2012, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta, veniva riconosciuta una menomazione di grado inferiore al 5%.
Riferiva che, in ragione dell'aggravamento dei postumi, aveva presentato domanda di revisione all' che, con provvedimento del 10.3.2023, aveva valutato la CP_1 menomazione in misura pari al 6%, corrispondendo l'indennizzo in conto capitale.
1 Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa e di aver ottenuto una nuova valutazione in aumento da parte dell' , che stimava il danno CP_2 biologico in misura pari all'8%, corrispondendo un maggior indennizzo.
Contestava altresì tale stima, affermando che la lesione doveva essere valutata nella misura del 12%, come da c.t.p. a firma del dott. . Persona_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, CP_2 contestando l'avversa pretesa.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, non essendo conseguito alcun ulteriore aggravamento rispetto ai postumi a carattere permanente riconosciuti dapprima nella misura del 6% e, successivamente, a seguito di opposizione amministrativa e visita collegiale, nella misura dell'8%.
Sosteneva, pertanto, la correttezza della decisione da ultimo adottata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente sede, occorre stabilire se l'aggravamento o la diversa stima delle patologie lamentate dal ricorrente possano modificare la quantificazione del danno biologico operata dall' in misura dell'8%, dovendosi rammentare che, ai sensi CP_1 dell'art. 147 disp. att. c.p.c., le collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Espletate le operazioni peritali, nella relazione definitiva il C.T.U., dott. Per_2
osservava: “Alla fattispecie in esame sono applicabili i seguenti riferimenti classificatori delle tabelle di cui
[...] al D.M. 12/07/2000: ✓ sindrome ansioso-depressiva reattiva = danno biologico pari al 4% per analogia indiretta alla voce tabellare n°182 (sindrome soggettiva del traumatizzato cranico – danno biologico fino al 4%), stante le risultanze del colloquio clinico peritale e della disamina documentale;
✓ esiti di perforazione timpanica a sinistra = danno biologico pari al 2% partendo per analogia indiretta dalla voce tabellare n° 313 (acufeni - percentuale pari a 1 – 2 %) stante l'assenza di deficit uditivo;
✓ esito cicatriziale in regione frontale destra = danno biologico pari all'1% partendo per analogia diretta dalla voce tabellare n° 38
(cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione – fino a 30 punti) stante l'esigua estensione dell'esito cicatriziale (cm. 1) e della sua scarsa visibilità. Pertanto, la valutazione medico-legale espressa in sede amministrativa appare congrua (8%), tenuto
2 conto altresì che tali esiti determinano menomazioni concorrenti, in quanto incidenti sullo stesso apparato, la cui valutazione, rientrando nella fattispecie dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni. Pertanto, non si concorda con la valutazione del Dr. allegata al fascicolo del ricorrente, concludente per postumi di danno Persona_1 biologico pari al 12% in quanto priva di rilievi clinici nonché di riferimenti tabellari”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Il Sig.
, nato ad [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Cesine n. 1, è affetto da Parte_1 esiti di trauma cranico con cicatrice in regione frontale, perforazione timpanica a sinistra, sindrome ansioso-depressiva reattiva. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante CP_ dall'evento infortunio sul lavoro per cui è causa pari all'8% di danno biologico già riconosciuto dall , per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
Siffatta stima veniva confermata anche all'esito delle osservazioni controdeduttive avanzate da parte ricorrente, alle quali il C.T.U. ha, tra l'altro, così replicato: “Le osservazioni in questione lamentano una presunta superficialità della bozza peritale e, in particolare, accusano il CTU di non aver fornito spiegazioni riguardo alle “ragioni del totale rigetto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte, che aveva qualificato il danno biologico in misura ben superiore rispetto alle conclusioni del consulente d'ufficio” … Trattasi di “laconica certificazione” che quantifica un danno biologico al 12% senza alcun riferimento tabellare né motivazioni cliniche dettagliate, a differenza di quanto riportato nella bozza peritale a supporto della valutazione medico-legale conclusiva. Si conferma, pertanto, il giudizio espresso nell'elaborato peritale di cui questa sintetica valutazione è parte integrante”.
Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, per il sinistro per cui è causa.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Sul punto, deve osservarsi che il ritardo lamentato da parte ricorrente nel deposito della relazione definitiva non ha in alcun modo inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa, tanto che la stessa parte ricorrente si duole del tardivo deposito della relazione in maniera generica, ossia senza indicare quale effettivo pregiudizio ne sia derivato a suo carico.
A ciò si aggiunga che l'inosservanza del termine assegnato al C.T.U. per il deposito dell'elaborato definitivo non è mai causa di nullità, in quanto il termine è ritenuto di natura ordinatoria e non perentoria (Cassazione civile, sez. III, n. 853 del 07/02/1979:
“Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio e ordinatorio, e non perentorio, ed e inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità”).
Nel processo del lavoro, è solo nel giudizio d'appello che l'art. 441 co. 2 c.p.c. prevede, per il deposito della relazione, il termine di 10 giorni prima dell'udienza, che il C.T.U.
è tenuto a rispettare a pena di incappare nella sanzione della nullità relativa
(Cassazione civile, sez. lav., n. 22708 del 08/11/2010; Cassazione civile, sez. lav., n.
3 10157 del 26/05/2004).
Quanto al primo grado del giudizio del lavoro, la giurisprudenza è pervenuta ad analoga conclusione (Cassazione civile, sez. lav., 09/04/1999, n. 3488: “Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio di cui all'art.
424, comma 3, c.p.c. integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine”).
Nella fattispecie, non vi è eccezione di nullità della C.T.U., espressamente formulata, giacché parte ricorrente si è limitata a rilevare una recidiva nel mancato rispetto dei termini da parte del consulente nominato e la conseguente compromissione dell'affidabilità ed attendibilità del consulente stesso, anche in ragione dello scollamento temporale rispetto alla visita peritale.
Non si riscontrano, pertanto, i presupposti per l'invocata rinnovazione della C.T.U.
Di contro, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché la natura prettamente tecnica della stima controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
, una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8%; Parte_1
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1754/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Valentino Licciardi, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
13.4.2012, veniva riportata una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari almeno al 12%; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere le provvidenze di legge per il danno biologico riportato, oltre interessi e della rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 subìto, in data 13.4.2012, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta, veniva riconosciuta una menomazione di grado inferiore al 5%.
Riferiva che, in ragione dell'aggravamento dei postumi, aveva presentato domanda di revisione all' che, con provvedimento del 10.3.2023, aveva valutato la CP_1 menomazione in misura pari al 6%, corrispondendo l'indennizzo in conto capitale.
1 Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa e di aver ottenuto una nuova valutazione in aumento da parte dell' , che stimava il danno CP_2 biologico in misura pari all'8%, corrispondendo un maggior indennizzo.
Contestava altresì tale stima, affermando che la lesione doveva essere valutata nella misura del 12%, come da c.t.p. a firma del dott. . Persona_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, CP_2 contestando l'avversa pretesa.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, non essendo conseguito alcun ulteriore aggravamento rispetto ai postumi a carattere permanente riconosciuti dapprima nella misura del 6% e, successivamente, a seguito di opposizione amministrativa e visita collegiale, nella misura dell'8%.
Sosteneva, pertanto, la correttezza della decisione da ultimo adottata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente sede, occorre stabilire se l'aggravamento o la diversa stima delle patologie lamentate dal ricorrente possano modificare la quantificazione del danno biologico operata dall' in misura dell'8%, dovendosi rammentare che, ai sensi CP_1 dell'art. 147 disp. att. c.p.c., le collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Espletate le operazioni peritali, nella relazione definitiva il C.T.U., dott. Per_2
osservava: “Alla fattispecie in esame sono applicabili i seguenti riferimenti classificatori delle tabelle di cui
[...] al D.M. 12/07/2000: ✓ sindrome ansioso-depressiva reattiva = danno biologico pari al 4% per analogia indiretta alla voce tabellare n°182 (sindrome soggettiva del traumatizzato cranico – danno biologico fino al 4%), stante le risultanze del colloquio clinico peritale e della disamina documentale;
✓ esiti di perforazione timpanica a sinistra = danno biologico pari al 2% partendo per analogia indiretta dalla voce tabellare n° 313 (acufeni - percentuale pari a 1 – 2 %) stante l'assenza di deficit uditivo;
✓ esito cicatriziale in regione frontale destra = danno biologico pari all'1% partendo per analogia diretta dalla voce tabellare n° 38
(cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione – fino a 30 punti) stante l'esigua estensione dell'esito cicatriziale (cm. 1) e della sua scarsa visibilità. Pertanto, la valutazione medico-legale espressa in sede amministrativa appare congrua (8%), tenuto
2 conto altresì che tali esiti determinano menomazioni concorrenti, in quanto incidenti sullo stesso apparato, la cui valutazione, rientrando nella fattispecie dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni. Pertanto, non si concorda con la valutazione del Dr. allegata al fascicolo del ricorrente, concludente per postumi di danno Persona_1 biologico pari al 12% in quanto priva di rilievi clinici nonché di riferimenti tabellari”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Il Sig.
, nato ad [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Cesine n. 1, è affetto da Parte_1 esiti di trauma cranico con cicatrice in regione frontale, perforazione timpanica a sinistra, sindrome ansioso-depressiva reattiva. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante CP_ dall'evento infortunio sul lavoro per cui è causa pari all'8% di danno biologico già riconosciuto dall , per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
Siffatta stima veniva confermata anche all'esito delle osservazioni controdeduttive avanzate da parte ricorrente, alle quali il C.T.U. ha, tra l'altro, così replicato: “Le osservazioni in questione lamentano una presunta superficialità della bozza peritale e, in particolare, accusano il CTU di non aver fornito spiegazioni riguardo alle “ragioni del totale rigetto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte, che aveva qualificato il danno biologico in misura ben superiore rispetto alle conclusioni del consulente d'ufficio” … Trattasi di “laconica certificazione” che quantifica un danno biologico al 12% senza alcun riferimento tabellare né motivazioni cliniche dettagliate, a differenza di quanto riportato nella bozza peritale a supporto della valutazione medico-legale conclusiva. Si conferma, pertanto, il giudizio espresso nell'elaborato peritale di cui questa sintetica valutazione è parte integrante”.
Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, per il sinistro per cui è causa.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Sul punto, deve osservarsi che il ritardo lamentato da parte ricorrente nel deposito della relazione definitiva non ha in alcun modo inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa, tanto che la stessa parte ricorrente si duole del tardivo deposito della relazione in maniera generica, ossia senza indicare quale effettivo pregiudizio ne sia derivato a suo carico.
A ciò si aggiunga che l'inosservanza del termine assegnato al C.T.U. per il deposito dell'elaborato definitivo non è mai causa di nullità, in quanto il termine è ritenuto di natura ordinatoria e non perentoria (Cassazione civile, sez. III, n. 853 del 07/02/1979:
“Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio e ordinatorio, e non perentorio, ed e inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità”).
Nel processo del lavoro, è solo nel giudizio d'appello che l'art. 441 co. 2 c.p.c. prevede, per il deposito della relazione, il termine di 10 giorni prima dell'udienza, che il C.T.U.
è tenuto a rispettare a pena di incappare nella sanzione della nullità relativa
(Cassazione civile, sez. lav., n. 22708 del 08/11/2010; Cassazione civile, sez. lav., n.
3 10157 del 26/05/2004).
Quanto al primo grado del giudizio del lavoro, la giurisprudenza è pervenuta ad analoga conclusione (Cassazione civile, sez. lav., 09/04/1999, n. 3488: “Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio di cui all'art.
424, comma 3, c.p.c. integra una nullità di ordine relativo, la quale resta sanata se non opposta dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine”).
Nella fattispecie, non vi è eccezione di nullità della C.T.U., espressamente formulata, giacché parte ricorrente si è limitata a rilevare una recidiva nel mancato rispetto dei termini da parte del consulente nominato e la conseguente compromissione dell'affidabilità ed attendibilità del consulente stesso, anche in ragione dello scollamento temporale rispetto alla visita peritale.
Non si riscontrano, pertanto, i presupposti per l'invocata rinnovazione della C.T.U.
Di contro, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché la natura prettamente tecnica della stima controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
, una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8%; Parte_1
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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