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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13523 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e , nato a [...] l'[...] C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Titone C.F._4
(pec: , con studio in LE, Via Messina,15, Email_1
giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del
17.8.25;
– attori –
CONTRO
, cf Controparte_1
, elettivamente domiciliato in LE, VIA QUINTINO SEL- P.IVA_1
LA n.18 presso lo studio dell'Avv. BOMMARITO GIULIA che lo rappresen-
ta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione;
Tribunale di LE convenuto e nei confronti del
, cf , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, cf , cf
[...] C.F._5 CP_4
, , cf , C.F._6 Controparte_5 C.F._7
, cf , cf Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
, , cf , C.F._9 CP_8 C.F._10
, cf , cf CP_9 C.F._11 Controparte_10
, e , cf C.F._12 Controparte_11 C.F._13
elettivamente domiciliato in LE, V. LIBERTA' n.56 presso lo studio dell'Avv. MADONIA MARCELLO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuti –
ED ANCHE DI
NATO A PALERMO IL 29/10/1957, CF CP_12
, NATA A PALERMO IL C.F._14 Controparte_13
14 OTTOBRE 2002, C.F. , C.F._15
CHIAMATI CONTUMACI
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4
l , nonché il Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_14
Tribunale di LE
- 2 - Sezione II Civile , e dinanzi al Tri- Parte_5 Controparte_10 Controparte_11
bunale di LE formulando le seguenti domande: “1) ritenere e dichia-
rare nullo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 co. 2° cod. civ., l'atto di co-
stituzione di servitù redatto in Notar in data 29.07.2010, Persona_1
rep. 56758, racc. 17186, stipulato fra la (società costruttrice CP_15
del fabbricato sito in LE, via Papa Pio XII° n. 25/A, oramai giuridica-
mente non più esistente) e l' di LE per mancanza dell'oggetto; CP_1
2) per l'effetto, ritenere e dichiarare gli odierni attori comproprietari della
stradella “1”, costituente pertinenza degli immobili siti a LE, via Papa
Pio XII° dal n. “27” al n. “37”;
3) in subordine, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tale
richiesta, riconoscere gli odierni attori titolari del diritto di servitù di pas-
saggio, sia pedonale che veicolare, sulla stradella “1” antistante le proprie
abitazioni, larga metri 3,20 e lunga metri 60.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del sotto-
scritto procuratore.”
All'uopo esponevano che la stradella denominata 1 era l'unica via di accesso ai civici “27” e “37”, ove vi erano appartamenti già dello e CP_1
poi riscattati dagli attori (o danti causa).
Tale stradella era stata, inoltre, utilizzata per anni per il parcheggio delle autovetture.
Deducevano, quindi, che la stradella era pertinenza delle singole unità
abitative di proprietà comune degli odierni attori, posto che l' non CP_1
se ne era riservato la proprietà all'atto della stipula dei rogiti di compra-
vendita.
Tribunale di LE
- 3 - Sezione II Civile Tale circostanza però è stata oggetto di contestazione ad opera del dell'edificio sito a LE nella via Papa Pio XII n. 25/ e di CP_2
terzi che, invece, adducevano la titolarità della servitù di passaggio su detta stradella in forza di costituzione di servitù di passaggio carrabile e pedonale, nonché di elettrodotto, acquedotto, ecc., giusto atto pubblico in
Notaio Rep. 56758 e Racc. 17186 del 9 luglio 2010 intervenuto Per_2
tra lo e la , società costruttrice di uno stabile vicino. CP_1 CP_16
Deducevano, quindi, la nullità del predetto atto poiché privo di oggetto in quanto la stradella era stata ceduta dallo ai singoli assegnatari CP_1
degli immobili del Condominio attore.
La funzione della stradella era quella di parte inscindibile delle abita-
zioni e, quindi, come parti di uso comune, ovvero come spazi destinati ad interessi comuni ed omogenei atti a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da di-
simpegno per le esigenze degli immobili ad esso prospicienti, consentendo il passaggio degli odierni attori, proprietari degli immobili che vanno dal civico “31” al civico “37” e lo stazionamento dei loro veicoli.
Ritualmente costituitisi, i convenuti privati, oltre ad eccepire la disin-
tegrità del contraddittorio, contestavano le allegazioni di parte attrice e chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, di essere comproprietari, assieme ad altri soggetti, pro indiviso, dell'edificio condominiale sito a LE nella
[...]
, realizzato dalla Controparte_2 CP_15
Tra le parti comuni del detto edificio vi è l'aria destinata a parcheggio esclusivo dei signori condomini antistante l'edificio condominiale che con-
Tribunale di LE
- 4 - Sezione II Civile fina la stradella oggetto del presente giudizio.
Inoltre nel 2010 la società costruttrice aveva sottoscritto con la , CP_1
proprietaria della citata stradella, un atto di costituzione di servitù.
Gli attori, invece, occupavano la predetta stradella parcheggiando mez-
zi ed ostruendo il passaggio pedonale.
Rilevavano che la stradella, per caratteristiche proprie, dimensioni, e titoli trascritti, ha unicamente la funzione di servitù di passaggio a piedi e carrabile (nonché di elettrodotto, gas dotto ecc.) sia a servizio dei civici
27-37 che del civico 25/A e che non poteva essere destinata a parcheggio né può mai essere stata oggetto di cessione in proprietà.
Nulla eccepivano i convenuti in ordine alla domanda subordinata for-
mulata dagli attori in atto di citazione.
Lo , ritualmente costituito, contestando le allegazioni e le doman- CP_1
de di parte attrice concludeva come di seguito: “ritenere e dichiarare legit-
timo e pienamente valido l'atto di costituzione di servitù stipulato in data
29.07.2010, rep. 56758, racc. 17186, tra lo di LE e la CP_1 CP_15
[...]
CP_ 2. Accertare e dichiarare che lo di LE è titolare del diritto di
proprietà sulla “stradella” confinante gli edifici siti in LE, CP_2
[...]
3. Accertare che l'atto di costituzione di servitù del 29.07.2010, all'art. 3,
primo cpv., obbliga la società alla “realizzazione di un cancel- CP_15
lo automatizzato e di uno pedonale per l'accesso congiunto dei veicoli e de-
gli acquirenti della società e dei proprietari degli immobili già CP_15
”; CP_1
Tribunale di LE
- 5 - Sezione II Civile
4. Con vittoria di spese”.
Rimanevano contumaci le parti chiamate per integrazione del contrad-
dittorio.
Con la memoria n.1 parte attrice concludeva chiedendo anche, sempre in via subordinata, l'accertamento di un diritto di servitù di parcheggio sulla stradella in parola.
I convenuti eccepivano la novità e tardività di tale domanda.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità
proposta dai convenuti per la pendenza di un giudizio possessorio tra le parti, poiché la previsione dell'art.705 cpc, come pure indicato nella sen-
tenza della Suprema Corte richiamata (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
04/08/2022, n. 24236) è riferibile al procedimento possessorio, nelle due fasi, e non già ad un autonomo e distinto giudizio petitorio.
***
In rito, tenuto conto della specifica deduzione di parte attrice e della riproposizione delle istanze istruttorie, occorre confermare la ordinanza che le aveva disattese, seppur con la motivazione di seguito esposta.
****
Nel merito, gli attori hanno formulato una domanda di nullità dell'atto di costituzione del sull'assunto che tale atto fosse privo di oggetto CP_1
Tribunale di LE
- 6 - Sezione II Civile poiché la proprietà della stradella oggetto di servitù non era di proprietà
dello (concedente), ma degli stessi attori. CP_1
Ebbene, al di là della esatta qualificazione della domanda attorea (ne-
gatoria servitutis e rivendica), va rilevato che gli attori, comunque, non hanno provato di essere proprietari -proindiviso- di tale stradella.
Gli atti di acquisto offerti in produzione, peraltro privi di planimetrie ed allegati, non la menzionano espressamente ed anzi menzionano una ri-
serva di proprietà della sulla “seconda stradella”, già ricadente su CP_1
porzione della p.lla 1812, oggi soppressa con costituzione della p.lla 4275
(all..2 e 3 della memoria dello del 29.7.24). CP_1
“Seconda stradella” pure espressamente indicata nell'atto di costitu-
CP_1 zione della servitù del in favore della con specifica pla- CP_18
nimetria che la indica ed individua in quella oggetto della presente con-
troversia.
A ciò si aggiunga che altro elemento sintomatico a conforto di quanto sopra si inferisce dalla autonoma indicazione catastale di tale stradella,
piuttosto che dalla indicazione come “bene comune non censibile”.
Quanto alla dedotta usucapione, va rilevato che nessuna prova è stata fornita di possesso uti dominus, in via esclusiva, della predetta stradella,
con, in particolare, atti di interversione nei confronti dello . CP_1
Al riguardo occorre rilevare che le prove articolate da parte attrice (che alla luce delle note conclusive autorizzate non erano da intendersi rinun-
ciate) erano comunque, quanto al capo b, superflue (cap.3) ed incondu-
centi al fine sia perché volte ad provare fatti oggetto di prova documentale
(il contenuto del contratto di compravendita) o fatti da provare per tabulas
Tribunale di LE
- 7 - Sezione II Civile (la proprietà di un immobile), sia perché generiche (cap.4).
Parimenti, quanto ai capitoli indicati sub C, gli stessi erano inidonei a provare gli elementi costitutivi di un possesso ad usucapionem e, quindi,
del tutto superflui.
Le domande principali degli attori, quindi, devono essere disattese.
Inammissibile poiché proposta solo con la memoria n.1 e quindi tardi-
vamente la seguente – nuova - domanda degli attori “2) in subordine, nella
non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tale richiesta, riconoscere e
dichiarare il diritto di servitù di parcheggio degli odierni attori lungo la sud-
detta stradella denominata via Papa Pio XII°, posta al servizio degli immo-
bili siti a LE, via Papa Pio XII° contraddistinti dai civici dal n. “27” al
n. “37”, lunga metri 60 e larga metri 3,20, per intervenuto acquisto a titolo
originario mediante usucapione”.
Diversamente da quanto prospettato da parte attrice, profondamente differente quanto ad oggetto ed a fatti costitutivi, oltre che alle modalità di esercizio, una servitù di passaggio, da una servitù di parcheggio, tanto più in considerazione dei luoghi (larghezza di mt.3,20 della stradella).
Non sussiste, invece, materia del contendere tra le parti in ordine alla sussistenza, in capo agli attori, della titolarità del diritto di servitù di pas-
saggio, sia veicolare che pedonale, sulla suddetta stradella antistante le proprie abitazioni, larga metri 3,20 e lunga metri 60.
Ciò non è oggetto di contestazione né ad opera dello , né ad opera CP_1
dei convenuti.
****
Carenti di legittimazione passiva i convenuti privati in relazione alla
Tribunale di LE
- 8 - Sezione II Civile domanda di accertamento proposta dallo dell'obbligo di realizzazione CP_1
di un cancello automatico e pedonale, poiché tale obbligazione era perso-
nale ed aveva fonte in un rapporto obbligatorio insistente tra lo e la CP_1
che non può ritenersi traslato -come se fosse una obligatio CP_15
propter rem di cui, comunque, non ricorrono i presupposti per l'oggetto dell'obbligo- in capo ai convenuti, in assenza di espressa pattuizione nei rispettivi atti di compravendita intervenuti tra la ed i singoli CP_15
condomini convenuti.
****
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in disposi-
tivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, del numero delle parti, alla luce dei parame-
tri di cui al DMG 55/2014 applicando i valori medi per controversia di va-
lore indeterminabile di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , CP_12
, definitivamente pronunciando: Controparte_19
− Rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
e con l'atto di citazione del 26.10.23; Parte_3 Parte_4
− Dichiara inammissibile la domanda nuova formulata dagli attori nella memoria n.1 ed indicata in parte motiva;
− Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda sub 3 dell'atto di citazione del 26.10.23;
Tribunale di LE
- 9 - Sezione II Civile − Rigetta la seguente domanda proposta dall' : “Accertare che l'at- CP_1
to di costituzione di servitù del 29.07.2010, all'art. 3, primo cpv., ob-
bliga la società alla “realizzazione di un cancello auto- CP_15
matizzato e di uno pedonale per l'accesso congiunto dei veicoli e degli
acquirenti della società e dei proprietari degli immobili CP_15
già ”; CP_1
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore dell CP_20 [...]
della Provincia di LE delle spese del Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre spese generali ed oneri previsti per legge;
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore del CP_20 [...]
sito a LE nella , in persona CP_21 Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, di , Controparte_3 CP_22
, , Parte_6 Controparte_11 Controparte_7 [...]
, , , Parte_7 Controparte_6 CP_9 CP_5
, in solido delle spese del giudizio, li-
[...] Controparte_10
quidate in complessivi euro 6000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in LE in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di LE
- 10 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13523 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, , nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e , nato a [...] l'[...] C.F. C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Titone C.F._4
(pec: , con studio in LE, Via Messina,15, Email_1
giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del
17.8.25;
– attori –
CONTRO
, cf Controparte_1
, elettivamente domiciliato in LE, VIA QUINTINO SEL- P.IVA_1
LA n.18 presso lo studio dell'Avv. BOMMARITO GIULIA che lo rappresen-
ta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione;
Tribunale di LE convenuto e nei confronti del
, cf , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, cf , cf
[...] C.F._5 CP_4
, , cf , C.F._6 Controparte_5 C.F._7
, cf , cf Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
, , cf , C.F._9 CP_8 C.F._10
, cf , cf CP_9 C.F._11 Controparte_10
, e , cf C.F._12 Controparte_11 C.F._13
elettivamente domiciliato in LE, V. LIBERTA' n.56 presso lo studio dell'Avv. MADONIA MARCELLO che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuti –
ED ANCHE DI
NATO A PALERMO IL 29/10/1957, CF CP_12
, NATA A PALERMO IL C.F._14 Controparte_13
14 OTTOBRE 2002, C.F. , C.F._15
CHIAMATI CONTUMACI
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4
l , nonché il Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_14
Tribunale di LE
- 2 - Sezione II Civile , e dinanzi al Tri- Parte_5 Controparte_10 Controparte_11
bunale di LE formulando le seguenti domande: “1) ritenere e dichia-
rare nullo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 co. 2° cod. civ., l'atto di co-
stituzione di servitù redatto in Notar in data 29.07.2010, Persona_1
rep. 56758, racc. 17186, stipulato fra la (società costruttrice CP_15
del fabbricato sito in LE, via Papa Pio XII° n. 25/A, oramai giuridica-
mente non più esistente) e l' di LE per mancanza dell'oggetto; CP_1
2) per l'effetto, ritenere e dichiarare gli odierni attori comproprietari della
stradella “1”, costituente pertinenza degli immobili siti a LE, via Papa
Pio XII° dal n. “27” al n. “37”;
3) in subordine, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tale
richiesta, riconoscere gli odierni attori titolari del diritto di servitù di pas-
saggio, sia pedonale che veicolare, sulla stradella “1” antistante le proprie
abitazioni, larga metri 3,20 e lunga metri 60.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore del sotto-
scritto procuratore.”
All'uopo esponevano che la stradella denominata 1 era l'unica via di accesso ai civici “27” e “37”, ove vi erano appartamenti già dello e CP_1
poi riscattati dagli attori (o danti causa).
Tale stradella era stata, inoltre, utilizzata per anni per il parcheggio delle autovetture.
Deducevano, quindi, che la stradella era pertinenza delle singole unità
abitative di proprietà comune degli odierni attori, posto che l' non CP_1
se ne era riservato la proprietà all'atto della stipula dei rogiti di compra-
vendita.
Tribunale di LE
- 3 - Sezione II Civile Tale circostanza però è stata oggetto di contestazione ad opera del dell'edificio sito a LE nella via Papa Pio XII n. 25/ e di CP_2
terzi che, invece, adducevano la titolarità della servitù di passaggio su detta stradella in forza di costituzione di servitù di passaggio carrabile e pedonale, nonché di elettrodotto, acquedotto, ecc., giusto atto pubblico in
Notaio Rep. 56758 e Racc. 17186 del 9 luglio 2010 intervenuto Per_2
tra lo e la , società costruttrice di uno stabile vicino. CP_1 CP_16
Deducevano, quindi, la nullità del predetto atto poiché privo di oggetto in quanto la stradella era stata ceduta dallo ai singoli assegnatari CP_1
degli immobili del Condominio attore.
La funzione della stradella era quella di parte inscindibile delle abita-
zioni e, quindi, come parti di uso comune, ovvero come spazi destinati ad interessi comuni ed omogenei atti a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da di-
simpegno per le esigenze degli immobili ad esso prospicienti, consentendo il passaggio degli odierni attori, proprietari degli immobili che vanno dal civico “31” al civico “37” e lo stazionamento dei loro veicoli.
Ritualmente costituitisi, i convenuti privati, oltre ad eccepire la disin-
tegrità del contraddittorio, contestavano le allegazioni di parte attrice e chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, di essere comproprietari, assieme ad altri soggetti, pro indiviso, dell'edificio condominiale sito a LE nella
[...]
, realizzato dalla Controparte_2 CP_15
Tra le parti comuni del detto edificio vi è l'aria destinata a parcheggio esclusivo dei signori condomini antistante l'edificio condominiale che con-
Tribunale di LE
- 4 - Sezione II Civile fina la stradella oggetto del presente giudizio.
Inoltre nel 2010 la società costruttrice aveva sottoscritto con la , CP_1
proprietaria della citata stradella, un atto di costituzione di servitù.
Gli attori, invece, occupavano la predetta stradella parcheggiando mez-
zi ed ostruendo il passaggio pedonale.
Rilevavano che la stradella, per caratteristiche proprie, dimensioni, e titoli trascritti, ha unicamente la funzione di servitù di passaggio a piedi e carrabile (nonché di elettrodotto, gas dotto ecc.) sia a servizio dei civici
27-37 che del civico 25/A e che non poteva essere destinata a parcheggio né può mai essere stata oggetto di cessione in proprietà.
Nulla eccepivano i convenuti in ordine alla domanda subordinata for-
mulata dagli attori in atto di citazione.
Lo , ritualmente costituito, contestando le allegazioni e le doman- CP_1
de di parte attrice concludeva come di seguito: “ritenere e dichiarare legit-
timo e pienamente valido l'atto di costituzione di servitù stipulato in data
29.07.2010, rep. 56758, racc. 17186, tra lo di LE e la CP_1 CP_15
[...]
CP_ 2. Accertare e dichiarare che lo di LE è titolare del diritto di
proprietà sulla “stradella” confinante gli edifici siti in LE, CP_2
[...]
3. Accertare che l'atto di costituzione di servitù del 29.07.2010, all'art. 3,
primo cpv., obbliga la società alla “realizzazione di un cancel- CP_15
lo automatizzato e di uno pedonale per l'accesso congiunto dei veicoli e de-
gli acquirenti della società e dei proprietari degli immobili già CP_15
”; CP_1
Tribunale di LE
- 5 - Sezione II Civile
4. Con vittoria di spese”.
Rimanevano contumaci le parti chiamate per integrazione del contrad-
dittorio.
Con la memoria n.1 parte attrice concludeva chiedendo anche, sempre in via subordinata, l'accertamento di un diritto di servitù di parcheggio sulla stradella in parola.
I convenuti eccepivano la novità e tardività di tale domanda.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità
proposta dai convenuti per la pendenza di un giudizio possessorio tra le parti, poiché la previsione dell'art.705 cpc, come pure indicato nella sen-
tenza della Suprema Corte richiamata (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
04/08/2022, n. 24236) è riferibile al procedimento possessorio, nelle due fasi, e non già ad un autonomo e distinto giudizio petitorio.
***
In rito, tenuto conto della specifica deduzione di parte attrice e della riproposizione delle istanze istruttorie, occorre confermare la ordinanza che le aveva disattese, seppur con la motivazione di seguito esposta.
****
Nel merito, gli attori hanno formulato una domanda di nullità dell'atto di costituzione del sull'assunto che tale atto fosse privo di oggetto CP_1
Tribunale di LE
- 6 - Sezione II Civile poiché la proprietà della stradella oggetto di servitù non era di proprietà
dello (concedente), ma degli stessi attori. CP_1
Ebbene, al di là della esatta qualificazione della domanda attorea (ne-
gatoria servitutis e rivendica), va rilevato che gli attori, comunque, non hanno provato di essere proprietari -proindiviso- di tale stradella.
Gli atti di acquisto offerti in produzione, peraltro privi di planimetrie ed allegati, non la menzionano espressamente ed anzi menzionano una ri-
serva di proprietà della sulla “seconda stradella”, già ricadente su CP_1
porzione della p.lla 1812, oggi soppressa con costituzione della p.lla 4275
(all..2 e 3 della memoria dello del 29.7.24). CP_1
“Seconda stradella” pure espressamente indicata nell'atto di costitu-
CP_1 zione della servitù del in favore della con specifica pla- CP_18
nimetria che la indica ed individua in quella oggetto della presente con-
troversia.
A ciò si aggiunga che altro elemento sintomatico a conforto di quanto sopra si inferisce dalla autonoma indicazione catastale di tale stradella,
piuttosto che dalla indicazione come “bene comune non censibile”.
Quanto alla dedotta usucapione, va rilevato che nessuna prova è stata fornita di possesso uti dominus, in via esclusiva, della predetta stradella,
con, in particolare, atti di interversione nei confronti dello . CP_1
Al riguardo occorre rilevare che le prove articolate da parte attrice (che alla luce delle note conclusive autorizzate non erano da intendersi rinun-
ciate) erano comunque, quanto al capo b, superflue (cap.3) ed incondu-
centi al fine sia perché volte ad provare fatti oggetto di prova documentale
(il contenuto del contratto di compravendita) o fatti da provare per tabulas
Tribunale di LE
- 7 - Sezione II Civile (la proprietà di un immobile), sia perché generiche (cap.4).
Parimenti, quanto ai capitoli indicati sub C, gli stessi erano inidonei a provare gli elementi costitutivi di un possesso ad usucapionem e, quindi,
del tutto superflui.
Le domande principali degli attori, quindi, devono essere disattese.
Inammissibile poiché proposta solo con la memoria n.1 e quindi tardi-
vamente la seguente – nuova - domanda degli attori “2) in subordine, nella
non temuta ipotesi di mancato accoglimento di tale richiesta, riconoscere e
dichiarare il diritto di servitù di parcheggio degli odierni attori lungo la sud-
detta stradella denominata via Papa Pio XII°, posta al servizio degli immo-
bili siti a LE, via Papa Pio XII° contraddistinti dai civici dal n. “27” al
n. “37”, lunga metri 60 e larga metri 3,20, per intervenuto acquisto a titolo
originario mediante usucapione”.
Diversamente da quanto prospettato da parte attrice, profondamente differente quanto ad oggetto ed a fatti costitutivi, oltre che alle modalità di esercizio, una servitù di passaggio, da una servitù di parcheggio, tanto più in considerazione dei luoghi (larghezza di mt.3,20 della stradella).
Non sussiste, invece, materia del contendere tra le parti in ordine alla sussistenza, in capo agli attori, della titolarità del diritto di servitù di pas-
saggio, sia veicolare che pedonale, sulla suddetta stradella antistante le proprie abitazioni, larga metri 3,20 e lunga metri 60.
Ciò non è oggetto di contestazione né ad opera dello , né ad opera CP_1
dei convenuti.
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Carenti di legittimazione passiva i convenuti privati in relazione alla
Tribunale di LE
- 8 - Sezione II Civile domanda di accertamento proposta dallo dell'obbligo di realizzazione CP_1
di un cancello automatico e pedonale, poiché tale obbligazione era perso-
nale ed aveva fonte in un rapporto obbligatorio insistente tra lo e la CP_1
che non può ritenersi traslato -come se fosse una obligatio CP_15
propter rem di cui, comunque, non ricorrono i presupposti per l'oggetto dell'obbligo- in capo ai convenuti, in assenza di espressa pattuizione nei rispettivi atti di compravendita intervenuti tra la ed i singoli CP_15
condomini convenuti.
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In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in disposi-
tivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, del numero delle parti, alla luce dei parame-
tri di cui al DMG 55/2014 applicando i valori medi per controversia di va-
lore indeterminabile di ridotta complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , CP_12
, definitivamente pronunciando: Controparte_19
− Rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
e con l'atto di citazione del 26.10.23; Parte_3 Parte_4
− Dichiara inammissibile la domanda nuova formulata dagli attori nella memoria n.1 ed indicata in parte motiva;
− Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine alla domanda sub 3 dell'atto di citazione del 26.10.23;
Tribunale di LE
- 9 - Sezione II Civile − Rigetta la seguente domanda proposta dall' : “Accertare che l'at- CP_1
to di costituzione di servitù del 29.07.2010, all'art. 3, primo cpv., ob-
bliga la società alla “realizzazione di un cancello auto- CP_15
matizzato e di uno pedonale per l'accesso congiunto dei veicoli e degli
acquirenti della società e dei proprietari degli immobili CP_15
già ”; CP_1
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore dell CP_20 [...]
della Provincia di LE delle spese del Controparte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre spese generali ed oneri previsti per legge;
− condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore del CP_20 [...]
sito a LE nella , in persona CP_21 Controparte_2
dell'amministratore pro tempore, di , Controparte_3 CP_22
, , Parte_6 Controparte_11 Controparte_7 [...]
, , , Parte_7 Controparte_6 CP_9 CP_5
, in solido delle spese del giudizio, li-
[...] Controparte_10
quidate in complessivi euro 6000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in LE in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di LE
- 10 - Sezione II Civile