Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Marsala nella via Giuseppe Garibaldi n.15 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Gandolfo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti;
ricorrente
e
(C.F: ) nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Via Francesco Crispi n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Maggio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.6.2025 i difensori delle parti hanno dichiarato che la resistente è deceduta e chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024, dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con la resistente in Marsala, in data 18.01.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala al n.1, parte 1, uff. 1, anno 1996 e che dall'unione coniugale erano nate le figlie (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della spiegata domanda, il ricorrente deduceva che la convivenza era divenuta intollerabile per il disinteresse mostrato da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, che la moglie e la figlia da mesi lo costringevano a vivere nel sottoscala del palazzo sito in Persona_1
Marsala, nella via Vigilio n 3; di percepire pensione tedesca di importo pan ad € 400,00 mensile, oltre la pensione sociale, per un importo pari ad € 300.00, di avere maturato un debito di circa
14.000,00 euro con l'IACP di Trapani per canoni non pagati, che la percepiva pensione CP_1 di invalidità e godeva di assistenza domiciliare fornita dalla che la resistente godeva, CP_2 quindi, di un reddito tale da consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio sicché nessun assegno di mantenimento poteva esserle riconosciuto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva Controparte_1 alla richiesta di separazione formulata dal avanzando tuttavia domande accessorie. Pt_1
In particolare, la resistente chiedeva al Tribunale di:
" PRELIMINARMENTE disporre ogni opportuna indagine volta ad accertare gli abusi familiari e/o le condotte di violenza domestica poste in essere dal ricorrente in danno della moglie e della figlia Controparte_1 durante il matrimonio e, PER L'EFFETTO, emanare provvedimento di Persona_1 allontanamento dalla casa familiare a carico del ricorrente Sig. prescrivendogli di non avvicinarsi ai Parte_1 luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e della figlia convivente , Controparte_1 Persona_1 ed in particolare al domicilio dei predetti familiari.
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e attribuendo a Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo l'addebito della separazione;
DISPORRE in favore della il versamento da parte del ricorrente di un assegno Controparte_1 Parte_1 pari a €. 500,00 per il mantenimento della stessa e per il concorso nel mantenimento della figlia convivente non economicamente autosufficiente oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie Persona_1 affrontate dalla Sig.ra CP_1
DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale sita in Marsala, Via Virgilio 3 alla Sig.ra per le CP_1 ragioni indicate in narrativa;
ASSUMERE ogni altro provvedimento ritenuto indispensabile e urgente;
pag. 2/4 Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione nel procedimento principale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 5.6.2025, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso di sicché il giudice Controparte_1 delegato, nuovo assegnatario del procedimento, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, ritiene questo che Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso del ricorrente.
Va evidenziato, a tal riguardo, che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi (v. Cass. Sez. 6, 12/12/2017, n.
29669, Rv. 646789 - 01)”.
L'art. 149 c.c. stabilisce, infatti, che la morte di uno dei due coniugi costituisce una delle cause di scioglimento del matrimonio, sicché ove sopravvenga tale evento nel corso del giudizio non è più possibile decidere sugli aspetti relativi alla modifica dello stato dei coniugi e a quelli ad esso connessi essendone venuto meno il presupposto principale avuto riguardo alla natura e all'oggetto del contendere.
Il fatto produttivo della cessazione della materia del contendere, facendo venir meno il potere- dovere del Giudice di pronunciare sull'originario thema decidendum, esclude che si formi il giudicato su una decisione non più richiesta né necessaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 368 del 2000; n. 78 del
2003; n. 14059 del 2004).
La statuizione di cessazione della materia del contendere, tra l'altro, non comporta una decisione nel merito della causa e si risolve nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo venuto meno l'interesse ad una definizione del giudizio ex art. 100 c.p.c.
L'esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 3/4 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, in data 7.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4