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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/02/2025 al n. 433 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Avino Maria Rosaria
e da
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Di Tuoro Ventura
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 19.7.2004 dalla cui unione nascevano due figli,
il 23.2.2007 e il 16.5.2008 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 CP_1 pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 202/2025 del
21.3.2025 reso nel procedimento R.G. n.433/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 202/2025 del 21.3.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“2. Responsabilità genitoriale. I figli e restano Persona_2 Persona_3 affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza salvo l'obbligo di avvisare l'altro genitore non appena sarà possibile.
3. Tempi di permanenza. I figli e resteranno Persona_2 Persona_3 collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto:
a) Durante l'anno scolastico: (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, compatibilmente alle loro attuali e future esigenze scolastiche ed extra-scolastiche e alla loro volontà; il fine settimana sarà trascorso alternativamente con la madre e con il padre, dall'uscita dalla scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 22:00 durante l'inverno, mentre durante i mesi caldi dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle 23:00 (quando i figli verranno riaccompagnati a casa della madre);
b) gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli verranno assolti dal genitore che in quel momento sta con i figli;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (22 dicembre) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (7 gennaio): dal 23 dicembre al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (giovedì santo) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (martedì in albis): il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni, dalle ore 9:00 alle ore 23:00;
e) durante l'estate, un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da trascorrere con il padre da concordarsi tra i genitori e da comunicarsi a cura del sig.
alla sig.ra preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno così da Per_2 Parte_1 facilitare l'organizzazione delle vacanze dei ragazzi con ciascun genitore;
f) per quanto riguarda il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, lo stesso, verrà trascorso, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, assecondando il loro desiderio. Si precisa che tali tempi costituiscono il tempo minimo del diritto di visita e frequentazione. Nulla vieta, previo accordo tra i genitori, che i figli possano trascorrere maggiori tempi o modalità diverse di visita anche in considerazione degli impegni lavorativi delle parti e soprattutto delle esigenze dei figli.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Pollena Trocchia (NA) alla via
Leopardi, 63, così censita al NCEU del Comune di Pollena Trocchia, Foglio 7 P.lla 665, sub 1, piano T-1-2S1 Cat A/7 Cl.5, Vani 15, è lasciata al sig. anche Parte_2 proprietario della stessa. La sig.ra ha locato un immobile dignitoso nello stesso Parte_1
Comune che le consentirà di vivere unitamente ai suoi figli trasferendosi in esso non appena sarà possibile.
5. Contributo al mantenimento della prole. In relazione al contributo economico in favore dei figli e , il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando Per_1 CP_1
l'importo mensile di € 500,00, (cinquecento/00) per ogni figlio, per un totale di € 1.000,00
(duemila/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a far data dalla firma del presente ricorso di separazione consensuale. L'AUU sarà percepito per l'intero (100%) dal genitore collocatario. Le spese straordinarie, previamente concordate, quali le spese mediche (cure dentistiche e ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime convenzionato e/o non convenzionato e urgenti non erogati dal SSN, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, ticket sanitari, terapie di medicina non tradizionale), spese scolastiche (rette di scuole paritarie, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti pubblici e/o privati, corsi di specializzazione, libri di testo, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie), spese extrascolastiche (corsi di istruzione, spese per attività sportive, attività ricreative e ludiche e relative attrezzature, viaggi e vacanze di istruzione, viaggi Erasmus per i soli figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per qualsivoglia voce non ricompresa si fa espresso rinvio al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Nola e il Coa in materia di spese straordinarie. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Attualmente esistono delle esposizioni debitorie che coinvolgono anche la sig.ra che il sig. Parte_1
sta onorando e che si obbliga a onorare anche in futuro in quanto derivanti dalla Per_2 crisi della propria azienda. È altresì pendente procedimento giudiziario civile R.G. nr. 10599/2021 presso il Tribunale di Nola di cui la sig.ra non è stata mai edotta Parte_1 circa lo stato e di cui andrà libera anche in caso di esito negativo.
6. Altre pattuizioni. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Contestualmente al deposito del ricorso di separazione consensuale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2 17.3.1970, che hanno contratto matrimonio in Napoli il 19.7.2004 (atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004);
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza CP_1 presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla parte Parte_1 motiva;
c) assegna la casa coniugale sita in Pollena Trocchia (NA) alla via Leopardi n. 63 al sig.
, in virtù del di lui titolo di legittimità reale;
Parte_2
d) determina in euro 1000,00 (500,00 per ogni figlio) mensili il contributo al mantenimento dei figli ed , l'uno maggiorenne non autonomo economicamente e l'altro Per_1 CP_1 minore, da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro il Per_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
e) omologa gli accordi intervenuti tra le parti precisati in ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/02/2025 al n. 433 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Avino Maria Rosaria
e da
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Di Tuoro Ventura
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 19.7.2004 dalla cui unione nascevano due figli,
il 23.2.2007 e il 16.5.2008 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 CP_1 pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 202/2025 del
21.3.2025 reso nel procedimento R.G. n.433/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 202/2025 del 21.3.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“2. Responsabilità genitoriale. I figli e restano Persona_2 Persona_3 affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza salvo l'obbligo di avvisare l'altro genitore non appena sarà possibile.
3. Tempi di permanenza. I figli e resteranno Persona_2 Persona_3 collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto:
a) Durante l'anno scolastico: (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola, compatibilmente alle loro attuali e future esigenze scolastiche ed extra-scolastiche e alla loro volontà; il fine settimana sarà trascorso alternativamente con la madre e con il padre, dall'uscita dalla scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 22:00 durante l'inverno, mentre durante i mesi caldi dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle 23:00 (quando i figli verranno riaccompagnati a casa della madre);
b) gli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli verranno assolti dal genitore che in quel momento sta con i figli;
c) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (22 dicembre) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (7 gennaio): dal 23 dicembre al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni;
d) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni (giovedì santo) e il giorno precedente la ripresa delle lezioni (martedì in albis): il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni, dalle ore 9:00 alle ore 23:00;
e) durante l'estate, un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di luglio o agosto, da trascorrere con il padre da concordarsi tra i genitori e da comunicarsi a cura del sig.
alla sig.ra preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno così da Per_2 Parte_1 facilitare l'organizzazione delle vacanze dei ragazzi con ciascun genitore;
f) per quanto riguarda il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, lo stesso, verrà trascorso, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, assecondando il loro desiderio. Si precisa che tali tempi costituiscono il tempo minimo del diritto di visita e frequentazione. Nulla vieta, previo accordo tra i genitori, che i figli possano trascorrere maggiori tempi o modalità diverse di visita anche in considerazione degli impegni lavorativi delle parti e soprattutto delle esigenze dei figli.
4. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Pollena Trocchia (NA) alla via
Leopardi, 63, così censita al NCEU del Comune di Pollena Trocchia, Foglio 7 P.lla 665, sub 1, piano T-1-2S1 Cat A/7 Cl.5, Vani 15, è lasciata al sig. anche Parte_2 proprietario della stessa. La sig.ra ha locato un immobile dignitoso nello stesso Parte_1
Comune che le consentirà di vivere unitamente ai suoi figli trasferendosi in esso non appena sarà possibile.
5. Contributo al mantenimento della prole. In relazione al contributo economico in favore dei figli e , il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando Per_1 CP_1
l'importo mensile di € 500,00, (cinquecento/00) per ogni figlio, per un totale di € 1.000,00
(duemila/00) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a far data dalla firma del presente ricorso di separazione consensuale. L'AUU sarà percepito per l'intero (100%) dal genitore collocatario. Le spese straordinarie, previamente concordate, quali le spese mediche (cure dentistiche e ortodontiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime convenzionato e/o non convenzionato e urgenti non erogati dal SSN, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, ticket sanitari, terapie di medicina non tradizionale), spese scolastiche (rette di scuole paritarie, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti pubblici e/o privati, corsi di specializzazione, libri di testo, gite scolastiche con e senza pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie), spese extrascolastiche (corsi di istruzione, spese per attività sportive, attività ricreative e ludiche e relative attrezzature, viaggi e vacanze di istruzione, viaggi Erasmus per i soli figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per qualsivoglia voce non ricompresa si fa espresso rinvio al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Nola e il Coa in materia di spese straordinarie. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Attualmente esistono delle esposizioni debitorie che coinvolgono anche la sig.ra che il sig. Parte_1
sta onorando e che si obbliga a onorare anche in futuro in quanto derivanti dalla Per_2 crisi della propria azienda. È altresì pendente procedimento giudiziario civile R.G. nr. 10599/2021 presso il Tribunale di Nola di cui la sig.ra non è stata mai edotta Parte_1 circa lo stato e di cui andrà libera anche in caso di esito negativo.
6. Altre pattuizioni. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Contestualmente al deposito del ricorso di separazione consensuale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2 17.3.1970, che hanno contratto matrimonio in Napoli il 19.7.2004 (atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004);
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza CP_1 presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla parte Parte_1 motiva;
c) assegna la casa coniugale sita in Pollena Trocchia (NA) alla via Leopardi n. 63 al sig.
, in virtù del di lui titolo di legittimità reale;
Parte_2
d) determina in euro 1000,00 (500,00 per ogni figlio) mensili il contributo al mantenimento dei figli ed , l'uno maggiorenne non autonomo economicamente e l'altro Per_1 CP_1 minore, da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro il Per_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50%;
e) omologa gli accordi intervenuti tra le parti precisati in ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
g) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca