Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02505/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Università Telematica E-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Claudia Figliolia e Mario Figliolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 78;
contro
il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Consiglio Universitario Nazionale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. 25264 del 2.12.2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca, di non approvazione delle modifiche della parte generale del Regolamento didattico d’Ateneo, proposte da eCampus ai sensi del D.M. n. 270/2004;
- della nota di trasmissione prot. 25264 del 2.12.2022;
- del parere del CUN reso all’adunanza dell’1.12.2022;
- dell’Allegato 4 al D.M. n. 289 del 2019 e dell’Allegato tecnico al D.M. del 17 aprile 2003;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.7.2023:
- del parere del CUN reso all’adunanza del 18.5.2023;
- “per quanto occorrer possa”, della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 9125/2023 del 19.5.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Vista la nota del 22.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo l’Università Telematica E-Campus ha impugnato il provvedimento direttoriale del MUR del 2.12.2022, recante la non approvazione della proposta di modifica del proprio regolamento didattico, nonché il relativo parere del CUN reso all’adunanza dell’1.12.2022;
- con il ricorso per motivi aggiunti E-Campus ha impugnato il successivo parere del CUN del 18.5.2023 e la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 19.5.2023, concernenti la nuova proposta di modifica del Regolamento didattico trasmessa da E-Campus per adeguarlo a molti dei rilievi già espressi dal CUN;
Rilevato che in data 22 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse in quanto “ sono sopravvenute circostanze che hanno determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione del presente grado di giudizio ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della specifica richiesta avanzata dalla parte ricorrente, alla quale l’Amministrazione resistente non si è opposta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CA NG, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CA NG | RI RI |
IL SEGRETARIO