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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 27/11/2025 nella causa n. 1274/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. FORLENZA ROBERTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CASTAGNA GIUSEPPE CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha dedotto: di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze di in data 29.4.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 determinato, con termine previsto per il 29.10.2019, successivamente trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 19.7.2019, con mansioni di infermiera professionale ed inquadramento nel livello D, posizione economica D1, CCNL Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali,
Educativi AGIDAE, a tempo pieno, con retribuzione mensile di € 1.739,23, al lordo delle ritenute di legge;
che il datore di lavoro, con decorrenza dal mese di maggio 2020, ha applicato al rapporto di lavoro già in essere, il CCNL Case di Cura Private – Personale non medico, riconoscendole, invariate le mansioni, l'inquadramento nel livello F, con una retribuzione complessiva lorda di €
1.704,62, di cui € 1.552,00 quale retribuzione base ed € 152,62 quale superminimo assorbibile;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 16.10.2023.
L'istante ha lamentato l'illegittimità della riduzione della retribuzione, mai concordata tra le parti, e ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate da maggio 2020 alla data
1 RGL n. 1274/2024
di cessazione del rapporto, quantificate in € 1.644,98, oltre ad una incidenza sul TF di € 121,85, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Inoltre, la ricorrente ha allegato di aver aderito con decorrenza dal mese di novembre 2019 al
DO EN ME , lamentando che la società, pur avendo Controparte_2 trattenuto le quote di TF via via maturate, non abbia poi versato integralmente le stesse al CP_3 in particolare omettendo il versamento del complessivo importo di € 6.120,83, che quindi ha chiesto la società sia condannata a corrisponderle, al lordo delle ritenute di legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
costituitasi in giudizio, ha replicato, quanto alla seconda domanda, che il mancato CP_1 versamento delle quote trattenute al DO era dipeso da problematiche interne al sistema di gestione flussi e pagamenti, ma di aver provveduto medio tempore, sicchè nulla è dovuto alla ricorrente;
quanto alla prima domanda, ha negato la fondatezza della stessa in base al principio per cui, nel caso di successione di contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendo escludersi che egli possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.
La resistente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento alla ricorrente delle somme maturate a titolo di TF non versate al DO
e il rigetto dell'ulteriore domanda;
con vittoria di spese.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è documentata dal contratto di lavoro e successiva trasformazione a tempo indeterminato, dalle buste paga e dal modulo di recesso prodotti dalla ricorrente (doc. 4, 5 e 6 ric.);
- nel contratto di lavoro del 18.4.2019 si legge che la ricorrente è stata assunta, inizialmente a termine, con decorrenza 29.4.2019 con mansioni di infermiere professionale e inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, CCNL SOCIO –
ASSISTENZIALE AGIDAE “applicato in azienda”, “recepito nelle sue parti normativa ed economica”; inoltre, il contratto indica espressamente che “La Sua retribuzione sarà pari a euro 1.739,23 lordi mensili e il Suo orario di lavoro sarà pari a 38 ore settimanali”;
- dalle buste paga emesse dall'inizio del rapporto e fino al mese di aprile si evince che la retribuzione di € 1.739,23 è stata corrisposta quale paga base;
2 RGL n. 1274/2024
- è documentale e pacifica la circostanza che dal mese di maggio 2020 il datore di lavoro abbia applicato un diverso contratto collettivo, reinquadrando la ricorrente nel livello F
CCNL Case di Cura Private – Personale non medico, senza alcun mutamento di mansioni, riconoscendole una retribuzione complessiva lorda di € 1.704,62, di cui € 1.552,00 quale retribuzione base ed € 152,62 quale superminimo assorbibile (v. buste paga – doc. 5 ric.);
- non risulta alcun accordo tra le parti circa la variazione del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
- ciò posto, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione corrisposta dal maggio 2020 alla cessazione del rapporto e quella superiore concordata in sede di contratto individuale è fondata;
- la giurisprudenza di legittimità, in un caso in cui, a seguito di variazione del settore di attività, il datore di lavoro aveva iniziato ad applicare un diverso contratto collettivo, riconoscendo un trattamento retributivo inferiore al lavoratore, ha affermato, che “Nella specie, quando il rapporto di lavoro tra le parti è sorto, il datore svolgeva attività di autotrasporto per conto terzi, come risulta dalla documentazione richiamata nel controricorso, ed il lavoratore era stato assunto per svolgere mansioni di autista (mansioni svolte per tutto il relativo rapporto).
Trovava quindi applicazione, quale contrattazione collettiva di diritto comune, quella propria del settore trasporto, avendo il datore di lavoro dato adesione alla stessa con applicazione delle relative clausole. Lo stesso datore, che in questa sede chiede l'applicazione di diverso contratto solo a decorrere dalla data di cancellazione della ditta dall'albo degli autotrasportatori (dal 1990), riconosce implicitamente che il rapporto lavorativo tra le parti
(sorto nel 1987 e proseguito fino al 2001) era regolato da quella contrattazione.
In tale contesto, l'applicazione del contratto collettivo del settore trasporto operata dalla corte territoriale risulta del tutto corretta, non solo perchè congrua in relazione all'attività esercitata dal datore all'epoca della nascita e dello svolgimento del rapporto, ma anche in relazione alla circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, della mancata rinegoziazione della contrattazione applicabile da parte del datore, non essendo possibile che lo stesso modifichi unilateralmente le condizioni contrattuali ormai acquisite dal lavoratore mediante una riduzione del trattamento retributivo già corrisposto conformemente alle regole ed ai patti.
Anche in presenza di adesione datoriale al nuovo e diverso contratto collettivo, del resto, deve rilevarsi (con Sez. L, Sentenza n. 10349 del 05/08/2000) che il ricorso sarebbe privo di fondamento, posto che, nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077 c.c.,
3 RGL n. 1274/2024
comma 2 e quindi prevale l'accordo collettivo, solo se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore.
Nel descritto contesto, la corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi logici
o giuridici, ha ritenuto irrilevante il mutamento del settore di attività del datore di lavoro ai fini del trattamento economico inerente rapporti lavorativi già in essere.” (Cassazione civile sez. lav., 03/03/2016, n.4231);
- in altra pronuncia, la Corte di cassazione ha significativamente affermato che “Questa
Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, a cui si intende dare seguito, ha avuto occasione di rilevare (Cass. n. 9591/2023) che nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga in pejus è posto dall'art. 2077
c.c. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando tutela i loro individuali interessi solo tramite quella dell'interesse collettivo (Cass. 14 giugno 2007, n. 13879). Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in pejus per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art.
2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. 19 giugno
2014, n. 13960).
In assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. 3 marzo
2016, n. 4231, in caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo).
Il diritto del lavoratore all'irriducibilità della retribuzione, nei limiti derivanti dall'art. 2103 c.c., rientra infatti nella categoria dei diritti indisponibili e, in quanto tale, gode della tutela accordata dall'art. 2113 c.c. (Cass. 4 aprile 1987, n. 3297, in specifico riferimento alla necessità di impugnazione, a pena di decadenza, delle rinunzie e transazioni, relative a pregresse violazioni della disciplina legale in materia di mansioni - ferma la sanzione di nullità assoluta che colpisce le preventive pattuizioni collettive e individuali abrogative della
4 RGL n. 1274/2024
disciplina legale - colpite dalla sanzione d'invalidità comminata dall'art. 2113 c.c., comma 1 nei modi e nei termini previsti dai successivi commi cit. articolo). Per le ragioni anzidette il motivo deve essere rigettato.” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2023, n.35864);
- ancora, si legge in altro arresto della S.C. che “
5.1. neppure nello specifico è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 2077 c.c.; invero, ricordato che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale (Cass. n.
3982/2014, Cass. n. 21234/2007) la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra si colloca al di fuori dell'ambito regolato dall'art. 2077 c.c. in tema di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale;
5.2. non sussiste, infine, la dedotta violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c., prospettata con riferimento alla modifica asseritamente peggiorativa del trattamento retributivo conseguente all'applicazione del contratto collettivo delle Radiotelevisioni private in luogo del contratto collettivo giornalisti. Occorre premettere, in linea generale, che, come chiarito dalla costante giurisprudenza della S.C., nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007); in coerenza con il principio richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie, la odierna ricorrente non avrebbe potuto far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai c.c.n. giornalisti succedutisi nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo…” (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2022,
n.31148);
- nel caso di specie, come evidenziato, non vi è stata alcuna rinegoziazione della contrattazione collettiva applicabile al rapporto individuata nel contratto individuale, pertanto, il livello retributivo riconosciuto non poteva e non avrebbe dovuto subire riduzioni;
- in assenza di contestazioni circa la quantificazione operata in ricorso, la società convenuta dev'essere condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo da maggio 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro (16.10.2023), la somma
5 RGL n. 1274/2024
lorda di € 1.766,83 (di cui € 121,85 a titolo TF), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
- quanto alla domanda relativa al pagamento delle quote di TF maturate in corso di rapporto, trattenute dal datore di lavoro e non versate al DO EN ME Vita Con benefit New, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la società, all'udienza del 7.4.2025, ha dato atto dell'avvenuto pagamento, alla stessa data dell'udienza, a mezzo bonifico bancario istantaneo, in favore della lavoratrice, dell'importo di € 6.120,83, a titolo di saldo TF;
Controparte_5
- invero in sede di costituzione in giudizio la resistente aveva dichiarato di aver già provveduto al versamento in favore del circostanza smentita dai fatti successivi;
CP_3
- il pagamento effettuato in favore della lavoratrice, avvenuto in corso di causa, ha avuto effetto liberatorio, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro è inquadrabile, salvo prova di una cessione del credito in favore del DO, come una delegazione di pagamento (mandato) e, fino a quando il datore di lavoro non provvede al versamento, le somme accantonate presso il datore di lavoro hanno natura retributiva e sono quindi di spettanza del lavoratore mentre ha natura previdenziale la prestazione integrativa erogata al lavoratore dal fondo (Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 18477 del 28/06/2023); in altri termini, dal pronunciamento della Suprema
Corte si trae il principio per cui, a seguito dell'inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di versamento delle somme trattenute al DO complementare si determina la risoluzione, per inadempimento, del mandato, ed il ripristino della disponibilità in capo al lavoratore delle somme che hanno natura retributiva con la conseguenze che le stesse possono formare oggetto di condanna in favore del lavoratore;
in termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1935 del 28 gennaio 2025, secondo cui il TF accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare ha, in origine, natura “retributiva” ed assume natura “previdenziale” solo nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al DO di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TF – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo;
- è evidente che la società, laddove si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, sarebbe risultata soccombente, stante il pacifico inadempimento dell'obbligo di mandato assunto in conseguenza dell'adesione della lavoratrice al DO pensione, come dedotto in ricorso, e la legittimazione attiva in capo alla lavoratrice ad agire per ottenere il pagamento di quanto trattenuto da parte del datore di lavoro direttamente nei propri confronti;
- le spese di lite seguono la soccombenza effettiva e virtuale della parte resistente;
la liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del
6 RGL n. 1274/2024
valore delle domande e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna a corrispondere alla ricorrente , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive per il periodo da maggio 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro
(16.10.2023), la somma lorda di € 1.766,83 (di cui € 121,85 a titolo TF), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.120,83, maturata a titolo di TF in corso di rapporto e complessivamente e illegittimamente trattenuta dal datore di lavoro;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato, da distrarsi in favore dell'avv. Forlenza Roberta.
Alessandria, 27.11.2025.
Il Giudice
VI OR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 27/11/2025 nella causa n. 1274/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. FORLENZA ROBERTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CASTAGNA GIUSEPPE CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha dedotto: di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze di in data 29.4.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 determinato, con termine previsto per il 29.10.2019, successivamente trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 19.7.2019, con mansioni di infermiera professionale ed inquadramento nel livello D, posizione economica D1, CCNL Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali,
Educativi AGIDAE, a tempo pieno, con retribuzione mensile di € 1.739,23, al lordo delle ritenute di legge;
che il datore di lavoro, con decorrenza dal mese di maggio 2020, ha applicato al rapporto di lavoro già in essere, il CCNL Case di Cura Private – Personale non medico, riconoscendole, invariate le mansioni, l'inquadramento nel livello F, con una retribuzione complessiva lorda di €
1.704,62, di cui € 1.552,00 quale retribuzione base ed € 152,62 quale superminimo assorbibile;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 16.10.2023.
L'istante ha lamentato l'illegittimità della riduzione della retribuzione, mai concordata tra le parti, e ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate da maggio 2020 alla data
1 RGL n. 1274/2024
di cessazione del rapporto, quantificate in € 1.644,98, oltre ad una incidenza sul TF di € 121,85, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Inoltre, la ricorrente ha allegato di aver aderito con decorrenza dal mese di novembre 2019 al
DO EN ME , lamentando che la società, pur avendo Controparte_2 trattenuto le quote di TF via via maturate, non abbia poi versato integralmente le stesse al CP_3 in particolare omettendo il versamento del complessivo importo di € 6.120,83, che quindi ha chiesto la società sia condannata a corrisponderle, al lordo delle ritenute di legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
costituitasi in giudizio, ha replicato, quanto alla seconda domanda, che il mancato CP_1 versamento delle quote trattenute al DO era dipeso da problematiche interne al sistema di gestione flussi e pagamenti, ma di aver provveduto medio tempore, sicchè nulla è dovuto alla ricorrente;
quanto alla prima domanda, ha negato la fondatezza della stessa in base al principio per cui, nel caso di successione di contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendo escludersi che egli possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.
La resistente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento alla ricorrente delle somme maturate a titolo di TF non versate al DO
e il rigetto dell'ulteriore domanda;
con vittoria di spese.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è documentata dal contratto di lavoro e successiva trasformazione a tempo indeterminato, dalle buste paga e dal modulo di recesso prodotti dalla ricorrente (doc. 4, 5 e 6 ric.);
- nel contratto di lavoro del 18.4.2019 si legge che la ricorrente è stata assunta, inizialmente a termine, con decorrenza 29.4.2019 con mansioni di infermiere professionale e inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, CCNL SOCIO –
ASSISTENZIALE AGIDAE “applicato in azienda”, “recepito nelle sue parti normativa ed economica”; inoltre, il contratto indica espressamente che “La Sua retribuzione sarà pari a euro 1.739,23 lordi mensili e il Suo orario di lavoro sarà pari a 38 ore settimanali”;
- dalle buste paga emesse dall'inizio del rapporto e fino al mese di aprile si evince che la retribuzione di € 1.739,23 è stata corrisposta quale paga base;
2 RGL n. 1274/2024
- è documentale e pacifica la circostanza che dal mese di maggio 2020 il datore di lavoro abbia applicato un diverso contratto collettivo, reinquadrando la ricorrente nel livello F
CCNL Case di Cura Private – Personale non medico, senza alcun mutamento di mansioni, riconoscendole una retribuzione complessiva lorda di € 1.704,62, di cui € 1.552,00 quale retribuzione base ed € 152,62 quale superminimo assorbibile (v. buste paga – doc. 5 ric.);
- non risulta alcun accordo tra le parti circa la variazione del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
- ciò posto, la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione corrisposta dal maggio 2020 alla cessazione del rapporto e quella superiore concordata in sede di contratto individuale è fondata;
- la giurisprudenza di legittimità, in un caso in cui, a seguito di variazione del settore di attività, il datore di lavoro aveva iniziato ad applicare un diverso contratto collettivo, riconoscendo un trattamento retributivo inferiore al lavoratore, ha affermato, che “Nella specie, quando il rapporto di lavoro tra le parti è sorto, il datore svolgeva attività di autotrasporto per conto terzi, come risulta dalla documentazione richiamata nel controricorso, ed il lavoratore era stato assunto per svolgere mansioni di autista (mansioni svolte per tutto il relativo rapporto).
Trovava quindi applicazione, quale contrattazione collettiva di diritto comune, quella propria del settore trasporto, avendo il datore di lavoro dato adesione alla stessa con applicazione delle relative clausole. Lo stesso datore, che in questa sede chiede l'applicazione di diverso contratto solo a decorrere dalla data di cancellazione della ditta dall'albo degli autotrasportatori (dal 1990), riconosce implicitamente che il rapporto lavorativo tra le parti
(sorto nel 1987 e proseguito fino al 2001) era regolato da quella contrattazione.
In tale contesto, l'applicazione del contratto collettivo del settore trasporto operata dalla corte territoriale risulta del tutto corretta, non solo perchè congrua in relazione all'attività esercitata dal datore all'epoca della nascita e dello svolgimento del rapporto, ma anche in relazione alla circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, della mancata rinegoziazione della contrattazione applicabile da parte del datore, non essendo possibile che lo stesso modifichi unilateralmente le condizioni contrattuali ormai acquisite dal lavoratore mediante una riduzione del trattamento retributivo già corrisposto conformemente alle regole ed ai patti.
Anche in presenza di adesione datoriale al nuovo e diverso contratto collettivo, del resto, deve rilevarsi (con Sez. L, Sentenza n. 10349 del 05/08/2000) che il ricorso sarebbe privo di fondamento, posto che, nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077 c.c.,
3 RGL n. 1274/2024
comma 2 e quindi prevale l'accordo collettivo, solo se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore.
Nel descritto contesto, la corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi logici
o giuridici, ha ritenuto irrilevante il mutamento del settore di attività del datore di lavoro ai fini del trattamento economico inerente rapporti lavorativi già in essere.” (Cassazione civile sez. lav., 03/03/2016, n.4231);
- in altra pronuncia, la Corte di cassazione ha significativamente affermato che “Questa
Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, a cui si intende dare seguito, ha avuto occasione di rilevare (Cass. n. 9591/2023) che nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga in pejus è posto dall'art. 2077
c.c. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando tutela i loro individuali interessi solo tramite quella dell'interesse collettivo (Cass. 14 giugno 2007, n. 13879). Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in pejus per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art.
2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. 19 giugno
2014, n. 13960).
In assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. 3 marzo
2016, n. 4231, in caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo).
Il diritto del lavoratore all'irriducibilità della retribuzione, nei limiti derivanti dall'art. 2103 c.c., rientra infatti nella categoria dei diritti indisponibili e, in quanto tale, gode della tutela accordata dall'art. 2113 c.c. (Cass. 4 aprile 1987, n. 3297, in specifico riferimento alla necessità di impugnazione, a pena di decadenza, delle rinunzie e transazioni, relative a pregresse violazioni della disciplina legale in materia di mansioni - ferma la sanzione di nullità assoluta che colpisce le preventive pattuizioni collettive e individuali abrogative della
4 RGL n. 1274/2024
disciplina legale - colpite dalla sanzione d'invalidità comminata dall'art. 2113 c.c., comma 1 nei modi e nei termini previsti dai successivi commi cit. articolo). Per le ragioni anzidette il motivo deve essere rigettato.” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2023, n.35864);
- ancora, si legge in altro arresto della S.C. che “
5.1. neppure nello specifico è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 2077 c.c.; invero, ricordato che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale (Cass. n.
3982/2014, Cass. n. 21234/2007) la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra si colloca al di fuori dell'ambito regolato dall'art. 2077 c.c. in tema di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale;
5.2. non sussiste, infine, la dedotta violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c., prospettata con riferimento alla modifica asseritamente peggiorativa del trattamento retributivo conseguente all'applicazione del contratto collettivo delle Radiotelevisioni private in luogo del contratto collettivo giornalisti. Occorre premettere, in linea generale, che, come chiarito dalla costante giurisprudenza della S.C., nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007); in coerenza con il principio richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie, la odierna ricorrente non avrebbe potuto far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai c.c.n. giornalisti succedutisi nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo…” (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2022,
n.31148);
- nel caso di specie, come evidenziato, non vi è stata alcuna rinegoziazione della contrattazione collettiva applicabile al rapporto individuata nel contratto individuale, pertanto, il livello retributivo riconosciuto non poteva e non avrebbe dovuto subire riduzioni;
- in assenza di contestazioni circa la quantificazione operata in ricorso, la società convenuta dev'essere condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo da maggio 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro (16.10.2023), la somma
5 RGL n. 1274/2024
lorda di € 1.766,83 (di cui € 121,85 a titolo TF), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
- quanto alla domanda relativa al pagamento delle quote di TF maturate in corso di rapporto, trattenute dal datore di lavoro e non versate al DO EN ME Vita Con benefit New, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la società, all'udienza del 7.4.2025, ha dato atto dell'avvenuto pagamento, alla stessa data dell'udienza, a mezzo bonifico bancario istantaneo, in favore della lavoratrice, dell'importo di € 6.120,83, a titolo di saldo TF;
Controparte_5
- invero in sede di costituzione in giudizio la resistente aveva dichiarato di aver già provveduto al versamento in favore del circostanza smentita dai fatti successivi;
CP_3
- il pagamento effettuato in favore della lavoratrice, avvenuto in corso di causa, ha avuto effetto liberatorio, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro è inquadrabile, salvo prova di una cessione del credito in favore del DO, come una delegazione di pagamento (mandato) e, fino a quando il datore di lavoro non provvede al versamento, le somme accantonate presso il datore di lavoro hanno natura retributiva e sono quindi di spettanza del lavoratore mentre ha natura previdenziale la prestazione integrativa erogata al lavoratore dal fondo (Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 18477 del 28/06/2023); in altri termini, dal pronunciamento della Suprema
Corte si trae il principio per cui, a seguito dell'inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di versamento delle somme trattenute al DO complementare si determina la risoluzione, per inadempimento, del mandato, ed il ripristino della disponibilità in capo al lavoratore delle somme che hanno natura retributiva con la conseguenze che le stesse possono formare oggetto di condanna in favore del lavoratore;
in termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1935 del 28 gennaio 2025, secondo cui il TF accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare ha, in origine, natura “retributiva” ed assume natura “previdenziale” solo nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al DO di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TF – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo;
- è evidente che la società, laddove si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, sarebbe risultata soccombente, stante il pacifico inadempimento dell'obbligo di mandato assunto in conseguenza dell'adesione della lavoratrice al DO pensione, come dedotto in ricorso, e la legittimazione attiva in capo alla lavoratrice ad agire per ottenere il pagamento di quanto trattenuto da parte del datore di lavoro direttamente nei propri confronti;
- le spese di lite seguono la soccombenza effettiva e virtuale della parte resistente;
la liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del
6 RGL n. 1274/2024
valore delle domande e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna a corrispondere alla ricorrente , a titolo di differenze CP_1 Parte_1 retributive per il periodo da maggio 2020 alla cessazione del rapporto di lavoro
(16.10.2023), la somma lorda di € 1.766,83 (di cui € 121,85 a titolo TF), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.120,83, maturata a titolo di TF in corso di rapporto e complessivamente e illegittimamente trattenuta dal datore di lavoro;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato, da distrarsi in favore dell'avv. Forlenza Roberta.
Alessandria, 27.11.2025.
Il Giudice
VI OR
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