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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5805/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Enrico Balbo Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“ che l'Ill.mo Tribunale di Padova voglia pronunziare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F.: , nata a [...], Controparte_1 C.F._1 il 07.10.1982, residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato a [...], il [...], residente in 35010 Vigonza (PD), C.F._2
Via Carpane, n.14/C, int.1, in data 04.08.2004, nel Comune di LA (VV), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA, provincia di Vibo Valentia (CZ), al n.17, parte II, serie A, anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (VV), di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle successive annotazioni, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, scegliendo ciascuno liberamente il luogo della propria residenza. pagina 1 di 4 2) La casa coniugale sita in 35010 Vigonza (PD), Via Carpane, n.14/C, di proprietà del marito
[...]
, rimane assegnata, con i relativi arredi e corredi, al marito, al quale rimane interamente Parte_1 accollato il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario con la UBI Banca, gravante sull'immobile.
3) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 Persona_2
e collocazione stabile presso la madre;
i genitori provvederanno all'educazione e Controparte_1 all'istruzione delle figlie, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle stesse.
Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, nel rispetto degli impegni Parte_1
e delle esigenze delle stesse, e, comunque, compatibilmente con i propri turni lavorativi, diurni e Per_ pomeridiani, lo stesso potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e , nei giorni e periodi di Per_2 seguito indicati:
- un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18:00 sino alle ore 21:30, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà, in tal caso, ad accompagnarle a scuola, il mattino seguente;
-un fine settimana alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, con eventuale pernottamento domenicale presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie stesse e previo accordo con la madre;
Per_
-il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni, che e potranno comunque, trascorrere Per_2 insieme ad entrambi i genitori, se questi ultimi fossero d'accordo al riguardo;
-un periodo pari a metà delle vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
-un periodo pari a metà delle festività pasquali, che comprenderà, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua; -un periodo di giorni 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di maggio. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo ordinario per il Parte_1 mantenimento delle figlie minori e , la somma mensile di euro 300,00= Persona_1 Persona_2
(trecento/00); detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e verrà annualmente aggiornato automaticamente, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno seguente alla sentenza di divorzio;
il sig. , inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alle Parte_1
pagina 2 di 4 figlie, cioè quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche (tasse di iscrizione, libri, gite scolastiche e viaggi di istruzione, eventuali ripetizioni e/o dopo scuola, abbonamenti per mezzi di trasporto per recarsi a scuola e tornare a casa da scuola), sportive e/o ricreative. I coniugi si richiamano per la regolazione delle spese straordinarie al “Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli naturali nati fuori dal matrimonio” adottato dal Tribunale di Padova in data 17.01.2017, da intendersi qui per interamente richiamato. I coniugi concordano di dividere al 50% l'assegno unico universale per i figli.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di aver così regolato definitivamente ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, salvi gli obblighi di mantenimento delle figlie sopra previsti e regolati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1 Controparte_1
(CZ) il 7.10.1982, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 4.8.2004 a LA (VV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 17, parte II, serie A, anno 2004. Per_ Dalla loro unione nascevano due figlie: e il 27.7.2009. Per_2
Con decreto n. 2721/2020 del 16.3.2020 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi dinnanzi al Presidente del Tribunale del 25.2.2020.
In data 4.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...] contratto in data 4.8.2004 a LA (VV) e trascritto nel relativo registro degli CP_1 atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 17, parte II, serie A, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
4.6.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5805/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Enrico Balbo Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“ che l'Ill.mo Tribunale di Padova voglia pronunziare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F.: , nata a [...], Controparte_1 C.F._1 il 07.10.1982, residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato a [...], il [...], residente in 35010 Vigonza (PD), C.F._2
Via Carpane, n.14/C, int.1, in data 04.08.2004, nel Comune di LA (VV), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA, provincia di Vibo Valentia (CZ), al n.17, parte II, serie A, anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (VV), di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle successive annotazioni, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) i coniugi continueranno a vivere separati, scegliendo ciascuno liberamente il luogo della propria residenza. pagina 1 di 4 2) La casa coniugale sita in 35010 Vigonza (PD), Via Carpane, n.14/C, di proprietà del marito
[...]
, rimane assegnata, con i relativi arredi e corredi, al marito, al quale rimane interamente Parte_1 accollato il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario con la UBI Banca, gravante sull'immobile.
3) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 Persona_2
e collocazione stabile presso la madre;
i genitori provvederanno all'educazione e Controparte_1 all'istruzione delle figlie, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle stesse.
Il signor potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, nel rispetto degli impegni Parte_1
e delle esigenze delle stesse, e, comunque, compatibilmente con i propri turni lavorativi, diurni e Per_ pomeridiani, lo stesso potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e , nei giorni e periodi di Per_2 seguito indicati:
- un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18:00 sino alle ore 21:30, con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre che provvederà, in tal caso, ad accompagnarle a scuola, il mattino seguente;
-un fine settimana alternato, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, con eventuale pernottamento domenicale presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie stesse e previo accordo con la madre;
Per_
-il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni, che e potranno comunque, trascorrere Per_2 insieme ad entrambi i genitori, se questi ultimi fossero d'accordo al riguardo;
-un periodo pari a metà delle vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
-un periodo pari a metà delle festività pasquali, che comprenderà, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua; -un periodo di giorni 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di maggio. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo ordinario per il Parte_1 mantenimento delle figlie minori e , la somma mensile di euro 300,00= Persona_1 Persona_2
(trecento/00); detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e verrà annualmente aggiornato automaticamente, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno seguente alla sentenza di divorzio;
il sig. , inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alle Parte_1
pagina 2 di 4 figlie, cioè quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche (tasse di iscrizione, libri, gite scolastiche e viaggi di istruzione, eventuali ripetizioni e/o dopo scuola, abbonamenti per mezzi di trasporto per recarsi a scuola e tornare a casa da scuola), sportive e/o ricreative. I coniugi si richiamano per la regolazione delle spese straordinarie al “Protocollo d'Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli naturali nati fuori dal matrimonio” adottato dal Tribunale di Padova in data 17.01.2017, da intendersi qui per interamente richiamato. I coniugi concordano di dividere al 50% l'assegno unico universale per i figli.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di aver così regolato definitivamente ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, salvi gli obblighi di mantenimento delle figlie sopra previsti e regolati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1 Controparte_1
(CZ) il 7.10.1982, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 4.8.2004 a LA (VV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 17, parte II, serie A, anno 2004. Per_ Dalla loro unione nascevano due figlie: e il 27.7.2009. Per_2
Con decreto n. 2721/2020 del 16.3.2020 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi dinnanzi al Presidente del Tribunale del 25.2.2020.
In data 4.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...] contratto in data 4.8.2004 a LA (VV) e trascritto nel relativo registro degli CP_1 atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 17, parte II, serie A, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data
4.6.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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