CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ND DI nato il [...] OV MA nato il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di ME BO e AS IO - in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 15 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di tentato furto in abitazione e del solo IO per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. 1 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1328 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 11/10/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della desistenza volontaria in relazione al delitto tentato sopra indicato, richiamando il testo dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e i princìpi giurisprudenziali in forza dei quali, nel caso in cui l'agente abbia liberamente desistito - come nella specie, ad avviso della difesa, avrebbero fatto entrambi gli imputati alla luce della dinamica dell'occorso esposta nel ricorso - dovrebbe farsi applicazione dell'istituto invocato. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso è tutto incentrato sulla libertà della desistenza degli imputati e tuttavia - il che è dirimente - non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi in forza dei quali non ha ritenuto invece che l'interruzione dell'iter criminis sia stato determinato da cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti (la presenza della persona offesa all'interno dell'appartamento la cui serratura era stata riempita di colla, la difficoltà di applicare la programmata tecnica di effrazione, la presenza elle Forze dell'ordine all'esterno dello stabile, di cui il IO ha avvertito il BO), finendo col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa, senza assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 22 novembre 2021 la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di ME BO e AS IO - in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 15 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di tentato furto in abitazione e del solo IO per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. 1 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1328 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 11/10/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con il medesimo atto, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dei presupposti della desistenza volontaria in relazione al delitto tentato sopra indicato, richiamando il testo dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e i princìpi giurisprudenziali in forza dei quali, nel caso in cui l'agente abbia liberamente desistito - come nella specie, ad avviso della difesa, avrebbero fatto entrambi gli imputati alla luce della dinamica dell'occorso esposta nel ricorso - dovrebbe farsi applicazione dell'istituto invocato. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso è tutto incentrato sulla libertà della desistenza degli imputati e tuttavia - il che è dirimente - non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi in forza dei quali non ha ritenuto invece che l'interruzione dell'iter criminis sia stato determinato da cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti (la presenza della persona offesa all'interno dell'appartamento la cui serratura era stata riempita di colla, la difficoltà di applicare la programmata tecnica di effrazione, la presenza elle Forze dell'ordine all'esterno dello stabile, di cui il IO ha avvertito il BO), finendo col prospettare irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa, senza assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2022.