Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3001/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3001/2024 R.G. promossa da
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio degli Avv.ti LAURA DEPALMA e GUIDO BARONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, n. 2; nei confronti di
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. MARILENA DESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Gallarate via Trieste n. 35;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in data 17.01.2025, di seguito riportate:
“1. La figlia (poi solo ) rimane affidata in via condivisa ad Persona_1 Per_1 entrambi i genitori e con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Tenuto debitamente conto del preminente interesse di e fatta, comunque, salva la Per_1 facoltà dei genitori di stabilire in accordo tra di loro, di volta in volta, soluzioni diverse purché in linea con le esigenze di entrambi e della minore, il padre potrà eserciterà il diritto di visita a fine settimana alternati previo accordo con la figlia, da comunicarsi alla NO con Pt_1 congruo anticipo salve emergenze di carattere lavorativo di natura eccezionale, andando a prendere la ragazza presso la casa materna e riportandola. Resta inteso che il diritto di visita, come sopra indicato, prevede che resti a dormire presso la casa paterna per l'intero Per_1 fine settimana.
3. Tenuto sempre debitamente conto del preminente interesse di , per quanto concerne Per_1 le ferie estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni consecutivi durante l'estate o in altro periodo di ferie da loro scelto, da comunicarsi entro la fine di aprile di ogni anno o, comunque, non appena verrà stilato il calendario delle ferie da parte del datore di lavoro. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi le località di villeggiatura in cui si recheranno con la figlia.
4. Per le vacanze natalizie e gli altri giorni di vacanza durante l'anno scolastico i genitori, compatibilmente con i turni lavorativi di ciascuno e, sempre, tenuto conto del preminente interesse di , trascorreranno con la figlia pari giorni, alternandosi le festività di anno in Per_1 anno, in modo tale da assicurare alla figlia di poter trascorrere un periodo di pari durata con ciascun genitore. Viene previsto che il giorno di Natale la ragazza possa sempre fare visita al genitore non collocatario per gli auguri e lo scambio di doni.
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla NO entro il giorno Pt_1
26 di ciascun mese, la somma mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di ottobre del 2025 con conteggio che gli verrà comunicato dalla NO . Tale Pt_1 importo verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , Pt_1 le cui coordinate sono già note al signor CP_1
6. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori in ragione del 50%, con applicazione del protocollo del Tribunale di Pavia. In particolare, per quanto attiene alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo n. 7 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o, ancora, messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
7. La madre percepirà integralmente l'assegno unico (e/o l'eventuale misura che verrà eventualmente prevista da riforme di governo e/o nuove leggi di bilancio in sua sostituzione). In tal senso, il signor esprime formale rinuncia alla percezione dello stesso, astenendosi CP_1 dal presentare la relativa domanda ed impegnandosi a fornire alla NO ogni Pt_1 eventuale documentazione che si rendesse necessaria ai fini del percepimento dell'assegno unico citato (e/o l'eventuale misura che verrà eventualmente prevista in sua sostituzione od aggiunta nel corso degli anni).
8. Le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per la figlia (spese di istruzione, mediche, sanitarie, etc.) verranno effettuate e suddivise nella misura del 50% tra le Parti.
pag. 2/3 9. I genitori si rilasciano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
10. Le parti dichiarano di aver risolto ogni loro altra questione patrimoniale pregressa.
11. Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in vista dell'udienza del 22.01.2025, hanno raggiunto un accordo come sopra riportato.
Sulla base degli atti e dei documenti di causa devono condividersi le conclusioni rassegnate dalle parti concernenti l'affido e il mantenimento della figlia minore Persona_2
(nata il [...]).
[...]
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
• recepisce integralmente le conclusioni delle parti come sopra riportate;
• compensa le spese del procedimento, come, peraltro, concordemente richiesto dalle
Parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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