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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2960/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15919/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TEV2024001DI0000011580001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2705/2026 depositato il 12/02/2026
1 conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente la Ricorrente_1 P.IVA_1 S.R.L., codice fiscale e partita iva , con sede in Orta di Atella (CE) in Indirizzo_1, in persona del
Nominativo_1legale rappresentante pro tempore, sig.ra , codice fiscale CF_1, come innanzi domiciliata, rappresentata e difesa,
CHIEDE All'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, previo accertamento della fondatezza delle motivazioni esposte, di voler:
• Annullare, totalmente o parzialmente, l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta -
Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001, per errata applicazione dell'aliquota impositiva e violazione del principio di alternatività IVA/Registro.
• Rideterminare l'imposta di registro dovuta applicando la misura fissa di € 200,00 per la condanna al pagamento del credito derivante da rapporto soggetto ad IVA e la misura fissa di € 200,00 per l'enunciazione delle fatture, per un totale complessivo di € 400,00.
• Conseguentemente, disporre il rimborso delle somme eventualmente già versate in eccesso.
• Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente, Ricorrente_1 S.R.L., codice fiscale e partita iva P.IVA_1 Indirizzo_1, con sede in Orta di Atella (CE) in , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Nominativo_1, codice fiscale
CF_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione
2 Ricorrente_1Provinciale II di Napoli esponeva che in data 27/05/2025, la società S.R.L. ha ricevuto, a mezzo PEC, la notifica dell'Avviso di Liquidazione dell'Imposta - Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001 (doc. 1), emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale di Nola (TEV), con il quale l'Ufficio ha richiesto il recupero dell'imposta di registro riguardante il Decreto Ingiuntivo n. 1158/2024 del 23/07/2024 emesso dal Tribunale di Nola (doc. 2), per un totale liquidato di € 1.856,75 (derivante dagli importi € 1.848,00 per Imposta di Registro - Atti Giudiziari, codice tributo
A196, e € 8,75 per Spese di Notifica, codice tributo 9400. La parte ricorrente chiedeva di annullare, totalmente o parzialmente, l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta - Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001, per errata applicazione dell'aliquota impositiva e violazione del principio di alternatività IVA/Registro; rideterminare l'imposta di registro dovuta applicando la misura fissa di € 200,00 per la condanna al pagamento del credito derivante da rapporto soggetto ad IVA e la misura fissa di € 200,00 per l'enunciazione delle fatture, per un totale complessivo di € 400,00; conseguentemente, disporre il rimborso delle somme eventualmente già versate in eccesso;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al
3 netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato Banca_1 un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza. 4
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15919/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TEV2024001DI0000011580001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2705/2026 depositato il 12/02/2026
1 conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente la Ricorrente_1 P.IVA_1 S.R.L., codice fiscale e partita iva , con sede in Orta di Atella (CE) in Indirizzo_1, in persona del
Nominativo_1legale rappresentante pro tempore, sig.ra , codice fiscale CF_1, come innanzi domiciliata, rappresentata e difesa,
CHIEDE All'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, previo accertamento della fondatezza delle motivazioni esposte, di voler:
• Annullare, totalmente o parzialmente, l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta -
Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001, per errata applicazione dell'aliquota impositiva e violazione del principio di alternatività IVA/Registro.
• Rideterminare l'imposta di registro dovuta applicando la misura fissa di € 200,00 per la condanna al pagamento del credito derivante da rapporto soggetto ad IVA e la misura fissa di € 200,00 per l'enunciazione delle fatture, per un totale complessivo di € 400,00.
• Conseguentemente, disporre il rimborso delle somme eventualmente già versate in eccesso.
• Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
La Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente, Ricorrente_1 S.R.L., codice fiscale e partita iva P.IVA_1 Indirizzo_1, con sede in Orta di Atella (CE) in , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Nominativo_1, codice fiscale
CF_1 impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione
2 Ricorrente_1Provinciale II di Napoli esponeva che in data 27/05/2025, la società S.R.L. ha ricevuto, a mezzo PEC, la notifica dell'Avviso di Liquidazione dell'Imposta - Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001 (doc. 1), emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale di Nola (TEV), con il quale l'Ufficio ha richiesto il recupero dell'imposta di registro riguardante il Decreto Ingiuntivo n. 1158/2024 del 23/07/2024 emesso dal Tribunale di Nola (doc. 2), per un totale liquidato di € 1.856,75 (derivante dagli importi € 1.848,00 per Imposta di Registro - Atti Giudiziari, codice tributo
A196, e € 8,75 per Spese di Notifica, codice tributo 9400. La parte ricorrente chiedeva di annullare, totalmente o parzialmente, l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta - Irrogazione delle Sanzioni n. 2024/001/DI/000001158/0/001, per errata applicazione dell'aliquota impositiva e violazione del principio di alternatività IVA/Registro; rideterminare l'imposta di registro dovuta applicando la misura fissa di € 200,00 per la condanna al pagamento del credito derivante da rapporto soggetto ad IVA e la misura fissa di € 200,00 per l'enunciazione delle fatture, per un totale complessivo di € 400,00; conseguentemente, disporre il rimborso delle somme eventualmente già versate in eccesso;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al
3 netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato Banca_1 un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza. 4
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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