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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2337/24 RG in data 27.3.24, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonietta Di Genova, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Ravenna n. 30;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pierluigi Sica e dall'abogado Luca Rossetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pontecagnano Faiano al C.so Europa n. 41;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.24, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 25.10.03 in Battipaglia e che dalla loro Controparte_1 unione era nata la figlia (21.12.04), affetta da malattia invalidante Arnold chiari con Per_1 siringomelia, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, lamentando vessazioni fisiche e disinteresse del marito che aveva sempre anteposto i suoi interessi a quelli familiari, assumendo anche atteggiamenti di indifferenza nei confronti della moglie affetta da gravissimi problemi di salute. Inoltre, proponeva contestualmente, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, domanda di scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che contestava in modo puntuale le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e proponendo, a sua volta, domanda di addebito, lamentando che la crisi coniugale era da addebitare alla ricorrente che aveva assunto un atteggiamento di discredito del marito di fronte ai familiari.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e determinava in € 150,00 l'assegno di mantenimento da corrispondere per la figlia mensilmente;
inoltre rigettava le richieste istruttorie, rinviando la causa per la rimessione al Collegio al fine della decisione, ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c.
All'udienza del 30.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 3.2.25 era dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, con rigetto delle domande di addebito reciprocamente proposte, determinandosi in € 150,00
l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia da corrispondersi mensilmente, disponendo altresì che ciascuno dei genitori contribuisse al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno;
infine, la causa era rimessa sul ruolo per esaminare la domanda di scioglimento del matrimonio, decorso il termine di un anno dalla comparizione dei coniugi, acquisita altresì la prova del passaggio in giudicato della sentenza.
All'udienza del 25.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emergendo dalle risultanze di causa che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data in cui sono comparsi i coniugi, oltre alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della separazione.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dovendo esaminarsi infine la domanda di mantenimento proposta dalla madre per la figlia maggiorenne, che è iscritta al 2° anno Per_1 universitario presso università privata e che, come documentalmente provato, sta sostenendo gli esami, come da certificazione prodotta.
Rispetto a tale domanda il resistente deduce di non aver alcuna possibilità di contribuzione per la figlia, in quanto trovasi un uno stato di indigenza, concludendo perché il mantenimento per la figlia venga versato esclusivamente dalla ricorrente.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover determinare a carico del resistente, genitore non convivente con la figlia, un contributo per il suo mantenimento.
difatti, è affetta dal sindrome di Arnold chiari, con un'invalidità civile riconosciuta del 50% Per_1
(si veda certificazione medica prodotta in atti), ora, in considerazione dell'età, del percorso di studi
(ha completato uno stage e si è iscritta all'accademia della moda, anche al secondo anno con buoni risultati avendo sostenuto i relativi esami), delle sue difficoltà di salute, va riconosciuto a carico del padre, genitore non convivente, un assegno di mantenimento.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
E dalla documentazione in atti, come già rilevato nella sentenza di separazione, risulta che la ricorrente, che è affetta da diverse patologie (ella ha subito un intervento per idroureteronefrosi nel
2024 con successiva previsione di altro ricovero), svolge l'attività di infermiera ed ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 9878,00, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di
€ 16226,00 e per l'anno di imposta 2022 un reddito di € 17584,00 (si veda dichiarazioni dei redditi prodotte).
Non è proprietaria di beni immobili e convive con la figlia in un immobile concesso in Per_1 locazione per la somma di € 450,00 (si veda contratto prodotto in atti).
Ha diversi contratti di finanziamento con una rata mensile di € 150,00 ed € 307,00, oltre a farsi carico dell'assicurazione per l'auto.
Il resistente, che svolgeva attività di lavoratore dipendente in tipografia con uno stipendio di €
1250,00 circa, si è licenziato ed ha percepito il TFR per la somma di € 18200,00; è comproprietario di un immobile unitamente a suoi familiari e vive in un'abitazione condotta in locazione, pagando un canone mensile di € 400,00 circa comprensivo di condominio (si veda contratto prodotto dalla ricorrente).
Egli, per l'anno 2022, ha percepito una retribuzione complessiva annuale di € 18671,35 (si veda CU prodotta dalla ricorrente). Inoltre, è titolare di un conto corrente bancario che alla data del 31.12.24 presentava un saldo di € 8,83. È obbligato al pagamento di una rata per l'acquisto di un'auto per €
239,00, oltre a doversi far carico della relativa assicurazione. Da ultimo egli ha svolto attività lavorativa, come documentato dal verbale prodotto da parte ricorrente nel giudizio di scioglimento di comunione (si veda verbale prodotto).
A fronte di tale situazione, ritiene il Tribunale di dover determinare, dalla presente pronuncia, un maggior contributo per l'importo di € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia che il Per_1 resistente è tenuto a corrispondere mensilmente alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Nessuna altra statuizione va emessa, essendosi già pronunciato il Tribunale in ordine alle domande di addebito.
Quanto alle spese di lite, stante la natura necessitata del procedimento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...]- Parte_1
LE (Colombia) il 27.4.69, e , nato in [...] il Controparte_1
14.5.68, celebrato nel Comune di Montecorvino Pugliano il 25.10.03; 2) determina dalla presente pronuncia in € 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico
Istat l'assegno di mantenimento per la figlia che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecorvino Pugliano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto
Comune);
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 1.12.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi