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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1844/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1844/2023, all'udienza del 20/11/2025, alle ore 12:55, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. NESTI ELENA;
Parte_1 per , l'avv. FEDERICO NANNIPIERI in Parte_2 sostituzione dell'avv. FERA FRANCESCO
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive da ultimo depositate.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle conclusioni da ultimo depositate nelle note del 3.11.2025.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino N. R.G. 1844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1844 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
C.F. ), elettivamente domiciliato in Vicopisano, via Parte_1 C.F._1
G. D'Annunzio n. 1, presso lo studio dell'avv. Elena Nesti, che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opponente contro
C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Genova, via XII Ottobre n. 12/5 B, presso lo studio dell'avv.
[...]
FR RA, che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposta
Oggetto: “Contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con D.I. n. 418 del 13.03.2023 il Tribunale di Pisa ha ingiunto a l pagamento Parte_1 di € 88.098,49 in favore di a saldo Parte_3 dell'esposizione debitoria maturata dalla società Parte_4 Parte_1
Segnatamente, il pagamento di € 70.158,84 è stato ingiunto a quale
[...] Parte_1 fideiussore del contratto di mutuo stipulato dalla società la restante somma, derivante Parte_4 dall'esposizione della società predetta nei conti correnti n. 3124/42 e 3118/84, è stata ingiunta in ragione della ricognizione di debito effettuata da Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 29.05.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il menzionato D.I., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Pisa, contrariis rejectis: - in via preliminare nel merito, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i motivi per la relativa concessione;
- nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato in punto di fatto e di diritto il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 418/2023 R.D.I. e n. 517/2023 R.G. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto;
- sempre nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1419, comma 1, c.c. della fideiussione per tutti i motivi esposti nella presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto;
- sempre nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità anche parziale del contratto bancario di conto corrente in discussione, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, alla indeterminatezza del tasso di interesse ultra-legale, e con-seguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto;
- sempre nel merito, determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in discussione e per l'effetto condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse e conseguentemente ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto;
- con vittoria di spese e competenze di causa in favore del procuratore antistatario.”.
L'opposizione risulta fondata sui seguenti motivi: - difetto di legittimazione attiva della società ingiungente che, in veste di cessionaria, ha omesso di dimostrare che il credito oggetto di causa è stato ricompreso nella cessione di crediti in blocco;
- nullità del contratto di mutuo per mancanza di apposita sottoscrizione delle clausole onerose ex art. 1341 c.c.; - liberazione del fideiussore a mente dell'art. 1956 c.c., per aver omesso la creditrice ogni informativa circa la modifica in peius delle condizioni della debitrice principale;
- nullità della fideiussione rilasciata in relazione al contratto di mutuo in quanto conforme allo schema ABI, nullità da intendersi riferita all'intero contratto in ragione del fatto che, in assenza delle clausole violative della normativa antitrust, il contratto non sarebbe mai stato sottoscritto;
- in subordine, nullità parziale della fideiussione e conseguente decadenza della creditrice a mente dell'art. 1957 c.c., per essersi attivata nei confronti del garante allorquando era già decorso il termine semestrale;
- carenza di prova del credito, non essendo a ciò sufficiente il saldaconto;
- nullità delle pattuizioni di interessi usurari e anatocistici tanto nel rapporto di mutuo, quanto nel rapporto di conto corrente, con diritto ad ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente pagato dal debitore a tale titolo.
Con comparsa di costituzione del 2.10.2023 si è costituita in giudizio
[...]
(di seguito anche solo la quale ha chiesto Parte_3 Parte_3
l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di € 88.098,49.
La difesa opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha eccepito: - di avere adeguatamente dimostrato la titolarità del credito, in quanto l'avviso in G.U. reca le caratteristiche dei crediti da intendersi ceduti;
- di avere notificato l'avvenuta cessione alla debitrice ceduta;
- le clausole onerose a mente dell'art. 1341 c.c. incluse nel contratto di mutuo sono state oggetto di doppia sottoscrizione previo richiamo delle singole clausole con indicazione sommaria del relativo contenuto;
- non è applicabile l'art. 1965 c.c. in ragione della qualifica di socio illimitatamente responsabile della S.n.c. garantita ricoperta dall'opponente; - non può applicarsi alla fideiussione in esame la sanzione della nullità per conformità allo schema ABI, atteso che l'indagine circa la violazione della normativa antitrust ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; - trattasi, al più, di nullità parziale non avendo controparte dimostrato rigorosamente che in assenza delle clausole censurate non avrebbe sottoscritto il contratto;
- la certificazione ex art. 50 T.U.B. è sufficiente a dimostrare l'andamento del rapporto del contratto di mutuo;
- per l'esposizione debitoria in conto corrente, l'opponente ha rilasciato dichiarazione ricognitiva del debito;
- le contestazioni circa il carattere usurario e anatocistico degli interessi sono generiche e indimostrate.
Con ordinanza del 25.01.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività al D.I. opposto e sono stati assegnati i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 5.08.2025.
Le parti hanno discusso all'udienza odierna, fissata per la discussione e decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito del deposito di note conclusive.
***** Part 1. E' dimostrato per tabulas che abbia intrattenuto rapporti di conto corrente -e Parte_4 relative aperture di credito - con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con la quale ha anche stipulato il contratto di mutuo per € 90.000,00 in data 13.12.2010 (doc. 5 e 6 monitorio). Parimenti, non è contestata la concessione di garanzia personale (rectius, fideiussione) da parte dell'odierno opponente ed in favore della mutuante. Trattasi della garanzia rilasciata come da art. 5 del già citato contratto di mutuo, nel quale si legge che l'odierno opponente, unitamente a terzi soggetti, ha prestato fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, fino alla concorrenza di € 90.000. Pacifico, infine, che la debitrice principale sia rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con i predetti contratti bancari.
Le questioni controverse tra le parti attengono, in sintesi: a) alla titolarità del diritto di credito in capo alla odierna opposta;
b) nel merito, alla pretesa invalidità dei contratti – in particolare con riferimento al contratto di fideiussione;
c) all'individuazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
La difesa opponente, lamentando la carenza di prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo ad ha contestato la validità del contratto di mutuo, delle condizioni contrattuali dettate Parte_3 dalla banca (rectius, applicazione di interessi usurari e anatocistici), nonché la validità della fideiussione rilasciata, eccependo in subordine l'avvenuta liberazione del garante a mente dell'art. 1956 c.c. ovvero dell'art. 1957 c.c.
La difesa opposta ha invece insistito nella propria pretesa, allegando la validità dei rapporti bancari posti a fondamento del ricorso monitorio e deducendo di avere assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata.
3. Quanto alla legittimazione attiva della odierna opposta, vale la pena precisare che trattasi, più correttamente, di eccezione di merito. L'opponente, infatti, non ha contestato la legittimatio ad causam, quale condizione processuale da esaminarsi in via preliminare rispetto al merito, bensì la prova dell'effettiva titolarità del credito in capo ad uest'ultima integra un'eccezione Parte_3 che attiene al merito della lite, seppur da vagliarsi prioritariamente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti di causa risulta che in data
25.11.2020 la società opposta, in forza di atto di scissione, abbia beneficiato di una serie di “un compendio di attività e passività” facenti capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. Il relativo accordo negoziale risulta ritualmente pubblicato in G.U. il 29.12.2020 in anno 161, n. 151 parte II
(doc. 3 monitorio).
Costituisce principio ormai pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, avuto riguardo all'ordinario riparto dell'onere probatorio, ai fini della dimostrazione della successione a titolo particolare nella posizione di credito della cedente ad opera della cessionaria non è sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'assunto deve condividersi avuto riguardo alla ratio della pubblicazione della cessione, intesa quale adempimento meramente pubblicitario e non costitutivo della vicenda che modifica soggettivamente il rapporto obbligatorio.
Ora, risulta, per tabulas, l'avvenuta scissione (doc. 3 monitorio). Il documento testé citato prevede
“Il Progetto di Scissione prevede che saranno assegnati ad - alla Data di Efficacia della Pt_3 Scissione come in appresso indicata - elementi attivi e passivi di costituenti il "Compendio CP_2
Scisso", composto - in sintesi - all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel
Progetto di Scissione”.
Coerentemente, dall'estratto in G.U. si ricava che è divenuta titolare di crediti classificati Pt_3 come sofferenze. Tra questi può certamente ricomprendersi quello oggetto di causa, atteso che già nel mese di luglio 2017 (con pronto avviso al garante alla data del 18.09.2017) la banca creditrice aveva dichiarato la società decaduta dal beneficio del termine, con contestuale Parte_4 revoca di tutti gli affidamenti concessi in conto corrente, dandone comunicazione anche ai soci illimitatamente responsabili, tra i quali l'odierno opponente (doc. 9, 10 e 11 monitorio).
Per altro, l'avvenuto mutamento della titolarità del credito è stato comunicato alla debitrice principale come da missiva del 19.03.2021 (doc. 12 monitorio) ed è stato infine confermato dalla originaria debitrice, come si evince dalla dichiarazione prodotta dalla difesa opposta quale sub. doc. B.
4. Quanto alla validità del contratto di mutuo, deve osservarsi che le eccezioni della difesa opponente non colgono nel segno.
a infatti eccepito la nullità del contratto in parola sull'assunto della presenza Parte_1 di clausole onerose non debitamente sottoscritte, a mente dell'art. 1341 comma 2 c.c. La norma, tuttavia, richiede la doppia sottoscrizione delle clausole onerose sotto pena di inefficacia delle stesse, non quale condizione di validità dell'intero negozio. Inoltre, dall'esame della documentazione in atti risulta che le clausole onerose siano state debitamente richiamate in calce all'accordo negoziale e, per ciascuna di esse, il testo del contratto reca sinteticamente il riferimento al contenuto della clausola considerata. Ciò è sufficiente affinché possa ritenersi integrata la doppia sottoscrizione, quale tutela meramente formale richiesta dall'art. 1341 comma 2 c.c.
Nemmeno può trovare applicazione la disciplina consumeristica, non a caso neppure invocata dalla difesa opponente. Infatti, il soggetto aderente non può considerarsi consumatore secondo la definizione offerta dalla legge (art. 3, D.lgs. 206/2005), trattandosi di una società che ha chiesto ed ottenuto un finanziamento destinato ad investimenti.
5. Quanto alla fideiussione, numerose sono le eccezioni sollevate dalla difesa opponente sul punto.
5.1 Procedendo con ordine, deve dapprima vagliarsi l'eccezione di nullità per violazione delle L. antitrust e, segnatamente, per conformità della clausola allo schema ABI.
In prima analisi, non è fondata l'eccezione di parte convenuta secondo la quale, trattandosi di fideiussione specifica, non potrebbe trovare applicazione la sanzione della nullità per la violazione della L. antitrust. Infatti, fermo restando che l'indagine e l'accertamento della Banca d'Italia sul punto hanno riguardato le sole fideiussioni omnibus, queste condividono con le fideiussioni specifiche tanto la struttura negoziale, quanto la causa del contratto. Di talché apparrebbe incongruo trattare diversamente due situazioni – l'una in presenza di una fideiussione omnibus, l'altra in presenza di una fideiussione specifica – per il solo oggetto del contratto, essendo l'una garanzia estesa a tutte le obbligazioni contratte dal garantito (entro limiti di importo prestabiliti ex ante) e l'altra relativa alle sole obbligazioni derivanti dallo specifico contratto al quale si riferisce. Diversamente opinando, si consentirebbe agli istituti di credito di fare applicazione di intese vietate in elusione della normativa antitrust.
Si richiama, a conforto, una recente statuizione della Suprema Corte, secondo cui “il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito a uno specifico rapporto contrattuale. La nullità derivante da tali intese costituisce espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza” (Cass. civ. sez. III, 21.10.2024, n. 27243).
5.2 Ciò vale ove la prova dell'applicazione dell'intesa illecita vi sia.
È necessario, infatti, che il cliente che lamenti la nullità della fideiussione dia prova che essa costituisce, in concreto (rectius, a valle) applicazione dell'intesa sanzionata dalla Banca d'Italia.
Come noto, per altro, il provvedimento sanzionatorio in parola emesso in data 22.05.2005 costituisce prova privilegiata per le sole fideiussioni rilasciate nel periodo di interesse dell'accertamento. Non così per quelle che, come nel caso di specie, risultano rilasciate in epoca ampiamente successiva. In casi quale quello de quo – identificabile come azione stand alone - il garante è chiamato a dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, trasfusa nel contratto di garanzia personale in argomento.
Una prova che, nel caso in esame, non è stata raggiunta, né la difesa opponente risulta aver avanzato istanze istruttorie sul punto.
5.3 Deve osservarsi, inoltre, che quand'anche si aderisse all'orientamento giurisprudenziale che assegna valenza probatoria al provvedimento della Banca d'Italia oltre il periodo temporale al quale esso si riferisce, quella in esame dovrebbe considerarsi comunque una nullità parziale, ferma la possibilità di dimostrare che – in assenza delle clausole censurate – il contratto non sarebbe stato sottoscritto (art. 1419 c.c.).
Ebbene, la difesa opponente non ha fornito tale prova.
L'eccezione secondo la quale le clausole in esame sarebbero “inscindibili” rispetto al resto dell'accordo non coglie nel segno. L'art. 1419 c.c., infatti, estende la nullità delle singole clausole all'intero negozio non in forza del contenuto delle clausole, bensì avuto riguardo alla volontà delle parti quale elemento essenziale perché possa dirsi raggiunto un accordo valido e giuridicamente vincolante. Si consente, cioè, di liberarsi da un vincolo che – applicata la sanzione della nullità parziale – non rispecchia più la volontà dei contraenti i quali, appunto, non avrebbero prestato il consenso senza quella clausola.
La difesa opponente non ha fornito specifica prova in tal senso, limitandosi ad una allegazione generica, né ha specificato perché, senza le clausole tacciate di nullità, non avrebbe rilasciato detta garanzia.
5.4 La difesa opponente ha altresì eccepito la liberazione del fideiussore a mente dell'art. 1956 c.c.; nondimeno, anche tale eccezione è infondata.
Ora, in disparte ogni speculazione circa il ruolo di socio illimitatamente responsabile dell'opponente rispetto alla società garantita, vale la pena evidenziare che l'art. 1956 c.c. censura altra e diversa condotta contraria a buona fede da parte del soggetto finanziatore: ciò che è oggetto di censura non è il mancato avviso circa un peggioramento delle condizioni economiche del debitore, bensì la concessione di ulteriore credito – in assenza di espressa autorizzazione del garante – pur a fronte di elementi dai quali desumere il rischio di insolvenza della finanziata.
Circostanza che, nel caso di specie, nemmeno risulta essere stata allegata dall'opponente.
La norma sopra richiamata non può essere applicata nel caso, come quello in esame, di mancata comunicazione – da parte della banca – del peggioramento economico-finanziario della debitrice principale. Ciò anche in ragione del principio di autoresponsabilità che deve caratterizzare la condotta del fideiussore, in ragione del ruolo rivestito all'interno della società garantita.
6. Rispetto al rapporto di conto corrente, l'opponente si è limitato a censurare le condizioni economiche ivi previste ed applicate.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che si tratta di censure del tutto generiche che e si risolvono in ricostruzioni teoriche sull'illegittimo addebito da parte della banca di interessi non dovuti, in quanto usurari o anatocistici.
Detta eccezione, come formulata, non è fondata e nemmeno lascia spazio ad un'indagine del CTU che si rivelerebbe meramente esplorativa.
Sempre in relazione al quantum debeatur, sono state sconfessate le eccezioni proposte dall'opponente circa la carenza di documentazione comprovante l'andamento dei rapporti e l'ammontare dell'esposizione debitoria. La convenuta opposta ha infatti prodotto gli estratti conto integrali, sia relativi al contratto di mutuo che riferibili al rapporto di conto corrente (doc. C e D opposta). Detti documenti sono stati contestati dalla difesa opponente, la quale tuttavia non ha specificamente dedotto quali tra le voci di costo e di addebito sarebbero illegittime, incorrendo, ancora una volta, nella assoluta genericità dei propri argomenti difensivi. 7. In conclusione, il diritto di credito della opposta è dimostrato sia nell'an che nel quantum.
L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del D.I. opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. n. 418/2023 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 13.03.2023;
ON l'opponente alla rifusione – in favore dell'opposta - delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 20/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino