Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 28/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Emanuele Braconi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Lima n. 41;
APPELLANTE
E
Pierluigi Lucattoni in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma, viale G Mazzini n. 140;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. del Tribunale di Roma cronol. n. 7326/2020 pubblicata in data 04/05/2020, comunicata il 21 maggio 2020 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 19554/2019 r.g.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui impugnata: << premesso che, con ricorso depositato in data 27 marzo 2019, la SI.ra chiedeva al Tribunale di Parte_1
Roma, nel contraddittorio con il SI. di «accertare la proprietà in capo CP_1
alla SI.ra per il periodo 1990-2002, del 50% delle somme presenti sul Parte_1
conto, pari ad €. 319.892,13, e per il periodo dal 2003/2012, del 50% delle somme presenti sul conto, pari ad €. 212.364,83, e, per l'effetto, condannare il SI.
[...]
alla restituzione del complessivo importo di €. 532.256,96 (doc. 11)»; CP_1
premesso ancora che, a fondamento della svolta domanda, la SI.ra Parte_1
rappresentava che: in data 10/3/1985, i SI.ri e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Roma, optando per il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
a partire dal 1990 la SI.ra impiegata presso uno scuola, ed il Pt_1
SI. dipendente della Banca d'Italia, hanno versato sul conto corrente CP_1
cointestato n. 349- 10377649, acceso presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia, il proprio stipendio;
fino al mese di Marzo 2007 la sig.ra non è stata titolare di altro rapporto di conto corrente ed il conto Pt_1
cointestato n. 10377649 è stato l'unico rapporto bancario dalla stessa intrattenuto;
nel corso degli anni, inoltre, la sig.ra ha versato sul conto cointestato n. 10377649 Pt_1
gli importi derivanti dalla vendita dell'appartamento di sua proprietà̀ sito in Roma, il ricavato della vendita di un terreno di proprietà̀ del padre della ricorrente e il ricavato della vendita di un appartamento in comproprietà̀ con il padre, il fratello e le zie della stessa;
in forza delle summenzionate vendite, nel 1993, la SI.ra ha versato sul Pt_1
conto la somma di £ 13.000.000, pari al corrispettivo della vendita del terreno, e la somma di £. 10.666.666, corrispondenti alla propria quota di spettanza relativa dell'immobile sito in via Dioniso 25; nel 1997, la stessa ha versato sul conto la somma di £. 178.000.000, pari al corrispettivo della vendita dell'immobile di via Melpomene in Roma;
per molti anni, la SI.ra è rimasta allo scuro rispetto alla gestione del Pt_1
conto, amministrato e gestito esclusivamente dal marito;
con l'inizio della crisi coniugale – sfociata poi nel giudizio e nella conseguente sentenza di separazione n.
2459/16 emessa il 2/8/2016 dal Tribunale di Velletri – e vista l'impossibilità di operare autonomamente sul conto, la SI.ra con lettera raccomandata ar del Pt_1
19/12/2014, ha chiesto alla C.S.R., ai sensi dell'art. 119 T.U.B., copia di tutta la documentazione relativa al conto n. 10377649; dall'esame della documentazione fornita, la ricorrente si avvedeva che: nel corso del (quasi) decennio 2003/2012, il conto è stato alimentato con le entrate provenienti dalla SI.ra e dal SI. Pt_1 CP_1
per complessivi €. 765.239,65; a fronte di tale entrate, il conto è stato utilizzato per provvedere ai bisogni della famiglia mediante l'impiego del complessivo importo di €.
339.808,14; pertanto, al momento della chiusura del conto lo stesso doveva presentare un saldo residuo attivo di €. 425.431,51, corrispondenti alla differenza tra le entrate
(AVERE) e le uscite (DARE); tuttavia, nel medesimo periodo, il SI. ha CP_1
effettuato disposizioni sui suoi conti personali per €. 422.446,27, lasciando di fatto a zero il conto al momento della chiusura;
in realtà, detratte le somme utilizzate per le spese comuni, in virtù del regime della cointestazione, e in difetto di patto contrario, la
SI.ra per il periodo dal 2003/2012 doveva (e deve) considerarsi titolare del Pt_1
50% delle somme presenti sul conto, pari ad €. 212.364,83 di cui si chiede la restituzione;
le medesime considerazioni valgono anche per il periodo di vigenza del conto eccedente il decennio, per il quale la banca, ai sensi della vigente normativa, non ha fornito gli estratti conto, e, quindi dal 1990 al 2002; in quel periodo, lo stipendio della ricorrente e del SI. veniva accreditato sempre sul conto cointestato n. CP_1 10377649; dall'esame delle buste paga della SI.ra e dei CUD del SI. Pt_1
nonché dalle circostanze sopra citate e relative sia alla circostanza che la CP_1
SI.ra ha versato su tale conto le somme derivanti dalla vendita dei beni di sua Pt_1
proprietà̀, sia al fatto che il SI. ha effettuato operazioni dal conto cointestato CP_1
al proprio conto personale, si evince che: dalla data di apertura del conto e sino alla fine del 2002, il conto è stato alimentato dalla SI.ra e dal SI. per Pt_1 CP_1
complessivi €. 639.884,25; tuttavia, alla data di apertura del conto al 31/1/2003; lo stesso presentava un saldo attivo di €. 4.247,50; anche nel corso di tale periodo e come avvenuto nel decennio successivo, il SI. ha effettuato disposizioni sui suoi CP_1
conti personali;
pertanto, anche per tale periodo (1990-2002) la SI.ra deve Pt_1
considerarsi titolare del 50% delle somme presenti sul conto, pari ad €. 319.892,13, di cui chiede la restituzione;
premesso, ancora, che si costituiva il SI. il CP_1
quale concludeva per il rigetto della domanda.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di cui in oggetto così statuiva: < e condanna la Parte_1
ricorrente alla refusione, in favore del SI. delle spese legali del CP_1
presente giudizio che liquida in €. 5.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La SI.ra ha Parte_1
instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare il SI. al CP_1
pagamento della complessiva somma di €. 532.256,96 a titolo di restituzione del 50% delle somme, utilizzate dal resistente asseritamente per scopi personali, giacenti sul conto corrente cointestato tra le odierne parti in causa. Seppure la ricorrente muove da premesse giuridiche condivisibili, le conclusioni cui giunge la SI.ra non Parte_1
appaiono corrette: la domanda proposta deve essere, dunque, rigettata. L'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto sia intestato a più̀ persone, con facoltà̀ per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Inoltre, l'art. 1298 c.c., in tema di rapporti interni tra i cointestatari dispone che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Ne deriva che, nell'ipotesi di conto bancario intestato a due soggetti, le somme devono presumersi spettanti per la metà a ciascuno di essi: pertanto, il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, nonostante sia abilitato ad operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non potrà̀ beneficiare delle stesse in misura eccedente la propria quota. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca, mentre il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni,
è regolato dall'art. 1298 comma 2 c.c. in base al quale "le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente". Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. E non par dubbio che tale limitazione valga in relazione non solo al saldo finale del conto, ma all'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto (così,
Cass., 2 dicembre 2013, n. 26991). Peraltro, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass., 23 settembre 2015, n.18777). Ciò posto, nel caso di specie, il resistente ha dimostrato che le somme confluite nel conto corrente cointestato erano oggetto della contribuzione preponderante del SI. CP_1
il quale percepiva una retribuzione superiore rispetto a quella dell'ex coniuge. Inoltre, risulta che la SI.ra non abbia versato alcunché sul conto corrente in esame dal Pt_1
mese di marzo 2007 allorquando ella divenne titolare (esclusiva) di altro rapporto di conto corrente. Sotto altro profilo, parte attrice non ha neppure allegato che i prelievi da parte del SI. siano stati eseguiti all'insaputa della SI.ra CP_1 Parte_1
ovvero che il marito abbia frapposto ostacoli all'accesso, da parte della ricorrente, della documentazione relativa al conto corrente. Da tale circostanza può lecitamente inferirsi che tutte le operazioni contabili oggi in contestazione siano state effettuate in accordo tra i due coniugi e che, in particolare, la ricorrente abbia prestato il consenso all'utilizzo da parte del SI. della provvista esistente sul conto. Né, d'altra parte, la CP_1
ricorrente ha provato che le somme prelevate dal resistente non siano state rivolte a vantaggio della famiglia (essendosi la parte limitata ad indicare un elenco di operazioni). Conferma una simile conclusione anche la ulteriore circostanza che il conto corrente venne chiuso nel 2012 (in epoca antecedente alla separazione personale dei coniugi) senza che risultino, sul punto, dissidi tra i coniugi relativamente alla destinazione del denaro ivi depositato fino a quel momento. In conclusione, la domanda proposta dalla SI.ra deve essere rigettata con condanna della ricorrente Parte_1
alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, di seguito Parte_1
illustrato; rassegnava le seguenti conclusioni di merito:<< Voglia l'On.le Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'ordinanza del 28/4/2020 emessa all'esito del giudizio ex art. 702-bis cpc n.
19554/19 r.g. Tribunale di Roma, comunicata il 21/5/2020 a mezzo PEC, accertare il mancato superamento da parte del SI. della presunzione di cui all'art. CP_1
1298, comma 2, c.c., nonché l'irrilevanza della contribuzione preponderante del marito dovuta ad una retribuzione maggiore dello stesso, il difetto di accordo tra i coniugi in ordine all'effettuazione delle operazioni contestate e l'assenza del consenso della
SI.ra all'utilizzo da parte del SI. della provvista esistente sul conto, Pt_1 CP_1
per l'effetto, accertare la proprietà in capo alla SI.ra per il periodo Parte_1
1990-2002, del 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato n. 349-
10377649, pari ad €. 319.892,13, e per il periodo dal 2003/2012, del 50% delle somme presenti sul medesimo conto cointestato, pari ad €. 212.364,83, e, per l'effetto, condannare il SI. alla restituzione del complessivo importo di €. CP_1
532.256,96. In caso di accoglimento del presente gravame e conseguente caducazione dell'ordinanza del 28/4/2020 emessa all'esito del giudizio ex art. 702-bis cpc n.
19554/19 r.g. Tribunale di Roma, condannare il SI. alla restituzione delle CP_1
spese di lite corrisposte dalla SI.ra Con vittoria di spese, compensi Pt_1
professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità del gravame ex art. CP_1
342 c.p.c. per contraddittorietà e/o mancata specificazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti e dell'attività processuale effettuata dal
Giudice di primo grado nonché ex art. 348 bis c.p.c. per insufficiente grado di probabilità di accoglimento dell'impugnazione. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni: << Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis: a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza in data 28/4/2020 n. emessa dal Tribunale di Roma in esito al giudizio R.G. n. 19554/19, comunicata il 21/5/2020, ai sensi del novellato art. 342 cpc e dell'art. 348 bis-ter cpc, per i motivi dedotti in narrativa;
b) in subordine: dichiarare l'inammissibilità di tutte le nuove domande ed allegazioni contenute nell'atto di appello;
c) nel merito rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto confermando il provvedimento impugnato. In via meramente subordinata, per la denegata ipotesi di riconoscimento della titolarità in capo alla SI.ra di Pt_1
qualsivoglia somma transitata sul conto corrente oggetto di causa o presente al momento della chiusura dello stesso: I) accogliere l'eccezione di res iudicata come formulata in atti ovvero II) dichiarare che qualsiasi somma rivendicata da Parte_1
è stata oggetto di usucapione a favore del SI. ex art. 1161 c.c. Con vittoria CP_1
di spese e compensi del grado. In via istruttoria occorrenda si insiste per l'ammissione di tutte le relative istanze dedotte e non accolte nel precedente grado di giudizio.>>
§ 4.2 – In esito all'udienza di prima comparizione, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2025.
Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale;
il difensore di parte appellante eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore di controparte nelle note conclusive. La causa veniva quindi brevemente discussa e contestualmente decisa.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con unico, articolato motivo titolato: << Il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 co. 2 c.p.c. Errata applicazione e violazione degli artt. 1854, 1298 comma 2, 2697 e 2729 cod. civ.>> ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto vinta da parte di la presunzione di contitolarità CP_1
delle somme confluite sul conto cointestato di essi coniugi in quanto l'importo del saldo era “oggetto della contribuzione preponderante“ del predetto il quale “ percepiva una retribuzione superiore a quella dell'ex coniuge.” SInificava, in proposito, che la statuizione si poneva in contrasto con gli insegnamenti della Suprema Corte;
evidenziava che con gli arresti n. 28839/2008, n. 4496/2010 e n. 26983/2008 la S.C. aveva affermato che la presunzione di contitolarità poteva essere superata solo con il più restrittivo criterio della “esclusiva riconducibilità” del denaro presente sul conto in capo ad uno solo dei coniugi, ovvero per mezzo della sola prova dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto. SInificava che nel caso in esame la costituzione e l'alimentazione del conto corrente cointestato erano avvenute con il denaro di entrambi i correntisti con conseguente applicazione dell'art. 1298 co. 2 cod. civ. a norma del quale il credito si divide in parti uguali. Chiedeva la riforma della sentenza in quanto la cointestazione del conto determina la comproprietà delle somme versate da entrambi i correntisti, indipendentemente dalla loro provenienza e dalla loro prevalenza, non potendo su ciò influire il diverso ammontare degli stipendi in quanto, sposando la tesi del giudice di prime cure, si finirebbe con lo snaturare la lettera e la ratio degli art. 1854 e 1298 co. 2 arrivando all'errata e per questo inaccettabile conclusione che per la cointestataria - la quale ha Pt_1
alimentato il conto al pari del marito, sia pure con consistenze diverse – la presunzione di uguaglianza varrebbe solo dal lato passivo, per i saldi, non avendo ella alcun diritto sui saldi positivi.
Con ulteriore profilo evidenziava che identiche conclusioni dovevano trarsi in relazione ai restanti elementi utilizzati dal primo giudice ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1298 co. 2 cod. civ. In primo luogo, con riguardo al rilievo che essa aveva versato emolumenti sino al 2007, deduceva che trattavasi di Pt_1
circostanza irrilevante dal momento che ella era rimasta cointestataria del conto sino alla chiusura dello stesso nel 2012; sosteneva che sarebbe stato ingiusto disapplicare il principio di cui al comma 2 dell'art. 1298 co.2 cod. civ. in ipotesi, come quella in esame, in cui essa correntista aveva versato i propri emolumenti ed i corrispettivi della vendita di beni immobili personali per 17 anni ed aveva interrotto la contribuzione solo in prossimità della chiusura del conto. Censurava, in secondo luogo, la valutazione di rilevanza assegnata dal primo giudice al fatto che essa nulla avesse allegato e Pt_1
provato circa i prelievi fatti unilateralmente dal marito, che aveva tratto da ciò la convinzione che dette operazioni fossero avvenute “ in accordo “ tra i coniugi in quanto essa attrice non aveva provato che le somme prelevate dal marito non fossero state utilizzate a vantaggio della famiglia, convinzione che il Tribunale aveva formato sul presupposto che il conto era stato chiuso prima della separazione e senza che all'epoca risultassero dissidi sulla destinazione del denaro depositato nel conto cointestato.
Evidenziava che, al contrario, la ragione di detta mancata contestazione andava rinvenuta nel fatto che ella non era a conoscenza delle movimentazioni compiute dal marito sul conto e, per venirne a conoscenza, si era vista costretta ad avanzare nel 2014 all'istituto di credito istanza ex art. 119 TUB;
che di tanto vi era evidenza negli atti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi. SInificava che il tribunale aveva violato i criteri di ripartizione dell'onere della prova, dal momento che spettava a chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione l'onere di dimostrare che esso era riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo avevano approvato. Quanto alla mancata prova che le somme non fossero destinate ai bisogni della famiglia, evidenziava che tale prova emergeva dagli atti in quanto quelle somme risultavano immobilizzate in uno dei conti personali del marito. In relazione alla non contestazione circa la destinazione delle somme al momento della chiusura del conto, evidenziava che la crisi tra i coniugi era risalente rispetto all'anno in cui veniva formalizzata la separazione.
§ 6 – Le questioni preliminari.
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha
“una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto il motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione è sufficientemente specifico e chiaro e consente di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n.
4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati.
§ 7 –L'analisi del motivo. agisce per ottenere una pronuncia che accerti la proprietà in capo ad essa, per Pt_1
il periodo 1990-2002, del 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato n.
349-10377649, pari ad €. 319.892,13 e, per il periodo dal 2003/2012, del 50% delle somme presenti sul medesimo conto cointestato, pari ad €. 212.364,83; per sentire di conseguenza condannare l'ex marito, alla restituzione in suo favore CP_1
del complessivo importo di €. 532.256,96.
Il tribunale ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo del disposto di cui all'art. 1298 co. 2 cod. civ., in base al quale il debito ed il credito solidale si dividono tra i due correntisti in quote uguali solo se non risulti diversamente. Il principio è consolidato in giurisprudenza essendo stato enunciato anche in pronunce successive a quelle richiamate dal primo giudice: << La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.>> (così Cass. n. 29324/2021; n. 27069/2022). Ne consegue che, nei rapporti interni, la parità di quote si presume, purché il cointestatario che ha interesse a vincere detta presunzione non sia in grado di fornire elementi che consentano di ritenere superata detta presunzione e dimostri così che l'altro cointestatario non possa vantare detto diritto di parità delle quote.
Nel caso in esame agisce in forza della presunzione di contitolarità; Pt_1 CP_1
oppone che ella non possa giovarsi di detta presunzione ed è pertanto onerato della relativa prova.
Il tribunale ha ritenuto vinta la presunzione valorizzando molteplici elementi, quali : 1) che la non ha versato alcunché sul conto corrente in esame dal mese di marzo Pt_1
2007, allorquando ella divenne titolare (esclusiva) di altro rapporto di conto corrente,
e ciò fino alla chiusura del conto avvenuta il 29/8/2012 e, per il pregresso, che CP_1
aveva alimentato la provvista in maniera preponderante avendo versato in conto la propria retribuzione, di gran lunga superiore a quella di;
2) la mancata Pt_1
allegazione che avesse effettuato prelievi all'insaputa di essa 3) la CP_1 Pt_1
mancata allegazione che avesse frapposto ostacoli alla documentazione CP_1
relativa al conto corrente cointestato, argomentando che le circostanze sub 2) e 3) inducevano a ritenere che tutte le operazioni fossero state effettuate in accordo tra i coniugi, trattandosi di spese effettuate per i bisogni della famiglia;
4) che il conto era stato chiuso nel 2012 senza che risultassero, a tale epoca, dissidi sulla destinazione delle somme ivi depositate essendo la separazione intervenuta anni dopo (nel 2014).
Ritiene la Corte che le circostanze di fatto valorizzate dal primo giudice - che depongono in favore del superamento della presunzione - opportunamente integrate alla luce delle censure contenute nel motivo in esame, sostengono una statuizione di rigetto della domanda che è corretta e condivisibile.
Va evidenziato che in relazione al primo periodo oggetto di domanda (1990-2002) la documentazione offerta dal è del tutto lacunosa, mentre ha Pt_1 CP_1
dimostrato che il conto corrente era stato acceso nel 1985, subito dopo il matrimonio,
e che la aveva iniziato a versare la propria contribuzione solo a far tempo dal Pt_1
1990, allorché aveva iniziato a lavorare;
che non era quindi possibile evincere il saldo del contro al 1990 allorché aveva iniziato ad alimentarlo. Pt_1
Quanto all'andamento successivo dal 1992 al 2002 - oggetto della prima parte della domanda di rimborso – si osserva che sulla base delle allegazioni e degli atti prodotti, può evincersi con certezza il solo dato economico dell'entità della retribuzione di essi coniugi che ha costantemente alimentato il conto (a titolo esemplificativo nel Pt_1
1991 guadagnava, al mese, £. 1200.000 circa e nel febbraio 2002 € 1.034,08; il CUD
Giaccone del 1996 riporta un reddito lordo di £. 91.661,663, netto di £.57.495.034 e nel 2002 di € 58.563,01, netto € 36.479,41), il versamento di importi da parte di Pt_1
ricavati dalla vendita di suoi beni personali (£ 13.000.000 (n.d.r. corrispondenti ad €.
6.713,93), pari al corrispettivo della vendita del terreno, e la somma di £. 10.666.666
(n.d.r. corrispondenti ad €. 5.508,87), corrispondenti alla propria quota di spettanza relativa dell'immobile sito in via Dioniso 25 (doc. 2); nel 1997, la stessa ha versato sul conto la somma di £. 178.000.000 (corrispondenti ad €.91.929,23), pari al corrispettivo della vendita dell'immobile di via Melpomene in Roma). Risulta tuttavia dimostrato che anche aveva riversato l'intero importo della rendita INAIL da infortunio CP_1
sul lavoro. In conclusione, emerge che si tratta di un conto in comune che era stato utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che alla data del 31/1/2003 presentava un saldo attivo di €. 4.247,50 in quanto lo riconosce la stessa e non Pt_1
lo contesta CP_1
Si osserva, in proposito che ha dimostrato, a titolo esemplificativo, che gli CP_1
importi giacenti sul conto erano stati riutilizzati in detto lunghissimo arco temporale da anche per soddisfare esigenze sue personali, quali l'acquisto di un'autovettura Pt_1 di livello medio-alto, molto accessoriata, costata nel 1998 circa Lire 32.000.000 (cfr doc. n. 5) e per il pagamento dei premi annuali di Lire 2.400.000 ciascuno di una polizza ventennale di cui era esclusiva beneficiaria della UNIPOL (accesa nel 1992), oltre ad aver sistematicamente utilizzato la carta di credito appoggiata su detto conto.
A fronte di tanto, osserva la Corte che la ricostruzione dei rapporti dare/avere prospettata da risulta, come sopra anticipato, del tutto lacunosa nulla avendo Pt_1
ella allegato per il periodo 1985 – 1990 in cui certamente non ha contribuito in alcun modo ad alimentare il conto;
inoltre, per il periodo successivo e fino al 2003 è possibile solo calcolare le entrate - date dai conferimenti per stipendi e proventi diversi accreditati in conto dai coniugi - senza che vi sia la possibilità di conteggio dei prelievi effettuati dai coniugi (per esigenze loro personali o per soddisfare i bisogni della famiglia con un nucleo familiare composto anche dalle due figlie, nate rispettivamente nel 1982 e 1989) in difetto di allegazione degli estratti conto completi dell'intero periodo, che le parti non hanno versato e che la banca, opportunamente interpellata, non ha potuto fornire, trattandosi di documentazione risalente ad oltre un decennio addietro e che non aveva più l'obbligo di conservare.
Quanto al periodo successivo, si osserva che può evincersi il dato certo che la retribuzione di essi coniugi -che aveva costantemente alimentato il conto - era pari, nel periodo dal 2003 al 2007, ad € 210.179,00 per e ad € 67.742,00 per la moglie;
CP_1
inoltre, in data 16/12/2009 ha versato in conto € 40.000,00 che il medesimo CP_1
aveva ricavato dalla liquidazione di beni provenienti dalla successione del padre. È fatto incontestato che non ha più alimentato dal 2007 il conto, che è stato chiuso Pt_1
in data 29/8/2012 senza che vi sia stata alcuna rivendicazione da parte di circa Pt_1
la destinazione degli importi del saldo del conto.
Ella adduce, nel motivo in esame, che la chiusura del conto è avvenuta a sua insaputa e di essere venuta a conoscenza del saldo del conto solo in esito alla richiesta ex art. 119 TUB effettuata alla banca in data 19 dicembre 2014. Osserva la Corte che la contestazione non è decisiva al fine di contrastare il valido superamento della presunzione fornito da in quanto, se è vero che non ha più alimentato CP_1 Pt_1 il conto -rimasto formalmente in comune - con entrate proprie sin dal 2007, è del tutto verosimile ritenere che ella si sia disinteressata di detto conto, gestito dal marito che continuava ad alimentarlo con proventi esclusivamente suoi personali, sino alla chiusura del 29 agosto 2018. La richiesta ex art. 119 TUB si inserisce, all'evidenza, nella richiesta di informazioni economiche atte a sostenere la domanda di separazione personale che ha proposto con ricorso del 15 aprile 2014. La sentenza di Pt_1
separazione in atti, pubblicata in data 2 agosto 2016, ha invero acclarato che non solo possedeva un conto personale ed era intestatario di buoni del tesoro per un CP_1
ammontare pari ad € 413.164 alla data del 31 gennaio 2016, ma che anche Pt_1
risultava titolare di libretto di deposito postale cointestato con le figlie con saldo attivo al 10 luglio 2015 di €122.227,13 e di un buono fruttifero postale di € 10.000,00.
La circostanza che non abbia più alimentato il conto dal 2007 al 2012 essendo Pt_1
divenuta titolare di un suo conto personale che alimentava con il proprio stipendio non
è circostanza irrilevante – come invece la stessa sostiene nell'atto di appello – per ritenere vinta da parte di la presunzione di contitolarità dal saldo del conto al CP_1
2012, in quanto ha provato che, da detta data, il conto in comune è stato CP_1
alimentato esclusivamente da lui. La disamina della scansione temporale degli eventi posti all'attenzione della Corte induce a ritenere dimostrato che parti hanno regolato nel 2007, concordemente, le reciproche spettanze dare/avere relative al conto in esame, come dimostrano il fatto che nulla abbia all'epoca preteso sul saldo del conto Pt_1
in comune a detta data, in un contesto temporale antecedente di ben sette anni rispetto all'avvio da parte sua del ricorso per separazione.
Va poi sottolineato che dall'esame del ricorso per separazione emerge che nel momento in cui, nel 2007, essa aveva aperto il proprio conto, facendovi confluire il suo Pt_1
stipendio, essi coniugi << hanno deciso che da tale momento la signora Pt_1
utilizzando il proprio denaro, si sarebbe occupata della spesa alimentare della casa e di tutte le spese per le figlie (abbigliamento compreso). Tale scelta, tuttavia, si è rivelata troppo onerosa per la ricorrente cosicché nel 2008 la signora ha manifestato Pt_1
l'intenzione di separarsi non riuscendo più a sopportare tale situazione. Per superare la crisi i coniugi hanno deciso di aprire un nuovo conto cointestato per provvedere alle spese della casa sul quale la signora versava mensilmente l'importo di € 800,00 Pt_1
ed il sig. l'importo di € 1.800,00>>. Osserva la Corte che la prospettazione CP_1
dei rapporti economici tra i coniugi svolta da nel ricorso per separazione, Pt_1
integra le allegazioni svolte nel ricorso proposto in data 18 marzo 2019 per la restituzione del 50% delle somme portare dal conto rimasto formalmente in comune sino all'agosto 2012, essendo evidente che il conto in comune dal 2007 non era più quello oggetto di causa, ma altro, acceso nel 2008, che le parti alimentavano, in proporzione diversa, per provvedere ai bisogni della famiglia. Il saldo del conto oggetto di causa deriva, invece, da somme di pertinenza del solo essendovi plurimi CP_1
elementi convergenti atti a dimostrare che, di comune accordo, nel 2007 i coniugi avevano deciso che la presunzione di comproprietà del saldo fosse superata senza che, in detto nuovo assetto, la abbia rivendicato la spettanza sul saldo del contro al Pt_1
2007 di una quota di sua pertinenza. Detto in altre parole, la presunzione posta dal comma secondo dell'art 1298 cod. civ. risulta vinta da in quanto, dall'esame Pt_2
degli atti, emerge una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione, perché la stessa non ha inteso, nei rapporti interni con il coniuge Pt_1
cointestatario, avanzare richiesta di diritti sul saldo al 2007, conto che, successivamente e per sei anni risulta alimentato solo da CP_1
L'appello va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
1.000.000,00) nei valori medi dimidiati che costituiscono il parametro di riferimento idoneo ed adeguato a remunerare l'opera professionale prestata in ragione dell'oggetto del contenzioso, circoscritto alle questioni di diritto contenute nel motivo di gravame.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro l'ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. resa tra le parti dal CP_1
Tribunale di Roma cron. n. 7326/2020 pubblicata in data 04/05/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 13.078,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 28/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo