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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1271/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. CROTONE il 22/09/1988, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. REBUGHINI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. CATANZARO il 14/09/1981, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CAPRA MARIA CRISTINA e dell'Avv. ERTOLA CHIARA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
- affidare il figlio minore, Cristian, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio come da accordi intervenuti tra i genitori;
- disporre che il padre versi alla madre mensilmente la somma di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ciascun mese oltre all'assegno unico intero oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'appello di Milano;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
PARTE RESISTENTE:
Pag.
1 - rigettare le domande formulate da controparte;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 settimanale presso ciascun genitore, così come indicato dal Servizio Sociale in persona della dott.ssa Erica Calabretta nella relazione in data 26.09.2025;
Durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1 ed il Natale con l'altro in via alternata, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro in via alternata di anno in anno. Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali per intero con un genitore in via alternata di anno in anno con l'altro.
In tutte le rimanenti festività (quali 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) Per_1 starà alternativamente con uno dei genitori secondo gli accordi.
Durante il periodo estivo, dopo la fine della scuola e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sia il sig. che la sig.ra potranno trascorrere con il figlio un periodo CP_1 Pt_1 di almeno due settimane, anche continuative.
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra un contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 di proporzionato alla collocazione effettiva del minore;
Per_1
- disporre che le spese straordinarie relative a saranno sostenute al 50% dai Per_1 genitori: le spese mediche per l'importo dei ticket e quelle non coperte dal SSN (quali le spese farmaceutiche, se relative a farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista,
…) dovranno essere previamente concordate, così pure le spese straordinarie scolastiche
(libri, cancelleria e gite scolastiche), sportive relative ad uno sport per ciascun figlio e ludiche (compreso il grest estivo presso la parrocchia). In caso contrario le relative spese saranno sostenute dal genitore che avrà assunto la decisione senza coinvolgere l'altro. Le predette spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori qualora superino la complessiva somma di € 150,00 mensili, con ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
In via subordinata
- rigettare le domande formulate da controparte;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso il padre;
- disporre che la madre potrà stare con il figlio liberamente, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ma in ogni caso almeno un fine settimana in via alternata con il padre dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il padre.
Nella settimana in cui la madre non avrà il figlio con sé nel fine settimana, la stessa potrà tenerlo almeno due pomeriggi dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il padre dopo cena.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1 ed il Natale con l'altro in via alternata, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore e
Pag. 2 dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro in via alternata di anno in anno. Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali per intero con un genitore in via alternata di anno in anno con l'altro.
In tutte le rimanenti festività (quali 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) Per_1 starà alternativamente con uno dei genitori secondo gli accordi.
Durante il periodo estivo, dopo la fine della scuola e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sia il sig. che la sig.ra potranno trascorrere con il figlio un periodo CP_1 Pt_1 di almeno due settimane, anche continuative.
- disporre che il sig. non corrisponda alla sig.ra alcun contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento;
- disporre che la sig.ra versi al sig. un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore non inferiore ad € 250,00;
- disporre che le spese straordinarie relative a saranno sostenute al 50% dai Per_1 genitori: le spese mediche per l'importo dei ticket e quelle non coperte dal SSN (quali le spese farmaceutiche, se relative a farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista,
…) dovranno essere previamente concordate, così pure le spese straordinarie scolastiche
(libri, cancelleria e gite scolastiche), sportive relative ad uno sport per ciascun figlio e ludiche (compreso il grest estivo presso la parrocchia). In caso contrario le relative spese saranno sostenute dal genitore che avrà assunto la decisione senza coinvolgere l'altro. Le predette spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori qualora superino la complessiva somma di € 150,00 mensili, con ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Melissa (KR) il girono 7.8.2016 (atto n. 10, p. II, s. C, Ufficio 2);
− dal matrimonio è nato il [...] a [...]; Persona_2
− con ricorso del 6.4.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia sullo Parte_1 status, l'affido condiviso del figlio, l'assegnazione della casa coniugale (già richiesta in via urgente), la regolamentazione dei tempi di visita paterni, l'assenso all'espatrio in
Svizzera per la frequentazione dei familiari del ramo materno ivi residenti, un assegno di mantenimento per il figlio pari a 200 euro/mese oltre al 70% delle spese extra,
l'assenso all'eventuale trasferimento della ricorrente a Crotone ove vi avesse trovato lavoro e l'intestazione al marito dell'autovettura targata FG465YF;
Pag. 3 − si è costituita la controparte che, a propria volta, nulla ha opposto sulla separazione, ma ha domandato in origine l'assegnazione della casa a sé e il collocamento prevalente del figlio presso di sé, senza assegno in proprio favore e con spese straordinarie al 50%. In subordine, in caso di collocamento materno prevalente, si è reso disponibile a versare 200 euro/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
− rigettata l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione collegiale ex art. 473-bis.21 c.p.c. (11.7.2023) e hanno accettato, almeno preliminarmente, la proposta conciliativa formulata a verbale;
− con ordinanza del 21.9.2023, il Tribunale, preso atto che erano sopravvenuti elementi dai quali desumere il fallimento dell'accordo, ha così provveduto ex art. 473-bis.22
c.p.c.: “Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale oggetto di contratto di locazione;
Dispone che il padre incontri il figlio a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera e uno due giorni infrasettimanali concordati secondo le esigenze lavorative delle parti;
tre settimane in estate anche non consecutive e secondo alternanza per Pasqua e Natale;
Pone a carico del padre 300,00 euro di mantenimento per il figlio a decorrere dalla domanda ed il 60 % delle spese secondo quanto stabilito nel protocollo in vigore presso la C.A. Milano oltre all' assegno unico”;
− con la medesima ordinanza è stata ammessa la prova per testi (cfr. verbali udienze delegate del 27.10 e del 24.11.2023);
− con sentenza del 5.12.2023, pubblicata il 6.12.2023, n. 1129, è stata dichiarata la separazione delle parti e, con ordinanza coeva, rimessa la causa a ruolo, è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali in ragione delle criticità emerse;
− la causa è stata quindi ulteriormente istruita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi
Sociali pervenute nelle seguenti date: 28.3.2024, 21.6.2024, 2.12.2024, 31.3.2025,
26.9.2025;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 17.11.2025, previa concessione di termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c. assegnati in misura massima come per legge;
− la camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione è già stata esaminata con la sentenza parziale sullo stato.
3. In punto di affidamento di , che allo stato attuale ha compiuto 8 anni Per_1
(circostanza già ex se tale da averne esclusa ogni forma di ascolto in Tribunale), si osserva quanto segue.
Le parti hanno chiesto entrambe l'affidamento condiviso e il regime provvisorio è sempre stato orientato in tal senso.
Va detto che, nel corso della causa, le asperità tra i genitori e le continue doglianze sull'assenza di cooperazione, pur avendo raggiunto livelli talora preoccupanti, non sono
Pag. 4 sfociate in contegni sufficientemente gravi da determinare una limitazione di responsabilità con affidamento ai Servizi Sociali. In tal senso, l'ultima udienza celebrata avanti al relatore
(9.4.2025) ha permesso di rilevare un miglioramento nei rapporti, anche grazie all'attività svolta in sede di Co.Ge. e di supporto alla genitorialità.
Tuttavia, la relazione conclusiva dei Servizi Sociali dà atto di un persistente quadro di litigiosità (“di fatto entrambi rimangono fermi nel loro conflitto genitoriale e non perdono occasione per contestare le azioni l'uno dell'altro”, v. pag. 5, relazione 26.9.2025). Già in corso di causa (v. ordinanza 3.7.2024) era stata vagliata, su indicazione dei Servizi Sociali, la possibilità di un affidamento all'Ente, non condivisa dal Tribunale.
Le competenze genitoriali, così come indagate (v. relazione 2.12.2024), sono validamente presenti in entrambi i genitori, ancorché con talune carenze.
Per la madre, infatti, è emerso che “la capacità genitoriale e di sicurezza ambientale è presente riguardo al soddisfacimento dei bisogni primari, educativi, di socializzazione del bambino. La funzione protettiva si dimostra adeguata nel fornire risposte coerenti ai bisogni di base […] Le funzioni regolativa e normativa sono da sostenere e supportare sulla base delle necessità del figlio. Si evidenzia una difficoltà della signora nella capacità di prefigurazione e quindi una carenza nella funzione predittiva. Sulla base dei riferiti risultano sufficienti le funzioni rappresentativa e significante. Fattori di rischio potrebbero essere connessi a una difficoltà nell'assunzione di responsabilità, alla conflittualità familiare e al temperamento di , che richiede attenzioni particolari. Fattori Per_1 protettivi sono rappresentati dal senso di adeguatezza della signora, dalla sufficiente capacità empatica e dalla rete amicale e familiare da cui può trarre aiuto e sostegno”.
Quanto al resistente, egli “ha adeguate capacità di soddisfare i bisogni primari, di sicurezza
e di cura del bambino. Presente affetto, attaccamento e desiderio di vivere emozioni positive con il figlio. Emergono fragilità nelle funzioni regolativa, normativa e rappresentativa, che sono dunque da potenziare e sostenere sulla base delle necessità di
. La funzione predittiva risulta carente nella capacità di prefigurarsi il percorso Per_1 evolutivo del bambino. Risulta sufficiente, ma da consolidare, la funzione significante, relativa all'attribuzione di senso e significato ai sentimenti e alle esperienze del figlio.
Fattori di rischio potrebbero essere connessi a una difficolta nell'assunzione di responsabilità, alla conflittualità familiare e al temperamento di , che richiede Per_1 attenzioni particolari. Fattori di protezione sono rappresentati dall'impegno attivo del signore nel ruolo genitoriale, dalla comprensione dell'importanza di proseguire un proprio percorso clinico e di intraprendere gli interventi che saranno necessari: si dice disponibile
a proseguire il percorso di mediazione genitoriale, ritenendolo utile per sostenere i bisogni di ”. Per_1
A fronte di tali circostanze, se può essere confermato l'affidamento condiviso, è pur vero che la coppia richiede tutt'ora una forma di accompagnamento e supporto da parte dei
Servizi Sociali, affinché i genitori siano sostenuti nella progressiva crescita del minore che,
Pag. 5 come riferito anche da ultimo (relazione 27.9.2025), ha manifestato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
4. In punto di collocamento e diritti di visita, si osserva quanto segue.
La madre, in via principale, ha insistito per il collocamento prevalente presso di sé, di fatto con conferma dei provvedimenti vigenti.
Il padre, letta la relazione conclusiva dei Servizi (come già in corso di causa), ha richiesto il collocamento paritario settimanale.
In corso di istruzione, con la prima ordinanza del 21.9.2023 era stato disposto il collocamento prevalente materno, con permanenza presso il padre a finesettimana alternati dal sabato alla domenica sera e uno o due giorni infrasettimanali da concordare, oltre tre settimane in estate anche non consecutive e secondo alternanza Pasqua/Natale.
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i genitori hanno concordato che il weekend paterno iniziasse dal venerdì al termine delle attività scolastiche o extrascolastiche.
I Servizi Sociali, di contro, hanno concluso nel senso che sarebbe “ottimale per il minore
[…] un collocamento settimanale presso ciascun genitore: un rientro di pochi giorni, infatti, dà origine a disturbanti pellegrinaggi che, a causa della loro insistita reiterazione e della brevità della durata, impediscono al minore il necessario radicamento abitativo. Pertanto, una riorganizzazione di tipo settimanale […] ha l'obiettivo di tutelare nel suo Per_1 diritto ad una routine quanto più stabile possibile” (v. pag. 6 relazione 26.9.2025).
Il Tribunale ritiene che, allo stato attuale, dopo due anni di istruttoria – consistita nell'osservazione del nucleo – il regime di collocamento paritario meriti di essere adottato.
Come ancor di recente osservato (Cass. 2941/25, 19323/20), il regime dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria di ciascun genitore con il figlio;
solo nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Nel caso in esame, non solo non si ravvede alcun motivo, allo stato, ostativo al collocamento paritario, ma tale regime è stato espressamente sollecitato, dopo oltre un anno di puntuale osservazione, da parte dei Servizi Sociali: se gli stessi, con relazione del
31.3.2025, avevano ritenuto ancora non maturi i tempi per un mutamento dei tempi di collocamento, con la relazione finale hanno, all'evidenza, ormai ritenuto sussistenti le condizioni perché la permanenza presso entrambi i genitori sia eguale.
Inoltre, un regime ben definito e paritario tra i genitori può essere senz'altro funzionale a garantire a una crescita equilibrata con entrambi e, così, a ciascun genitore di Per_1 sperimentarsi quotidianamente con ogni aspetto dell'evoluzione del minore.
Le ulteriori considerazioni da ultimo svolte dalla difesa materna, specie nella replica del
3.11.2025, non hanno alcun rilievo, posto che dal piano didattico personalizzato (c.d. PDP)
Pag. 6 non risulta che le difficoltà di siano da porsi in relazione con la figura paterna né, Per_1 tantomeno, con il regime di collocamento.
Di conseguenza, con il regime del collocamento paritario, starà con ciascun Per_1 genitore a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio (quando lo preleverà da scuola) al lunedì mattino successivo (quando lo riporterà a scuola). Nel corso della settimana, la cena del mercoledì (o altra giornata infrasettimanale se il mercoledì frequenta Per_1 attività sportive o extradidattiche incompatibili) sarà trascorsa con il genitore che non ha il figlio con sé.
Ogni genitore si farà integrale carico, per le settimane di propria pertinenza, di assicurare l'accudimento al figlio anche in caso di propria assenza lavorativa, nonché di consentire la partecipazione di a ogni attività scolastica, ricreativa, sportiva ed extradidattica. Per_1
Le vacanze estive saranno trascorse secondo il medesimo schema. Ogni genitore potrà tenere con sé per due settimane consecutive, da concordare entro il 30.04 di Per_1 ogni anno;
negli anni pari (a partire dal 2026), spetta alla madre la prelazione sulla scelta in caso di dissenso, viceversa per gli anni dispari.
Le vacanze natalizie, già dal 2025, saranno suddivise, salvo migliori accordi, in due periodi di eguale durata (dalla sospensione scolastica alla ripresa); nel 2025 la prelazione sulla scelta spetta al padre e così via negli anni a seguire.
Le altre festività (S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc…) saranno alternate negli anni.
Al fine di consentire un'adeguata preparazione del minore e dei genitori al nuovo regime, si dispone che il collocamento paritario settimanale entri in vigore dalla prima intera settimana successiva alle vacanze natalizie (dunque da lunedì 12 gennaio 2026). I Servizi
Sociali supporteranno i genitori nella comunicazione di questo provvedimento al minore.
5. In punto di mantenimento, il Tribunale ritiene che, dal momento in cui entrerà in vigore il regime di collocamento paritario, non sarà più dovuto alcun contributo al mantenimento di . Per_1
La posizione economica di entrambi i genitori è modesta: anche il padre, infatti, pur avendo una condizione migliore, ha uno stipendio netto mai superiore a 1.300 euro circa (v. doc.
8). Sul finire del 2022, i redditi da lavoro della madre erano senz'altro inferiori (v. certificati prodotti), per circa 500-700 euro negli ultimi mesi.
All'udienza del 9.4.2024 la ricorrente ha però dichiarato di avere un nuovo compagno convivente, con una “retribuzione alta” (l'interessato, presente in udienza, ha dichiarato uno stipendio di circa 2.000 euro/mese) e di fruire di uno stipendio per sé pari a 1.000 euro circa, con lavoro part time.
L'escussione dei testi, almeno ai fini che possono qui rilevare, ha confermato che la coppia disponeva di redditi modesti, tanto da ricorrere spesso a indebitarsi per spese varie
(automobili, regali al bambino). Tuttavia, la successiva riorganizzazione economica e personale delle parti (nello specifico, la nuova convivenza della ricorrente, che ha peraltro trovato un lavoro maggiormente redditizio rispetto all'inizio della procedura), inducono a
Pag. 7 ritenere equo il mantenimento diretto per il periodo di permanenza di presso Per_1 ciascun genitore, in assenza di una effettiva sproporzione tra le condizioni delle odierne parti.
Entrambi i genitori hanno concluso per la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, sicché non v'è motivo per disporre diversamente.
L'assegno unico, come per legge, è fruito in eguale misura dai genitori.
6. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle significative evoluzioni che, in corso di causa, si sono verificate e del progressivo adeguamento delle condizioni di collocamento alle progressive sopravvenienze e risultanze del monitoraggio dei Servizi Sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza di questo Tribunale pubblicata il 6.12.2023, n. 1129 in punto di separazione, così dispone:
1. AFFIDA il minore a entrambi i genitori e Persona_2 Parte_1
, in via condivisa;
CP_1
2. DISPONE che, dal 12.1.2026, il minore sia collocato in via paritaria presso i genitori, a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio (quando lo preleverà da scuola) al lunedì mattino successivo (quando lo riporterà a scuola). Nel corso della settimana, la cena del mercoledì sarà trascorsa con il genitore che non ha il figlio con sé (o altra giornata infrasettimanale se il mercoledì frequenta attività sportive o extradidattiche Per_1 incompatibili);
3. DISPONE che:
a. Le vacanze estive saranno trascorse secondo lo schema ordinario;
ogni genitore potrà tenere con sé per due settimane consecutive, da Per_1 concordare entro il 30.04 di ogni anno;
negli anni pari (a partire dal 2026), spetta alla madre la prelazione sulla scelta in caso di dissenso, viceversa per gli anni dispari;
b. Le vacanze natalizie, già dal 2025, siano divisi, salvo migliori accordi, in due periodi di eguale durata (dalla sospensione scolastica alla ripresa); nel 2025 la prelazione sulla scelta, in caso di dissenso, spetta al padre e così via negli anni a seguire;
c. Le altre festività (S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc…) saranno alternate negli anni.
4. DISPONE il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il periodo in cui terrà con sé il figlio, con decorrenza da gennaio 2026;
Pag. 8
5. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le linee guida degli Uffici giudiziari di
Milano approvate nel giugno 2025 (P._8334_25.pdf)
6. DISPONE che i Servizi Sociali competenti proseguano nel supporto alla coppia genitoriale, anche in funzione del nuovo assetto in punto di collocamento, e di sostegno nella crescita del loro figlio minore, per le ragioni di cui in motivazione, anche in vista del collocamento paritario;
7. SPESE integralmente compensate.
8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, inclusa la trasmissione al
Servizio Sociale competente.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1271/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. CROTONE il 22/09/1988, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. REBUGHINI MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. CATANZARO il 14/09/1981, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CAPRA MARIA CRISTINA e dell'Avv. ERTOLA CHIARA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
- affidare il figlio minore, Cristian, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio come da accordi intervenuti tra i genitori;
- disporre che il padre versi alla madre mensilmente la somma di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 10 di ciascun mese oltre all'assegno unico intero oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'appello di Milano;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
PARTE RESISTENTE:
Pag.
1 - rigettare le domande formulate da controparte;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 settimanale presso ciascun genitore, così come indicato dal Servizio Sociale in persona della dott.ssa Erica Calabretta nella relazione in data 26.09.2025;
Durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1 ed il Natale con l'altro in via alternata, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro in via alternata di anno in anno. Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali per intero con un genitore in via alternata di anno in anno con l'altro.
In tutte le rimanenti festività (quali 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) Per_1 starà alternativamente con uno dei genitori secondo gli accordi.
Durante il periodo estivo, dopo la fine della scuola e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sia il sig. che la sig.ra potranno trascorrere con il figlio un periodo CP_1 Pt_1 di almeno due settimane, anche continuative.
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra un contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 di proporzionato alla collocazione effettiva del minore;
Per_1
- disporre che le spese straordinarie relative a saranno sostenute al 50% dai Per_1 genitori: le spese mediche per l'importo dei ticket e quelle non coperte dal SSN (quali le spese farmaceutiche, se relative a farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista,
…) dovranno essere previamente concordate, così pure le spese straordinarie scolastiche
(libri, cancelleria e gite scolastiche), sportive relative ad uno sport per ciascun figlio e ludiche (compreso il grest estivo presso la parrocchia). In caso contrario le relative spese saranno sostenute dal genitore che avrà assunto la decisione senza coinvolgere l'altro. Le predette spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori qualora superino la complessiva somma di € 150,00 mensili, con ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
In via subordinata
- rigettare le domande formulate da controparte;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso il padre;
- disporre che la madre potrà stare con il figlio liberamente, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, ma in ogni caso almeno un fine settimana in via alternata con il padre dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il padre.
Nella settimana in cui la madre non avrà il figlio con sé nel fine settimana, la stessa potrà tenerlo almeno due pomeriggi dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il padre dopo cena.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale con uno dei genitori Per_1 ed il Natale con l'altro in via alternata, il periodo dal 26 al 30 dicembre con un genitore e
Pag. 2 dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro in via alternata di anno in anno. Il figlio trascorrerà le vacanze pasquali per intero con un genitore in via alternata di anno in anno con l'altro.
In tutte le rimanenti festività (quali 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) Per_1 starà alternativamente con uno dei genitori secondo gli accordi.
Durante il periodo estivo, dopo la fine della scuola e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sia il sig. che la sig.ra potranno trascorrere con il figlio un periodo CP_1 Pt_1 di almeno due settimane, anche continuative.
- disporre che il sig. non corrisponda alla sig.ra alcun contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento;
- disporre che la sig.ra versi al sig. un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore non inferiore ad € 250,00;
- disporre che le spese straordinarie relative a saranno sostenute al 50% dai Per_1 genitori: le spese mediche per l'importo dei ticket e quelle non coperte dal SSN (quali le spese farmaceutiche, se relative a farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista,
…) dovranno essere previamente concordate, così pure le spese straordinarie scolastiche
(libri, cancelleria e gite scolastiche), sportive relative ad uno sport per ciascun figlio e ludiche (compreso il grest estivo presso la parrocchia). In caso contrario le relative spese saranno sostenute dal genitore che avrà assunto la decisione senza coinvolgere l'altro. Le predette spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori qualora superino la complessiva somma di € 150,00 mensili, con ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio
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Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Melissa (KR) il girono 7.8.2016 (atto n. 10, p. II, s. C, Ufficio 2);
− dal matrimonio è nato il [...] a [...]; Persona_2
− con ricorso del 6.4.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia sullo Parte_1 status, l'affido condiviso del figlio, l'assegnazione della casa coniugale (già richiesta in via urgente), la regolamentazione dei tempi di visita paterni, l'assenso all'espatrio in
Svizzera per la frequentazione dei familiari del ramo materno ivi residenti, un assegno di mantenimento per il figlio pari a 200 euro/mese oltre al 70% delle spese extra,
l'assenso all'eventuale trasferimento della ricorrente a Crotone ove vi avesse trovato lavoro e l'intestazione al marito dell'autovettura targata FG465YF;
Pag. 3 − si è costituita la controparte che, a propria volta, nulla ha opposto sulla separazione, ma ha domandato in origine l'assegnazione della casa a sé e il collocamento prevalente del figlio presso di sé, senza assegno in proprio favore e con spese straordinarie al 50%. In subordine, in caso di collocamento materno prevalente, si è reso disponibile a versare 200 euro/mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
− rigettata l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione collegiale ex art. 473-bis.21 c.p.c. (11.7.2023) e hanno accettato, almeno preliminarmente, la proposta conciliativa formulata a verbale;
− con ordinanza del 21.9.2023, il Tribunale, preso atto che erano sopravvenuti elementi dai quali desumere il fallimento dell'accordo, ha così provveduto ex art. 473-bis.22
c.p.c.: “Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale oggetto di contratto di locazione;
Dispone che il padre incontri il figlio a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera e uno due giorni infrasettimanali concordati secondo le esigenze lavorative delle parti;
tre settimane in estate anche non consecutive e secondo alternanza per Pasqua e Natale;
Pone a carico del padre 300,00 euro di mantenimento per il figlio a decorrere dalla domanda ed il 60 % delle spese secondo quanto stabilito nel protocollo in vigore presso la C.A. Milano oltre all' assegno unico”;
− con la medesima ordinanza è stata ammessa la prova per testi (cfr. verbali udienze delegate del 27.10 e del 24.11.2023);
− con sentenza del 5.12.2023, pubblicata il 6.12.2023, n. 1129, è stata dichiarata la separazione delle parti e, con ordinanza coeva, rimessa la causa a ruolo, è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali in ragione delle criticità emerse;
− la causa è stata quindi ulteriormente istruita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi
Sociali pervenute nelle seguenti date: 28.3.2024, 21.6.2024, 2.12.2024, 31.3.2025,
26.9.2025;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 17.11.2025, previa concessione di termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c. assegnati in misura massima come per legge;
− la camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione è già stata esaminata con la sentenza parziale sullo stato.
3. In punto di affidamento di , che allo stato attuale ha compiuto 8 anni Per_1
(circostanza già ex se tale da averne esclusa ogni forma di ascolto in Tribunale), si osserva quanto segue.
Le parti hanno chiesto entrambe l'affidamento condiviso e il regime provvisorio è sempre stato orientato in tal senso.
Va detto che, nel corso della causa, le asperità tra i genitori e le continue doglianze sull'assenza di cooperazione, pur avendo raggiunto livelli talora preoccupanti, non sono
Pag. 4 sfociate in contegni sufficientemente gravi da determinare una limitazione di responsabilità con affidamento ai Servizi Sociali. In tal senso, l'ultima udienza celebrata avanti al relatore
(9.4.2025) ha permesso di rilevare un miglioramento nei rapporti, anche grazie all'attività svolta in sede di Co.Ge. e di supporto alla genitorialità.
Tuttavia, la relazione conclusiva dei Servizi Sociali dà atto di un persistente quadro di litigiosità (“di fatto entrambi rimangono fermi nel loro conflitto genitoriale e non perdono occasione per contestare le azioni l'uno dell'altro”, v. pag. 5, relazione 26.9.2025). Già in corso di causa (v. ordinanza 3.7.2024) era stata vagliata, su indicazione dei Servizi Sociali, la possibilità di un affidamento all'Ente, non condivisa dal Tribunale.
Le competenze genitoriali, così come indagate (v. relazione 2.12.2024), sono validamente presenti in entrambi i genitori, ancorché con talune carenze.
Per la madre, infatti, è emerso che “la capacità genitoriale e di sicurezza ambientale è presente riguardo al soddisfacimento dei bisogni primari, educativi, di socializzazione del bambino. La funzione protettiva si dimostra adeguata nel fornire risposte coerenti ai bisogni di base […] Le funzioni regolativa e normativa sono da sostenere e supportare sulla base delle necessità del figlio. Si evidenzia una difficoltà della signora nella capacità di prefigurazione e quindi una carenza nella funzione predittiva. Sulla base dei riferiti risultano sufficienti le funzioni rappresentativa e significante. Fattori di rischio potrebbero essere connessi a una difficoltà nell'assunzione di responsabilità, alla conflittualità familiare e al temperamento di , che richiede attenzioni particolari. Fattori Per_1 protettivi sono rappresentati dal senso di adeguatezza della signora, dalla sufficiente capacità empatica e dalla rete amicale e familiare da cui può trarre aiuto e sostegno”.
Quanto al resistente, egli “ha adeguate capacità di soddisfare i bisogni primari, di sicurezza
e di cura del bambino. Presente affetto, attaccamento e desiderio di vivere emozioni positive con il figlio. Emergono fragilità nelle funzioni regolativa, normativa e rappresentativa, che sono dunque da potenziare e sostenere sulla base delle necessità di
. La funzione predittiva risulta carente nella capacità di prefigurarsi il percorso Per_1 evolutivo del bambino. Risulta sufficiente, ma da consolidare, la funzione significante, relativa all'attribuzione di senso e significato ai sentimenti e alle esperienze del figlio.
Fattori di rischio potrebbero essere connessi a una difficolta nell'assunzione di responsabilità, alla conflittualità familiare e al temperamento di , che richiede Per_1 attenzioni particolari. Fattori di protezione sono rappresentati dall'impegno attivo del signore nel ruolo genitoriale, dalla comprensione dell'importanza di proseguire un proprio percorso clinico e di intraprendere gli interventi che saranno necessari: si dice disponibile
a proseguire il percorso di mediazione genitoriale, ritenendolo utile per sostenere i bisogni di ”. Per_1
A fronte di tali circostanze, se può essere confermato l'affidamento condiviso, è pur vero che la coppia richiede tutt'ora una forma di accompagnamento e supporto da parte dei
Servizi Sociali, affinché i genitori siano sostenuti nella progressiva crescita del minore che,
Pag. 5 come riferito anche da ultimo (relazione 27.9.2025), ha manifestato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
4. In punto di collocamento e diritti di visita, si osserva quanto segue.
La madre, in via principale, ha insistito per il collocamento prevalente presso di sé, di fatto con conferma dei provvedimenti vigenti.
Il padre, letta la relazione conclusiva dei Servizi (come già in corso di causa), ha richiesto il collocamento paritario settimanale.
In corso di istruzione, con la prima ordinanza del 21.9.2023 era stato disposto il collocamento prevalente materno, con permanenza presso il padre a finesettimana alternati dal sabato alla domenica sera e uno o due giorni infrasettimanali da concordare, oltre tre settimane in estate anche non consecutive e secondo alternanza Pasqua/Natale.
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i genitori hanno concordato che il weekend paterno iniziasse dal venerdì al termine delle attività scolastiche o extrascolastiche.
I Servizi Sociali, di contro, hanno concluso nel senso che sarebbe “ottimale per il minore
[…] un collocamento settimanale presso ciascun genitore: un rientro di pochi giorni, infatti, dà origine a disturbanti pellegrinaggi che, a causa della loro insistita reiterazione e della brevità della durata, impediscono al minore il necessario radicamento abitativo. Pertanto, una riorganizzazione di tipo settimanale […] ha l'obiettivo di tutelare nel suo Per_1 diritto ad una routine quanto più stabile possibile” (v. pag. 6 relazione 26.9.2025).
Il Tribunale ritiene che, allo stato attuale, dopo due anni di istruttoria – consistita nell'osservazione del nucleo – il regime di collocamento paritario meriti di essere adottato.
Come ancor di recente osservato (Cass. 2941/25, 19323/20), il regime dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria di ciascun genitore con il figlio;
solo nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Nel caso in esame, non solo non si ravvede alcun motivo, allo stato, ostativo al collocamento paritario, ma tale regime è stato espressamente sollecitato, dopo oltre un anno di puntuale osservazione, da parte dei Servizi Sociali: se gli stessi, con relazione del
31.3.2025, avevano ritenuto ancora non maturi i tempi per un mutamento dei tempi di collocamento, con la relazione finale hanno, all'evidenza, ormai ritenuto sussistenti le condizioni perché la permanenza presso entrambi i genitori sia eguale.
Inoltre, un regime ben definito e paritario tra i genitori può essere senz'altro funzionale a garantire a una crescita equilibrata con entrambi e, così, a ciascun genitore di Per_1 sperimentarsi quotidianamente con ogni aspetto dell'evoluzione del minore.
Le ulteriori considerazioni da ultimo svolte dalla difesa materna, specie nella replica del
3.11.2025, non hanno alcun rilievo, posto che dal piano didattico personalizzato (c.d. PDP)
Pag. 6 non risulta che le difficoltà di siano da porsi in relazione con la figura paterna né, Per_1 tantomeno, con il regime di collocamento.
Di conseguenza, con il regime del collocamento paritario, starà con ciascun Per_1 genitore a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio (quando lo preleverà da scuola) al lunedì mattino successivo (quando lo riporterà a scuola). Nel corso della settimana, la cena del mercoledì (o altra giornata infrasettimanale se il mercoledì frequenta Per_1 attività sportive o extradidattiche incompatibili) sarà trascorsa con il genitore che non ha il figlio con sé.
Ogni genitore si farà integrale carico, per le settimane di propria pertinenza, di assicurare l'accudimento al figlio anche in caso di propria assenza lavorativa, nonché di consentire la partecipazione di a ogni attività scolastica, ricreativa, sportiva ed extradidattica. Per_1
Le vacanze estive saranno trascorse secondo il medesimo schema. Ogni genitore potrà tenere con sé per due settimane consecutive, da concordare entro il 30.04 di Per_1 ogni anno;
negli anni pari (a partire dal 2026), spetta alla madre la prelazione sulla scelta in caso di dissenso, viceversa per gli anni dispari.
Le vacanze natalizie, già dal 2025, saranno suddivise, salvo migliori accordi, in due periodi di eguale durata (dalla sospensione scolastica alla ripresa); nel 2025 la prelazione sulla scelta spetta al padre e così via negli anni a seguire.
Le altre festività (S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc…) saranno alternate negli anni.
Al fine di consentire un'adeguata preparazione del minore e dei genitori al nuovo regime, si dispone che il collocamento paritario settimanale entri in vigore dalla prima intera settimana successiva alle vacanze natalizie (dunque da lunedì 12 gennaio 2026). I Servizi
Sociali supporteranno i genitori nella comunicazione di questo provvedimento al minore.
5. In punto di mantenimento, il Tribunale ritiene che, dal momento in cui entrerà in vigore il regime di collocamento paritario, non sarà più dovuto alcun contributo al mantenimento di . Per_1
La posizione economica di entrambi i genitori è modesta: anche il padre, infatti, pur avendo una condizione migliore, ha uno stipendio netto mai superiore a 1.300 euro circa (v. doc.
8). Sul finire del 2022, i redditi da lavoro della madre erano senz'altro inferiori (v. certificati prodotti), per circa 500-700 euro negli ultimi mesi.
All'udienza del 9.4.2024 la ricorrente ha però dichiarato di avere un nuovo compagno convivente, con una “retribuzione alta” (l'interessato, presente in udienza, ha dichiarato uno stipendio di circa 2.000 euro/mese) e di fruire di uno stipendio per sé pari a 1.000 euro circa, con lavoro part time.
L'escussione dei testi, almeno ai fini che possono qui rilevare, ha confermato che la coppia disponeva di redditi modesti, tanto da ricorrere spesso a indebitarsi per spese varie
(automobili, regali al bambino). Tuttavia, la successiva riorganizzazione economica e personale delle parti (nello specifico, la nuova convivenza della ricorrente, che ha peraltro trovato un lavoro maggiormente redditizio rispetto all'inizio della procedura), inducono a
Pag. 7 ritenere equo il mantenimento diretto per il periodo di permanenza di presso Per_1 ciascun genitore, in assenza di una effettiva sproporzione tra le condizioni delle odierne parti.
Entrambi i genitori hanno concluso per la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, sicché non v'è motivo per disporre diversamente.
L'assegno unico, come per legge, è fruito in eguale misura dai genitori.
6. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle significative evoluzioni che, in corso di causa, si sono verificate e del progressivo adeguamento delle condizioni di collocamento alle progressive sopravvenienze e risultanze del monitoraggio dei Servizi Sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza di questo Tribunale pubblicata il 6.12.2023, n. 1129 in punto di separazione, così dispone:
1. AFFIDA il minore a entrambi i genitori e Persona_2 Parte_1
, in via condivisa;
CP_1
2. DISPONE che, dal 12.1.2026, il minore sia collocato in via paritaria presso i genitori, a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio (quando lo preleverà da scuola) al lunedì mattino successivo (quando lo riporterà a scuola). Nel corso della settimana, la cena del mercoledì sarà trascorsa con il genitore che non ha il figlio con sé (o altra giornata infrasettimanale se il mercoledì frequenta attività sportive o extradidattiche Per_1 incompatibili);
3. DISPONE che:
a. Le vacanze estive saranno trascorse secondo lo schema ordinario;
ogni genitore potrà tenere con sé per due settimane consecutive, da Per_1 concordare entro il 30.04 di ogni anno;
negli anni pari (a partire dal 2026), spetta alla madre la prelazione sulla scelta in caso di dissenso, viceversa per gli anni dispari;
b. Le vacanze natalizie, già dal 2025, siano divisi, salvo migliori accordi, in due periodi di eguale durata (dalla sospensione scolastica alla ripresa); nel 2025 la prelazione sulla scelta, in caso di dissenso, spetta al padre e così via negli anni a seguire;
c. Le altre festività (S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc…) saranno alternate negli anni.
4. DISPONE il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il periodo in cui terrà con sé il figlio, con decorrenza da gennaio 2026;
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5. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le linee guida degli Uffici giudiziari di
Milano approvate nel giugno 2025 (P._8334_25.pdf)
6. DISPONE che i Servizi Sociali competenti proseguano nel supporto alla coppia genitoriale, anche in funzione del nuovo assetto in punto di collocamento, e di sostegno nella crescita del loro figlio minore, per le ragioni di cui in motivazione, anche in vista del collocamento paritario;
7. SPESE integralmente compensate.
8. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, inclusa la trasmissione al
Servizio Sociale competente.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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