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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14540/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 14540/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 Controparte_2
nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._3 CP_3 Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._4 CP_4 Parte_3 nato in [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_5
.
Parti ricorrenti
Controparte_5
Parte resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente : l'On.le Tribunale adito, Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al
[...]
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di CP_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1 RA (CN) il 10/07/1869 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra (doc. 2) ed emigrato in Persona_2
Perù. Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata . Dalla predetta coppia di coniugi nasceva la sig.ra , la quale nel 1918 Per_3
pagina 1 di 4 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Dalla loro unione, nel 1933 Persona_4 nasceva il sig. il quale si sposava con la sig.ra e CP_1 Persona_5 davano alla luce la sig.ra . La sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 Parte_1 (doc. 9) e dalla loro unione nascevano la sig.ra Persona_6 Controparte_2 (doc. 10), il sig. (doc. 11) e il sig. (doc. 12). Persona_7 Persona_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non costituiva in giudizio. Controparte_5 Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.( controllare se si costituisce); All'udienza dell'11.12.2025 ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che, i ricorrenti deducono che:
- che, il signor è nato a [...] il [...] (doc. 1) , come Persona_1 comprovato dall'estratto dell'atto di nascita.
- che il sig. ha contratto matrimonio con la Sig.ra ( come Persona_1 Persona_2 risulta dal certificato allegato ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, comprovato dal certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione, Registro Nazionale degli Elettori, tradotto e legalizzato.
- che dalla loro unione nasceva la figlia nel 1918 contraeva matrimonio con il cittadino Per_3 straniero Sig. , e dalla loro unione nasceva il sig. in data 27/10/1934; Persona_4 CP_1
- che il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 7) e CP_1 Persona_5 procreavano la sig.ra . La sig. si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 Parte_1 [...] (doc. 9) e dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. Persona_6 Controparte_2 10), il sig. (doc. 11) e il sig. (doc. 12) - ricorrenti nel giudizio. Persona_7 Persona_8 La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta , in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un Persona_1 ascendente di sesso femminile, nata in data [...] prima della la promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia avuta in epoca successiva.
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta. Secondariamente, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della pagina 2 di 4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Sulla base dei suesposti principi i richiedenti vantano il diritto di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, illegittimamente non acquisito, essendo discendenti in linea diretta di cittadini italiani come documentato e riepilogato nell' “albero genealogico” prodotto nel ricorso. Infatti, risulta comprovata dalla documentazione prodotta la discendenza e la mancata naturalizzazione del Sig. , come risulta dal certificato dal Potere Giudiziario Persona_1 della Nazione, Registro Nazionale degli Elettori, tradotto e legalizzato e, pertanto, che non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'aveva Per_3 tramessa a sua volta trasmessa ai suoi figli . Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e Per_3 ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano, pur contemplando passaggi per via materna, gli stessi sono intervenuti prima della entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 3 di 4 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento ai ricorrenti dello stato di cittadini. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_5 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 14540/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 Controparte_2
nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._3 CP_3 Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._4 CP_4 Parte_3 nato in [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_5
.
Parti ricorrenti
Controparte_5
Parte resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente : l'On.le Tribunale adito, Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al
[...]
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di CP_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1 RA (CN) il 10/07/1869 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra (doc. 2) ed emigrato in Persona_2
Perù. Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata . Dalla predetta coppia di coniugi nasceva la sig.ra , la quale nel 1918 Per_3
pagina 1 di 4 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Dalla loro unione, nel 1933 Persona_4 nasceva il sig. il quale si sposava con la sig.ra e CP_1 Persona_5 davano alla luce la sig.ra . La sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 Parte_1 (doc. 9) e dalla loro unione nascevano la sig.ra Persona_6 Controparte_2 (doc. 10), il sig. (doc. 11) e il sig. (doc. 12). Persona_7 Persona_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non costituiva in giudizio. Controparte_5 Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.( controllare se si costituisce); All'udienza dell'11.12.2025 ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che, i ricorrenti deducono che:
- che, il signor è nato a [...] il [...] (doc. 1) , come Persona_1 comprovato dall'estratto dell'atto di nascita.
- che il sig. ha contratto matrimonio con la Sig.ra ( come Persona_1 Persona_2 risulta dal certificato allegato ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, comprovato dal certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione, Registro Nazionale degli Elettori, tradotto e legalizzato.
- che dalla loro unione nasceva la figlia nel 1918 contraeva matrimonio con il cittadino Per_3 straniero Sig. , e dalla loro unione nasceva il sig. in data 27/10/1934; Persona_4 CP_1
- che il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 7) e CP_1 Persona_5 procreavano la sig.ra . La sig. si univa in matrimonio con il sig. Parte_1 Parte_1 [...] (doc. 9) e dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. Persona_6 Controparte_2 10), il sig. (doc. 11) e il sig. (doc. 12) - ricorrenti nel giudizio. Persona_7 Persona_8 La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta , in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un Persona_1 ascendente di sesso femminile, nata in data [...] prima della la promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con una figlia avuta in epoca successiva.
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta. Secondariamente, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della pagina 2 di 4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Sulla base dei suesposti principi i richiedenti vantano il diritto di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, illegittimamente non acquisito, essendo discendenti in linea diretta di cittadini italiani come documentato e riepilogato nell' “albero genealogico” prodotto nel ricorso. Infatti, risulta comprovata dalla documentazione prodotta la discendenza e la mancata naturalizzazione del Sig. , come risulta dal certificato dal Potere Giudiziario Persona_1 della Nazione, Registro Nazionale degli Elettori, tradotto e legalizzato e, pertanto, che non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'aveva Per_3 tramessa a sua volta trasmessa ai suoi figli . Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e Per_3 ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano, pur contemplando passaggi per via materna, gli stessi sono intervenuti prima della entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
pagina 3 di 4 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento ai ricorrenti dello stato di cittadini. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto CP_5 difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4