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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
FE EP AN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6883/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo Del Vallo - Ufficio Tributi 87040 San Lorenzo Del Vallo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/3692 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/269 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/269 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/178 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/3664 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/318 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 2023/318 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 20241 326 del 26 giugno 2024, notificata l'11 settembre 2024, emessa da
SOGERT S.p.a., per conto del Comune di San Lorenzo del Vallo, per un importo complessivo di Euro
5.479,14, oltre spese di procedura e di notifica.
Alla base dell'intimazione vi sono i seguenti atti:
a) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente ICI degli anni 2013, 2014, 2015, per un importo di
Euro 2.201,03;
b) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente IMU dell'anno 2016, per un importo di Euro 813,07;
c) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente IMU dell'anno 2012, per un importo di Euro 676,49;
d) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente TARES TARI dell'anno 2016, per un importo di Euro 778,57;
e) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente TARES TARI deli anni 2013, 2015, per un importo di Euro 1.009,98.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita SOGERT S.p.a., che ha prodotto documentazione e chiesto il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Il Comune di San Lorenzo del Vallo non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del tutto priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da SOGERT. Il ricorrente ha fornito prova, mediante ricerca di spedizioni di Poste italiane, che la notifica ha avuto luogo il 19 settembre 2024, come ben dovrebbe sapere la parte che ha sollevato l'eccezione, visto che la notifica
è stata curata da essa.
La notifica del ricorso del 29 ottobre 2024 è, pertanto, tempestiva.
Con è fondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti.
SOGERT S.p.a., infatti, ha fornito prova dell'avvenuta notifica dei cinque atti alla base dell'intimazione, sopra indicati, mediante produzione dell'avviso di ricevimento.
Quanto alla prescrizione quinquennale, essa va esclusa in relazione all'IMU del 2016, di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021 e alla TARES TARI del 2016, di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato nella stessa data dell'11 novembre 2021.
La notifica dell'avviso di accertamento, in mancanza di impugnazione di esso, ha l'effetto di cristallizzare il credito, per cui eventuali vicende estintive possono verificarsi solo nel periodo successivo alla notifica.
L'ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo e, come tale, è un atto autonomamente impugnabile, avverso il quale devono essere fatti valere eventuali vizi ad esso riferibili. La mancata impugnazione dell'ingiunzione determina il consolidamento del credito oggetto di esso (Cass. civ., sez. V, ord. 25 dicembre 2025, n. 34114).
A ciò si aggiunga che i crediti di cui ai due avvisi hanno formato oggetto di intimazione n. 269, notificata il
18 febbraio 2023, la cui notifica, secondo la giurisprudenza più recente ha uguale effetto di cristallizzare i crediti, con conseguente possibilità di far valere solo le vicende estintive successive (tra le altre, Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436; Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385).
Venendo al caso di specie, gli atti alla base dell'intimazione sono impugnata sono i seguenti:
a) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente ICI degli anni 2013, 2014, 2015, per un importo di
Euro 2.201,03;
b) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente IMU dell'anno 2016, per un importo di Euro 813,07;
c) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente IMU dell'anno 2012, per un importo di Euro 676,49;
d) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente TARES TARI dell'anno 2016, per un importo di Euro 778,57;
e) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente TARES TARI deli anni 2013, 2015, per un importo di Euro 1.009,98.
Si tratta, quindi, di atti notificati tra il 2021 e il 2023. Alla data dell'11 settembre 204, di notifica dell'atto impugnato, non poteva essersi verificata alcuna prescrizione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di SOGERT S.p.a., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
GI NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
FE EP AN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6883/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo Del Vallo - Ufficio Tributi 87040 San Lorenzo Del Vallo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/326 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 2023/158 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/3692 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/269 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/269 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/178 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/3664 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/318 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 2023/318 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 20241 326 del 26 giugno 2024, notificata l'11 settembre 2024, emessa da
SOGERT S.p.a., per conto del Comune di San Lorenzo del Vallo, per un importo complessivo di Euro
5.479,14, oltre spese di procedura e di notifica.
Alla base dell'intimazione vi sono i seguenti atti:
a) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente ICI degli anni 2013, 2014, 2015, per un importo di
Euro 2.201,03;
b) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente IMU dell'anno 2016, per un importo di Euro 813,07;
c) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente IMU dell'anno 2012, per un importo di Euro 676,49;
d) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente TARES TARI dell'anno 2016, per un importo di Euro 778,57;
e) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente TARES TARI deli anni 2013, 2015, per un importo di Euro 1.009,98.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita SOGERT S.p.a., che ha prodotto documentazione e chiesto il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Il Comune di San Lorenzo del Vallo non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del tutto priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da SOGERT. Il ricorrente ha fornito prova, mediante ricerca di spedizioni di Poste italiane, che la notifica ha avuto luogo il 19 settembre 2024, come ben dovrebbe sapere la parte che ha sollevato l'eccezione, visto che la notifica
è stata curata da essa.
La notifica del ricorso del 29 ottobre 2024 è, pertanto, tempestiva.
Con è fondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti.
SOGERT S.p.a., infatti, ha fornito prova dell'avvenuta notifica dei cinque atti alla base dell'intimazione, sopra indicati, mediante produzione dell'avviso di ricevimento.
Quanto alla prescrizione quinquennale, essa va esclusa in relazione all'IMU del 2016, di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021 e alla TARES TARI del 2016, di cui all'avviso di accertamento esecutivo notificato nella stessa data dell'11 novembre 2021.
La notifica dell'avviso di accertamento, in mancanza di impugnazione di esso, ha l'effetto di cristallizzare il credito, per cui eventuali vicende estintive possono verificarsi solo nel periodo successivo alla notifica.
L'ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo e, come tale, è un atto autonomamente impugnabile, avverso il quale devono essere fatti valere eventuali vizi ad esso riferibili. La mancata impugnazione dell'ingiunzione determina il consolidamento del credito oggetto di esso (Cass. civ., sez. V, ord. 25 dicembre 2025, n. 34114).
A ciò si aggiunga che i crediti di cui ai due avvisi hanno formato oggetto di intimazione n. 269, notificata il
18 febbraio 2023, la cui notifica, secondo la giurisprudenza più recente ha uguale effetto di cristallizzare i crediti, con conseguente possibilità di far valere solo le vicende estintive successive (tra le altre, Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436; Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385).
Venendo al caso di specie, gli atti alla base dell'intimazione sono impugnata sono i seguenti:
a) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente ICI degli anni 2013, 2014, 2015, per un importo di
Euro 2.201,03;
b) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente IMU dell'anno 2016, per un importo di Euro 813,07;
c) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente IMU dell'anno 2012, per un importo di Euro 676,49;
d) accertamento esecutivo notificato in data 11 novembre 2021, concernente TARES TARI dell'anno 2016, per un importo di Euro 778,57;
e) ingiunzione notificata il 18 febbraio 2023, concernente TARES TARI deli anni 2013, 2015, per un importo di Euro 1.009,98.
Si tratta, quindi, di atti notificati tra il 2021 e il 2023. Alla data dell'11 settembre 204, di notifica dell'atto impugnato, non poteva essersi verificata alcuna prescrizione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore di SOGERT S.p.a., di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
GI NI