Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1071
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La società So.ge.r.t. S.p.a. ha fornito prova dell'avvenuta notifica dei cinque atti alla base dell'intimazione, mediante produzione dell'avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La prescrizione quinquennale è stata esclusa in relazione all'IMU del 2016 e alla TARES TARI del 2016, notificati con avviso di accertamento esecutivo l'11 novembre 2021. La notifica dell'avviso di accertamento, in mancanza di impugnazione, cristallizza il credito. Inoltre, gli atti alla base dell'intimazione sono stati notificati tra il 2021 e il 2023, e alla data dell'11 settembre 2024 (notifica dell'atto impugnato) non poteva essersi verificata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    L'eccezione è stata ritenuta priva di fondamento. Il ricorrente ha fornito prova che la notifica del ricorso ha avuto luogo il 19 settembre 2024, pertanto la notifica del ricorso del 29 ottobre 2024 è tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1071
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1071
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo