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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
TI EP, Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze - Via G. Battista Foggini 18 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08200013102U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c.”, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti sigg.ri Rappresentante_1 e Rappresentante_2, (Obbligata principale detta anche CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentati come in atti hanno proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M08200013102U, loro notificato, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale Toscana e Umbria, ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in 19.161,10 oltre interessi pari a € 3.418,55 e sanzioni pari a € 22.993,32, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana e Umbria – Ufficio dei Monopoli per la Toscana, si costituiva in giudizio, mediante il deposito di proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza, veniva deposita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, memoria integrativa nella quale si evidenziava l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa e si chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza pubblica del 14.01.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, hanno impugnato il predetto avviso di accertamento con il quale, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, accertava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, eccependo l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015; 2) violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; 3)
Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
4)
Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
La Corte, osserva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resasi conto dell'errore di calcolo nella determinazione della quota di imposizione unica relativa alle scommesse, applicata al 20% anziché al 5%, come previsto dall'art. 24, comma 10 del DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, ha provveduto, in autotutela ad annullare l'avviso di accertamento.
Pertanto, il Collegio, preso atto del deposito del provvedimento prot. 4634/RU del 05.12.2025, con cui l'Ufficio ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento M08200013102U impugnato dalle controparti, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ordine alla statuizione delle spese, considerato che i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio per impugnare un atto, riconosciuto erroneo dall'ente che lo ha emesso, la Corte, condanna la resistente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze dichiara l'estinzione del giudizio per C.M.C.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in € 3.000,00 complessive.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
TI EP, Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 1 - Sede Firenze - Via G. Battista Foggini 18 50142 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08200013102U GIOCHI-LOTTERIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.n.c.”, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti sigg.ri Rappresentante_1 e Rappresentante_2, (Obbligata principale detta anche CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentati come in atti hanno proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M08200013102U, loro notificato, mediante il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale Toscana e Umbria, ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, quantificandola in 19.161,10 oltre interessi pari a € 3.418,55 e sanzioni pari a € 22.993,32, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana e Umbria – Ufficio dei Monopoli per la Toscana, si costituiva in giudizio, mediante il deposito di proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza, veniva deposita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, memoria integrativa nella quale si evidenziava l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa e si chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza pubblica del 14.01.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, hanno impugnato il predetto avviso di accertamento con il quale, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, accertava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2020, eccependo l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 208/2015; 2) violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; 3)
Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
4)
Violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
La Corte, osserva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resasi conto dell'errore di calcolo nella determinazione della quota di imposizione unica relativa alle scommesse, applicata al 20% anziché al 5%, come previsto dall'art. 24, comma 10 del DL 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, ha provveduto, in autotutela ad annullare l'avviso di accertamento.
Pertanto, il Collegio, preso atto del deposito del provvedimento prot. 4634/RU del 05.12.2025, con cui l'Ufficio ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento M08200013102U impugnato dalle controparti, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ordine alla statuizione delle spese, considerato che i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio per impugnare un atto, riconosciuto erroneo dall'ente che lo ha emesso, la Corte, condanna la resistente al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze dichiara l'estinzione del giudizio per C.M.C.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in € 3.000,00 complessive.