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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nata ad [...] il [...], residente ad Alfiano Parte_1 C.F._1
Natta (AT).
e
, ( ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. MARINETTI RICCARDO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ASTI il 24/09/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 246 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
“La casa coniugale di proprietà dei figli della coppia, sita in Asti, Frazione Casabianca n.83, rimarrà in uso e godimento del marito fino a che i figli presteranno consenso.
Il sig. si impegna a trasferire alla moglie , che accetta, la sua Controparte_1 Parte_1 quota di titolarità indivisa pari al 50% dell'immobile, attualmente di titolarità di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sito in Alfiano Natta (AT), Via Vittorio Emanuele n.46, NCEU a Foglio 5, particelle 479 sub 1 e 2 a fronte del pagamento dell'importo di Euro 75.000,00;
I coniugi concordano che la titolarità dell'autovettura Fiat Panda targata FR160MJ, attualmente intestata al marito, venga integralmente trasferita alla moglie sig.ra , che ne diverrà Parte_1 pertanto unica proprietaria;
l'autovettura Bmw targata FG146SY rimane di esclusiva titolarità del marito, sig. ; Controparte_1
Il saldo attivo giacente sul conto corrente n.35.000 acceso presso la Cassa di risparmio di Asti spa, di titolarità di entrambi i coniugi, verrà diviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno;
Gli arredi della casa coniugale sita in Asti, Frazione Casabianca n.83, verranno divisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nata ad [...] il [...], residente ad Alfiano Parte_1 C.F._1
Natta (AT).
e
, ( ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. MARINETTI RICCARDO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in ASTI il 24/09/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 246 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
“La casa coniugale di proprietà dei figli della coppia, sita in Asti, Frazione Casabianca n.83, rimarrà in uso e godimento del marito fino a che i figli presteranno consenso.
Il sig. si impegna a trasferire alla moglie , che accetta, la sua Controparte_1 Parte_1 quota di titolarità indivisa pari al 50% dell'immobile, attualmente di titolarità di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sito in Alfiano Natta (AT), Via Vittorio Emanuele n.46, NCEU a Foglio 5, particelle 479 sub 1 e 2 a fronte del pagamento dell'importo di Euro 75.000,00;
I coniugi concordano che la titolarità dell'autovettura Fiat Panda targata FR160MJ, attualmente intestata al marito, venga integralmente trasferita alla moglie sig.ra , che ne diverrà Parte_1 pertanto unica proprietaria;
l'autovettura Bmw targata FG146SY rimane di esclusiva titolarità del marito, sig. ; Controparte_1
Il saldo attivo giacente sul conto corrente n.35.000 acceso presso la Cassa di risparmio di Asti spa, di titolarità di entrambi i coniugi, verrà diviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno;
Gli arredi della casa coniugale sita in Asti, Frazione Casabianca n.83, verranno divisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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