Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Vieri, Massimiliano Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Firenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ora in decisione il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Firenze il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.), per mancanza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità in capo al richiedente.
La Questura, nel valutare tali requisiti soggettivi, ha preso in considerazione la pendenza a carico del ricorrente di due processi penali per bancarotta fraudolenta, di cui uno conclusosi nel 2022 in primo grado con l’assoluzione piena, ma con appello da parte del P.M., l’altro pendente presso la Corte di Appello di Firenze dopo che la sentenza di condanna da quest’ultima emessa nel 2021 (ad una pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione) era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, nel 2023, al fine del corretto inquadramento della condotta contestata in una delle diverse fattispecie di bancarotta astrattamente ipotizzabili, e ciò anche ai fini della eventuale rilevazione del decorso della prescrizione. La Questura ha al riguardo ritenuto che di per sé la detta sentenza della Cassazione non fosse sufficiente a far venir meno l’accertamento delle condotte del ricorrente (ritenute comprovate in primo ed in secondo grado), e che allo stato, nella prospettiva della prevenzione, persistessero quantomeno dei dubbi in ordine al requisito della buona condotta in capo all’istante e che dunque fosse “ opportuno attendere la definizione dei procedimenti penali al fine di poter compiutamente valutare l’effettivo possesso dei requisiti morali ”, tenuto anche conto dell’ostatività assoluta, ai fini del rilascio di una autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art.11 del T.u.l.p.s., di una condanna a pena detentiva superiore a tre anni. Dunque la Questura ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza, con riserva di riesame “ in caso di sopravvenienze favorevoli per l’interessato ”.
Il ricorrente, con un primo motivo di ricorso, ha contestato la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, stante l’omessa valutazione e riscontro, da parte dell’Amministrazione, delle osservazioni difensive avanzate dallo stesso in sede procedimentale.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha invece contestato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del T.u.l.p.s., nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver l’Amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità espressa nei suoi confronti. Secondo il ricorrente, le condotte richiamate nel provvedimento impugnato, oltre a non essere state accertate con sentenza definitiva (ed anzi venendo all’esame una sentenza di assoluzione e una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio), non sarebbero idonee ad incidere sull’affidabilità del medesimo in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi, non avendo alcuna attinenza rispetto all’idoneità all’uso delle armi.
Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso e argomentando con successiva memoria in ordine all’infondatezza dello stesso.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 giugno 2024 è stata respinta la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica insistendo ciascuna nelle proprie conclusioni; la parte ricorrente ha anche depositato la sentenza della Corte d’Appello penale di Firenze, del-OMISSIS-, con la quale, a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione, i reati ascritti al ricorrente, riqualificati come ipotesi di bancarotta preferenziale, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente declaratoria di non doversi procedere.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.
1.1. L’art. 43 del T.u.l.p.s., stabilisce che il diniego di porto d’armi, oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, è atto dovuto nei confronti di: a) chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può, invece, essere discrezionalmente ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 1993, n. 440, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta).
1.2. Nella fattispecie in esame viene il rilievo questa seconda ipotesi, essendo stata basata, la valutazione della mancanza della buona condotta, sull’intervenuta condanna per un reato non automaticamente ostativo.
E’ pacifico che l’Amministrazione, titolare del potere di rilascio e revoca dei titoli di polizia aventi contenuto ampliativo della sfera giuridica dei privati quanto alla disponibilità ed all’uso delle armi, goda di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza o, all’inverso, del venir meno dei presupposti legittimanti la detenzione o il porto, così come normativamente fissati in particolare dall’art. 43, comma 2, sopra citato.
Tuttavia, l’esercizio di tale discrezionalità spettante all’Amministrazione non può che essere conformato al rigoroso rispetto del principio di legalità. Essendo da una parte la legge a definire gli obiettivi cui è preordinato il potere di rilascio/revoca del titolo di polizia (obiettivi essenzialmente riconducibili all’esigenza di evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti inaffidabili possa tradursi nel pericolo per la pubblica e privata incolumità e sicurezza); e spettando invece all’Amministrazione stabilire in concreto, applicando i pertinenti parametri normativi, i casi in cui i suddetti beni potrebbero essere esposti a pericolo.
Il vincolo dell’azione amministrativa ai fini determinati dalla legge dunque impone all’Amministrazione di dare rilievo alle sole circostanze suscettibili di riflettersi in senso negativo sul perseguimento dei suddetti obiettivi e, quindi, dotate di una qualificata rilevanza causale, sebbene in un’ottica di tipo probabilistico, ai fini della compromissione dei beni della sicurezza e della pubblica e privata incolumità oggetto di tutela.
Tali circostanze, va chiarito, non devono essere necessariamente riconducibili alla sfera del penalmente rilevante, né essere concretamente qualificate in tal senso da una sentenza di condanna, avendo carattere innominato ed essendo la loro selezione ispirata unicamente al criterio della loro rilevanza ai fini della formulazione di una ragionevole e proporzionata prognosi di pericolo.
Inoltre, anche quando trovino riflesso in uno specifico paradigma di carattere penale, non è necessario, per poterne ricavarne elementi sintomatici ai fini dell’esercizio del potere di diniego del titolo, che tali circostanze presentino dirette connessioni con la materia delle armi, dal momento che, ad esempio, anche un comportamento penalmente rilevante inerente ad altra tipologia criminosa può costituire la base indiziaria da cui trarre persuasive ragioni di preoccupazione circa l’attitudine dell’interessato a conformarsi al rigoroso rispetto delle norme, comprese quelle che presiedono all’uso delle armi e garantiscono che esso avvenga senza recare pregiudizio ai beni suindicati.
Laddove, tuttavia, la connessione del comportamento – per quanto illecito secondo valutazioni condotte alla stregua dei parametri forniti da altri rami dell’ordinamento, come quello penale, civile o disciplinare – con il pericolo di abuso delle armi sia del tutto evanescente, non risultando il comportamento connotato da modalità realizzative che consentano di arguire in chi lo ha commesso una personalità incline alla inosservanza delle regole di convivenza e di rispetto della sfera giuridica altrui, l’adozione del provvedimento di divieto o di mancato rinnovo del titolo finirebbe per essere scollegato dalla sua finalità tipica, per assumere una connotazione di segno punitivo aggiuntiva rispetto alla sanzione eventualmente comminata in altra sede (penale o disciplinare) a carico del responsabile (cfr. Cons. Stato, III sez. n. 9637 del 2025).
1.3. Ciò premesso, e venendo all’analisi della fattispecie odierna, deve osservarsi che il ricorrente, all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, era imputato in un processo penale per bancarotta fraudolenta giunto in Cassazione e da questa rinviato alla Corte di Appello per l’eventuale riqualificazione dei fatti.
Ebbene, pur prescindendo dal fatto che il reato contestato al ricorrente, all’epoca dell’adozione del provvedimento, non era stato accertato con sentenza definitiva ma era oggetto di un procedimento penale pendente, deve rilevarsi che, come dedotto dal ricorrente, il provvedimento della Questura qui impugnato non è adeguatamente motivato con riguardo alla rilevanza sintomatica del pericolo di abuso delle armi ascrivibile alle condotte contestate al ricorrente in sede penale. Infatti, il mancato rinnovo del titolo non si fonda sulla rilevazione, da parte della Questura, di specifiche ragioni di inaffidabilità desunte da concreti elementi indicativi di un atteggiamento del ricorrente di dispregio nei confronti di basilari regole del vivere civile o dei valori della salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, bensì solo sulla presunta mancanza di garanzie di buon comportamento in genere.
1.4. Ritiene il Collegio che tanto sia insufficiente a motivare il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, in quanto la (presunta) commissione di una isolata condotta di bancarotta fraudolenta da parte di un soggetto incensurato e immune da qualsivoglia altro pregiudizio, non è di per sé significativa di una determinata attitudine antisociale e dunque del pericolo di abuso delle armi, e non può perciò essere assunta come unico elemento indiziario della ridotta affidabilità in materia di detenzione di armi. La decisione amministrativa qui contestata appare piuttosto fondata su un mero automatismo con la pendenza del processo penale a carico del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta ma, come sopra illustrato, questa unica circostanza non è sufficiente a motivare il divieto di cui si tratta, come anche correttamente rappresentato nel ricorso. La condotta penalmente illecita attribuita al ricorrente si è infatti svolta nell’ambito dei reati contro il patrimonio da cui in genere non è possibile, secondo un criterio logico presuntivo, dedurre in modo automatico implicazioni in ordine al pericolo di abuso delle armi (cfr. T.a.r. Toscana: II sez., 12 dicembre 2022 n. 1445; II sez. 17 luglio 2023, n. 746; T.a.r. Lombardia, Milano, 22 novembre 2021, n. 2593).
In altre parole, il Collegio non nega che l’Amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciò deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
Si è sopra visto infatti, come il secondo comma dell’art. 43 del T.u.l.p.s. preveda che il titolo possa essere ricusato, in presenza di condanne per altri reati, diversi da quelli automaticamente ostativi, attribuendo all’Amministrazione un potere discrezionale che apre ad una valutazione specifica che, partendo dal reato commesso, porti a ritenere, attraverso una valutazione in concreto e alla luce della complessiva valutazione della fattispecie, che l’istante non dia affidamento di non abusare delle armi. Tutto ciò non è avvenuto nella specie, avendo l’Amministrazione tratto la conseguenza dell’inaffidabilità del ricorrente dalla semplice commissione del reato di bancarotta fraudolenta, finendo per parificare il reato in considerazione a quelli di cui al comma primo dell’art. 43, cioè a quelli automaticamente preclusivi.
2. In conclusione, come correttamente esposto nel gravame, il provvedimento impugnato, è affetto da difetto di motivazione e d’istruttoria e per tali ragioni deve essere annullato.
3. Le spese processuali vengono tuttavia compensate tra le parti in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CO FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FE | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.