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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV AN, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la presente
SENTENZA nella causa promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e
[...] Parte_5 [...] elettivamente domiciliati in Roma, Via Montenero Sabino n. 50, Parte_6 presso lo studio dell'Avv. Arianna Aloisi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Pietro Ichino, per procura in atti
RICORRENTE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Domenico De Feo e Marco Marazza, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8
RESISTENTE
in persona del l.r.p.t., con sede in via Giacomo Controparte_2
Schneider snc Tore Uffici 1, Fiumicino (RM)
CONVENUTO CONTUMACE
1 in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_3 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Granata per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
LITISCOSORTE NECESSARIO
OGGETTO: indennità controllori volo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.1.2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e dipendenti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo) s.p.a. – l dal 08/8/94, il dal Pt_1 Pt_2
1/6/1994, il dal 22/4/1994, il dal 10/05/1990, il dal Parte_3 Pt_4 Parte_5
24/2/1997, il dal 12/07/1994 - in qualità di Controllori del Traffico Parte_7
Aereo (CTA), hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro, l' e il CP_3 [...]
chiedendo al Tribunale di voler “…ACCERTARE E Controparte_2
DICHIARARE: - in via principale il diritto di tutti i ricorrenti, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, a percepire ciascuno la complessiva somma di € 73.554,92 dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2023. conteggiato sino a dicembre 23 la maggior Parte_7 somma di € 74302,31 o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia (sotto chiediamo di poter aggiornare il conteggio prima della sentenza); - in via subordinata, richiamando quanto sopra e laddove si attribuisse alle pattuizioni intercorse col Piano Industriale un valore sostitutivo del CCNL, accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a percepire la minor somma di € 53.687,04; in entrambi i casi, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla CP_2 somma che risulterà di giustizia;
- il diritto dei ricorrenti al versamento della contribuzione omessa per tale periodo;
- il diritto dei ricorrenti di percepire l'emolumento contrattuale derivante dal possesso e dall'esercizio dell'abilitazione APS anche per i mesi successivi al deposito del ricorso, previa autorizzazione ad integrare i vari conteggi dall'ultimo mese di elaborazione ed il loro diritto a percepire tale emolumento oltre rivalutazione per il futuro e fino a diversi accordi;
e per l'effetto
2 CONDANNARE: L , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ut supra, CP_1 anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., - in via principale, previo accertamento del diritto di ogni ricorrente al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD, per tutti i motivi di cui al ricorso e come da conteggio analitico allegato al presente atto e da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, a corrispondere ad ogni ricorrente la complessiva somma € 73.554,92 dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2023. conteggiato sino a dicembre 23 la maggior somma di € 74302,31 (già Parte_7 comprensiva di rivalutazione ed interessi) o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla somma che risulterà di CP_2 giustizia;
- in via subordinata, previo accertamento del diritto di tutti i ricorrenti al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD, per tutti
i motivi di cui al punto 21 e come da conteggio analitico allegato al presente atto e da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, a corrispondere loro la complessiva somma di €
53.687,04 dal mese di aprile 2015 al mese di maggio 2021 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi) o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla somma che risulterà di giustizia;
- previo accertamento CP_2 del diritto dei ricorrenti al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD e previa autorizzazione ad integrare i vari conteggi per il periodo intercorrente dal deposito del ricorso all'emananda sentenza, a corrispondere a tutti i ricorrenti anche per il suddetto periodo l'emolumento derivante dal possesso e dall'esercizio dell'abilitazione APS;
- nei suddetti casi, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi, maggiorati del 100%, ovvero al risarcimento del danno pensionistico derivante dall'omissione contributiva per il periodo dal
2016 in poi;
- al pagamento degli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. l283 C.c.; - a corrispondere ai ricorrenti l'emolumento corrispondente al possesso e all'esercizio dell'abilitazione APS/RAD oltre rivalutazione monetaria, dall'emananda sentenza e per il futuro, fino a diversi accordi ogni mese in busta paga;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Arianna Aloisi antistatario”.
3
A fondamento della loro pretesa deducevano i ricorrenti: di possedere ed esercitare, oltre all'abilitazione ACS, anche quella denominata APS, come da licenze allegate al ricorso;
che a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento della Comunità
Europea n. 340/2015 e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17 del CCNL di riferimento, avrebbero diritto a percepire l'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS, APS;
che l invece, aveva CP_1 sempre riconosciuto loro il solo emolumento derivante dal possesso dell'abilitazione
ACS; che con l'entrata in vigore del Regolamento n. 340/2015, la Commissione
Europea aveva stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le licenze e i certificati dei controllori del traffico aereo, ai sensi del Regolamento CE n.
216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
che, in particolare, il Regolamento aveva sancito, nella parte .B.010 e ATCO.B.015, quali fossero le varie tipologie Pt_8 di abilitazioni esistenti, quali abilitazioni potessero contenere le relative specializzazioni nonché i servizi che il controllore di volo poteva fornire in base alle stesse;
che, dunque, dopo l'entrata in vigore del detto Regolamento e del relativo chiarimento, non era più legittimo che - contravvenendo alla disposizione collettiva e al CP_1
Regolamento n. 340/2015 - riconoscesse ai controllori di volo solo l'abilitazione correlata all'emolumento più elevato (l'ACS), fondandosi sulla convinzione che l'APS fosse una sotto-specializzazione dell'ACS.
Si costituiva ritualmente l il quale, previo richiamo ai CCNL del 20 giugno 2008, CP_1 artt. 51, commi 1, 2, e 3 e 44 comma 2, del 23 marzo 2012, stessi articoli (oltre all'Allegato 9 del medesimo) e di quello del 2014, art. 17, di tenore assolutamente coincidente, in punto di corresponsione della “indennità di controllo, eccepito preliminarmente - quale circostanza dirimente - il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo ai ricorrenti - non avendo gli stessi dimostrato l'effettivo utilizzo dell'abilitazione APS nel periodo temporale oggetto di causa - deduceva: che i
Controllori di Traffico Aereo svolgono attività implicanti il simultaneo utilizzo sia
4 dell'abilitazione ACS che dell'abilitazione APS, che tuttavia può essere, al più,
“sequenziale” e mai contestuale;
che il Regolamento Europeo n. 340/2015, richiamato dai ricorrenti, era entrato in vigore (non nell'aprile 2015 ma) in data 1° gennaio 2017, come attestato dall e che, pertanto “non poteva essere alla base della CP_4 regolarizzazione delle licenze dei CTA, essendo entrato in vigore successivamente alla regolarizzazione stessa”, nulla essendo cambiato, in ogni caso, all'esito dell'entrata in vigore di tale fonte sovranazionale, circa la regolamentazione collettiva dell'indennità di controllo;
che l'indennità in parola, invero, restava disciplinata secondo le modalità originariamente condivise nel 2008, confermate dai successivi rinnovi contrattuali (e, in particolare, dall'Allegato n. 9 del CCNL del 2012), nonché dai comportamenti tenuti, per oltre 15 anni, da e dai soggetti sindacali firmatari della CP_1 contrattazione collettiva applicata.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva altresì tempestivamente l' il quale, eccepita preliminarmente la CP_3 prescrizione dei contributi relativi ai periodi antecedenti al quinquennio e dedotto che avrebbe tenuto in considerazione “solo gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dai ricorrenti nei confronti di così come avrebbe avuto riguardo “solo CP_3 agli eventuali versamenti che comprovi aver effettuato per la differenza CP_1 contributiva prima dello spirare del termine quinquennale”, si rendeva “in ogni caso” disponibile a dare seguito alla decisione che sarebbe stata emessa “ottemperando agli obblighi di sua spettanza”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_2
La causa era istruita documentalmente.
All'odierna udienza, udita la discussione, la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, Controllori di Traffico Aereo (CTA), chiedono accertarsi il loro diritto a percepire - in aggiunta alla indennità ACS - l'emolumento retributivo contrattuale
5 derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD sul fondamento della distinzione tra l'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) e l'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) - da essi entrambe possedute e non costituenti l'una una sottospecializzazione dell'altra - e della interpretazione dell'art. 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM Diretti e Complementari 2014-2016, rubricato “indennità di controllo”, anche alla luce del Regolamento Europeo n.
340/2025 (con il quale la Commissione Europea, stabilendo i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle licenze e ai certificati dei CTA, “ha sancito… quali sono le varie tipologie di abilitazioni esistenti, quali abilitazioni possono contenere le relative specializzazioni nonché i servizi che il controllore di volo può fornire in base alle stesse”, cfr. cap. 4 ricorso).
Ritiene il Tribunale - conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale di Milano nn.
3386/2024 e 4657/2024, Tribunale di Venezia n. 424/2024, Corte Appello Roma n.
2393/2024, Corte Appello Milano 813/2025) che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono - che la pretesa dei ricorrenti sia infondata.
È pacifico e incontestato che l'abilitazione Approach Control Surveillance (APS) e l'abilitazione Area Control Surveillance (ACS) siano entrambe possedute dai ricorrenti e che le medesime si differenzino tra loro, prevedendo specializzazioni e competenze che abilitano i titolari a fornire servizi diversi, così come disciplinato dal Regolamento
(UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015, nei paragrafi ATCO.B.010 e
ATCO.B.015 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti).
In particolare, il Regolamento in parola, al punto “ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo” lettera a), prevede che “le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire…”, elencandole e precisando, al punto 4) che “il controllo di avvicinamento con sorveglianza
(APS, approach control surveillance)” indica che “il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di
6 apparati di sorveglianza” e, al punto 6), che “il controllo di area con sorveglianza (ACS, area control surveillance)” indica che “il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza”. Al punto ATCO.B.015 è specificato, poi che “(b) L'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) può contenere una o più delle seguenti specializzazioni: (1) radar avvicinamento di precisione (PAR, precision approach radar), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l'impiego di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;
(2) radar avvicinamento di sorveglianza (SRA, surveillance radar approach), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza;
(3) controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente
a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi…. (d)
L'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) può contenere una delle seguenti specializzazioni:
(1) controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente
a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;
(2) controllo oceanico (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico”.
Invero, neppure l' nega che le abilitazioni in questione siano diverse, né pare CP_1 affermare che siano l'una una sottospecializzazione dell'altra.
Lamentano, tuttavia, i ricorrenti, che, in contrasto con le previsioni del CCNL – che specifica le spettanze relative al possesso di ciascuna abilitazione – l non abbia CP_1 mai corrisposto agli aventi diritto l'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS (ma unicamente l'indennità di controllo ACS, alla quale il CCNL ricollega l'emolumento retributivo maggiore).
7 Orbene, l'art. 17 CCNL di riferimento, Sezione Specifica Impianti Strategici, dispone che: “
1. L'indennità di controllo viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo e meteorologo che, in possesso della necessaria abilitazione, svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l'esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2. Al personale operativo, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) sono attribuiti, a titolo d'indennità di controllo, i seguenti importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, riportati nella seguente tabella C:
Tabella C
CTA ACS/RAD - ACP 600,00 €;
APS/RAD – ADI/RAD 475,00 €;
APP- ADI - ADV 445,00 € (…)
Al personale, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l'esercizio operativo, sono attribuiti, a titolo di indennità di controllo, i sotto elencati importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come rappresentato nella seguente tabella D:
Tabella D (…)
Dal 11° anno a 15 anni compiuti
ACS/RAD - ACP 120,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 65,00 €
(…) dal 16° anno
ACS/RAD - ACP 150,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 95,00 € (…)” (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
8 La stessa norma, ai commi 3 e 4, prevede altresì che ogni giornata/ora di assenza dia luogo ad una trattenuta, con l'eccezione di assenze per ferie e permessi, congedi lutto, nascita e matrimoniale, infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, malattia conseguente ad infortunio, congedo di maternità/paternità ed allattamento, congedo parentale, permessi sindacali e assemblea, altri permessi previsti da legge.
Le stesse identiche previsioni erano già contenute nel CCNL Enav 2008-2011 (art. 51),
e quindi nel CCNL Enav 2012-2014 (art. 51, cfr. docc. 1 e 3 fascicolo parte convenuta).
Nella tesi dei ricorrenti non sarebbe applicabile la circolare 3.4.2013, allegata al CP_1
CCNL Enav 2012-2014 (cfr. doc. 5 parte ricorrente, all. 9), in cui viene stabilito che
“2.1.1. “A decorrere dall'1 luglio 2008, al personale non quadro appartenente alle categorie professionali dei controllori del traffico aereo, degli esperti assistenza al volo, dei meteorologi spettano,
a titolo di indennità di controllo, gli importi lordi mensili – per 12 mensilità – indicati nell'art. 51 del vigente contratto, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, abilitazione CTA e regime orario”, e che “
2.1.4 Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta presso la sede e posseduta dal dipendente”: detta circolare, non sottoscritta dalle organizzazioni sindacali – benché allegata al testo del CCNL –, fu invero redatta successivamente alla stipula dell'accordo collettivo 2012-2014 e la relativa disciplina non venne reiterata in occasione della stipula del successivo accordo collettivo, negli anni 2014-2016 (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Roma sent. 2393/2024). Ben può condividersi, dunque, che il documento in parola non possa assumere valenza di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 51 CCNL Enav (ora art. 17 CCNL
Trasporto Aereo): nondimeno, lo stesso è stato allegato al CCNL su accordo delle parti e ha costituto fonte di regolazione del pagamento della indennità di controllo già dal 2008, erogando la società, in caso di effettivo svolgimento della prestazione mediante l'utilizzo delle abilitazioni, la voce relativa a quella di rating più alto (quella, cioè, maggiormente retribuita dal CCNL), in accordo con le OO.SS..
9 Osserva il Tribunale che, pur prescindendo dalla circolare in parola, la lettera dell'art. 17 CCNL non prevede affatto testualmente la cumulabilità degli importi ivi quantificati (ove, invece - ubi voluit dixit - il medesimo CCNL, in relazione ad altri emolumenti, espressamente la specifica, cfr. art. 61 in tema di cumulabilità dei trattamenti riconosciuti in caso di trasferimento).
Dalla elencazione, nell'art. 17 cit., degli importi lordi mensili si evince unicamente che le abilitazioni possedute possono essere diverse e che l'utilizzo effettivo delle stesse dà diritto ad un diverso compenso. La norma, invero, nulla dice, esplicitamente, per l'ipotesi in cui il dipendente sia titolare di due o più abilitazioni: la sua testuale formulazione non prevede che tali importi possano essere cumulati.
Come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Milano (cfr., per tutte, sent. 813/2025) “…il quadro normativo civilistico, lavoristico e contrattuale collettivo collega con evidente coerenza la maturazione delle indennità in questione all'effettivo espletamento delle relative attività, secondo le tipiche caratteristiche del credito retributivo. Costituisce, infatti, basilare principio della materia contrattuale quello per cui il diritto al corrispettivo è correlato - nella fisiologia del rapporto negoziale sinallagmatico - al compimento della controprestazione pattuita fra le parti. In tale ambito certamente si colloca il rapporto di lavoro, basato sullo scambio, sia pure specificamente disciplinato, fra retribuzione ed espletamento delle mansioni, le quali, per quanto correlate alla qualifica del prestatore, costituiscono l'oggetto della sua obbligazione ed il presupposto del diritto al compenso. In piena armonia con queste regole fondamentali, le parti sociali hanno correlato con tutta chiarezza l'erogazione delle voci oggetto di causa allo svolgimento dei compiti propri di ciascuna abilitazione”.
Coerentemente, nella specie, il contratto collettivo non prevede un compenso sulla scorta della mera titolarità delle due abilitazioni né la possibilità per la società di avvalersi di controllori di volo “idonei” allo svolgimento di ogni mansione necessaria, quanto piuttosto, il riconoscimento dell'indennità di controllo legato allo svolgimento in concreto delle attività oggetto di abilitazione, e nelle sole giornate in cui tali attività
10 “abilitate” sono state svolte (tant'è che il comma 3 prevede decurtazioni dell'indennità in caso di assenza dal servizio per ferie o altro motivo).
Nondimeno, il riconoscimento ad opera dell della voce economicamente più CP_1 vantaggiosa per l'intero orario di lavoro, costituisce un trattamento di miglior favore per il lavoratore rispetto a quello che, in stretta applicazione del sinallagma contrattuale, a lui spetterebbe in base ai principi generali e allo specifico assetto normativo come sopra tracciato (in questo senso cfr. Corte d'Appello Milano cit.).
Le due abilitazioni, del resto, nelle affermazioni degli stessi ricorrenti, sono differenti tra loro e rispondono a servizi diversi: ove anche esercitate in modo “simultaneo”, non possono essere ricondotte ad un'unica azione del lavoratore.
In aggiunta agli indici testuali, in ogni caso, l'interpretazione della norma, sulla scorta del comportamento complessivo delle parti anche “posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.), non può che essere quella effettuata nel senso indicato dalla difesa dell' CP_1
E invero, è affatto pacifico che, a partire dal CCNL del 2008, l' ha corrisposto al CP_1
Controllore di Traffico Aereo titolare di più abilitazioni l'indennità di controllo riconoscendo mensilmente la voce economica relativa all'abilitazione ritenuta di rating superiore dalla parti collettive e parametrando il valore economico della detta indennità all'effettivo utilizzo della specifica abilitazione (e quindi trattenendo quote dell'indennità medesima in caso di assenza dal servizio, come previsto espressamente ai commi 3 e 4 della norma in esame): il CCNL “del settore del trasporto aereo servizi
ATM diretti e complementari” (art. 11 comma 2) annovera espressamente l'indennità di controllo tra le voci che compongono la retribuzione variabile, dovendo questa ritenersi legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa mediante l'utilizzo della specifica abilitazione. Nessuna modifica alle pattuizioni contrattuali è intervenuta all'esito del rinnovo del CCNL nell'anno 2012 né, del resto, di quello avvenuto nell'anno 2014, in entrambi i quali non è stata espressamente prevista la cumulabilità degli importi quantificati rispettivamente negli artt. 51 (CCNL 2012) e 17 (CCNL
11 2014), a fronte, invece, della espressa previsione di possibilità di cumulo di altri trattamenti economici in casi particolari: anche a seguito dei rinnovi contrattuali - a dimostrazione dell'assenza di ambiguità e del chiaro intendimento tra le parti firmatarie degli stessi - l'indennità di controllo è stata sempre corrisposta - quale voce della retribuzione variabile – in ragione dell'effettivo impiego (e non della mera titolarità) dell'abilitazione e nelle giornate di effettiva presenza in servizio (essendo stata reiterata, nei successivi contratti, l'identica previsione della decurtazione per le giornate di assenza). E ancora, alcuna specifica previsione di cumulabilità di più voci relative all'indennità di controllo appare stabilita nel successivo accordo aziendale del
17.7.2018, con il quale gli importi contemplati dall'art. 17 venivano incrementati, nè con il Protocollo Aziendale del 13.5.2019, che prevedeva l'incremento ad “€ 450 lordi fissi mensili” l'indennità di controllo spettante al “personale Controllore del Traffico
Aereo non quadro, con specializzazione APS-TCL in corso di validità, impiegato presso gli ACC oggetto di transito dei servizi di avvicinamento…” (con ciò confortando la tesi della convenuta in ordine alla espressa valorizzazione - ove negli intenti delle parti - della singola abilitazione).
Privo di pregio è, poi, il richiamo di parte ricorrente all'entrata in vigore del
Regolamento n. 340/2015 quale elemento significativo in ordine alla necessità di adozione di un diverso criterio di retribuzione dell'indennità di controllo da parte dell' CP_1
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa ricorrente, infatti, la norma comunitaria in parola non pare aver imposto in alcun modo a di “retribuire i CP_1 controllori impiegati negli Impianti strategici” in maniera differente da quella finora
(dal 2008) avvenuta, non prevedendo alcun obbligo in capo ad di CP_1 remunerazione cumulativa delle abilitazioni dei controllori di traffico aereo, ma costituendo, piuttosto, la stessa, unicamente un riassetto tecnico delle abilitazioni medesime. Il Regolamento Europeo n. 340/2015, invero, si limita a prevedere – tra l'altro - che “la fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato ed
12 in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente Regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire.
Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia
l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori
e/o posizioni operative…”, senza tuttavia incidere sulla necessaria onerosità del (possesso della) doppia abilitazione.
E' qui il caso di evidenziare che lo stesso ricorrente all'udienza del Parte_7
19.6.2024, ha mostrato consapevolezza in ordine alla valenza del Regolamento, dichiarando che “...L'organizzazione aziendale che ha inglobato l'APS negli ACC è indipendente dal Regolamento 2015 che tuttavia ha regolamentato l'acquisizione e il mantenimento delle licenze per le quali si sono dovuti fare dei corsi di aggiornamento…” (cfr. verbale ud.
19.6.2024), senza tuttavia nulla affermare in ordine ad eventuali previsioni dello stesso in ordine al corrispettivo legato alle due abilitazioni.
Altresì irrilevante, ai fini interpretativi che qui rilevano e di incidenza sulla questione all'esame odierno, è la circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del CP_1
Regolamento n. 340/2015, abbia regolarizzato le licenze provvedendo - come previsto dal Regolamento medesimo - ad inserire le due abilitazioni del controllore, ove regolarmente possedute.
Dalla lettura delle note autorizzate depositate dalla difesa si apprende che nelle CP_1 more dell'odierno giudizio è intervenuto, in data 25 luglio 2024, il rinnovo del CCNL del Settore del Trasporto Aereo e, in particolare, della Parte specifica ATM (doc. 1 allegato alle note) nel quale è stato integralmente riproposto il testo dell'art. 17 di cui al
CCNL precedente. In condivisione con altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
Milano sent. n. 4657 del 18 novembre 2024, “Si tratta di una circostanza di particolare rilievo ermeneutico posto che, in detta sede, le parti firmatarie, pur dopo l'instaurazione sull'intero territorio nazionale del contenzioso in esame e la pubblicazione delle pronunce giurisprudenziali sopra esaminate, hanno confermato integralmente - senza modifica alcuna - il testo contrattuale dell'art. 17
13 del CCNL relativo all'“Indennità di volo” (così come risultante dal precedente CCNL del 2014), una simile circostanza non pare lasciare margine di dubbio: l'interpretazione della disciplina dell'indennità di controllo non contempla forme di cumulo tra voci economiche in quanto, se così fosse stato, le parti firmatarie, alla luce del contenzioso e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi, lo avrebbero certamente precisato in sede di rinnovo contrattuale (cosa, invece, non avvenuta).
Né vale a scardinare tale argomento la circostanza, evidenziata anche nel corso della discussione odierna dal difensore dei ricorrenti, della (soltanto) graduale formazione della consapevolezza dell'esercizio – simultaneo o avvicendato – delle due abilitazioni in capo ai controllori di volo, dal momento che – ove anche dal primo “transito” del
2021 – sono in ogni caso intervenuti i rinnovi contrattuali, da ultimo quello del 2024.
Conforta, dunque, la tesi interpretativa “letterale” della norma – che non prevede espressamente la cumulabilità di voci indennitarie relative ad abilitazioni diverse – la circostanza del conclamato comportamento - nel corso degli anni in occasione dei plurimi rinnovi contrattuali - delle parti, che, lungi dall'aver lamentato alcunché nelle sedi competenti, hanno pacificamente - nei fatti - concordato nell'applicazione della disciplina adottata sin dal 2008, giungendo le OOSS, fino al CCNL del 2024, a sottoscrivere - e quindi condividere - la formulazione dell'art. 17 nei medesimi termini reiterati da molti anni in ordine alla disciplina dell'indennità di controllo.
Nel senso della univocità ed eloquenza della condotta, pacificamente priva di
“reazioni” nel lungo arco di tempo (di oltre quindici anni), delle OOSS, si è espressa, da ultimo, la Corte d'Appello di Milano (sent. n. 813 del 28.10.2025): “Così ripercorsa
l'ultradecennale evoluzione della disciplina collettiva rilevante, giova evidenziare come pacificamente, durante il suo intero corso, abbia corrisposto ai titolari delle due abilitazioni il solo CP_1 trattamento relativo a quella economicamente più vantaggiosa, senza che la questione sia mai stata affrontata dalle parti sociali, pur ripetutamente intervenute a regolare la specifica materia oggetto di causa. Condotta – questa – la cui rilevanza a fini interpretativi si apprezza a fronte della, altrettanto pacifica, diversità delle prestazioni sottese alle due abilitazioni in questione. […] Per quanto svolte in
14 stretta successione temporale e fra loro intersecate, le prestazioni relative a ciascuna abilitazione restano, pertanto, chiaramente distinte e non sovrapponibili, con la conseguenza che il loro esercizio – per quanto “simultaneo” come sostenuto nel ricorso di primo grado – non può essere confuso né ricondotto ad un'unica azione del prestatore. Il sinallagma contrattuale imporrebbe, allora,
l'erogazione delle specifiche indennità stabilite per ciascuna abilitazione, in rapporto al tempo dedicato alla relativa tipologia di servizio. Ecco perché il riconoscimento ad opera di – rimasto per CP_1 anni incontestato – della voce economicamente più vantaggiosa per l'intero orario di lavoro costituisce un trattamento di miglior favore rispetto a quello che spetterebbe ai controllori di volo in base ai principi generali e allo specifico assetto normativo della materia, sopra tracciato…. “Ed allora, la previsione di importi diversi per le distinte abilitazioni, a ciascuna delle quali corrispondeva una tipica
e specifica prestazione;
il mancato cumulo delle stesse nel corso degli anni;
l'omessa disciplina di difformi criteri di retribuzione in occasione dei plurimi interventi di fonte collettiva in materia, anche successivi al 2016; il costante riconoscimento, a rigore non dovuto, di quella più vantaggiosa pur a fronte dell'espletamento di mansioni in astratto diversamente compensate;
l'assenza di qualsiasi reazione sindacale alla prassi così instauratasi: tutto concorda nel senso di ESCLUDERE che le parti sociali abbiano inteso attribuire ai titolari di più abilitazioni il cumulo delle indennità previste per ciascuna di esse”.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
L'esistenza, ancora ad oggi, di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa integra, a parere del Tribunale, giusta ragione per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa, tra tutte le parti, le spese di lite.
Roma, 20.11.2025 Il Giudice
LV AN
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV AN, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la presente
SENTENZA nella causa promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e
[...] Parte_5 [...] elettivamente domiciliati in Roma, Via Montenero Sabino n. 50, Parte_6 presso lo studio dell'Avv. Arianna Aloisi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Pietro Ichino, per procura in atti
RICORRENTE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Domenico De Feo e Marco Marazza, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8
RESISTENTE
in persona del l.r.p.t., con sede in via Giacomo Controparte_2
Schneider snc Tore Uffici 1, Fiumicino (RM)
CONVENUTO CONTUMACE
1 in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_3 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Granata per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
LITISCOSORTE NECESSARIO
OGGETTO: indennità controllori volo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.1.2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e dipendenti Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Enav (Ente Nazionale Assistenza al Volo) s.p.a. – l dal 08/8/94, il dal Pt_1 Pt_2
1/6/1994, il dal 22/4/1994, il dal 10/05/1990, il dal Parte_3 Pt_4 Parte_5
24/2/1997, il dal 12/07/1994 - in qualità di Controllori del Traffico Parte_7
Aereo (CTA), hanno convenuto in giudizio la datrice di lavoro, l' e il CP_3 [...]
chiedendo al Tribunale di voler “…ACCERTARE E Controparte_2
DICHIARARE: - in via principale il diritto di tutti i ricorrenti, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, a percepire ciascuno la complessiva somma di € 73.554,92 dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2023. conteggiato sino a dicembre 23 la maggior Parte_7 somma di € 74302,31 o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia (sotto chiediamo di poter aggiornare il conteggio prima della sentenza); - in via subordinata, richiamando quanto sopra e laddove si attribuisse alle pattuizioni intercorse col Piano Industriale un valore sostitutivo del CCNL, accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a percepire la minor somma di € 53.687,04; in entrambi i casi, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla CP_2 somma che risulterà di giustizia;
- il diritto dei ricorrenti al versamento della contribuzione omessa per tale periodo;
- il diritto dei ricorrenti di percepire l'emolumento contrattuale derivante dal possesso e dall'esercizio dell'abilitazione APS anche per i mesi successivi al deposito del ricorso, previa autorizzazione ad integrare i vari conteggi dall'ultimo mese di elaborazione ed il loro diritto a percepire tale emolumento oltre rivalutazione per il futuro e fino a diversi accordi;
e per l'effetto
2 CONDANNARE: L , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ut supra, CP_1 anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., - in via principale, previo accertamento del diritto di ogni ricorrente al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD, per tutti i motivi di cui al ricorso e come da conteggio analitico allegato al presente atto e da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, a corrispondere ad ogni ricorrente la complessiva somma € 73.554,92 dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2023. conteggiato sino a dicembre 23 la maggior somma di € 74302,31 (già Parte_7 comprensiva di rivalutazione ed interessi) o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla somma che risulterà di CP_2 giustizia;
- in via subordinata, previo accertamento del diritto di tutti i ricorrenti al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD, per tutti
i motivi di cui al punto 21 e come da conteggio analitico allegato al presente atto e da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, a corrispondere loro la complessiva somma di €
53.687,04 dal mese di aprile 2015 al mese di maggio 2021 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi) o quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione in favore di della percentuale dovuta sulla somma che risulterà di giustizia;
- previo accertamento CP_2 del diritto dei ricorrenti al percepimento dell'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD e previa autorizzazione ad integrare i vari conteggi per il periodo intercorrente dal deposito del ricorso all'emananda sentenza, a corrispondere a tutti i ricorrenti anche per il suddetto periodo l'emolumento derivante dal possesso e dall'esercizio dell'abilitazione APS;
- nei suddetti casi, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi, maggiorati del 100%, ovvero al risarcimento del danno pensionistico derivante dall'omissione contributiva per il periodo dal
2016 in poi;
- al pagamento degli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. l283 C.c.; - a corrispondere ai ricorrenti l'emolumento corrispondente al possesso e all'esercizio dell'abilitazione APS/RAD oltre rivalutazione monetaria, dall'emananda sentenza e per il futuro, fino a diversi accordi ogni mese in busta paga;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Arianna Aloisi antistatario”.
3
A fondamento della loro pretesa deducevano i ricorrenti: di possedere ed esercitare, oltre all'abilitazione ACS, anche quella denominata APS, come da licenze allegate al ricorso;
che a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento della Comunità
Europea n. 340/2015 e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17 del CCNL di riferimento, avrebbero diritto a percepire l'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS, APS;
che l invece, aveva CP_1 sempre riconosciuto loro il solo emolumento derivante dal possesso dell'abilitazione
ACS; che con l'entrata in vigore del Regolamento n. 340/2015, la Commissione
Europea aveva stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le licenze e i certificati dei controllori del traffico aereo, ai sensi del Regolamento CE n.
216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
che, in particolare, il Regolamento aveva sancito, nella parte .B.010 e ATCO.B.015, quali fossero le varie tipologie Pt_8 di abilitazioni esistenti, quali abilitazioni potessero contenere le relative specializzazioni nonché i servizi che il controllore di volo poteva fornire in base alle stesse;
che, dunque, dopo l'entrata in vigore del detto Regolamento e del relativo chiarimento, non era più legittimo che - contravvenendo alla disposizione collettiva e al CP_1
Regolamento n. 340/2015 - riconoscesse ai controllori di volo solo l'abilitazione correlata all'emolumento più elevato (l'ACS), fondandosi sulla convinzione che l'APS fosse una sotto-specializzazione dell'ACS.
Si costituiva ritualmente l il quale, previo richiamo ai CCNL del 20 giugno 2008, CP_1 artt. 51, commi 1, 2, e 3 e 44 comma 2, del 23 marzo 2012, stessi articoli (oltre all'Allegato 9 del medesimo) e di quello del 2014, art. 17, di tenore assolutamente coincidente, in punto di corresponsione della “indennità di controllo, eccepito preliminarmente - quale circostanza dirimente - il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo ai ricorrenti - non avendo gli stessi dimostrato l'effettivo utilizzo dell'abilitazione APS nel periodo temporale oggetto di causa - deduceva: che i
Controllori di Traffico Aereo svolgono attività implicanti il simultaneo utilizzo sia
4 dell'abilitazione ACS che dell'abilitazione APS, che tuttavia può essere, al più,
“sequenziale” e mai contestuale;
che il Regolamento Europeo n. 340/2015, richiamato dai ricorrenti, era entrato in vigore (non nell'aprile 2015 ma) in data 1° gennaio 2017, come attestato dall e che, pertanto “non poteva essere alla base della CP_4 regolarizzazione delle licenze dei CTA, essendo entrato in vigore successivamente alla regolarizzazione stessa”, nulla essendo cambiato, in ogni caso, all'esito dell'entrata in vigore di tale fonte sovranazionale, circa la regolamentazione collettiva dell'indennità di controllo;
che l'indennità in parola, invero, restava disciplinata secondo le modalità originariamente condivise nel 2008, confermate dai successivi rinnovi contrattuali (e, in particolare, dall'Allegato n. 9 del CCNL del 2012), nonché dai comportamenti tenuti, per oltre 15 anni, da e dai soggetti sindacali firmatari della CP_1 contrattazione collettiva applicata.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso
Si costituiva altresì tempestivamente l' il quale, eccepita preliminarmente la CP_3 prescrizione dei contributi relativi ai periodi antecedenti al quinquennio e dedotto che avrebbe tenuto in considerazione “solo gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dai ricorrenti nei confronti di così come avrebbe avuto riguardo “solo CP_3 agli eventuali versamenti che comprovi aver effettuato per la differenza CP_1 contributiva prima dello spirare del termine quinquennale”, si rendeva “in ogni caso” disponibile a dare seguito alla decisione che sarebbe stata emessa “ottemperando agli obblighi di sua spettanza”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_2
La causa era istruita documentalmente.
All'odierna udienza, udita la discussione, la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza, letta pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, Controllori di Traffico Aereo (CTA), chiedono accertarsi il loro diritto a percepire - in aggiunta alla indennità ACS - l'emolumento retributivo contrattuale
5 derivante dal possesso dell'abilitazione APS/RAD sul fondamento della distinzione tra l'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) e l'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) - da essi entrambe possedute e non costituenti l'una una sottospecializzazione dell'altra - e della interpretazione dell'art. 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM Diretti e Complementari 2014-2016, rubricato “indennità di controllo”, anche alla luce del Regolamento Europeo n.
340/2025 (con il quale la Commissione Europea, stabilendo i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle licenze e ai certificati dei CTA, “ha sancito… quali sono le varie tipologie di abilitazioni esistenti, quali abilitazioni possono contenere le relative specializzazioni nonché i servizi che il controllore di volo può fornire in base alle stesse”, cfr. cap. 4 ricorso).
Ritiene il Tribunale - conformemente a diverse altre decisioni di merito intervenute in giudizi affatto sovrapponibili a quello odierno, tra le quali Tribunale di Milano nn.
3386/2024 e 4657/2024, Tribunale di Venezia n. 424/2024, Corte Appello Roma n.
2393/2024, Corte Appello Milano 813/2025) che, nelle motivazioni, in massima parte si condividono - che la pretesa dei ricorrenti sia infondata.
È pacifico e incontestato che l'abilitazione Approach Control Surveillance (APS) e l'abilitazione Area Control Surveillance (ACS) siano entrambe possedute dai ricorrenti e che le medesime si differenzino tra loro, prevedendo specializzazioni e competenze che abilitano i titolari a fornire servizi diversi, così come disciplinato dal Regolamento
(UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015, nei paragrafi ATCO.B.010 e
ATCO.B.015 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti).
In particolare, il Regolamento in parola, al punto “ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo” lettera a), prevede che “le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire…”, elencandole e precisando, al punto 4) che “il controllo di avvicinamento con sorveglianza
(APS, approach control surveillance)” indica che “il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di
6 apparati di sorveglianza” e, al punto 6), che “il controllo di area con sorveglianza (ACS, area control surveillance)” indica che “il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza”. Al punto ATCO.B.015 è specificato, poi che “(b) L'abilitazione controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) può contenere una o più delle seguenti specializzazioni: (1) radar avvicinamento di precisione (PAR, precision approach radar), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l'impiego di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;
(2) radar avvicinamento di sorveglianza (SRA, surveillance radar approach), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza;
(3) controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente
a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi…. (d)
L'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) può contenere una delle seguenti specializzazioni:
(1) controllo di terminale (TCL, terminal control), indicante che il titolare della licenza è competente
a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;
(2) controllo oceanico (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico”.
Invero, neppure l' nega che le abilitazioni in questione siano diverse, né pare CP_1 affermare che siano l'una una sottospecializzazione dell'altra.
Lamentano, tuttavia, i ricorrenti, che, in contrasto con le previsioni del CCNL – che specifica le spettanze relative al possesso di ciascuna abilitazione – l non abbia CP_1 mai corrisposto agli aventi diritto l'emolumento retributivo contrattuale derivante dal possesso dell'abilitazione APS (ma unicamente l'indennità di controllo ACS, alla quale il CCNL ricollega l'emolumento retributivo maggiore).
7 Orbene, l'art. 17 CCNL di riferimento, Sezione Specifica Impianti Strategici, dispone che: “
1. L'indennità di controllo viene corrisposta a tutto il personale operativo non quadro appartenente alle categorie professionali controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo e meteorologo che, in possesso della necessaria abilitazione, svolge la propria prestazione in attività direttamente connesse con l'esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su sette giorni settimanali.
2. Al personale operativo, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) sono attribuiti, a titolo d'indennità di controllo, i seguenti importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, riportati nella seguente tabella C:
Tabella C
CTA ACS/RAD - ACP 600,00 €;
APS/RAD – ADI/RAD 475,00 €;
APP- ADI - ADV 445,00 € (…)
Al personale, controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo e meteorologo, non quadro impiegato in struttura con regime orario H36 (ST) che svolge la propria attività lavorativa funzionalmente connessa con l'esercizio operativo, sono attribuiti, a titolo di indennità di controllo, i sotto elencati importi lordi mensili, per dodici mesi l'anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su sette giorni settimanali, come rappresentato nella seguente tabella D:
Tabella D (…)
Dal 11° anno a 15 anni compiuti
ACS/RAD - ACP 120,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 65,00 €
(…) dal 16° anno
ACS/RAD - ACP 150,00 €
APS/RAD – ADI/RAD 95,00 € (…)” (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
8 La stessa norma, ai commi 3 e 4, prevede altresì che ogni giornata/ora di assenza dia luogo ad una trattenuta, con l'eccezione di assenze per ferie e permessi, congedi lutto, nascita e matrimoniale, infortunio sul lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, malattia conseguente ad infortunio, congedo di maternità/paternità ed allattamento, congedo parentale, permessi sindacali e assemblea, altri permessi previsti da legge.
Le stesse identiche previsioni erano già contenute nel CCNL Enav 2008-2011 (art. 51),
e quindi nel CCNL Enav 2012-2014 (art. 51, cfr. docc. 1 e 3 fascicolo parte convenuta).
Nella tesi dei ricorrenti non sarebbe applicabile la circolare 3.4.2013, allegata al CP_1
CCNL Enav 2012-2014 (cfr. doc. 5 parte ricorrente, all. 9), in cui viene stabilito che
“2.1.1. “A decorrere dall'1 luglio 2008, al personale non quadro appartenente alle categorie professionali dei controllori del traffico aereo, degli esperti assistenza al volo, dei meteorologi spettano,
a titolo di indennità di controllo, gli importi lordi mensili – per 12 mensilità – indicati nell'art. 51 del vigente contratto, variabili in relazione ai seguenti requisiti: categoria, abilitazione CTA e regime orario”, e che “
2.1.4 Per quanto riguarda l'abilitazione CTA, di norma si fa riferimento a quella più alta presso la sede e posseduta dal dipendente”: detta circolare, non sottoscritta dalle organizzazioni sindacali – benché allegata al testo del CCNL –, fu invero redatta successivamente alla stipula dell'accordo collettivo 2012-2014 e la relativa disciplina non venne reiterata in occasione della stipula del successivo accordo collettivo, negli anni 2014-2016 (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Roma sent. 2393/2024). Ben può condividersi, dunque, che il documento in parola non possa assumere valenza di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 51 CCNL Enav (ora art. 17 CCNL
Trasporto Aereo): nondimeno, lo stesso è stato allegato al CCNL su accordo delle parti e ha costituto fonte di regolazione del pagamento della indennità di controllo già dal 2008, erogando la società, in caso di effettivo svolgimento della prestazione mediante l'utilizzo delle abilitazioni, la voce relativa a quella di rating più alto (quella, cioè, maggiormente retribuita dal CCNL), in accordo con le OO.SS..
9 Osserva il Tribunale che, pur prescindendo dalla circolare in parola, la lettera dell'art. 17 CCNL non prevede affatto testualmente la cumulabilità degli importi ivi quantificati (ove, invece - ubi voluit dixit - il medesimo CCNL, in relazione ad altri emolumenti, espressamente la specifica, cfr. art. 61 in tema di cumulabilità dei trattamenti riconosciuti in caso di trasferimento).
Dalla elencazione, nell'art. 17 cit., degli importi lordi mensili si evince unicamente che le abilitazioni possedute possono essere diverse e che l'utilizzo effettivo delle stesse dà diritto ad un diverso compenso. La norma, invero, nulla dice, esplicitamente, per l'ipotesi in cui il dipendente sia titolare di due o più abilitazioni: la sua testuale formulazione non prevede che tali importi possano essere cumulati.
Come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Milano (cfr., per tutte, sent. 813/2025) “…il quadro normativo civilistico, lavoristico e contrattuale collettivo collega con evidente coerenza la maturazione delle indennità in questione all'effettivo espletamento delle relative attività, secondo le tipiche caratteristiche del credito retributivo. Costituisce, infatti, basilare principio della materia contrattuale quello per cui il diritto al corrispettivo è correlato - nella fisiologia del rapporto negoziale sinallagmatico - al compimento della controprestazione pattuita fra le parti. In tale ambito certamente si colloca il rapporto di lavoro, basato sullo scambio, sia pure specificamente disciplinato, fra retribuzione ed espletamento delle mansioni, le quali, per quanto correlate alla qualifica del prestatore, costituiscono l'oggetto della sua obbligazione ed il presupposto del diritto al compenso. In piena armonia con queste regole fondamentali, le parti sociali hanno correlato con tutta chiarezza l'erogazione delle voci oggetto di causa allo svolgimento dei compiti propri di ciascuna abilitazione”.
Coerentemente, nella specie, il contratto collettivo non prevede un compenso sulla scorta della mera titolarità delle due abilitazioni né la possibilità per la società di avvalersi di controllori di volo “idonei” allo svolgimento di ogni mansione necessaria, quanto piuttosto, il riconoscimento dell'indennità di controllo legato allo svolgimento in concreto delle attività oggetto di abilitazione, e nelle sole giornate in cui tali attività
10 “abilitate” sono state svolte (tant'è che il comma 3 prevede decurtazioni dell'indennità in caso di assenza dal servizio per ferie o altro motivo).
Nondimeno, il riconoscimento ad opera dell della voce economicamente più CP_1 vantaggiosa per l'intero orario di lavoro, costituisce un trattamento di miglior favore per il lavoratore rispetto a quello che, in stretta applicazione del sinallagma contrattuale, a lui spetterebbe in base ai principi generali e allo specifico assetto normativo come sopra tracciato (in questo senso cfr. Corte d'Appello Milano cit.).
Le due abilitazioni, del resto, nelle affermazioni degli stessi ricorrenti, sono differenti tra loro e rispondono a servizi diversi: ove anche esercitate in modo “simultaneo”, non possono essere ricondotte ad un'unica azione del lavoratore.
In aggiunta agli indici testuali, in ogni caso, l'interpretazione della norma, sulla scorta del comportamento complessivo delle parti anche “posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.), non può che essere quella effettuata nel senso indicato dalla difesa dell' CP_1
E invero, è affatto pacifico che, a partire dal CCNL del 2008, l' ha corrisposto al CP_1
Controllore di Traffico Aereo titolare di più abilitazioni l'indennità di controllo riconoscendo mensilmente la voce economica relativa all'abilitazione ritenuta di rating superiore dalla parti collettive e parametrando il valore economico della detta indennità all'effettivo utilizzo della specifica abilitazione (e quindi trattenendo quote dell'indennità medesima in caso di assenza dal servizio, come previsto espressamente ai commi 3 e 4 della norma in esame): il CCNL “del settore del trasporto aereo servizi
ATM diretti e complementari” (art. 11 comma 2) annovera espressamente l'indennità di controllo tra le voci che compongono la retribuzione variabile, dovendo questa ritenersi legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa mediante l'utilizzo della specifica abilitazione. Nessuna modifica alle pattuizioni contrattuali è intervenuta all'esito del rinnovo del CCNL nell'anno 2012 né, del resto, di quello avvenuto nell'anno 2014, in entrambi i quali non è stata espressamente prevista la cumulabilità degli importi quantificati rispettivamente negli artt. 51 (CCNL 2012) e 17 (CCNL
11 2014), a fronte, invece, della espressa previsione di possibilità di cumulo di altri trattamenti economici in casi particolari: anche a seguito dei rinnovi contrattuali - a dimostrazione dell'assenza di ambiguità e del chiaro intendimento tra le parti firmatarie degli stessi - l'indennità di controllo è stata sempre corrisposta - quale voce della retribuzione variabile – in ragione dell'effettivo impiego (e non della mera titolarità) dell'abilitazione e nelle giornate di effettiva presenza in servizio (essendo stata reiterata, nei successivi contratti, l'identica previsione della decurtazione per le giornate di assenza). E ancora, alcuna specifica previsione di cumulabilità di più voci relative all'indennità di controllo appare stabilita nel successivo accordo aziendale del
17.7.2018, con il quale gli importi contemplati dall'art. 17 venivano incrementati, nè con il Protocollo Aziendale del 13.5.2019, che prevedeva l'incremento ad “€ 450 lordi fissi mensili” l'indennità di controllo spettante al “personale Controllore del Traffico
Aereo non quadro, con specializzazione APS-TCL in corso di validità, impiegato presso gli ACC oggetto di transito dei servizi di avvicinamento…” (con ciò confortando la tesi della convenuta in ordine alla espressa valorizzazione - ove negli intenti delle parti - della singola abilitazione).
Privo di pregio è, poi, il richiamo di parte ricorrente all'entrata in vigore del
Regolamento n. 340/2015 quale elemento significativo in ordine alla necessità di adozione di un diverso criterio di retribuzione dell'indennità di controllo da parte dell' CP_1
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa ricorrente, infatti, la norma comunitaria in parola non pare aver imposto in alcun modo a di “retribuire i CP_1 controllori impiegati negli Impianti strategici” in maniera differente da quella finora
(dal 2008) avvenuta, non prevedendo alcun obbligo in capo ad di CP_1 remunerazione cumulativa delle abilitazioni dei controllori di traffico aereo, ma costituendo, piuttosto, la stessa, unicamente un riassetto tecnico delle abilitazioni medesime. Il Regolamento Europeo n. 340/2015, invero, si limita a prevedere – tra l'altro - che “la fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato ed
12 in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente Regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire.
Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia
l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori
e/o posizioni operative…”, senza tuttavia incidere sulla necessaria onerosità del (possesso della) doppia abilitazione.
E' qui il caso di evidenziare che lo stesso ricorrente all'udienza del Parte_7
19.6.2024, ha mostrato consapevolezza in ordine alla valenza del Regolamento, dichiarando che “...L'organizzazione aziendale che ha inglobato l'APS negli ACC è indipendente dal Regolamento 2015 che tuttavia ha regolamentato l'acquisizione e il mantenimento delle licenze per le quali si sono dovuti fare dei corsi di aggiornamento…” (cfr. verbale ud.
19.6.2024), senza tuttavia nulla affermare in ordine ad eventuali previsioni dello stesso in ordine al corrispettivo legato alle due abilitazioni.
Altresì irrilevante, ai fini interpretativi che qui rilevano e di incidenza sulla questione all'esame odierno, è la circostanza che a seguito dell'entrata in vigore del CP_1
Regolamento n. 340/2015, abbia regolarizzato le licenze provvedendo - come previsto dal Regolamento medesimo - ad inserire le due abilitazioni del controllore, ove regolarmente possedute.
Dalla lettura delle note autorizzate depositate dalla difesa si apprende che nelle CP_1 more dell'odierno giudizio è intervenuto, in data 25 luglio 2024, il rinnovo del CCNL del Settore del Trasporto Aereo e, in particolare, della Parte specifica ATM (doc. 1 allegato alle note) nel quale è stato integralmente riproposto il testo dell'art. 17 di cui al
CCNL precedente. In condivisione con altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
Milano sent. n. 4657 del 18 novembre 2024, “Si tratta di una circostanza di particolare rilievo ermeneutico posto che, in detta sede, le parti firmatarie, pur dopo l'instaurazione sull'intero territorio nazionale del contenzioso in esame e la pubblicazione delle pronunce giurisprudenziali sopra esaminate, hanno confermato integralmente - senza modifica alcuna - il testo contrattuale dell'art. 17
13 del CCNL relativo all'“Indennità di volo” (così come risultante dal precedente CCNL del 2014), una simile circostanza non pare lasciare margine di dubbio: l'interpretazione della disciplina dell'indennità di controllo non contempla forme di cumulo tra voci economiche in quanto, se così fosse stato, le parti firmatarie, alla luce del contenzioso e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi, lo avrebbero certamente precisato in sede di rinnovo contrattuale (cosa, invece, non avvenuta).
Né vale a scardinare tale argomento la circostanza, evidenziata anche nel corso della discussione odierna dal difensore dei ricorrenti, della (soltanto) graduale formazione della consapevolezza dell'esercizio – simultaneo o avvicendato – delle due abilitazioni in capo ai controllori di volo, dal momento che – ove anche dal primo “transito” del
2021 – sono in ogni caso intervenuti i rinnovi contrattuali, da ultimo quello del 2024.
Conforta, dunque, la tesi interpretativa “letterale” della norma – che non prevede espressamente la cumulabilità di voci indennitarie relative ad abilitazioni diverse – la circostanza del conclamato comportamento - nel corso degli anni in occasione dei plurimi rinnovi contrattuali - delle parti, che, lungi dall'aver lamentato alcunché nelle sedi competenti, hanno pacificamente - nei fatti - concordato nell'applicazione della disciplina adottata sin dal 2008, giungendo le OOSS, fino al CCNL del 2024, a sottoscrivere - e quindi condividere - la formulazione dell'art. 17 nei medesimi termini reiterati da molti anni in ordine alla disciplina dell'indennità di controllo.
Nel senso della univocità ed eloquenza della condotta, pacificamente priva di
“reazioni” nel lungo arco di tempo (di oltre quindici anni), delle OOSS, si è espressa, da ultimo, la Corte d'Appello di Milano (sent. n. 813 del 28.10.2025): “Così ripercorsa
l'ultradecennale evoluzione della disciplina collettiva rilevante, giova evidenziare come pacificamente, durante il suo intero corso, abbia corrisposto ai titolari delle due abilitazioni il solo CP_1 trattamento relativo a quella economicamente più vantaggiosa, senza che la questione sia mai stata affrontata dalle parti sociali, pur ripetutamente intervenute a regolare la specifica materia oggetto di causa. Condotta – questa – la cui rilevanza a fini interpretativi si apprezza a fronte della, altrettanto pacifica, diversità delle prestazioni sottese alle due abilitazioni in questione. […] Per quanto svolte in
14 stretta successione temporale e fra loro intersecate, le prestazioni relative a ciascuna abilitazione restano, pertanto, chiaramente distinte e non sovrapponibili, con la conseguenza che il loro esercizio – per quanto “simultaneo” come sostenuto nel ricorso di primo grado – non può essere confuso né ricondotto ad un'unica azione del prestatore. Il sinallagma contrattuale imporrebbe, allora,
l'erogazione delle specifiche indennità stabilite per ciascuna abilitazione, in rapporto al tempo dedicato alla relativa tipologia di servizio. Ecco perché il riconoscimento ad opera di – rimasto per CP_1 anni incontestato – della voce economicamente più vantaggiosa per l'intero orario di lavoro costituisce un trattamento di miglior favore rispetto a quello che spetterebbe ai controllori di volo in base ai principi generali e allo specifico assetto normativo della materia, sopra tracciato…. “Ed allora, la previsione di importi diversi per le distinte abilitazioni, a ciascuna delle quali corrispondeva una tipica
e specifica prestazione;
il mancato cumulo delle stesse nel corso degli anni;
l'omessa disciplina di difformi criteri di retribuzione in occasione dei plurimi interventi di fonte collettiva in materia, anche successivi al 2016; il costante riconoscimento, a rigore non dovuto, di quella più vantaggiosa pur a fronte dell'espletamento di mansioni in astratto diversamente compensate;
l'assenza di qualsiasi reazione sindacale alla prassi così instauratasi: tutto concorda nel senso di ESCLUDERE che le parti sociali abbiano inteso attribuire ai titolari di più abilitazioni il cumulo delle indennità previste per ciascuna di esse”.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
L'esistenza, ancora ad oggi, di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa integra, a parere del Tribunale, giusta ragione per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa, tra tutte le parti, le spese di lite.
Roma, 20.11.2025 Il Giudice
LV AN
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