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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1500/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1500 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Corso Parte_1
MAZZINI 80 86100 CAMPOBASSO, presso lo studio dell'Avv. SPINA GIANNI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 in CASORIA, via Paolo Piccirillo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gialò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 11.12.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.7.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.10.2017 in Itri e di aver avuto durante la convivenza il figlio (nato Per_1 il 20.3.2018), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1500 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 11.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Itri il 22/10/2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Itri dell'anno 2017, al n. 10, parte I, serie, deleg.);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1500 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Corso Parte_1
MAZZINI 80 86100 CAMPOBASSO, presso lo studio dell'Avv. SPINA GIANNI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 in CASORIA, via Paolo Piccirillo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gialò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 11.12.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.7.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22.10.2017 in Itri e di aver avuto durante la convivenza il figlio (nato Per_1 il 20.3.2018), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1500 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 11.12.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Itri il 22/10/2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Itri dell'anno 2017, al n. 10, parte I, serie, deleg.);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi