TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10292/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del Dott. IO Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 10292 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni da morte di prossimo congiunto tra
C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , , C.
[...] C.F._2 Parte_3
F. , , C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
, , C. F. , in proprio ed
[...] Parte_5 C.F._5
in qualità eredi del rappresentati e difesi dall' Avv. IO Persona_1
LL, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._6
domiciliano in Aversa (CE) al Viale Europa n. 314/b;
- ATTORI
C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale impresa designata dalla CONSAP S.p.A. per la Regione Campania, alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall' dell'avv. Daniele Crisci, C.F. , presso il cui studio C.F._7
elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (Ce) al Corso A. Moro n.
100;
- CONVENUTA
E
, C.F. ; CP_2 C.F._8
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
Pag. 2 a 17 redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio ed in qualità eredi di deceduto in data 25.11.2011 in Persona_1
conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 17.11.2011, convenivano in giudizio la , nella qualità di FGVS, e deducendo Controparte_1 CP_2
che il 17.11.2011, alle ore 9.15 circa, mentre percorreva, alla Persona_1
guida del motocarro GI PE tg. AC12660, in Trentola Ducenta la Via Prov.
Trentola Ischitella, in direzione Trentola Ducenta, giunto in prossimità del vivaio ivi presente, riportava gravissime lesioni ad opera e per responsabilità esclusiva del conducente dell'auto AN Y tg. AS775FT di Deducevano CP_2
ancora che il conducente dell'autovettura AN Y tg. AS775FT, Persona_2
mentre percorreva la predetta via nella stessa direzione di marcia (da tergo rispetto al motocarro GI), lungo la corsia opposta, in fase di sorpasso e ad elevata velocità, urtava con il lato anteriore la fiancata sinistra del motocarro GI PE
che stava completando la manovra di svolta a sinistra con l'indicatore di direzione attivato. Deducevano ancora che l'urto avveniva sulla corsia opposta rispetto al
Pag. 3 a 17 senso di marcia dei due veicoli e precisamente nel punto in cui il motocarro
GI PE aveva completamente occupato la predetta corsia ed ancora che l'impatto avveniva tra la parte anteriore dell'autovettura AN Y e la parte anteriore laterale sinistra del motocarro GI PE. Deducevano inoltre che, per effetto del forte urto il motocarro GI PE si ribaltava sul lato destro successivamente incendiandosi col suo conducente nell'abitacolo che subiva gravissime lesioni per cui veniva trasportato, a mezzo ambulanza del 118, al P.S.
dell'Ospedale di Aversa e, poi stante la gravità delle lesioni riportate, all'Ospedale
Cardarelli di Napoli. Deducevano ancora che, in conseguenza del sinistro, dopo una lunga sofferenza di otto giorni, il decedeva in data Persona_1
25.11.2011. Deducevano, infine, sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia
Municipale di Trentola Ducenta che redigeva rapporto con grafico dell'incidente.
Chiedevano, pertanto, di accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto AN Y tg. AS775FT, di priva di copertura assicurativa, CP_2
nella verificazione dell'incidente e, per effetto di detto accertamento, condannarla in solido con la quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania, alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nessuno escluso, – danno biologico da invalidità permanente, danno biologico da invalidità temporanea, danno patrimoniale anche nascente e danno morale – sofferti dal Persona_1
dalla data del sinistro fino al decesso, in favore di ciascun attore a titolo di iure
Pag. 4 a 17 hereditatis, nonché al risarcimento di tutti i danni da perdita parentale, a titolo di
iure proprio.
Si costituiva in giudizio la , nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per non aver adempiuto l'onere di cui al combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; ancora,
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per palese violazione dell'art. 318 in combinato disposto con gli artt. 163 e 164 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oltre che l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda. Contestava inoltre la ricostruzione della dinamica del sinistro descritta in citazione, non essendovi dubbi sulla esclusiva rilevanza causale delle condotte di guida del che, alla guida del veicolo GI PE tg. Persona_1
AC12660, operava una vietata manovra, ponendosi quindi come ostacolo imprevedibile per conducente l'autovettura AN Y tg. AS775FT, il Persona_2
quale aveva già impegnato la corsia di sorpasso senza poter porre in essere alcuna manovra per evitare l'impatto.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 25.2.2025, resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Pag. 5 a 17 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di nel presente CP_2
giudizio benché ritualmente citata.
Sempre preliminarmente, vanno respinte le ulteriori eccezioni formulate dalla
. Controparte_1
Invero, va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice adempiuto alle formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005 come dimostrato dalle lettere racc.te a/r ritualmente prodotte agli atti.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
Pag. 6 a 17 In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Allo stesso modo va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto eccepito dalla convenuta compagnia.
Pag. 7 a 17 L'art. 2947 del codice civile è la norma giuridica di riferimento in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli in genere e statuisce che tale diritto si prescrive in due anni dalla data dell'occorso, salvo ovviamente che in questo intervallo di tempo non sia stato posto in essere un atto interruttivo.
Tale prescrizione biennale però, è stata però rivista dalla giurisprudenza della suprema corte con recente sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15368
e con sentenza a sezioni unite del 2008, le quali confermano che: mentre per i soli danni materiali o a cose derivate da un incidente stradale tra veicoli la prescrizione segue il termine biennale di cui all'art. 2947 c.c., il termine di prescrizione con riferimento ai danni da lesioni fisiche subiti in occasione di sinistri stradali, diventa di cinque anni.
Più in generale la suprema corte rileva che il termine prescrizionale relativo agli incidenti stradali segue quello rilevabile in astratto per il reato penale ascrivibile.
Per quanto sopra detto, in caso di lesioni il termine sarà di cinque anni, nel caso invece di un incidente stradale mortale, come è nel caso di specie, la prescrizione seguirà il termine prescrizionale dell'omicidio colposo di anni 10,
estendibile fino a 15 quando siano presenti aggravanti (Cassazione Penale, Sez. 4,
Pag. 8 a 17 Va poi precisato che gli attori hanno regolarmente provveduto a richiedere il risarcimento, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Nel merito la domanda però risulta infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Invero, alla stregua delle risultanze istruttorie (cfr. rapporto di polizia stradale;
copia della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale;
decreto di archiviazione), è emerso che il conducente del motocarro Per_3
APE era fermo sulla corsia di destra della strada provinciale, Trentola/Ischitella
con l'anteriore rivolto verso Trentola, mentre il conducente dell'autovettura Per_2
AN Y, procedeva sulla medesima strada in direzione Trentola, allorquando,
quest'ultimo, giunto in prossimità del motocarro, si apprestava a superarlo spostandosi verso sinistra ed impegnando l'opposta corsia di marcia;
in quell'istante il iniziava la marcia del motocarro svoltando a sinistra ed Per_1
invadendo, trasversalmente, l'opposta corsia di marcia. L'impatto tra la AN Y e il motocarro GI PE avveniva nella corsia di marcia opposta a quella di provenienza e provocava l'immediato ribaltamento del motocarro, che prendeva repentinamente fuoco.
Dalla relazione redatta dal personale della Polizia Municipale di Trentola
Ducenta in data 22.11.201, in riferimento alla verosimile dinamica dei sinistro,
emergeva che “i veicoli in questione erano posizionati entrambi sulla corsia di
sinistra della strada (senso di marcia Ischitella-Trentola): l'autovettura a circa cm
Pag. 9 a 17 50 dalla lineo marginale e quasi parallela ad essa (fontale direzione Trentola) e la
motoape, rovesciata sul fianco destro, posizionata in modo trasversale all'asse
stradale, quasi in aderenza all'autovettura. Tale posizione fa ritenere che
l'impatto è avvenuto in tale punto e che non vi é stato un eccessivo scivolamento in
avanti dei veicoli dopo l'urto in quanto sulla sede stradale non sono state rilevate,
dopo la bonifica del sito, tracce di trascinamento del veicolo. Se ciò fosse
accaduto, dato il ribaltamento della motoape, si sarebbero dovute evidenziare
chiaramente delle striature sul manto stradale.
Da un'attenta ispezione dei veicoli, si è determinato che gli unici danni
derivanti da urti erano i seguenti: per l'autovettura, piegamento de fontale e del
cofano vano motore, con schiacciamento del radiatore;
motoape, piegamento della
porta sinistra e dell'asse sottoporta.
Tali danni portano o ritenere che l'impatto tra i veicoli è avvenuto proprio
tra il frontale dell'autovettura è la porta sinistra della motoape.
Questa considerazione, a somma del mancato trascinamento dei veicoli fa
ritenere che la motoape, con manovra di svolta a sinistra, ha completamente
impegnato l'opposta corsia di marcia già impegnata dall'autovettura in fase di
sorpasso.
Tutto ciò fa ritenere che la presunta dinamica è la seguente: la motoape,
ferma o in lieve movimento di marcia sulla propria corsia di marcia (senso di
marcia Ischitella-Trentola) operava repentinamente una svolta a sinistra tanto da
Pag. 10 a 17 impegnare completamente la corsia opposta. A seguito di tale manovra, veniva
investita dall'autovettura AN Y che, proveniente da Ischitella, circolava sulla
corsia sinistra perché in fase di sorpasso”.
Ancora, l'Ing. , incaricato dal P.M. di redigere perizia tecnica Persona_4
in relazione al procedimento penale instaurato presso il Tribunale di S. Maria C.V.,
recante n. 11280/11 mod. 44 R.G., nel corpo dell'elaborato peritale, ricostruiva la probabile dinamica del sinistro affermando che “…il alla guida Per_2
dell'autovettura AN Y targata AS7 75FT, percorre la strada provinciale
Ischitella/Trentola (SP 16) con direzione Trentola Ducenta, giunto in prossimità
del confine tra il tenimento del comune di Giugliano e quello di Trentola, si
accinge a sorpassare sulla sinistra il motocarro GI PE targato AC12660,
condotto dal che è fermo, ovvero in lento movimento, sulla destra Per_1
rispetto alla sua direzione di marcia con l'anteriore rivolto verso Trentola
Ducenta, quando la manovra di sorpasso è già avviata, ovvero quando il Per_2
percorre la corsia di marcia opposta, il conducente del motocarro effettua una
improvvisa e repentina manovra di svolta a sinistra con l'intenzione di invertire il
senso di marcia…il non si avvede in tempo utile dell'improvviso ostacolo Per_2
costituito dal motocarro che occupa trasversalmente la corsia da egli percorsa in
quell'istante e, senza avere il tempo di azionare l'impianto frenante né di aggirare
l'ostacolo, non riesce ad evitare l'impatto con il motocarro GI PE che
Pag. 11 a 17 avviene nella corsia marcia apposta a quella di provenienza di entrambi i veicoli
coinvolti.
L'urto avviene tra la parte anteriore dell'autovettura AN Y e la parte
anteriore laterale sinistra del motocarro GI PE che si ribalta sul lato destro
e prende fuoco che si propaga rapidamente anche
Il ha effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra Per_1
(verosimilmente per invertire il senso di marcia) senza valutare posizione, distanza
e direzione dell'autovettura AN Y in fase di sorpasso.
Tale assunto trova conferma dal fatto che la Polizia Giudiziaria non ha
rinvenuto tracce di frenata a carico della AN Y né segni di scarrocciamento
metallico dovuto al trascinamento del motocarro in posizione ribaltata post-urto,
anche dopo la bonifica della pavimentazione stradale resasi necessaria a causa
dell'incendio dei veicoli.
Dall'esame degli atti e dai rilevi effettuati sui luoghi e sui veicoli, si può
concludere che il sinistro è stato causato dal conducente del Persona_1
motocarro, poiché non ha rispettato le generali norme di prudenza e di
perizia…ha eseguito una repentina una manovra di svolta a sinistra nel tentativo,
verosimile, di invertire il senso di marcia, non assicurandosi di poter compiere la
manovra senza creare pericolo o intralcio agi altri utenti della strada.
Per quanto riguarda il comportamento di guida del si osserva Persona_2
che egli procedeva ad una velocità di 40 km/h circa, inferiore al limite imposto
Pag. 12 a 17 dalla segnaletica verticale presente (50 km/h), ed ha avvistato l'imprevedibile
ostacolo allorquando si trovava ad una distanza inferiore a quella minima
necessaria per arrestare il veicolo ovvero per aggirarlo”.
Si aggiunga che il procedimento penale rubricato al n. 12207/12 R.G.N.R.
presso il Tribunale di S. Maria C.V., nei confronti di concludeva con Persona_2
Decreto di Archiviazione, poiché il G.I.P. condivideva pienamente le conclusioni rese dal P.M. che ha rilevato l'insussistenza dei presupposti utili a promuovere azione con riguardo ai fatti in questione.
Richiamato quanto statuito ed accertato in sede penale, si ricorda che la responsabilità acclarata nel giudizio penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un eventuale concorso di colpa del danneggiato,
dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
Il giudice civile può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/03/2001, n. 4504).
Per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo,
Pag. 13 a 17 accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità
materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi -
la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è
l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, questo giudicante ritiene che il sinistro medesimo vada ricondotto alla esclusiva responsabilità del conducente del motocarro. Per_1
Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, appare emergere una condotta negligente e imprudente del medesimo.
Del tutto inattendibile appare la dichiarazione resa dall'unico teste indicato da parte attrice, LL IO, escusso all'udienza del 23.1.2024, che non fu identificato dalle autorità intervenute.
Il teste LL, in sede di escussione, prima dichiarava che l'auto AN
Y effettuava un primo sorpasso per poi rientrare nella carreggiata di destra e posizionarsi dietro l'ape, per poi cadere in evidente contraddizione quando invece
Pag. 14 a 17 dichiarava che “mentre l'ape effettuava la manovra di svolta a sinistra la AN
arrivava alle spalle in fase di sorpasso ed urtò l'ape”; inoltre affermava che sulla strada ove avvenne il sinistro vi era un divieto di sosta.
Quanto dichiarato dal teste LL risulta smentito sia dal rapporto di intervento della P.M. sopra richiamato (ove alla voce descrizione della segnaletica,
si legge “assente”) sia da quanto emerso dalla ricostruzione cinematica dell'evento elaborata dal consulente della Procura.
In ogni caso, la ricostruzione dei fatti cristallizzata nel rapporto di intervento,
trova conforto nelle dichiarazioni rese alle autorità intervenute dai due testi oculari presenti sul luogo proprio al momento del sinistro.
In particolare, il teste , che percorreva a bordo della sua Testimone_1
auto la Strada Provinciale impegnata dalle due vetture coinvolte nel sinistro proprio in concomitanza dell'evento, così dichiarava “seguivo l'autovettura AN
Y ad una distanza di circa 100 metri. All'altezza del confine del territorio di
Trentola Ducenta ho visto che tale autovettura si spostava verso la corsia di
sinistra per sorpassare una Motoape ferma sulla destra…manovra che ho iniziato
anche io per effettuare il sorpasso della citata motoape. Nel mentre si percorreva,
ho visto che la motoape iniziava la marcia svoltando subito a sinistra tanto da
impegnare completamente la corsia di sorpasso. Nell'effettuare tale manovra, la
motoape veniva investita dall'autovettura AN Y la quale era già in fase di
sorpasso”.
Pag. 15 a 17 Ed ancora, il teste dichiarava “percorrevo con la mia Testimone_2
autovettura la Provinciale Trentola/Ischitella nel senso di marcia Trentola
Ischitella ad una distanza di 150 metri…ho visto che una motoape dalla sua
destra, repentinamente si spostava completamente a sinistra. Immediatamente ho
visto che la motoape si capovolgeva e prendeva immediatamente fuoco…ho visto
solo il movimento dello motoape e non dell'impatto tra i due veicoli in quanto il
movimento della motoape ha completamente bloccato la mia visuale”.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che la responsabilità della produzione dell'evento dannoso sia da attribuire, in via esclusiva, alla condotta imprudente e negligente del il quale eseguiva una repentina manovra di svolta a Per_1
sinistra nel tentativo di invertire il senso di marcia, non assicurandosi di poter compiere la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la domanda va rigettata.
Stante la natura della lite, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proprosta da Parte_1 Parte_2
, e in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio ed in qualità eredi di nei confronti di e Persona_1 CP_2
della , nella qualità di FGVS, così provvede: Controparte_1
Pag. 16 a 17 A) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, 11.6.2025
Il Giudice
Dott. IO Caradonna
Pag. 17 a 17
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 giugno 2012, n. 25532).