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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1023/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Pecora;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rappresentata dagli avv.ti F. Flori, S,
Mazzaferro e S. Mariotti;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso Avviso di accertamento n. 24AL0O2LA10007
1 con cui si intimava il pagamento di complessivi Euro 875,42, in ipotesi dovuti a titolo di indebito che il proprio genitore, , deceduta il Persona_1
12.04.2014, avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 30 settembre 2012, sulla pensione cat. PI n. , chiedendo P.IVA_1
l'annullamento del provvedimento opposto.
Eccepiva il ricorrente la prescrizione del credito, atteso il provvedimento di recupero del credito del 23.01.2014 non era mai stato notificato alla de cuius ed erano quindi decorsi più di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Cc., dal giorno in cui era stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa per violazione di legge, giacché l'art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato solo nei limiti in cui “l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”.
CP_
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
L'eccezione di prescrizione è infondata. L' aveva iniziato il recupero dell'indebito previdenziale mediante trattenute effettuate sulla pensione della ex l'art. 69 della L. 153/1969 che prevede appunto il Per_1 CP_ diritto dell' a porre in essere la compensazione del debito del pensionato CP_ con i crediti vantati mensilmente nei confronti dell' .
Tali trattenute (relativa ad indebito collocabile temporalmente nel corso dell'anno 2012) erano state effettuate fino al marzo del 2014, essendo la deceduta nell'aprile del 2014. Per_1
E' dunque evidente che all'aprile del 2014 si cristallizzava il diritto CP_ dell ad ottenere il pagamento delle somme di cui all'indebito in oggetto, non più esigibili mediante compensazione ex art. 69 L. 53/1969.
Il termine prescrizionale (circostanza pacifica tra le parti) è di dieci anni dal sorgere del credito e lo stesso è stato validamente interrotto
2 CP_ allorquando l' ha concretamente iniziato la procedura di recupero nel
2014. CP_ L'ultimo atto interruttivo è stato validamente posto in essere dall' nel marzo del 2014, allorquando veniva recuperata la somma di € 23,66 a titolo di indebito.
In tale ottica, dunque, non può che ritenersi tempestivo l'invio dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione, atteso che lo stesso risulta essere stato effettuato il 20.2.2024.
Quanto al merito della questione, il ricorrente eccepisce la non ripetibilità delle somme richieste. Va tuttavia rilevato che “Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (Cass. Sez. L.,
30/01/2006, n. 2032, Rv. 586711 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente non solo non dimostra alcunché, ma non formula neanche istanze istruttorie volte a dimostrare l'illegittimità della ripetizione.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
3
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1023/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Pecora;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rappresentata dagli avv.ti F. Flori, S,
Mazzaferro e S. Mariotti;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso Avviso di accertamento n. 24AL0O2LA10007
1 con cui si intimava il pagamento di complessivi Euro 875,42, in ipotesi dovuti a titolo di indebito che il proprio genitore, , deceduta il Persona_1
12.04.2014, avrebbe percepito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 30 settembre 2012, sulla pensione cat. PI n. , chiedendo P.IVA_1
l'annullamento del provvedimento opposto.
Eccepiva il ricorrente la prescrizione del credito, atteso il provvedimento di recupero del credito del 23.01.2014 non era mai stato notificato alla de cuius ed erano quindi decorsi più di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Cc., dal giorno in cui era stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa per violazione di legge, giacché l'art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato solo nei limiti in cui “l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”.
CP_
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_
L'eccezione di prescrizione è infondata. L' aveva iniziato il recupero dell'indebito previdenziale mediante trattenute effettuate sulla pensione della ex l'art. 69 della L. 153/1969 che prevede appunto il Per_1 CP_ diritto dell' a porre in essere la compensazione del debito del pensionato CP_ con i crediti vantati mensilmente nei confronti dell' .
Tali trattenute (relativa ad indebito collocabile temporalmente nel corso dell'anno 2012) erano state effettuate fino al marzo del 2014, essendo la deceduta nell'aprile del 2014. Per_1
E' dunque evidente che all'aprile del 2014 si cristallizzava il diritto CP_ dell ad ottenere il pagamento delle somme di cui all'indebito in oggetto, non più esigibili mediante compensazione ex art. 69 L. 53/1969.
Il termine prescrizionale (circostanza pacifica tra le parti) è di dieci anni dal sorgere del credito e lo stesso è stato validamente interrotto
2 CP_ allorquando l' ha concretamente iniziato la procedura di recupero nel
2014. CP_ L'ultimo atto interruttivo è stato validamente posto in essere dall' nel marzo del 2014, allorquando veniva recuperata la somma di € 23,66 a titolo di indebito.
In tale ottica, dunque, non può che ritenersi tempestivo l'invio dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione, atteso che lo stesso risulta essere stato effettuato il 20.2.2024.
Quanto al merito della questione, il ricorrente eccepisce la non ripetibilità delle somme richieste. Va tuttavia rilevato che “Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (Cass. Sez. L.,
30/01/2006, n. 2032, Rv. 586711 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente non solo non dimostra alcunché, ma non formula neanche istanze istruttorie volte a dimostrare l'illegittimità della ripetizione.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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