Articolo 2 della Legge 17 aprile 1989, n. 139
Articolo 1Articolo 3
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25 aprile 1989
Art. 2. 1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all' art. 2:
Il D.P.R. n. 696/1979 approva il nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
Entrata in vigore il 25 aprile 1989